Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01558/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2025, proposto dalla dott.ssa AR VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner e AB Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
la dott.ssa NA FL CA GH, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Augusto Bivona e Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- del decreto rettorale n. 978 del 6 marzo 2025, pubblicato in pari data, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240 del 2010, per la chiamata di n. 1 Professore di ruolo di seconda fascia - Settore Concorsuale 10/A1 - Archeologia, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, e dichiarata vincitrice della procedura medesima la dott.ssa CA GH;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e, in particolare, del verbale della Commissione di valutazione del 28 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico II e della dott.ssa NA FL CA GH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AB Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la dott.ssa AR VI ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il decreto rettorale n. 978 del 6 marzo 2025, recante l’approvazione degli atti della procedura comparativa indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia (Settore Concorsuale 10/A1, S.S.D. L-ANT/10) da destinare al Dipartimento di Studi Umanistici, con il quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa NA FL CA GH.
La ricorrente ha dedotto:
- di aver partecipato alla detta procedura comparativa, indetta dall’Ateneo resistente con D.R. n. 713 del 27 febbraio 2024 (successivamente rettificato con D.R. n. 834 del 1° marzo 2024) ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010 per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia nel S.C. 10/A1 - Archeologia (S.S.D. L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica);
- al primo esito della procedura, i cui atti erano stati originariamente approvati già con D.R. n. 3528 del 2 agosto 2024, di essersi collocata al terzo posto della relativa graduatoria con il punteggio di 5,83, alle spalle dell’attuale controinteressata dott.ssa CA GH (allora seconda classificata, con punti 5,92) e, altresì, del candidato allora vincitore dott. LE NI;
- che con D.R. n. 495 del 5 febbraio 2025 l’Università di Napoli Federico II aveva però annullato d’ufficio la predetta graduatoria, avendo riscontrato la carenza dei requisiti di partecipazione in capo al candidato vincitore dott. NI, e di conseguenza l’Ateneo aveva disposto la riconvocazione della Commissione giudicatrice per la riedizione della valutazione comparativa limitatamente alle sole candidate residue dott.sse AR VI e NA FL CA GH (previa estromissione del candidato privo di requisiti e di due candidati rinunciatari);
- che con verbale del 28 febbraio 2025 la Commissione confermava i punteggi già in precedenza attribuiti alle due candidate rimaste in lizza, riassegnando pertanto alla controinteressata punti 5,92 e alla ricorrente punti 5,83;
- che tale esito veniva definitivamente recepito e approvato dall’Ateneo con il D.R. n. 978 del 6 marzo 2025, con il quale la candidata dott.ssa CA GH venne dichiarata vincitrice della procedura.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, eccependo preliminarmente la tardività e l’inammissibilità del ricorso e instando, nel merito, per la sua reiezione.
Si è costituita anche l’intimata Università di Napoli Federico II per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 816/2025 del 17/04/2025 il Collegio ha respinto la domanda cautelare della ricorrente, sulla base della seguente motivazione: «Ritenuto che, sulla base della cognizione sommaria della fase cautelare e allo stato degli atti, non sussista il fumus boni juris, in quanto le censure di parte ricorrente sembrano riferirsi a contestazioni sull’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, senza però che emergano profili di manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione ».
L’impugnazione proposta avverso tale ordinanza è stata respinta dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con ordinanza n. 1933/2025 del 28 maggio 2025.
Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale deve in via preliminare esaminare le eccezioni sollevate in rito dalla difesa della controinteressata, a partire da quella di tardività del ricorso.
La controinteressata assume che la dott.ssa VI avrebbe dovuto indefettibilmente impugnare gli esiti della prima valutazione, a conclusione della quale risultò vincitore il candidato LE NI. Tuttavia, osserva il Collegio, nell’ambito di tale prima valutazione l’odierna ricorrente era solo terza graduata, per cui, premesso che al fine di conseguire il bene della vita da essa anelato essa avrebbe dovuto contestare non solo la posizione della seconda graduata, odierna controinteressata, ma anche quella del primo classificato, non è emerso dagli atti di causa che la ricorrente avesse avuto conoscenza della carenza dei requisiti di partecipazione in capo al primo classificato, poi escluso in autotutela dall’Amministrazione.
E, soprattutto, non è possibile negare al successivo provvedimento impugnato in questa sede qualsivoglia nota di autonomia rispetto a quello sfociato nella precedente valutazione dei concorrenti,
alla luce del fatto che dal verbale della Commissione del 28 febbraio 2025 si evince che la medesima, nell’occasione, ha comunque fatto luogo a un nuovo giudizio comparativo finale tra le parti private in lite.
