TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n. r.g. 221/2022) alla sentenza emessa in data 20 set- tembre 2021 dal Giudice di Pace di Piombino, in persona dell'Avv. Marielena Cristiani n.
72/2021 (R.G. 42/2019) promossa da:
(C.F. e P.I.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. con sede in Piom- Parte_2
bino (LI), Via Generale Tellini n° 28, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cini e
Tommaso Rosati ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori e procuratori con studio in Prato, Via F. Ferrucci n° 41,
APPELLANTE contro
(P.I. ) con sede in Campiglia Controparte_1 P.IVA_2
M.ma (LI), fraz. Venturina Terme, Via dei Calzolai, 1, Zona Artigianale Campo alla Croce, in persona del legale rappresentante Sig. (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cataldo e Daniele Lunghi ed elettivamente do- miciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Cataldo in Cecina (LI), Corso G. Matteotti, 77
APPELLATA nonchè nei confronti di
1 in persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. Controparte_2
con sede in Piombino (LI), Via Generale Tellini n° 28 (CF e P.Iva: Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cini e Tommaso Rosati ed eletti- P.IVA_3
vamente domiciliata presso i predetti difensori e procuratori con studio in Prato, Via F. Fer- rucci n° 41,
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Piombino n. 72/2021 (R.G.
42/2019) emessa in data 20 luglio 2021 e pubblicata in data 20 settembre 2021 – oppo- sizione a decreto ingiuntivo - eccezione di compensazione - contratto di deposito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5.12.2024
Per parte appellante Parte_1
“Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello proposto e conseguentemente, in riforma della sentenza n° 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, in persona dell'Avv. Marielena Cristiani, ed in accoglimento delle conclusioni dispiegate in primo grado dall'appellante
[...]
: - nel merito: accogliere l'opposizione da quest'ultima Controparte_4
proposta e quindi revocare e dichiarare nullo ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n° 175/2018 (R.G. n° 292/2018), emesso dal GdP di Piombino
a richiesta di dichiarando non dovute da Controparte_1 [...]
, per effetto dell'intervenuta estinzione per Parte_1
compensazione del preteso credito azionato in via monitoria dalla predetta ingiungente, le somme da essa pretese in pagamento nei suoi confronti;
- in via riconvenzionale: nei limiti della competenza per valore del Giudice di prime cure, entro i quali sono espressamente contenute le domande avanzate: a) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di € 4.831,20, quale corrispettivo com- Controparte_1
plessivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione effettuato, per conto ed in favore di quest'ultima, e di cui alla fattura n° 90 del 19.06.2018 emessa nei suoi confronti e rima- sta insoluta, e, conseguentemente: b) in accoglimento della espressa eccezione avanzata da
2 parte opponente in primo grado , Parte_1
accertare e dichiarare la compensazione, e quindi la estinzione, fino alla sua totale con- correnza, del preteso credito di € 4.517,00, oltre interessi moratori, ingiunto in pagamento da nei suoi confronti con il maggior controcredito, Controparte_1 certo, liquido ed esigibile, di € 4.831,20 come sub. a) vantato da
[...]
nei confronti della predetta ingiungente, e condannare quindi Parte_1
in persona del suo legale rapp.nte p.t., al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 314,20 o di quella Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, quale differenza a quest'ultima dovuta a seguito della accertata e dichiarata compensazione;
c) in subordine, in ogni caso, condannare
[...]
in persona del suo legale rapp.nte p.t., al pagamento, in favo- Controparte_1 re di della somma di € 4.831,20 da Parte_1 quest'ultima, come sub. a), vantata nei suoi confronti. Il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, richiamata l'espressa declaratoria di limitazione e conte- nimento delle domande tutte proposte in via riconvenzionale in primo grado, entro la com- petenza per valore del Giudice di prime cure. Piaccia altresì al Tribunale di Livorno, con- dannare in persona del suo legale rapp.nte p.t., alla Controparte_1
restituzione in favore di , della Parte_1 somma di € 12.928,55 documentata in atti, o comunque quella diversa ritenuta, che quest'ultima, solo per compulsum e con espressa salvezza di ripetizione all'esito del gra- vame senza prestare acquiescenza alcuna alla impugnata sentenza n° 72/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Piombino ed al D.I. n° 175/2018 da essa confermato, le ha complessi- vamente corrisposto nelle more del presente giudizio di appello, in sorte capitale, compe- tenze legali, spese e accessorie del predetto D.I., competenze legali liquidate dalla impu- gnata sentenza e precetto sulla stessa, competenze legali e spese delle procedure esecutive promosse da in danno di Controparte_1 Controparte_5
in forza di detti titoli, interessi moratori e spese di esecuzione Unep e
[...]
