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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 768/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 768/2018 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._5
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
Pagina 1 di 5 (c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._6 domiciliato in PIAZZA AMENDOLA N.4 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE FILIPPO ERRICO VITTORIO (c.f.: ), dal quale è C.F._7 rappresentata e difesa;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 5401/2017 depositata il
4.12.2017.
Conclusioni: come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 18/05/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli appellanti proponevano appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il veniva condannato al CP_3 pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 3087,48, oltre le spese di lite.
In particolare, eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere i presupposti di cui all'art. 1126 c.c., non avendo parte attrice assolto all'onere di provare la necessità dei lavori eseguiti sui terrazzi di sua proprietà esclusiva.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.3.2025.
***
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
Pagina 2 di 5 di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Inoltre, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per acquiescenza.
Invero, “L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell' art. 329 cod. proc. civ. , consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso,
l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (cfr. Cass.
34539/2021).
Nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza che il abbia effettuato il CP_3 pagamento in favore dell'attrice.
Quanto alla legittimazione ad impugnare da parte dei singoli condomini, si osserva che nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza (Cass., Sez. 2, 6 agosto 1999, n. 8479;Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2010, n. 1011, Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900; Cass., Sez. 3, 16 maggio
2011, n. 10717).
Secondo un insegnamento tradizionale, documentato dai precedenti ivi citati, è stata costantemente reputata ammissibile "l'impugnazione, da parte del singolo partecipante, della sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero condominio, sull'assunto che il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto le cose comuni nella loro interezza, non rilevando, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione da parte dell'amministratore, senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti (o non ricorrenti), nè intervenienti, e senza che ciò determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo (o di secondo) grado nei confronti di questi ultimi".
Nel merito, l'appello è infondato.
Pagina 3 di 5 Invero, “Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene” (cfr. Cass. n. 199/2017).
Nel caso di specie, non si tratta di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune regolate dall'art. 1110 e dall'art. 1134 c.c. rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, disciplina che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, ma di terrazzo di proprietà esclusiva dell'appellata, sicchè il dovere di contribuire ai costi di manutenzione rinviene la sua ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene.
La S.C. ha chiarito che “In tema di condominio, la disposizione dell'art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà” (cfr. Cass. n. 9084/2010) ed è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento (cfr. Cass. 16583/2012).
Nel caso di specie, il Gdp ha correttamente ritenuto, alla stregua della documentazione versata in atti dall'attrice e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che le spese sostenute e documentate dalla proprietaria esclusiva del terrazzo (avente funzione di copertura dell'edificio condominiale) fossero effettivamente destinate alla manutenzione ordinaria di detto terrazzo (cfr. computo metrico, comunicazione inizio lavori, fatture).
Pertanto, è priva di pregio la doglianza degli appellanti circa il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della
Pagina 4 di 5 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , , e al Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 pagamento, in solido, delle spese di lite in favore dell'avv. Errico Vittorio De
Filippo, difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 768/2018 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._5
CORSO E. PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
Pagina 1 di 5 (c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._6 domiciliato in PIAZZA AMENDOLA N.4 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE FILIPPO ERRICO VITTORIO (c.f.: ), dal quale è C.F._7 rappresentata e difesa;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 5401/2017 depositata il
4.12.2017.
Conclusioni: come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 18/05/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli appellanti proponevano appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il veniva condannato al CP_3 pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 3087,48, oltre le spese di lite.
In particolare, eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere i presupposti di cui all'art. 1126 c.c., non avendo parte attrice assolto all'onere di provare la necessità dei lavori eseguiti sui terrazzi di sua proprietà esclusiva.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.3.2025.
***
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
Pagina 2 di 5 di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Inoltre, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per acquiescenza.
Invero, “L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell' art. 329 cod. proc. civ. , consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso,
l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (cfr. Cass.
34539/2021).
Nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza che il abbia effettuato il CP_3 pagamento in favore dell'attrice.
Quanto alla legittimazione ad impugnare da parte dei singoli condomini, si osserva che nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza (Cass., Sez. 2, 6 agosto 1999, n. 8479;Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2010, n. 1011, Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900; Cass., Sez. 3, 16 maggio
2011, n. 10717).
Secondo un insegnamento tradizionale, documentato dai precedenti ivi citati, è stata costantemente reputata ammissibile "l'impugnazione, da parte del singolo partecipante, della sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero condominio, sull'assunto che il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto le cose comuni nella loro interezza, non rilevando, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione da parte dell'amministratore, senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti (o non ricorrenti), nè intervenienti, e senza che ciò determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo (o di secondo) grado nei confronti di questi ultimi".
Nel merito, l'appello è infondato.
Pagina 3 di 5 Invero, “Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene” (cfr. Cass. n. 199/2017).
Nel caso di specie, non si tratta di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune regolate dall'art. 1110 e dall'art. 1134 c.c. rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, disciplina che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, ma di terrazzo di proprietà esclusiva dell'appellata, sicchè il dovere di contribuire ai costi di manutenzione rinviene la sua ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene.
La S.C. ha chiarito che “In tema di condominio, la disposizione dell'art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà” (cfr. Cass. n. 9084/2010) ed è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento (cfr. Cass. 16583/2012).
Nel caso di specie, il Gdp ha correttamente ritenuto, alla stregua della documentazione versata in atti dall'attrice e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che le spese sostenute e documentate dalla proprietaria esclusiva del terrazzo (avente funzione di copertura dell'edificio condominiale) fossero effettivamente destinate alla manutenzione ordinaria di detto terrazzo (cfr. computo metrico, comunicazione inizio lavori, fatture).
Pertanto, è priva di pregio la doglianza degli appellanti circa il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della
Pagina 4 di 5 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , , e al Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 pagamento, in solido, delle spese di lite in favore dell'avv. Errico Vittorio De
Filippo, difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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