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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott.Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 15/10/2025, vertente TRA
(c.f. , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.SIMONELLI SAVERIO (c.f. ), C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliata in PIAZZA DELLA CANCELLERIA, 85 - P.IVA_1
00186 ROMA, presso lo studio dell'avv. FIORENTINI RICCARDO (c.f.
), che la rappresenta e difende con procura in atti, C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 952/2021 emessa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 23/09/2021.
Conclusioni dell'appellante: “1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 952/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, nel giudizio recante R.G. 2282/2014, depositata il 23/09/2021, dichiarare ammissibile il procedimento di querela di falso e per l'effetto:
2. accogliere le conclusioni avanzate in parte in prime cure: “A) disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso la
– Agente della Riscossione della Provincia di Controparte_2
r.g. n. 1 VI -, con sede in VI (VT), alla via Monte Sacro, n. 29 ora
; previa rinnovazione della Controparte_1
CTU grafologica;
B) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 142800213645;
C) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 142800213645 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ovvero per i due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario“.
Conclusioni dell'appellata: “- rigettare integralmente l'appello proposto, perchè infondato in fatto e in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, n 952/2021, pubblicata in data 23 settembre 2021 dal Tribunale Civile di Civitavecchia in composizione collegiale, all'esito del procedimento iscritto al Ruolo Generale n.
2282/2014.
- Rigettare la domanda di sequestro ex art 224 c.p.c. formulata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato Riccardo Fiorentini, che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […]1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 citato innanzi a questo Tribunale l' (già Controparte_1
, allegando che: Controparte_2
- in data 23.10.2013 si recò presso la sede di VI di CP_2 per un controllo sulla sua posizione e, con la stampa e consegna
[...] dell'estratto di ruolo a suo nome, venne a conoscenza di una cartella esattoriale che non gli era mai stata notificata;
- quello stesso giorno presentò ad “istanza formale per Controparte_2
l'esercizio del diritto di accesso ex art. 25, Legge 7 Agosto 1990 n. 241” per visionare la relata di notifica della cartella suddetta;
r.g. n.
2 - in data 29.10.2013 ricevette da copia di detta relata, Controparte_2 da cui risulta come la consegna della raccomandata avvenne in data
04.09.2013 a cura dell'addetto al recapito delle Poste Italiane s.p.a.;
- la firma posta sull'avviso di ricevimento postale non è Parte_1 stata vergata dall'attore, il quale ne ha dunque disconosciuto l'autenticità;
- di avere impugnato la cartella di pagamento n. 125 2013 00002915 70 innanzi alla Commissione Provinciale di VI, chiedendo la sospensione dell'esecutorietà della stessa, con ricorso notificato in data 19.12.2013 a e all' , giudizio iscritto al n. Controparte_2 Controparte_1
26/2014 del r.g. di quell'Ufficio, e in quella sede ha effettuato espressa riserva di presentare querela di falso.
Parte attrice ha dedotto di non avere mai ricevuto la (notifica della) cartella di pagamento n. 125 2013 00002915 70, in particolare di non avere ricevuto la raccomandata n. 142800213645, e di non avere mai sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
e come la firma apposta sull'avviso di ricevimento sia del tutto difforme da quella di Parte_1
e dalla sua grafia, depositando una perizia grafologica di parte,
[...] secondo cui “La sottoscrizione apposta in luogo del destinatario (…) su un Avviso di Ricevimento di un atto spedito con raccomandata n.
142800213645 delle Poste Italiane, (…) non appartiene alla grafomotricità del ma è stata eseguita apocrifamente da diverso altro Parte_1 soggetto grafico”. E ha proposto querela di falso in relazione alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata suddetta, chiedendo dunque che venga dichiarata la falsità della firma apposta sul documento.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'inammissibilità della proposta querela di falso, o comunque la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per non avere parte attrice fornito alcuna indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità; ha dedotto, quindi, la regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
125 2013 00002915 70 a mezzo del servizio postale e la responsabilità di
Poste Italiane s.p.a., poiché “il postino ha l'onere di far sottoscrivere la ricevuta di ritorno specificando la qualifica del ricevente”, chiedendo che di ciò questo giudicante tenga conto ai fini delle spese di lite. La convenuta ha concluso, dunque, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della querela di falso e, in subordine, perché venga dichiarata la responsabilità di Poste Italiane s.p.a., tenuta dunque a manlevare l'agente della riscossione.
r.g. n. 3 All'udienza del 03.05.2018 il giudizio è stato interrotto e, con ricorso depositato in data 19.07.2018, ha riassunto lo stesso nei Parte_1 confronti dell' , costituitasi in giudizio Controparte_3 in data 19.11.2018.
