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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13228/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta TAGLIOLI BERTUZZI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a S. Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia n. 35 RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso: “per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 24 Parte_1 Controparte_2 febbraio 2018 a San Giovanni in Persiceto. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 1067/2023, pubblicata il 18 maggio 2023, il Tribunale di Bologna: a) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito.
*****
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
[...]
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del resistente alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 28 Parte_1 luglio 1973 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio il 24 febbraio 2018 a San Giovanni in Persiceto, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 5 p. 1 u. 1 anno 2018;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 gennaio 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta TAGLIOLI BERTUZZI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a S. Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia n. 35 RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso: “per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 24 Parte_1 Controparte_2 febbraio 2018 a San Giovanni in Persiceto. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 1067/2023, pubblicata il 18 maggio 2023, il Tribunale di Bologna: a) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito.
*****
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
[...]
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del resistente alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 28 Parte_1 luglio 1973 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio il 24 febbraio 2018 a San Giovanni in Persiceto, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 5 p. 1 u. 1 anno 2018;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 gennaio 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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