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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Fratelli Parte_1 P.IVA_1
Gabba n. 7, presso lo studio dell'avv. Achille Saletti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Ferruccio Saletti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Tullio CP_1 C.F._1
Martello n. 26, presso lo studio dell'avv. Andrea Palmisano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus
pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Milano in data 17 aprile 2024, n. 4195/2024, notificata in data 17 aprile 2024:
nel merito:
previo accertamento della validità della fideiussione omnibus rilasciata dal signor in CP_1
data 27 gennaio 2000 e, comunque, del diritto della concludente ad agire nei confronti del signor
CP_1
in principalità:
- respingere, in quanto infondata, l'opposizione da esso proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
12439/2021 Trib. Milano;
- in subordine:
- nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] C.F._1
del Fosso Galeria n. 44 – Interno 1, quale fideiussione di a pagare Parte_2 immediatamente al la somma di € 600.000,00, o quella maggiore o minore che Parte_1
dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi al tasso convenzionale, e comunque nei limiti di cui alla l. 108/96, dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- respingere l'appello incidentale proposto dal signor;
CP_1
- condannare altresì il signor a rimborsare alla concludente la somma di € 22.513.24, CP_1
con gli interessi dal 19 aprile 2024 al saldo;
- con vittoria di spese e compenso di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA (indeducibile per la e C.P.A.; CP_2
in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa,
pagina 2 di 12 Parte rigettare l'appello interposto da , in quanto inammissibile ed infondato, ed in accoglimento
Parte dell'appello incidentale, condannare , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione
CP_ in favore del Sig. delle spese di lite del primo grado giudizio, secondo i parametri medi vigenti, nonchè alle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 12439/2021, con il quale era CP_1
stato ingiunto dal Tribunale di Milano, su ricorso di al pagamento di euro Parte_1
600.000,00, oltre interessi e spese di procedura, quale fideiussore omnibus di Parte_2 sino alla concorrenza dell'importo indicato, in relazione al saldo di conto corrente n.
[...]
28500 intestato al debitore principale.
2. Per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta il 27 gennaio 2000, in quanto contenente le clausole nn. 2,
6 e 8 del modello Abi dichiarate nulle da BA D'LI con provvedimento n. 55/20051, nonchè la decadenza della BA dall'azione contro il garante ai sensi dell'art. 1957 c.c. 1 L'Autorità di Vigilanza, con l'indicato provvedimento, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”.
In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6) che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione r estano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”;
pagina 3 di 12 3. Con sentenza n. 4195/2024 resa in data 17 aprile 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) accerta e dichiara la decadenza dall'azione di parte convenuta opposta;
2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 12439/2021;
3) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 14.598,00 per compensi ed euro 1.213,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte attrice opponente;
5) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta opposta”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può così riassumersi.
4.A. Le tre clausole indicate e presenti nella fideiussione omnibus sottoscritta da CP_1 veniva ritenute “nulle”, in quanto – sebbene si trattasse di garanzia sottoscritta in data 27 gennaio
2000 (quindi, nel periodo antecedente rispetto a quello oggetto di indagine da parte di BA
D'LI e compreso tra l'anno 2002 e l'anno 2005), lo stesso provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza n. 55/2005, al paragrafo n. 93, aveva evidenziato che, già in precedenza, vi fosse una consolidata prassi di utilizzo congiunto di tali clausole da parte del sistema bancario.
4.B. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era da ritenersi fondata, in quanto:
- la revoca degli affidamenti veniva comunicata con pec della banca in data 27.02.2020;
- il 27.01.2020, veniva comunicato il passaggio a sofferenza e la segnalazione in Centrale Rischi;
- la attendeva oltre sei mesi – dal 27.02.2020 – per agire contro il garante, atteso che il CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato solo in data 3.6.2021.
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza - l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 4 di 12 5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 4195/2024, per i motivi così Parte_1
rubricati:
I^ motivo: “Violazione delle regole in materia di oneri probatori”;
II^ motivo: “Errata pronuncia di decadenza dal diritto di azione della nei confronti CP_2
CP_ dell'opponente .
6. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello, CP_1
proponendo appello incidentale relativamente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
7. All'udienza di prima comparizione celebrata in data 30.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato loro termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al collegio, all'udienza dell'8 gennaio 2025 ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado per Parte_1
violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, ritenendo, in particolare, che non sia stata dimostrata, da parte dall'allora opponente, l'applicazione uniforme, da parte del sistema bancario – per il periodo antecedente agli accertamenti svolti da BA D'LI con il citato provvedimento n. 55/2005 - di dette clausole contrattuali, tenuto anche conto che detto provvedimento non ha valore di prova privilegiata delle intese illecite a monte in relazione all'anno 2000, allorquando l'appellato sottoscriveva l'impegno fideiussorio.
Rileva, altresì, parte appellante che - dalla sola circolare ABI dell'anno 1987 e prodotta in giudizio dalla contro parte – non possa ritenersi provato l'uso generalizzato di modelli standardizzati contenenti tali clausole nulle.
Per tali ragioni, ritiene che tali pattuizioni siano valide e, dunque, sia erroneo Parte_1
l'accertamento del Tribunale in termini di nullità (parziale) della fideiussione omnibus. pagina 5 di 12 Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
I.A. Si premette che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità e che si intende ribadire, “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n. 287 del 1990, art.
2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte", vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente
all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al
controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo”.2
Di conseguenza, tenuto conto dei principi indicati, la circostanza che la fideiussione omnibus sia stata sottoscritta in data antecedente all'anno 2002 non esclude, di per sé, che la stessa possa valutarsi in termini di “contratto valle” dell'intesa illecita a monte “a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo”.
I.B. Con riferimento al caso in esame, si ritiene che la valutazione del Tribunale di Milano sia corretta e, sul punto, meritevole di conferma.
Innanzi tutto, risulta prodotto agli atti il modello ABI dell'anno 1987 – titolato “Condizioni generali uniformi alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (Fideiussioni omnibus)” – quale modello standardizzato ed elaborato dall'Associazione di categoria in data antecedente all'anno 2002.
La disamina dello stesso evidenzia che gli artt. 2, 6 e 8 presentassero clausole sovrapponibili a quelle (aventi anche la stessa numerazione) contenute nel successivo modello Abi del 2002.
Tali clausole risultavano, altresì, presenti nella fideiussione omnibus sottoscritta da in CP_1
data 27 gennaio 2000 (cfr. doc. nn. 8 e 9 fasc. monitorio).
Rafforza tale conclusione quanto espressamente accertato da BA D'LI, con il citato provvedimento n. 55/2005 ove, al paragrafo n. 93, veniva così evidenziato: “Le verifiche compiute
nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale
pagina 6 di 12 uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI
(non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'introduzione di quest'ultimo”.
Pertanto, la stessa Autorità di Vigilanza, nell'ambito dell'istruttoria compiuta in relazione allo specifico modello Abi 2002, aveva appurato che – già in precedenza - vi fosse una “consolidata prassi bancaria” in ragione della quale venivano utilizzate, in modo uniforme, le stesse clausole contrattuali esaminate e ritenute nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.a) Legge 287/1990.
Pertanto, l'accertamento compiuto da BA D'LI – alla luce della documentazione prodotta in giudizio (Circolare Abi 1987) - è, per quanto di immediato interesse ai fini della decisione, “prova privilegiata” della preesistenza dell'intesa illecita rispetto all'adozione del modello Abi 2002.
Deve, dunque, ritenersi dimostrato che – alla data del 27.1.2000 – la fideiussione omnibus sottoscritta da e contenente dette clausole contrattuali fosse “contratto a valle” di CP_1
detta intesa illecita a monte.
Per tali principali considerazioni, il primo motivo di appello viene respinto.
II. E', invece, fondato il secondo motivo di appello con il quale la si duole CP_2 dell'erronea declaratoria di decadenza dall'azione contro il garante, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, prospetta che – nel caso di fideiussione omnibus – contenente Parte_1
“clausola di pagamento a prima richiesta”, onde impedire la decadenza indicata, appaia sufficiente l'intimazione stragiudiziale di pagamento, non occorrendo assumere un'iniziativa giudiziale.