IVG. Oltre interessi di legge dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio liquidate ex D.M. n° 55/2014. L'appellante
[...]
aderisce e presta il proprio consenso alla ri- Parte_1
3 chiesta avanzata dalla , affinché l'adito Giudice d'Appello, Controparte_2
in accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate e delle domande di condanna al paga- mento e restitutorie con esse avanzate nei confronti di Controparte_1
Voglia pronunciare tali condanne direttamente in favore di detta società costituitasi
[...]
nel presente giudizio quale cessionaria e successore a titolo particolare nei diritti di credi- to controversi oggetto delle suddette domande.
Per parte appellata, Controparte_1
“In via preliminare, stante la mancata impugnazione del capo della sentenza che statuisce in ordine alla domanda di per il pagamento della somma di € 4.517,00 (e non CP_1
€ 4.831,20 come erroneamente indicato nella comparsa di costituzione), dichiarare ex art
329 c.p.c. l'intervenuto giudicato interno e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e per il resto confermare in ogni sua parte e punto la sentenza n.
72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, depositata in data 20.9.2021.
Nel merito, respingere la domanda di cui all'atto di appello proposto in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare in ogni sua parte e pun- ti la sentenza n. 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, depositata in data
20.9.2021.
In denegata ipotesi, in caso di accoglimento dell'impugnazione, limitare la domanda ri- Parte convenzionale di allo stretto tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per come indicato nella CTU del Dr. Ing. in seno al procedimento per ATP. In ogni caso con Per_1 vittoria di spese, finzioni ed onorari di causa.”
Per parte intervenuta in qualità di cessionaria e a titolo di Controparte_2 successione dell'appellante:
“Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n° 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, in persona del GdP Avv. Marielena Cristiani, ed in accoglimento dell'appello e delle conclusioni di- spiegate in primo grado dalla : - nel me- Parte_1 rito: accogliere l'opposizione da quest'ultima proposta e quindi revocare e dichiarare nul- lo ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n° 175/2018
4 (R.G. n° 292/2018), emesso dal Giudice di Pace di Piombino a richiesta di
[...]
dichiarando non dovute da Controparte_1 Parte_1
, per effetto dell'intervenuta estinzione per compensazione del prete-
[...]
so credito azionato in via monitoria dalla predetta ingiungente, le somme da essa pretese in pagamento nei suoi confronti;
- in via riconvenzionale: nei limiti della competenza per valore del Giudice di prime cure, entro i quali sono espressamente contenute le domande avanzate: a) accertare e dichiarare che in liquida- Parte_1 zione è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1
4.831,20, quale corrispettivo complessivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione effettuato, per conto ed in favore di quest'ultima, e di cui alla fattura n° 90 del 19.06.2018 emessa nei suoi confronti e rimasta insoluta, e, conseguentemente: b) in accoglimento della espressa eccezione avanzata da parte opponente in primo grado
[...]
, accertare e dichiarare la compensazione, e quindi la estin- Parte_1 zione, fino alla sua totale concorrenza, del preteso credito di € 4.517,00, oltre interessi mo- ratori, ingiunto in pagamento da nei suoi confronti Controparte_1 con il maggior controcredito, certo, liquido ed esigibile, di € 4.831,20 come sub. a) vantato da nei confronti della predetta in- Parte_1
giungente, e condannare quindi in persona del suo Controparte_1
legale rapp.nte p.t., al pagamento, in favore di del- Parte_1 la somma di € 314,20 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, quale differenza a quest'ultima dovuta a seguito della accertata e dichiarata compensazione;
c) in subordine, in ogni caso, condannare in persona del suo legale Controparte_1
rapp.nte p.t., al pagamento, in favore di in liquida- Parte_1
zione della somma di € 4.831,20 da quest'ultima, come sub. a), vantata nei suoi confronti.
