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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/11/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 21.01.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1132/2023 R.G. e vertente
TRA
nato Messina il 26/06/1978, Cf , Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ficarra, Via
Casette n.130 presso lo studio dell'Avv. Angela Messina (C.F: CodiceFiscale_2
- PEC: che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1 ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Grezar14, Ente Pubblico Economico che, in forza del disposto di cui all'art.1 del D.L.
n.193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 Controparte_3
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3,
[...] comma 1, del D.L. n. 203/2005 e che, in ragione della predetta norma, sono sciolte e cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese, in persona del dott. in Controparte_4 qualità di Responsabile atti introduttivi del Giudizio per la Regione Sicilia a ciò autorizzato, giusta procura speciale autenticata dal dott. Notaio in Persona_1 Roma, il 28.04.2022 n.177893 rep. e n.11776 racc., elettivamente domiciliato in
Messina, via Centonze n.95, presso lo studio dell'avv. Eduardo Omero del Foro di
Messina (C.F. - p.e.c. C.F._3
- fax 090.9016837), che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. resistente
l' , ( Controparte_5 codice fiscale partita IVA in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni (c.f.
[...]
- pec: - fax server 0688468583 ) in C.F._4 Email_3 virtù di procura generale alle liti in notar di Palermo del 19/1/2023 Persona_2
Repertorio n. 2536 registrata a Palermo il 26 gennaio 2023, con domicilio eletto in
Messina Avvocatura Distrettuale INAIL via Garibaldi 122/A. resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2023, proponeva opposizione Parte_1 anticipata all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229006713179000 notificata dall' Controparte_1
in data 16.01.2023, per un importo complessivo di euro 1.012,50, relativo a
[...] crediti di natura previdenziale vantati dall' . L'intimazione sottendeva quattro CP_5 cartelle di pagamento, rispettivamente: n. 29520130001074827, n.
295201440004175447, n. 29520140024684775 e n. 29520170022420473.
Il ricorrente deduceva, in via preliminare, la mancata notificazione degli atti presupposti e, nel merito, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché
l'applicabilità dell'art. 1, commi 222-230, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio
2023), che prevede l'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro. Chiedeva,
Pag. 2 di 6 pertanto, l'annullamento dell'intimazione opposta e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituiva in giudizio con memoria del 14.11.2023 l' che confermava la CP_5 legittimità della pretesa creditoria, precisando che tre delle cartelle indicate dal ricorrente rientravano nello stralcio previsto dalla L. n. 197/2022, per le quali chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, mentre restava dovuta la cartella n. 29520170022420473, notificata il 25.01.2018, per un importo di euro 197,00.
Si costituiva in giudizio con memoria del 27.11.2023 l' Controparte_1
, eccependo l'infondatezza del ricorso. L' deduceva la regolare
[...] CP_6 notifica delle cartelle presupposte e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, rilevando che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, evidenziando che l'intimazione del 16.01.2023 aveva interrotto il termine quinquennale.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso formulata dall' atteso che con l'opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento è stata dedotta la mancata notifica degli atti di addebito e della irregolarità della notifica dell'intimazione medesima, con sopravvenuta prescrizione dei crediti. Conseguentemente, essendosi contestata la mancanza di un titolo valido per procedere all'esecuzione, l'odierna impugnazione deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per cui non coglie nel segno l'eccezione di tardività sollevata dall' non essendo applicabile il CP_7 termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso previsto dall'art. 24 del D. Lgs n.
46/1999.
Pag. 3 di 6 Sempre in via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere tenuto conto che le cartelle n.
29520130001074827, n. 295201440004175447 e n. 29520140024684775 sono state annullate ex lege ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, della L. n. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023), che ha disposto lo stralcio dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il provvedimento legislativo di stralcio “opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e (…) senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra enti di riscossione ed enti impositori” (v. Cass. N. 1577/19).
Nella specie, peraltro, sono stati depositati parte degli estratti di ruolo attestanti l'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle.
Pertanto, l'accertamento giudiziale sarà circoscritto all'esame della cartella n.