Nel corso del presente giudizio è stata espletata la c.t.u. grafologica e all'udienza del 10.06.2021 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.». All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “[…] -dichiara inammissibile la querela di falso proposta da avverso Parte_1 la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
142800213645; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per Controparte_1 compenso, oltre rimborso spese forfett. (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n.
55), I.V.A. e C.A.P. di legge;
pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
c.t.u., già liquidate con decreto del Giudice Istruttore in data 06.05.2021 “.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]La querela di falso ha lo scopo – sia quanto venga svolta in via principale, sia quando sia proposta in via incidentale, come nel caso di specie – di vincere la forza probatoria privilegiata ricollegabile all'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, nel caso di specie dell'avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (nel caso di specie, l'agente postale) e della dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte che intende contrastare la forza probatoria privilegiata, propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, può chiedere al giudice che venga accertata la falsità di quel documento.
Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso, nel caso specifico il querelante non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento non si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta, negando che essa fosse di propria mano.
Tuttavia, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di r.g. n. 4 documenti di riconoscimento al momento della consegna della raccomandata, anche quando si tratti di una notifica di un atto giudiziario;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. 02.03.2000, n. 2323).
Conseguentemente, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia possibile dare corso a un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale.
La querela di falso proposta da dunque, deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile, atteso che – come si è detto sopra – è stata finalizzata ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 125 2013 00002915 70, laddove la firma non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale. E poiché non sono rilevanti ai fini della presente decisione le conclusioni cui è giunta la consulenza grafologica, secondo cui è certa la riferibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento all'odierno attore, resta assorbita ogni questione in ordine all'attività svolta dalla consulente, nonché alle conclusioni a cui è pervenuta la stessa, su cui si è principalmente dilungata parte attrice con la memoria conclusionale e con le note in replica (alle conclusioni rassegnate dal P.M.).
In conclusione, la querela di falso proposta da Parte_1 avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomanda n. 142800213645 deve essere dichiarata inammissibile….».
ha proposto appello. Parte_1
L ha resistito al Controparte_1 gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 15/10/2025, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
r.g. n. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene vari motivi:
1.il primo è rubricato: 1) “SULLA DECISIONE DI PRIME CURE DI
INAMMISSIBILITA' DELLA QUERELA DI FALSO»;
II) il secondo è rubricato: «SULLA NECESSITA' DI VALUTARE
LE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO E
LE CONSEQUENZIALI CONTESTAZIONI PRESENTATE DA PARTE
QUERELANTE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI
RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA GRAFOLOGICA»;
III) il terzo è rubricato: «A) SULLA CONTESTATA CTU GRAFOLOGICA. La difesa del avanzava infatti formale istanza di Parte_1 rinnovazione della Consulenza Tecnica d'ufficio. Detta richiesta muoverebbe da diversi fattori oggettivi:
- la C.T.U. pur partendo dal presupposto che la firma in verifica sull'Avviso di ricevimento presentasse vistose differenze di forma e di movimento con le comparative, sposta l'attenzione dell'analisi peritale solo sul tentativo di dissimulazione….»;
IV) il quarto è rubricato: «B) ANCORA SULLA CONTESTATA CTU GRAFOLOGICA. In quanto doveva essere anche valutato quanto di seguito: l'irricevibilità di quanto depositato dalla C.T.U. in data 27.04.2021, ovvero della sola “Risposta alla contro deduzioni” (all. 2 e 3 depositati con l'istanza di modifica e/o revoca dell'ordinanza) il 27.04.2021, in cui veniva allegato nel fascicolo telematico, tra l'altro, in pari data – 27.04.2021 - la sola bozza della Relazione tecnica di consulenza grafologica datata 16.03.2021 V) il quinto è rubricato: C) ULTERIORMENTE SULLA PROVA DELLA QUERELA DI FALSO. Perché, altresì, doveva essere ritenuto che il Giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale. Nel caso che ci occupa, parliamo di un soggetto, il di provata Pt_1 capacità imprenditoriale (amministratore di storica società elicotteristica
Italiana e titolare di imprese alberghiere/turistiche ricettive), che nel periodo che trattasi (3-4 settembre 2013) era a maggior ragione impegnato h.24 presso le proprie aziende, ed a tal fine venivano indicati dei testi da escutere.