Il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, richiamata
l'espressa declaratoria di limitazione e contenimento delle domande tutte proposte in via riconvenzionale in primo grado, entro la competenza per valore del Giudice di prime cure.
Piaccia altresì al Tribunale di Livorno, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rapp.nte p.t., alla restituzione in favore di
[...]
, della somma di € 12.928,55 documentata in atti, o co- Controparte_6 munque quella diversa ritenuta, che quest'ultima, solo per compulsum e con espressa sal-
5 vezza di ripetizione all'esito del gravame senza prestare acquiescenza alcuna alla impu- gnata sentenza n° 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino ed al D.I. n° 175/2018 da essa confermato, le ha complessivamente corrisposto nelle more del presente giudizio di appello, in sorte capitale, competenze legali, spese e accessorie del predetto D.I., compe- tenze legali liquidate dalla impugnata sentenza e precetto sulla stessa, competenze legali e spese delle procedure esecutive promosse da in danno Controparte_1
di in forza di detti titoli, interessi moratori e Parte_1 spese di esecuzione Unep e IVG. Oltre interessi di legge dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Con condanna dell'appellata al pagamento delle spe- Controparte_1
se e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio liquidate ex D.M. n° 55/2014.
Sempre in via conclusiva, si fa espressa istanza, affinché l'adito Giudice d'Appello, in ac- coglimento delle conclusioni sopra rassegnate e delle domande di condanna al pagamento
e restitutorie con esse avanzate nei confronti di Vo- CP_1 Controparte_1
glia pronunciare tali condanne direttamente in favore di , Controparte_2
quale cessionaria e successore a titolo particolare nei diritti di credito controversi oggetto delle suddette domande.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. (di seguito, per Controparte_1 brevità, anche solo “ ) ha adito il Giudice di Pace di Piombino chiedendo ingiun- CP_1
gersi alla (di seguito per brevità anche solo Parte_3
Parte
”) l'importo di euro 4.517,00 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese di procedura allegando quanto segue: - di occuparsi della movimentazione e trasporto ecce- zionale di imbarcazioni per conto terzi e di aver, in particolare, effettuato su incarico della
, numerosi trasporti di imbarcazioni;
- di essere credi- Parte_1
trice nei confronti della predetta società dell'importo complessivo di cui alla richiesta in- giunzione in ragione del mancato pagamento di n. 2 fatture (segnatamente, la n. 122 del 31 ottobre 2017 di € 2.269,20 e la n. 132 del 28 novembre 2017 per il residuo importo di €
3.647,80).
6 Il Giudice di Pace di Piombino, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto ingiuntivo n. 175/2018 (R.G. 292/2018) emesso in data 1° ottobre 2018 ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Parte_3 ricorso “la somma di € 4.517,00 oltre interessi di mora come da D. Lgs. 231/2002 e succes- sive modificazioni dal giorno del dovuto sino al saldo, nonché le spese della presente pro- cedura”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 Parte_1
proponeva tempestiva opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo convenendo in giu- dizio davanti al Giudice di Pace di Piombino la per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: -in via preliminare: rigettare ogni eventuale istanza avversaria di concessione del- la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, ben rappresentata dalla allegata documentazione, in ordine alle maggiori ragioni, certe, liquide ed esigibili, di controcredito eccepite in compensazione dalla società odierna opponente e alla estinzione, quindi, del preteso credito ex adverso in- giunto, come sopra ampiamente motivato;
-nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e dichiarare nullo e im- produttivo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n° 175/2018 (R.G. n°
292/2018), emesso dal Giudice di Pace di Piombino a richiesta della ingiungente
[...]
dichiarando non dovute dalla Controparte_1 Parte_1
, per effetto dell'intervenuta estinzione per compensazione del preteso credito azio-
[...]
nato in [...] monitoria dalla predetta ingiungente, le somme da quest'ultima ivi pretese in pagamento nei confronti della odierna opponente;
- in via riconvenzionale: nei limite della competenza per valore del Giudice adito, entro i quali si intendono espressamente contenute le domande qui avanzate: a) accertare e di- chiarare che la odierna opponente è creditrice nei Parte_1 confronti della ingiungente della somma di € Controparte_1
4.831,20, quale corrispettivo complessivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione effettuato, per conto e in favore di quest'ultima, e di cui alla fattura n° 90 del 19.06.2018 emessa nei suoi confronti e rimasta insoluta, e, conseguentemente: b) in accoglimento della espressa eccezione avanzata dalla predetta odierna parte opponente, accertare e dichiara-
7 re la compensazione, e quindi la estinzione, fino alla sua totale concorrenza, del preteso credito di € 4.517,00, oltre interessi moratori, ingiunto in pagamento dalla
[...]