Ne deriva la formale tempestività della odierna impugnazione.
3. Coglie tuttavia nel segno l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla controinteressata sul presupposto della natura di atto meramente confermativo della sostanza del provvedimento impugnato, nei termini in cui impugnato.
Al riguardo, il Collegio richiama subito il consolidato orientamento secondo cui il discrimen tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio risiede nel compimento, o meno, di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi: l’atto meramente confermativo, limitandosi a richiamare il precedente provvedimento senza alcun riesame della decisione già assunta, non ha valenza costitutiva, non riapre i termini di impugnazione e non è, pertanto, autonomamente impugnabile (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 23 aprile 2024, n. 4155).
Nel caso di specie, dall’esame del già menzionato verbale del 28 febbraio 2025 emerge per tabulas che la Commissione, stante la perfetta identità dei titoli da esaminare e dei criteri da applicare per le dott.sse AR VI ed NA FL CA GH, ha agito, con riguardo alla separata valutazione analitica dei titoli delle contendenti, facendo testuale applicazione del “ principio di conservazione degli atti ”, ossia specificando di far proprie “ le operazioni valutative già compiute e verbalizzate ” nel 2024. Infatti, in tale verbale la Commissione significativamente si è espressa in questi termini: « la Commissione procede di seguito ad individuare il candidato maggiormente qualificato tra i due candidati NA FL CA ER e AR VI, attraverso la sola valutazione comparativa finale di detti candidati, tenuto conto che in virtù del principio di conservazione degli atti, sono fatte salve le operazioni valutative già compiute e verbalizzate da codesta commissione nelle sedute del 28/06/2024 (verbale n. 3), 2/07/2024 (verbale n. 4), 3/07/2024 (verbale n. 5), 25/07/2024 e 30/07/2024 (verbale n. 6) limitatamente ai candidati CA GH e VI ».
Coerentemente con tali premesse, la Commissione ha indi riportato testualmente, tra virgolette, i contenuti dei precedenti verbali afferenti alle valutazioni già allora esperite. Ne consegue che la valutazione analitica dei titoli di ciascuna contendente non ha costituito il frutto di un rinnovato esercizio del potere tecnico-discrezionale, bensì l’esatta trasfusione dei giudizi pregressi.
L’assenza di una reale valenza innovativa delle valutazioni contestate dal ricorso, per essersi la Commissione limitata a reiterare, in merito, i punteggi da essa già assegnati (5,92 alla controinteressata e 5,83 alla ricorrente), in assenza di riapertura della fase istruttoria, rende quindi il ricorso inammissibile in tutte le sue censure concretamente dedotte, le quale hanno colpito le sole valutazioni espresse (mediante, appunto, un atto meramente confermativo) sulle rispettive attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
4. Risulta di contro infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse che la controinteressata fonda sulla circostanza che l’Ateneo, con D.R. n. 5016 del 19.11.2025, ha posteriormente deciso di non procedere più alla chiamata a valle della procedura in questione, e questo in vista del transito di altro soggetto, interno all’Università resistente, nel ruolo di docente. In particolare, la controinteressata ha dedotto che l’Università resistente, giusta verbale del Consiglio di Dipartimento degli Studi Umanistici n. 11 del 24.9.2025, in vista del transito di altra figura, già interna all’Ateneo, nel ruolo di docente di seconda fascia in Settore Scientifico – Disciplinare corrispondente a quello della procedura oggetto di questo giudizio, ha deliberato di non procedere alla chiamata, con decisione poi appunto ratificata dal D.R. n. 5016 del 19.11.2025 (All.3 alla produzione del 27.1.2026 della dott.ssa CA GH), dal che la controinteressata ha fatto appunto derivare che la ricorrente non avrebbe alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, per avere l’Amministrazione deciso di non portare a termine la procedura per cui è causa.
L’eccezione non coglie nel segno.
Il predetto provvedimento, con cui l’Ateneo ha disposto appunto di non procedere più alla chiamata della controinteressata, è stato infatti impugnato da quest’ultima nel distinto giudizio R.G. n. 7134/2025 incardinato dinanzi a questa Sezione, nell’ambito del quale, all’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2026, è stata accolta la sua domanda cautelare, sia pure « ai limitati effetti di cui all’art. 55 comma 10, cod.proc.amm. ». L’avvenuta proposizione della relativa impugnazione esclude, quindi, che possa ravvisarsi, almeno allo stato, una già intervenuta perdita di interesse alla decisione del presente giudizio nel merito, mantenendo in vita l’interesse della ricorrente alla definizione dell’odierna controversia.