L'appello è infondato.
1.Il primo, e dirimente, motivo di appello è costituito dalla stessa r.g. n. 6 ammissibilità della querela di falso avverso avvisi di ricevimento delle raccomandate ordinarie ex art 26 DPR 602/1973 (nella specie trattavasi di una cartella esattoriale, notificata dalla allora tramite Poste CP_2
Italiane in data 4 settembre 2013), della quale, nella fattispecie viene contestata l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento di deposito presso la Casa Comunale.
Dall'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine alle generalità del soggetto che ha ricevuto l'atto, ma soltanto che a quell'indirizzo l'atto è stato consegnato, ritualmente o meno non rileva in questa sede.
Le doglianze dell'appellante potrebbero essere valutate nel merito dal giudice “a quo”, ma non possono formare oggetto di querela di falso per difetto di fidefacenza di quanto contenuto nell'avviso di ricevimento.
In tale documento non risultava quindi esservi alcuna attestazione in ordine alla identità della persona che aveva ricevuto la raccomandata. La firma così apposta non consentiva di individuare chi avesse ricevuto l'atto, ma la questione non si pone in termini di verità-falsità del documento, ma in termini di valenza probatoria e perfezionamento della notificazione così come eseguita, valutazione riservata al giudice del merito (per cui l'odierno appellante avrebbe dovuto semplicemente gravare di appello la eventuale decisione della C.T.P. che avesse ritenuto tardivamente proposto il ricorso avverso la cartella, sulla scorta di una ritenuta perfezionata notificazione dell'atto, che invece nella specie parrebbe non potersi apprezzare (salvi gli esiti della ctu grafologica, unico mezzo di indagine esperito), e non instaurare il procedimento in oggetto, previsto per diversa fattispecie.
Nel caso in esame, quindi, la verifica (richiesta da parte querelante ed ammessa dal giudice delegato dal Collegio del Tribunale) da parte del
C.T.U. esperto in grafologia, della non riconducibilità della firma al contribuente (del resto conclusasi invece con opposto esito) non avrebbe inciso sulla genuinità dell'avviso di ricevimento e pertanto la querela di falso così come proposta non era effettivamente da considerarsi ammissibile, perché avente ad oggetto accertamento non dotato di efficacia fidefacente.
Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso, nel caso specifico il querelante non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento non si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si è limitato a contestare la genuinità della r.g. n. 7 sottoscrizione ivi apposta, negando che essa fosse di propria mano.
Tuttavia, “non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna della raccomandata, anche quando si tratti di una notifica di un atto giudiziario;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario” (cfr. Cass. 02.03.2000, n. 2323).
Conseguentemente, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario (ovvero in sede di giustizia tributaria come nella specie) con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia possibile dare corso a un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del p.u.
La querela di falso proposta da dunque, Parte_1 correttamente doveva essere dichiarata inammissibile, atteso che – come si
è detto sopra – è stata finalizzata ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 125 2013 00002915 70, laddove la firma non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale in ordine alle generalità di chi la aveva apposta.
Motivi II) e segg.ti.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dell'appello stesso, a fronte della compiuta e corretta motivazione della sentenza di primo grado, meritevole di condanna aggravata ex art.96 cm.3 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
r.g. n. 8 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di
[...]
Civitavecchia di cui sopra, così provvede:
a) rigetta l'appello,
b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del costituito difensore della parte, nonché alla rifusione del danno da lite temeraria, liquidato in euro 1.900,00;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 9