nei confronti della con il Controparte_1 Parte_1 maggior controcredito, certo, liquido ed esigibile, di € 4.831,20 come sub. a) vantato da quest'ultima società nei confronti della predetta ingiungente Controparte_1
e condannare quindi la medesima in persona
[...] Controparte_1
del suo legale rappresentate pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 314,20 o di quella diversa somma ritenuta di giu- Parte_1
stizia, quale differenza a quest'ultima dovuta a seguito della accertata e dichiarata com- pensazione;
c) in subordine, in ogni caso, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rapp.ntte pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...] [...]
della somma di € 4.831,20 da quest'ultima, come sub. Parte_1
a), vantata nei suoi confronti. Il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo sempre con espressa declaratoria, comunque, di limitazione e contenimento delle domande tutte qui proposte in via riconvenzionale, entro la competenza per valore del
Giudice di Pace adito, e con vittoria di spese e competenze professionali di lite ex D.M. n
55/2014.”
A fondamento della domanda la parte opponente (nonché odierna appellante) allegava: - che il credito sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto doveva ritenersi integralmente compensato, e quindi estinto, con il maggior controcredito certo liquido ed esigibile di € 4.831,20 vantato dalla stessa nei confronti di a titolo di Pt_1 CP_1
corrispettivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione che l'opponente aveva effet- tuato e prestato per conto e in favore di quest'ultima e risultante dalla fattura prodotta in at- ti, rimasta insoluta, n° 90 del 19.06.2018; - che il deposito era sorto poiché in data
19.07.2017, durante il trasporto affidato alla società Controparte_1
l'imbarcazione da diporto “Marylu” modello Fairline 43 tg. 3GE1887D di proprietà di terzi
( aveva subito un grave danneggiamento, con la conseguenza che in- Persona_2
vece di giungere a destinazione (Porto di Salivoli) l'imbarcazione veniva trasportata sempre da parte di presso la sede operativa della CP_1 Parte_1
Parte (segnatamente all'interno del piazzale recintato di pertinenza della antistante la sede operativa della medesima), dove venivano ricoverati sia l'autoarticolato della società oppo-
8 sta sia il soprastante carico;
- che il giorno successivo (20 luglio 2017) l'imbarcazione ve- niva scaricata e depositata al coperto dentro i locali del capannone di rimessaggio e sosta della società opponente;
- che l'imbarcazione sarebbe ivi rimasta depositata per oltre un an- no dalla suddetta data, ovvero fino al 31.07.2018, essendo stata prima oggetto delle verifi- che e degli accertamenti condotti dai periti incaricati dalla Compagnia di Assicurazioni del trasportatore danneggiante in seguito alla denuncia del sinistro a essa occorso CP_1
in data 19.07.2017 e, poi, di una procedura giudiziale di Istruzione Preventiva ex art. 696
c.p.c. instaurata nei confronti della predetta da parte del proprietario del mezzo CP_1 nautico , ai fini dell'accertamento e determinazione dei danni causati in Persona_2
tale sinistro per, infine, veder eseguiti gli opportuni interventi di riparazione posti in esecu- zione dalla stessa su incarico conferitole dal Sig. in data 29.06.2018 e Pt_1 Per_2
conclusi alla fine del mese di Luglio 2018 con la consegna ad altro autotrasportatore della imbarcazione riparata e pronta per la messa in mare;
- che seguito di questo servizio di de- posito la società opponente aveva maturato nei confronti della società opposta un credito
(quale corrispettivo complessivo per l'intero periodo di deposito calcolato dal 01.08.2017 fino al 31.07.2018) di € 4.831,20 comprensivi di Iva e per il quale la società opponente aveva emesso e inviato la fattura n. 90/2018, prodotta in atti assieme ad estratto notarile au- tentico delle scritture contabili;
- che il pagamento richiesto in fattura sarebbe stato minore rispetto agli usuali prezzi e ciò in vista dei buoni rapporti commerciali allora sussistenti tra Parte
e - che tuttavia, non aveva saldato la citata fattura, agendo, per CP_1 CP_1
contro, in via monitoria per far valere il credito oggetto di opposizione;
- che sulla base del contratto di trasporto dell'imbarcazione Fairline 43, concluso tra e il Sig. CP_1 [...]