29520170022420473, prodromica all'atto di intimazione, in quanto non oggetto di annullamento ex lege.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica della suindicata cartella, contestando la conseguente correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con relative notificazioni, distinti con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo soprattutto di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale dell'atto notificatogli …” (SS.UU Cass.
Sent. N. 16412/2007).
Invero, dalla documentazione prodotta dall' risulta Controparte_8 rispettata la correttezza dell'iter seguito, tenuto conto che la cartella è stata
Pag. 4 di 6 regolarmente notificata in data 25.01.2018, come da avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso ricorrente.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente anch'essa è infondata.
La cartella di pagamento è stata notificata il 25.01.2018 mentre l'atto di intimazione di pagamento è stato notificato il 16.01.2023, dunque prima del decorso del termine quinquennale. L'intimazione costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c, con conseguente ripartenza del termine dalla data di tale notifica. Ne consegue che non è maturato il termine prescrizionale quinquennale.
L'opposizione all'atto di intimazione con riferimento alla cartella n.
29520170022420473 va, pertanto, rigettato alla luce delle superiori motivazioni.
Quanto alle spese di lite, la sopravvenienza normativa che ha determinato l'annullamento delle cartelle di pagamento integra una “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., idonea a giustificare la compensazione delle spese tra le parti per tale parte di giudizio, non potendosi ravvisare condotte colpose delle parti resistenti.
Diversamente, per la cartella n. 29520170022420473, è stata accertata la soccombenza.
Di conseguenza, le spese di lite devono essere compensate per due terzi, mentre il ricorrente deve essere condannato a pagare il rimanente terzo di tali spese di lite in favore di e come da liquidazione in CP_5 Controparte_1 dispositivo ex D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 18.02.2023 avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520229006713179000, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle somme portate dalle cartelle n. 29520130001074827, n. 295201440004175447 e n. 29520140024684775;
b) Rigetta il ricorso quanto alla cartella di pagamento n. 29520170022420473;
b) Compensa le spese di lite nella misura di due terzi, mentre condanna il ricorrente a pagare all' e alla il rimanente terzo di tali CP_5 Controparte_1
Pag. 5 di 6 spese, che liquida, per ciascuna parte, in € 230,00 per onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
Patti, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 21.01.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1132/2023 R.G. e vertente
TRA
nato Messina il 26/06/1978, Cf , Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ficarra, Via
Casette n.130 presso lo studio dell'Avv. Angela Messina (C.F: CodiceFiscale_2
- PEC: che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1 ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Grezar14, Ente Pubblico Economico che, in forza del disposto di cui all'art.1 del D.L.
n.193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 Controparte_3
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3,
[...] comma 1, del D.L. n. 203/2005 e che, in ragione della predetta norma, sono sciolte e cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese, in persona del dott. in Controparte_4 qualità di Responsabile atti introduttivi del Giudizio per la Regione Sicilia a ciò autorizzato, giusta procura speciale autenticata dal dott. Notaio in Persona_1 Roma, il 28.04.2022 n.177893 rep. e n.11776 racc., elettivamente domiciliato in
Messina, via Centonze n.95, presso lo studio dell'avv. Eduardo Omero del Foro di
Messina (C.F. - p.e.c. C.F._3
- fax 090.9016837), che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. resistente
l' , ( Controparte_5 codice fiscale partita IVA in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni (c.f.
[...]
- pec: - fax server 0688468583 ) in C.F._4 Email_3 virtù di procura generale alle liti in notar di Palermo del 19/1/2023 Persona_2
Repertorio n. 2536 registrata a Palermo il 26 gennaio 2023, con domicilio eletto in
Messina Avvocatura Distrettuale INAIL via Garibaldi 122/A. resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2023, proponeva opposizione Parte_1 anticipata all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229006713179000 notificata dall' Controparte_1
in data 16.01.2023, per un importo complessivo di euro 1.012,50, relativo a
[...] crediti di natura previdenziale vantati dall' . L'intimazione sottendeva quattro CP_5 cartelle di pagamento, rispettivamente: n. 29520130001074827, n.
295201440004175447, n. 29520140024684775 e n. 29520170022420473.