Il rilievo dell'appellante è fondato, in quanto, così come questa Corte di Appello ha più volte affermato, in adesione all'orientamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire3, laddove la fideiussione omnibus contenga detta “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è
pagina 7 di 12 tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Una diversa interpretazione sarebbe contraria alla finalità della clausola indicata ed al fatto che – in tale ipotesi – il debitore è tenuto al soddisfacimento del credito, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete).
Su tali basi, tenuto conto che l'art. 7 comma 1° della fideiussione omnibus in esame conteneva detta clausola di pagamento a prima richiesta4, l'intimazione stragiudiziale inviata dalla in CP_2
data 27.02.2020, contestualmente alla revoca dagli affidamenti ed al recesso dai rapporti in essere,
ha impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. – (doc. n. 1.13 . CP_2
III. Per l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello, viene CP_1
condannato al pagamento di euro 558.613,01, quale saldo debitore del conto corrente n.
28500, comprensivo degli interessi passivi maturati alla data del 27 gennaio 2001 –
(saldo così formato: euro 520.480,32 + euro 38.132,69 per interessi).
Il saldo del rapporto di conto corrente è stato ricalcolato in primo grado mediante Ctu contabile, con espunzione degli interessi anatocistici, dall'accensione sino al 1° marzo 2006, nonché dal 1°
gennaio 2014 sino al recesso esercitato dalla CP_2
pagina 8 di 12 III.A. La difesa dell'appellante contesta l'espunzione degli interessi anatocistici per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e l'adozione della delibera Cicr del 3 agosto 2016, di attuazione della modifica legislativa dell'art. 120 Tub da parte dell'art. 1, comma 629, della Legge
27.12.2013, n. 147.
Il rilievo non appare meritevole di condivisione.
L'art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2013, n. 147 aveva così disposto: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo l'orientamento di questa Corte di Appello, così come confermato dalla Corte di
Cassazione5, detta novella legislativa – con la quale si è stabilita, con portata innovativa,
l'illegittimità della prassi bancaria di applicazione al saldo debitore, generalmente trimestrale, degli interessi composti (gli interessi sugli interessi) – è di immediata applicazione.
La diversa interpretazione auspicata dall'appellante - (in base alla quale si subordina l'efficacia della norma indicata all'approvazione della disciplina di dettaglio da parte del Cicr – approvazione avvenuta solo in data 3 agosto 2016 ed in vigore dal 1° settembre 2016) - non appare rispettosa della gerarchia delle fonti e della prevalenza della norma primaria su quella regolamentare. III.B. L'appellante ritiene, altresì, non corretta la quantificazione del saldo di conto corrente accertato dal Ctu e che indica nel maggior importo di euro 598.304,18.
Il rilievo non appare fondato.
Sul punto, risulta condivisibile quanto precisato dal Ctu, in sede di osservazioni alla bozza della relazione peritale, laddove ha specificato che:
- il differenziale fra il saldo contabile della (= euro 640.845,25) e quello ricalcolato dal CP_2
Ctu (euro 558.613,01 comprensivo di interessi passivi al 27.01.2021) è risultato pari ad euro
82.232,24 (cfr. pg. 15 risposte del Ctu alle osservazioni dei Ctp);
- ai fini del ricalcolo, il Ctu ha tenuto conto “mese per mese per tutto l'arco temprale oggetto di ricalcolo, 2003 – 2021, i movimenti, i relativi numeri, le valute e i tassi rilevati nella
documentazione in atti. Gli esiti di tali calcoli sono coerenti e peraltro difficilmente raffrontabili con gli esiti proposti dal dott. che partono dai calcoli già effettuati Per_1 dalla BA” – (cfr. pgg 11 e 12).
Di conseguenza, la differente quantificazione del saldo passivo di conto corrente, così come proposta dalla trova adeguata spiegazione nel differente metodo di calcolo utilizzato dal Ctu CP_2
(i.e. il ricalcolo giornaliero del saldo debitore sulla base dei parametri indicati), rispetto al Ctp dell'odierna appellante (i.e. il ricalcolo differenziale sulla base dei dati contabili della . CP_2
Il primo metodo di ricalcolo appare maggiormente corretto, onde quantificare l'effettivo saldo di conto corrente previa espunzione delle poste illegittimamente applicate e, dunque, in difetto di altra o diversa argomentazione, la doglianza in esame si ritiene non meritevole di condivisione.
III.C. Conclusivamente, è tenuto al pagamento, in favore di di euro CP_1 Parte_1
558.613,01, oltre agli interessi convenzionali ulteriormente maturati e maturandi dal 27 gennaio
2021 sino al soddisfo6 e, in ogni caso, nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro
600.000,00.
pagina 10 di 12 IV. ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui ha liquidato le spese di lite facendo applicazione dei valori minimi tariffari, invece che dei valori medi.
La Corte ritiene che l'accoglimento del secondo motivo di appello, nei termini già indicati e la conseguente necessità di rideterminare, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi, comporti, per l'effetto, l'assorbimento del motivo proposto.
V. Quanto alle spese di lite, tenuto conto di quanto sopra e della prevalente soccombenza dell'appellato, le stesse, compensate nella misura di 1/3, vengono poste, per la parte restante, a carico di . CP_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva profusa (che consta della fase istruttoria solo per il primo grado di giudizio).
Le spese di Ctu, già liquidate dal Tribunale con decreto del 5.8.2023, vengono poste a carico di e di , rispettivamente, nella misura di 1/3 e di 2/3, ferma restando la Parte_1 CP_1
solidarietà nei confronti del Ctu.
VI. Infine, è meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla e volta ad CP_2
ottenere, in restituzione, quanto già corrisposto in data 18 aprile 2024 in esecuzione della sentenza di primo grado – (pari ad euro 22.513,24 – doc. n. V - oltre CP_2
interessi legali da tale momento sino all'effettiva restituzione.
A tali fini, è tenuto al pagamento l'avv. Andrea Palmisano, avendo ottenuto in primo grado la pronuncia di distrazione delle spese legali ed essendo venuto meno il titolo che ha giustificato tale attribuzione, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.7 7 fra molte, si rimanda a: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 10.12.2001, n. 15571 “In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione”. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Pt_1 Pt_1
della sentenza n.4195/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 17 aprile 2024, condanna al pagamento, in favore di di euro 558.613,01 comprensivi CP_1 Parte_1
di interessi al 27.01.2021, oltre interessi convenzionali da tale data al soddisfo, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 600.000,00;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che, compensate nella misura di 1/3, liquida per la restante parte in complessivi euro 16.100,00 per compensi (di cui euro 10.000,00 per il primo grado ed euro 6.100,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di Ctu, già liquidate in data 5.8.2023, a carico di
[...]
e di , nella misura di 1/3 e di 2/3, ferma restando la solidarietà delle Pt_1 CP_1
parti nei confronti del Ctu;
- condanna l'avv. Andrea Palmisano, quale difensore distrattario, alla restituzione in favore di di euro 22.513,24, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Parte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Giuseppe Ondei
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tale senso, Cass. Civ., 12 dicembre 2017, n. 29810; Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 2023, n. 18794; Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 20 giugno 2024, n. 17108; 3 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n.
22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078; 4 Avente il seguente tenore: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; 5 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 30 luglio 2024, n. 21344, che, oltre ad argomentare ampiamente in ordine alla
“storia” dell'art. 120 Tub ed alla disciplina di dettaglio demandata al Cicr, tra l'altro, evidenzia come non osti all'interpretazione accolta il disposto di cui all'art. 161, comma 5°, TUB (in base al quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati”), in quanto disposizione transitoria del TUB e volta a disciplinare gli effetti delle disposizioni regolamentari all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, tale che detta norma “appare priva di pertinenza” rispetto al tema d'indagine. pagina 9 di 12 6 Circa il fatto che la riforma della sentenza di primo grado non comporti la riviviscenza del decreto ingiuntivo che resta definitivamente revocato, si richiama Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 6 settembre 2017, n. 20868;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Fratelli Parte_1 P.IVA_1
Gabba n. 7, presso lo studio dell'avv. Achille Saletti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Ferruccio Saletti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Tullio CP_1 C.F._1
Martello n. 26, presso lo studio dell'avv. Andrea Palmisano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus
pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Milano in data 17 aprile 2024, n. 4195/2024, notificata in data 17 aprile 2024:
nel merito:
previo accertamento della validità della fideiussione omnibus rilasciata dal signor in CP_1
data 27 gennaio 2000 e, comunque, del diritto della concludente ad agire nei confronti del signor
CP_1
in principalità:
- respingere, in quanto infondata, l'opposizione da esso proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
12439/2021 Trib. Milano;
- in subordine:
- nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] C.F._1
del Fosso Galeria n. 44 – Interno 1, quale fideiussione di a pagare Parte_2 immediatamente al la somma di € 600.000,00, o quella maggiore o minore che Parte_1
dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi al tasso convenzionale, e comunque nei limiti di cui alla l. 108/96, dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- respingere l'appello incidentale proposto dal signor;
CP_1
- condannare altresì il signor a rimborsare alla concludente la somma di € 22.513.24, CP_1
con gli interessi dal 19 aprile 2024 al saldo;
- con vittoria di spese e compenso di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA (indeducibile per la e C.P.A.; CP_2
in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa,
pagina 2 di 12 Parte rigettare l'appello interposto da , in quanto inammissibile ed infondato, ed in accoglimento
Parte dell'appello incidentale, condannare , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione
CP_ in favore del Sig. delle spese di lite del primo grado giudizio, secondo i parametri medi vigenti, nonchè alle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 12439/2021, con il quale era CP_1
stato ingiunto dal Tribunale di Milano, su ricorso di al pagamento di euro Parte_1
600.000,00, oltre interessi e spese di procedura, quale fideiussore omnibus di Parte_2 sino alla concorrenza dell'importo indicato, in relazione al saldo di conto corrente n.
[...]
28500 intestato al debitore principale.
2. Per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta il 27 gennaio 2000, in quanto contenente le clausole nn. 2,
6 e 8 del modello Abi dichiarate nulle da BA D'LI con provvedimento n. 55/20051, nonchè la decadenza della BA dall'azione contro il garante ai sensi dell'art. 1957 c.c. 1 L'Autorità di Vigilanza, con l'indicato provvedimento, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”.
In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6) che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione r estano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”;
pagina 3 di 12 3. Con sentenza n. 4195/2024 resa in data 17 aprile 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) accerta e dichiara la decadenza dall'azione di parte convenuta opposta;
2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 12439/2021;
3) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 14.598,00 per compensi ed euro 1.213,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte attrice opponente;
5) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta opposta”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può così riassumersi.
4.A. Le tre clausole indicate e presenti nella fideiussione omnibus sottoscritta da CP_1 veniva ritenute “nulle”, in quanto – sebbene si trattasse di garanzia sottoscritta in data 27 gennaio
2000 (quindi, nel periodo antecedente rispetto a quello oggetto di indagine da parte di BA
D'LI e compreso tra l'anno 2002 e l'anno 2005), lo stesso provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza n. 55/2005, al paragrafo n. 93, aveva evidenziato che, già in precedenza, vi fosse una consolidata prassi di utilizzo congiunto di tali clausole da parte del sistema bancario.
4.B. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era da ritenersi fondata, in quanto:
- la revoca degli affidamenti veniva comunicata con pec della banca in data 27.02.2020;
- il 27.01.2020, veniva comunicato il passaggio a sofferenza e la segnalazione in Centrale Rischi;
- la attendeva oltre sei mesi – dal 27.02.2020 – per agire contro il garante, atteso che il CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato solo in data 3.6.2021.
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza - l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 4 di 12 5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 4195/2024, per i motivi così Parte_1
rubricati:
I^ motivo: “Violazione delle regole in materia di oneri probatori”;
II^ motivo: “Errata pronuncia di decadenza dal diritto di azione della nei confronti CP_2
CP_ dell'opponente .
6. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello, CP_1
proponendo appello incidentale relativamente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
7. All'udienza di prima comparizione celebrata in data 30.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato loro termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al collegio, all'udienza dell'8 gennaio 2025 ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, impugna la sentenza di primo grado per Parte_1
violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, ritenendo, in particolare, che non sia stata dimostrata, da parte dall'allora opponente, l'applicazione uniforme, da parte del sistema bancario – per il periodo antecedente agli accertamenti svolti da BA D'LI con il citato provvedimento n. 55/2005 - di dette clausole contrattuali, tenuto anche conto che detto provvedimento non ha valore di prova privilegiata delle intese illecite a monte in relazione all'anno 2000, allorquando l'appellato sottoscriveva l'impegno fideiussorio.
Rileva, altresì, parte appellante che - dalla sola circolare ABI dell'anno 1987 e prodotta in giudizio dalla contro parte – non possa ritenersi provato l'uso generalizzato di modelli standardizzati contenenti tali clausole nulle.
Per tali ragioni, ritiene che tali pattuizioni siano valide e, dunque, sia erroneo Parte_1
l'accertamento del Tribunale in termini di nullità (parziale) della fideiussione omnibus. pagina 5 di 12 Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
I.A. Si premette che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità e che si intende ribadire, “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n. 287 del 1990, art.
2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte", vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente
all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al
controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo”.2
Di conseguenza, tenuto conto dei principi indicati, la circostanza che la fideiussione omnibus sia stata sottoscritta in data antecedente all'anno 2002 non esclude, di per sé, che la stessa possa valutarsi in termini di “contratto valle” dell'intesa illecita a monte “a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo”.
I.B. Con riferimento al caso in esame, si ritiene che la valutazione del Tribunale di Milano sia corretta e, sul punto, meritevole di conferma.
Innanzi tutto, risulta prodotto agli atti il modello ABI dell'anno 1987 – titolato “Condizioni generali uniformi alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (Fideiussioni omnibus)” – quale modello standardizzato ed elaborato dall'Associazione di categoria in data antecedente all'anno 2002.
La disamina dello stesso evidenzia che gli artt. 2, 6 e 8 presentassero clausole sovrapponibili a quelle (aventi anche la stessa numerazione) contenute nel successivo modello Abi del 2002.
Tali clausole risultavano, altresì, presenti nella fideiussione omnibus sottoscritta da in CP_1
data 27 gennaio 2000 (cfr. doc. nn. 8 e 9 fasc. monitorio).
Rafforza tale conclusione quanto espressamente accertato da BA D'LI, con il citato provvedimento n. 55/2005 ove, al paragrafo n. 93, veniva così evidenziato: “Le verifiche compiute
nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale
pagina 6 di 12 uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI
(non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'introduzione di quest'ultimo”.
Pertanto, la stessa Autorità di Vigilanza, nell'ambito dell'istruttoria compiuta in relazione allo specifico modello Abi 2002, aveva appurato che – già in precedenza - vi fosse una “consolidata prassi bancaria” in ragione della quale venivano utilizzate, in modo uniforme, le stesse clausole contrattuali esaminate e ritenute nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.a) Legge 287/1990.
Pertanto, l'accertamento compiuto da BA D'LI – alla luce della documentazione prodotta in giudizio (Circolare Abi 1987) - è, per quanto di immediato interesse ai fini della decisione, “prova privilegiata” della preesistenza dell'intesa illecita rispetto all'adozione del modello Abi 2002.
Deve, dunque, ritenersi dimostrato che – alla data del 27.1.2000 – la fideiussione omnibus sottoscritta da e contenente dette clausole contrattuali fosse “contratto a valle” di CP_1
detta intesa illecita a monte.
Per tali principali considerazioni, il primo motivo di appello viene respinto.
II. E', invece, fondato il secondo motivo di appello con il quale la si duole CP_2 dell'erronea declaratoria di decadenza dall'azione contro il garante, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, prospetta che – nel caso di fideiussione omnibus – contenente Parte_1
“clausola di pagamento a prima richiesta”, onde impedire la decadenza indicata, appaia sufficiente l'intimazione stragiudiziale di pagamento, non occorrendo assumere un'iniziativa giudiziale.