si sarebbe obbligata in base al combinato disposto di cui agli artt. 1773, Pt_4 CP_1
1686, 1687 e 1693 c.c. a compiere tutte le operazioni funzionali alla riconsegna del natante trasportato (ergo, al suo deposito, alla sua custodia ed alla sua conservazione); - che in ra- gione del realizzatosi “deposito necessario” occasionato dal sinistro occorso nell'esecuzione del contratto di trasporto si sarebbe profilato in capo al vettore CP_1
l'obbligo di conservare e custodire l'imbarcazione nonchè il diritto del destinatario (
[...]
di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o avaria del carico;
- che Pt_4 nel caso di specie il “depositante in senso stretto” non poteva che essere e non CP_1
9 il quand'anche il predetto proprietario avesse aderito al deposito effettuato Per_2
dal vettore.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta opposta (nonché odierna appellata)
[...]
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in dirit- Parte_5 to le allegazioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto 175/2018 per essere il credito di parte convenuta opposta non contestato certo liquido ed esigibile;
in via subordinata di merito, stante le contestazioni sollevate in ordine all'an e al quantum del credito dedotto da parte opponente dichiarare inammissibile l'eccezione di compensa- zione sollevata;
nel merito rigettare la domanda riconvenzionale di per essere la Pt_1 stessa infondata in fatto e in diritto. Rigettare in ogni caso l'opposizione proposta e con- fermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 175/2018. In caso di accoglimento della domanda riconvenzionale limitare la stessa allo stretto tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per come indicato nella CTU dr in seco al procedimento per ATP. Con il Per_1 favore dei compensi professionali”. Parte A tal fine la parte opposta eccepiva ed allegava quanto segue: - che nella propria op- posizione non aveva contestato né l'an né il quantum del credito azionato in via monitoria da - riguardo al credito eccepito in compensazione nonché posto a fondamento CP_1
della riconvenzioanle, vi sarebbe stata contestazione sia sull'an che sul quantum atteso che la fattura n. 90/2017 era già stata formalmente respinta con pec nei mesi di maggio, giugno e luglio 2018 e mai contabilizzata da parte di - che la pretesa creditoria avversa- Parte_6
ria avrebbe dovuto essere indirizzata unicamente al Dr. non avendo Persona_2 [...]
mai sottoscritto alcuna lettera d'incarico né mai concordato alcun preventivo di spe- Pt_5
sa con la società opponente essendo stato il signor stesso a conferire a l Per_2 Pt_1 mandato a eseguire i lavori sull'imbarcazione e ad autorizzare il deposito dell'imbarcazione Parte Fairline 43 presso i cantieri (circostanza quest'ultima risultante dal preventivo rila- sciato al Sig. per le riparazioni ritenute necessarie); - che le riparazioni del natan- Per_2
te avrebbero potuto essere svolte in soli quindici giorni lavorativi e che i tempi di perma-
Parte nenza dell'imbarcazione all'interno del cantiere si erano prolungati oltre i tempi tec- nici strettamente necessari per le riparazioni per fatto imputabile al solo proprietario del na- tante;
- che nessuna comunicazione era mai pervenuta a in ordine CP_1
10 all'ultimazione dei lavori e/o alla riconsegna dell'imbarcazione al legittimo proprietario, avendo quest'ultimo provveduto a corrispondere i costi sia delle riparazioni che delle pre- stazioni accessorie che ne sono conseguite;
- che il credito di cui all'ex adverso formulata eccezione di compensazione e di domanda riconvenzionale, essendo stato contestato, non poteva ritenersi “certo”, così mancando i requisiti per il verificarsi della compensazione ec- cepita;
- che riguardo alla domanda riconvenzionale, veniva eccepito il difetto di legittima- zione passiva e la contestazione dell'an e del quantum, dal momento che l'imbarcazione era stata trasportata da presso su espressa autorizzazione del Dr. CP_1 Pt_1 Per_3
[. e che in data 20 luglio 2017 il proprietario medesimo si era recato personalmente presso il cantiere con il fine di visionare il danno e autorizzando, in quell'occasione, il signor
[...]