Il ricorrente deduceva, in via preliminare, la mancata notificazione degli atti presupposti e, nel merito, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché
l'applicabilità dell'art. 1, commi 222-230, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio
2023), che prevede l'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro. Chiedeva,
Pag. 2 di 6 pertanto, l'annullamento dell'intimazione opposta e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituiva in giudizio con memoria del 14.11.2023 l' che confermava la CP_5 legittimità della pretesa creditoria, precisando che tre delle cartelle indicate dal ricorrente rientravano nello stralcio previsto dalla L. n. 197/2022, per le quali chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, mentre restava dovuta la cartella n. 29520170022420473, notificata il 25.01.2018, per un importo di euro 197,00.
Si costituiva in giudizio con memoria del 27.11.2023 l' Controparte_1
, eccependo l'infondatezza del ricorso. L' deduceva la regolare
[...] CP_6 notifica delle cartelle presupposte e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, rilevando che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, evidenziando che l'intimazione del 16.01.2023 aveva interrotto il termine quinquennale.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso formulata dall' atteso che con l'opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento è stata dedotta la mancata notifica degli atti di addebito e della irregolarità della notifica dell'intimazione medesima, con sopravvenuta prescrizione dei crediti. Conseguentemente, essendosi contestata la mancanza di un titolo valido per procedere all'esecuzione, l'odierna impugnazione deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per cui non coglie nel segno l'eccezione di tardività sollevata dall' non essendo applicabile il CP_7 termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso previsto dall'art. 24 del D. Lgs n.
46/1999.
Pag. 3 di 6 Sempre in via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere tenuto conto che le cartelle n.
29520130001074827, n. 295201440004175447 e n. 29520140024684775 sono state annullate ex lege ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, della L. n. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023), che ha disposto lo stralcio dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il provvedimento legislativo di stralcio “opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e (…) senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra enti di riscossione ed enti impositori” (v. Cass. N. 1577/19).
Nella specie, peraltro, sono stati depositati parte degli estratti di ruolo attestanti l'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle.
Pertanto, l'accertamento giudiziale sarà circoscritto all'esame della cartella n.
29520170022420473, prodromica all'atto di intimazione, in quanto non oggetto di annullamento ex lege.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica della suindicata cartella, contestando la conseguente correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con relative notificazioni, distinti con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo soprattutto di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale dell'atto notificatogli …” (SS.UU Cass.
Sent. N. 16412/2007).
Invero, dalla documentazione prodotta dall' risulta Controparte_8 rispettata la correttezza dell'iter seguito, tenuto conto che la cartella è stata
Pag. 4 di 6 regolarmente notificata in data 25.01.2018, come da avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso ricorrente.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente anch'essa è infondata.
La cartella di pagamento è stata notificata il 25.01.2018 mentre l'atto di intimazione di pagamento è stato notificato il 16.01.2023, dunque prima del decorso del termine quinquennale. L'intimazione costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c, con conseguente ripartenza del termine dalla data di tale notifica. Ne consegue che non è maturato il termine prescrizionale quinquennale.
L'opposizione all'atto di intimazione con riferimento alla cartella n.
29520170022420473 va, pertanto, rigettato alla luce delle superiori motivazioni.
Quanto alle spese di lite, la sopravvenienza normativa che ha determinato l'annullamento delle cartelle di pagamento integra una “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., idonea a giustificare la compensazione delle spese tra le parti per tale parte di giudizio, non potendosi ravvisare condotte colpose delle parti resistenti.
Diversamente, per la cartella n. 29520170022420473, è stata accertata la soccombenza.
Di conseguenza, le spese di lite devono essere compensate per due terzi, mentre il ricorrente deve essere condannato a pagare il rimanente terzo di tali spese di lite in favore di e come da liquidazione in CP_5 Controparte_1 dispositivo ex D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 18.02.2023 avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520229006713179000, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle somme portate dalle cartelle n. 29520130001074827, n. 295201440004175447 e n. 29520140024684775;
b) Rigetta il ricorso quanto alla cartella di pagamento n. 29520170022420473;
b) Compensa le spese di lite nella misura di due terzi, mentre condanna il ricorrente a pagare all' e alla il rimanente terzo di tali CP_5 Controparte_1
Pag. 5 di 6 spese, che liquida, per ciascuna parte, in € 230,00 per onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
Patti, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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