Il rilievo dell'appellante è fondato, in quanto, così come questa Corte di Appello ha più volte affermato, in adesione all'orientamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire3, laddove la fideiussione omnibus contenga detta “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è
pagina 7 di 12 tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Una diversa interpretazione sarebbe contraria alla finalità della clausola indicata ed al fatto che – in tale ipotesi – il debitore è tenuto al soddisfacimento del credito, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete).
Su tali basi, tenuto conto che l'art. 7 comma 1° della fideiussione omnibus in esame conteneva detta clausola di pagamento a prima richiesta4, l'intimazione stragiudiziale inviata dalla in CP_2
data 27.02.2020, contestualmente alla revoca dagli affidamenti ed al recesso dai rapporti in essere,
ha impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. – (doc. n. 1.13 . CP_2
III. Per l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello, viene CP_1
condannato al pagamento di euro 558.613,01, quale saldo debitore del conto corrente n.
28500, comprensivo degli interessi passivi maturati alla data del 27 gennaio 2001 –
(saldo così formato: euro 520.480,32 + euro 38.132,69 per interessi).
Il saldo del rapporto di conto corrente è stato ricalcolato in primo grado mediante Ctu contabile, con espunzione degli interessi anatocistici, dall'accensione sino al 1° marzo 2006, nonché dal 1°
gennaio 2014 sino al recesso esercitato dalla CP_2
pagina 8 di 12 III.A. La difesa dell'appellante contesta l'espunzione degli interessi anatocistici per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e l'adozione della delibera Cicr del 3 agosto 2016, di attuazione della modifica legislativa dell'art. 120 Tub da parte dell'art. 1, comma 629, della Legge
27.12.2013, n. 147.
Il rilievo non appare meritevole di condivisione.
L'art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2013, n. 147 aveva così disposto: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo l'orientamento di questa Corte di Appello, così come confermato dalla Corte di
Cassazione5, detta novella legislativa – con la quale si è stabilita, con portata innovativa,
l'illegittimità della prassi bancaria di applicazione al saldo debitore, generalmente trimestrale, degli interessi composti (gli interessi sugli interessi) – è di immediata applicazione.
La diversa interpretazione auspicata dall'appellante - (in base alla quale si subordina l'efficacia della norma indicata all'approvazione della disciplina di dettaglio da parte del Cicr – approvazione avvenuta solo in data 3 agosto 2016 ed in vigore dal 1° settembre 2016) - non appare rispettosa della gerarchia delle fonti e della prevalenza della norma primaria su quella regolamentare. III.B. L'appellante ritiene, altresì, non corretta la quantificazione del saldo di conto corrente accertato dal Ctu e che indica nel maggior importo di euro 598.304,18.
Il rilievo non appare fondato.
Sul punto, risulta condivisibile quanto precisato dal Ctu, in sede di osservazioni alla bozza della relazione peritale, laddove ha specificato che:
- il differenziale fra il saldo contabile della (= euro 640.845,25) e quello ricalcolato dal CP_2
Ctu (euro 558.613,01 comprensivo di interessi passivi al 27.01.2021) è risultato pari ad euro
82.232,24 (cfr. pg. 15 risposte del Ctu alle osservazioni dei Ctp);
- ai fini del ricalcolo, il Ctu ha tenuto conto “mese per mese per tutto l'arco temprale oggetto di ricalcolo, 2003 – 2021, i movimenti, i relativi numeri, le valute e i tassi rilevati nella
documentazione in atti. Gli esiti di tali calcoli sono coerenti e peraltro difficilmente raffrontabili con gli esiti proposti dal dott. che partono dai calcoli già effettuati Per_1 dalla BA” – (cfr. pgg 11 e 12).