alla messa a terra dell'imbarcazione, così richiedendo il deposito presso il can- Per_4
Parte tiere;
-che infatti fino a quel momento l'imbarcazione era rimasta alloggiata sul ri- morchio della società per consentire l'eventuale trasporto presso altro cantiere CP_1
Parte qualora non fosse stato trovato un accordo con;
- che il deposito e le riparazioni veni- vano richieste dal e che solo in data 8 agosto 2018, giorno della riconsegna al Per_2
proprietario, la si sarebbe liberata dall'obbligo di restituzione del bene a fronte del Pt_1
consenso del soggetto che ebbe a effettuare il deposito, vale a dire il Sig. Per_2
Esperito invano il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., la causa veniva istruita tramite svolgimento, all'udienza del 1° febbraio 2021, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di signor , nonché con l'escussione CP_1 CP_1
dei seguenti testi: in qualità di ex impiegata presso la al tempo dei Testimone_1 Pt_1 fatti in causa;
l'artigiano che al tempo della propria testimonianza dichia- Testimone_2
rava aver rapporti di collaborazione professionale con in quanto CP_1 Testimone_3
operaio ex dipendente della e assunto successivamente da Pt_1 CP_2 Tes_4
, socia accomandante della e convivente di
[...] CP_1 Persona_5 [...]
artigiano che dichiarava avere con e rapporti, rispettiva- Per_6 Pt_1 CP_1
mente, di lavoro e collaborazione.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data 19.07.2021, la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Piombino, in persona dell'Avv. Marielena
Cristiani.
11 Il giudizio di primo grado si concludeva, quindi, con l'emissione della sentenza appellata n.
72/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Piombino con la quale venivano rigettate l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di compensazione e la domanda riconven- Parte zionale formulate dalla società opponente con conseguente conferma del d.i. opposto e con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
1.200,00 per competenze, oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge se dovuti.
Il primo Giudicante così motivava:
“La opposizione a decreto ingiuntivo e le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dalla soc. CNV sono inammissibili ed infondate e vanno rigettate per le ragioni che venia- mo ad esporre. […] In primo luogo, nessuna contestazione è stata avanzata da parte oppo- nente in ordine al credito ingiunto di € 4.517,00, il quale, quindi, deve considerarsi fonda- to.
La opposizione si basa, invero, sulla invocata sussistenza di un controcredito (quale corri- spettivo del deposito di una imbarcazione) spettante alla soc. CNV di € 4.831,20 e, quindi, di importo maggiore rispetto a quello ingiunto e riportato nella fattura CNV n. 90 del
2018. La sussistenza di questo controcredito è contestata da parte opponente, il che rende inammissibile una eventuale compensazione fra i due crediti (V. SS.UU. Cassazione n.
Parte 23225/2016). Rimane, quindi, da scrutinare la domanda riconvenzionale avanzata da di condanna di al pagamento di questo controcredito di € 4.831,20. Anche CP_1
questa domanda, tuttavia, non può essere accolta per insufficiente prova della fonte del
Parte controcredito: la conclusione tra le parti di un contratto di deposito presso i cantieri della imbarcazione di proprietà del sig. per il periodo 31 Luglio 2017-1° Agosto Per_2
2018; infatti, se è vero che è stata la società opposta (incaricata del trasporto del natante del sig. trasporto in occasione del quale l'imbarcazione era rimasta danneggia- Per_2
ta) a decidere di trasportare il natante danneggiato presso la società opponente (mentre nessuna certezza vi è neppure sul fatto che sia stata la soc. a decidere di scaricare CP_1
l'imbarcazione dal rimorchio e non piuttosto il sig. visto che sul punto vi sono Per_2
Tes dichiarazioni contrastanti dei testi , e è, tuttavia, altrettanto vero che il Tes_2 Tes_1
natante era stato trasportato presso la opponente da esclusivamente per permette- CP_1
Parte re al proprietario una sollecita riparazione da parte della soc. (V. dichiarazioni teste
, per cui è stata la decisione del proprietario sig. di affidare la riparazione Tes_1 Per_2
12 Parte Parte dell'imbarcazione alla soc. che ha determinato il suo ricovero presso i cantieri Parte e, quindi, la conclusione dell'invocato deposito presso E', infatti, del tutto logico ri- Parte tenere che, se il sig. non si fosse accordato per le riparazioni con Per_2
l'imbarcazione avrebbe dovuto essere portata presso un altro riparatore, per cui nessun deposito vi sarebbe stato. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe avuto la soc. Mo- viter S.a.s. a concludere un autonomo contratto di deposito dell'imbarcazione da riparare.