5. Il Collegio, pur avendo già riscontrato (cfr. il precedente paragr. 3) l’inammissibilità delle censure ricorsuali, reputa comunque di dover evidenziare anche l’infondatezza nel merito delle stesse censure.
Con l’unico motivo di gravame la ricorrente deduce i vizi di eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta, in sintesi, la presunta manifesta illogicità e irragionevolezza del giudizio di “discreto” attribuito a entrambe le candidate in relazione al criterio n. 1 (attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti). A suo avviso, la Commissione avrebbe infatti ingiustificatamente appiattito le loro due posizioni, obliterando la dedotta superiorità del curriculum dell’esponente rispetto a quello della controinteressata. Tale divario si fonderebbe su parametri asseritamente oggettivi e quantitativi, quali il maggior numero di CFU insegnati, l’espletamento di docenze presso Scuole di alta formazione, l’appartenenza a collegi di dottorato, il maggior numero di tesi seguite in qualità di relatrice, nonché ulteriori esperienze didattiche che l’organo valutatore avrebbe omesso di valorizzare.
E tale vizio valutativo, ove emendato, consentirebbe alla ricorrente, in tesi, di superare la prova di resistenza, colmando il divario di soli 0,09 punti che la separa dalla candidata vincitrice.
Tali censure non sono però meritevoli di favorevole apprezzamento.
Come si evince dall’esame del verbale del 28 febbraio 2025, la Commissione ha proceduto a una disamina puntuale della documentazione prodotta dalla dott.ssa VI, e il giudizio di “discreto”, ivi espresso, dà analiticamente atto dei molteplici incarichi svolti dalla candidata.
Né giova alle tesi attoree la doglianza afferente alla dedotta mancata menzione, nel giudizio di sintesi della Commissione, di alcune specifiche attività di docenza, o dell’attività di correlatrice di tesi, della ricorrente. Infatti, come pacificamente statuito dalla giurisprudenza formatasi in materia di procedure per il conferimento di docenze universitarie, la Commissione giudicatrice è tenuta a effettuare una valutazione complessiva dell’attività del candidato, non essendo gravata da alcun obbligo di elencazione di tutti i singoli titoli posseduti; il giudizio finale, invero, non è il frutto di un’asettica addizione numerica o meccanica di fattori, ma costituisce un apprezzamento di sintesi, teso essenzialmente a verificare il grado di maturità accademica alla luce dei parametri del bando (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939).
Le argomentazioni della ricorrente, tese a dimostrare una pretesa superiorità del proprio curriculum rispetto a quello della controinteressata, si risolvono pertanto in un’inammissibile pretesa di revisione del merito dell’azione amministrativa, impingendo nel nucleo insindacabile della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione giudicatrice: laddove costituisce ius receptum il principio per cui le valutazioni espresse dalle commissioni di concorso, in quanto espressione di discrezionalità tecnico-scientifica, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da macroscopici vizi di manifesta illogicità, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente disparità di trattamento, vizi che nella fattispecie non è dato rinvenire.
A fronte di tale consolidata limitazione del sindacato giurisdizionale, inoltre, non è sufficiente che la parte ricorrente contrapponga la propria soggettiva (e inevitabilmente più indulgente) autovalutazione dei titoli a quella compiuta dall’organo tecnico, né che invochi margini di fisiologica opinabilità o non condivisibilità del giudizio.
Nel caso in esame, in definitiva, il giudizio di equivalenza (“discreto”) espresso dalla Commissione nei confronti di entrambe le candidate per il criterio dell’attività didattica, pur a fronte di profili curriculari parzialmente dissimili per tipologia di esperienze, non trasmoda in alcuna abnormità logica o palese travisamento, risultando invece coerentemente motivato. Il Collegio quindi ritiene di non poter sovrapporre la propria valutazione a quella, esente da profili macroscopici di illogicità, irragionevolezza e travisamento, operata dalla P.A..
Il ricorso è, pertanto, conclusivamente infondato, e come tale va senz’altro respinto.
6. In ragione della particolarità e della oggettiva controvertibilità delle questioni sopra esaminate, in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di RE | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO