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21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 31. (Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorieta' della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilita' di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;
3) applicabilita' della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato e' stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorita' amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorita' amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorieta' della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonche' del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilita' di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilita' o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell' articolo 514 del codice di procedura civile ;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorieta' della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilita' di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;
3) applicabilita' della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato e' stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorita' amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorita' amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorieta' della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonche' del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilita' di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilita' o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell' articolo 514 del codice di procedura civile ;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
Commentario • 1
- 1. Peculato, confisca, profitto, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2009 · 0.74990255
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/2009, n. 38691Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Torquato Gemelli Presidente Dott. Giorgio Lattanzi Componente Dott. Bruno Rossi Componente Dott. Renato Luigi Calabrese Componente Dott. Stefano Antonio Agrò Componente Dott. Nicola Milo Componente Dott. Giovanni Canzio Componente Dott. Aldo Fiale (relatore) Componente Dott. Alberto Macchia Componente ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IA, nato a [...] il [...] avverso l?ordinanza 9.7.2008 del Tribunale per il riesame di Roma. Visti gli atti, l?ordinanza impugnata ed il ricorso Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale Udite le richieste del Pubblico Ministero, in …Leggi di più...
- esclusione·
- configurabilità·
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- fattispecie in tema di peculato·
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- interpretazione "in malam partem" della norma penale nazionale·
- reato·
- fattispecie: appropriazione di somme dell'ente in compensazione di crediti vantati dall'agente·
- equivalente del profitto·
- irrilevanza·
- obbligo di interpretazione conforme