Certamente la poteva avere interesse, non certamente al deposito del natante, CP_1 quanto piuttosto ad una celere riparazione dell'imbarcazione danneggiata (forse per causa della stessa società opposta) al fine di non compromettere ulteriormente la posizione del sig. già pregiudicato dal danno al natante, per cui aveva provveduto al sollecito Per_2
Parte trasporto dell'imbarcazione presso ma da questo momento, in poi, la questione ripa- razione/custodia non poteva che spettare al legittimo proprietario, le cui sole scelte hanno
Parte determinato la successiva custodia dell'imbarcazione presso E' vero che il deposito dell'imbarcazione si è protratto ben oltre il tempo necessario per la riparazione, ma anche questo non è imputabile alla soc. visto che l'unico soggetto legittimato al ri- CP_1
tiro del natante (e quindi ad interrompere il deposito), ed al quale, del resto, lo stesso è Parte stato riconsegnato da era il depositante sig. Né il fatto che questo periodo Per_2 di custodia possa aver soddisfatto (come sostiene la opponente) anche l'interesse della soc. all'effettuazione degli accertamenti peritali è rilevante, visto che un tale interesse CP_1
non potrebbe certamente trasformare in depositante chi il contratto di deposito non ha concluso. Ad ulteriore supporto della tesi che il sig. e non fosse il de- Per_2 CP_1 positante, vi sono le circostanze che l'imbarcazione è stata restituita al sig. e che Per_2
la non è mai stata informata degli sviluppi del deposito né è stata mai stata invita- CP_1 ta a ritirare il natante;
né può portare a conclusione diversa l'invocato art. 1773 c.c., visto che questo articolo parla di deposito anche nell'interesse del terzo (sennonché come detto non si vede quale interesse avesse la alla conclusione del contratto di deposito) e CP_1
prevede non la restituzione al terzo (come avvenuto nel nostro caso) ma allo Per_2 stesso depositante ( secondo l'opponente) solo previo consenso del terzo. Mancan- CP_1
za di interesse al deposito di che spiega anche perché non si possa invocare la di- CP_1 sciplina del contratto a favore di terzo. Irrilevante, infine, ai fini della decisione è l'atto di Parte transazione concluso tra il sig. e la soc. nel quale il sig. ha con- Per_2 Per_2
13 testato la propria qualità di committente del deposito, in quanto trattasi di inutilizzabili di- chiarazioni scritte extraprocessuali, per di più proveniente da un soggetto, come il sig.
[...]
avente un chiaro interesse all'esito del presente giudizio che renderebbe incapace a Pt_4
testimoniare nel presente giudizio. In conclusione, si devono rigettare la opposizione a de- creto ingiuntivo, la eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate dalla soc. CNV, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 175/2018 che, pertanto, deve essere dichiarato esecutivo. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo il decisum”.
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Livorno
[...] [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 72/2021, emessa in data Controparte_1
20.07.2021 dal Giudice di Pace di Piombino e pubblicata il 20.09.2021, per i seguenti mo- tivi:
1) Travisamento e malgoverno delle emergenze di causa e delle risultanze istrut- torie - violazione dell'art. 116 cpc;
2) errato inquadramento logico giuridico della fattispecie inerente il perfezio-
Parte namento di un contratto di deposito tra e CP_1
3) Error in judicando in ordine alla sussistenza del controcredito per il servizio di deposito e sosta eccepito in compensazione e reclamato in via riconvenzionale da
Parte
nei confronti di CP_1
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non prova- ta la fonte del controcredito eccepito in compensazione e reclamato in via riconvenzionale
Parte dalla opponente/appellante nei confronti della opposta vale a dire la conclu- CP_1
sione tra dette parti di un rapporto contrattuale inerente il deposito e la sosta presso il can- tiere dell'appellante dell'imbarcazione Fairline 43 di proprietà del Sig. per il pe- Per_2
riodo 31.07.2017 – 01.08.2018.
