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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 20-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall' Avv.to Davide Scionti (C.F.
); C.F._3
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Giarre, nella persona del gestore dott. Fabrizio Immormino, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni dei debitori;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 150.557,38 così suddivisa: rilevato che il nucleo familiare è composto unicamente dai ricorrenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 839,02; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative del che, dopo la contrazione del mutuo (nell'anno 2007), è stato licenziato dal Parte_1 datore di lavoro, non riuscendo più a corrispondere le rate dovute. Di fatto - a seguito del licenziamento- il ha sempre percepito redditi modesti, a seguito di impieghi Parte_1 saltuari o quali sussidi per la disoccupazione;
solo da ultimo la che in precedenza era Pt_2 sempre stata priva di occupazione, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
rilevato che i ricorrenti risultano titolari- quanto al patrimonio mobiliare- dei seguenti beni:
rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono titolari del seguente bene: rilevato che il bene in questione è oggetto di procedura esecutiva individuale e che il valore
è stato determinato dall'OCC alla luce del prezzo base relativo all'ultimo tentativo di vendita;
rilevato che, con decreto del 24/2/2025, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti indicate nella relazione redatta dall'OCC a pagina 20:
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,
e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di , nato a [...] il Parte_1
15.09.1966, C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
06.03.1967, C.F. , entrambi residenti in [...]; C.F._2 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Catania, 29/4/2025
Il Giudice
Laura Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 20-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall' Avv.to Davide Scionti (C.F.
); C.F._3
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Giarre, nella persona del gestore dott. Fabrizio Immormino, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni dei debitori;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 150.557,38 così suddivisa: rilevato che il nucleo familiare è composto unicamente dai ricorrenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 839,02; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative del che, dopo la contrazione del mutuo (nell'anno 2007), è stato licenziato dal Parte_1 datore di lavoro, non riuscendo più a corrispondere le rate dovute. Di fatto - a seguito del licenziamento- il ha sempre percepito redditi modesti, a seguito di impieghi Parte_1 saltuari o quali sussidi per la disoccupazione;
solo da ultimo la che in precedenza era Pt_2 sempre stata priva di occupazione, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
rilevato che i ricorrenti risultano titolari- quanto al patrimonio mobiliare- dei seguenti beni:
rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono titolari del seguente bene: rilevato che il bene in questione è oggetto di procedura esecutiva individuale e che il valore
è stato determinato dall'OCC alla luce del prezzo base relativo all'ultimo tentativo di vendita;
rilevato che, con decreto del 24/2/2025, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti indicate nella relazione redatta dall'OCC a pagina 20:
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,
e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di , nato a [...] il Parte_1
15.09.1966, C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
06.03.1967, C.F. , entrambi residenti in [...]; C.F._2 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Catania, 29/4/2025
Il Giudice
Laura Messina