Di conseguenza, la differente quantificazione del saldo passivo di conto corrente, così come proposta dalla trova adeguata spiegazione nel differente metodo di calcolo utilizzato dal Ctu CP_2
(i.e. il ricalcolo giornaliero del saldo debitore sulla base dei parametri indicati), rispetto al Ctp dell'odierna appellante (i.e. il ricalcolo differenziale sulla base dei dati contabili della . CP_2
Il primo metodo di ricalcolo appare maggiormente corretto, onde quantificare l'effettivo saldo di conto corrente previa espunzione delle poste illegittimamente applicate e, dunque, in difetto di altra o diversa argomentazione, la doglianza in esame si ritiene non meritevole di condivisione.
III.C. Conclusivamente, è tenuto al pagamento, in favore di di euro CP_1 Parte_1
558.613,01, oltre agli interessi convenzionali ulteriormente maturati e maturandi dal 27 gennaio
2021 sino al soddisfo6 e, in ogni caso, nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro
600.000,00.
pagina 10 di 12 IV. ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui ha liquidato le spese di lite facendo applicazione dei valori minimi tariffari, invece che dei valori medi.
La Corte ritiene che l'accoglimento del secondo motivo di appello, nei termini già indicati e la conseguente necessità di rideterminare, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi, comporti, per l'effetto, l'assorbimento del motivo proposto.
V. Quanto alle spese di lite, tenuto conto di quanto sopra e della prevalente soccombenza dell'appellato, le stesse, compensate nella misura di 1/3, vengono poste, per la parte restante, a carico di . CP_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva profusa (che consta della fase istruttoria solo per il primo grado di giudizio).
Le spese di Ctu, già liquidate dal Tribunale con decreto del 5.8.2023, vengono poste a carico di e di , rispettivamente, nella misura di 1/3 e di 2/3, ferma restando la Parte_1 CP_1
solidarietà nei confronti del Ctu.
VI. Infine, è meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla e volta ad CP_2
ottenere, in restituzione, quanto già corrisposto in data 18 aprile 2024 in esecuzione della sentenza di primo grado – (pari ad euro 22.513,24 – doc. n. V - oltre CP_2
interessi legali da tale momento sino all'effettiva restituzione.
A tali fini, è tenuto al pagamento l'avv. Andrea Palmisano, avendo ottenuto in primo grado la pronuncia di distrazione delle spese legali ed essendo venuto meno il titolo che ha giustificato tale attribuzione, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.7 7 fra molte, si rimanda a: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 10.12.2001, n. 15571 “In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione”. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Pt_1 Pt_1
della sentenza n.4195/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 17 aprile 2024, condanna al pagamento, in favore di di euro 558.613,01 comprensivi CP_1 Parte_1
di interessi al 27.01.2021, oltre interessi convenzionali da tale data al soddisfo, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 600.000,00;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che, compensate nella misura di 1/3, liquida per la restante parte in complessivi euro 16.100,00 per compensi (di cui euro 10.000,00 per il primo grado ed euro 6.100,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di Ctu, già liquidate in data 5.8.2023, a carico di
[...]
e di , nella misura di 1/3 e di 2/3, ferma restando la solidarietà delle Pt_1 CP_1
parti nei confronti del Ctu;
- condanna l'avv. Andrea Palmisano, quale difensore distrattario, alla restituzione in favore di di euro 22.513,24, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Parte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Giuseppe Ondei
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tale senso, Cass. Civ., 12 dicembre 2017, n. 29810; Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 2023, n. 18794; Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 20 giugno 2024, n. 17108; 3 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n.
22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078; 4 Avente il seguente tenore: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; 5 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 30 luglio 2024, n. 21344, che, oltre ad argomentare ampiamente in ordine alla
“storia” dell'art. 120 Tub ed alla disciplina di dettaglio demandata al Cicr, tra l'altro, evidenzia come non osti all'interpretazione accolta il disposto di cui all'art. 161, comma 5°, TUB (in base al quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati”), in quanto disposizione transitoria del TUB e volta a disciplinare gli effetti delle disposizioni regolamentari all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, tale che detta norma “appare priva di pertinenza” rispetto al tema d'indagine. pagina 9 di 12 6 Circa il fatto che la riforma della sentenza di primo grado non comporti la riviviscenza del decreto ingiuntivo che resta definitivamente revocato, si richiama Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 6 settembre 2017, n. 20868;