Stando al gravame, gli atti e le risultanze istruttorie di primo grado avrebbero consentito di accertare e comprovare che: a) in costanza ed esecuzione di un contratto di trasporto con- cluso con il Sig. avente ad oggetto la suddetta imbarcazione, il trasportatore Mo- Per_2
[...]
[...] [
aveva causato dei danni alla res trasportata, cosicché l'imbarcazione invece di com- Pt_7
pletare il proprio viaggio a destinazione era stata condotta e ricoverata, collocata sopra il rimorchio, all'interno del piazzale recintato di pertinenza del cantiere;
b) il giorno successi- vo provvedeva, per mezzo della società Framar di Castellina Marittima dalla me- CP_1 desima incaricata, allo scarico dell'imbarcazione per la sua collocazione e deposito nei lo- cali di rimessaggio e sosta del predetto cantiere e, sempre lo stesso giorno, il proprietario Parte Sig. si presentava presso il cantiere di per la constatazione dei danni provo- Per_2 cati all'imbarcazione; c) l'imbarcazione restava depositata per un intero anno, durante il quale veniva sottoposta a verifiche ed accertamenti peritali;
d) il provvedeva a Per_2
Parte incaricare di eseguire le riparazioni dei danni provocati da alla sua imbarca- CP_1
zione soltanto alla fine del mese di giugno 2018, come documentalmente comprovato dalla scrittura denominata “atto di transazione e conferimento incarico esecuzione lavori di ripa- Parte razione” acquisita in giudizio nonché dalla fattura n. 116 del 31.07.2018 emessa da al e) per il servizio di deposito dell'imbarcazione CNV avrebbe maturato il credito Per_2 di € 4.831,20, riportato dalla fattura n. 90/2018 emessa nei confronti di quale cor- CP_1 rispettivo complessivo per l'intero periodo di deposito, con applicazione del prezzo di tale Parte servizio normalmente praticato da in base al proprio tariffario 2017-2018 all'epoca vigente e ben noto a CP_1
Pertanto, alla luce di tali emergenze processuali, sarebbe evidente, ad avviso dell'appellante, il travisamento e malgoverno delle risultanze di causa da parte del Giudice di prime cure nella parte in cui, pur riconoscendo che era stata incaricata del tra- CP_1 sporto in occasione del quale è stata danneggiata l'imbarcazione e che aveva deciso di tra- sportare il natante danneggiato presso la società opponente, è poi giunto ad affermare in sentenza che “il natante era stato trasportato presso la opponente da esclusiva- CP_1 mente per permettere al proprietario una sollecita riparazione dell'imbarcazione da parte Parte di .
L'oggetto e lo scopo del trasporto commissionato dal Sig. a per il giorno Per_2 CP_1
19.07.2017 era esclusivamente quello di recapitare l'imbarcazione Fairline 43 presso il por- Parte to di Salivoli, non certo quello di condurla al cantiere di per permettergli l'esecuzione di lavori di riparazione. Invero, né il giorno del trasporto né in precedenza il Sig. Per_2
Parte aveva mai avuto qualsivoglia contatto o rapporto con e il giorno dell'accaduto fu
15 Parte esclusivamente il Sig. a contattare riferendo che durante il trasporto CP_1
di una imbarcazione sul proprio autoarticolato la stessa aveva riportato dei danni da riparare
“in tempi brevi per non creare disagi all'armatore”.
Il travisamento e malgoverno delle risultanze di causa da parte del Giudice di prime cure e la conseguente erroneità del proprio ragionamento logico giuridico sarebbero ancor più evidenti nella parte in cui il primo Giudicante, in definitiva, aveva affermato che il rapporto contrattuale di deposito della imbarcazione danneggiata sarebbe stato concluso tra il Sig.
Parte e , e non tra quest'ultima e la predetta società appellata. Per_2
Stando alla prospettazione attorea, non risulterebbe in alcun modo provato che il giorno del sinistro il Sig. avesse incaricato il titolare di di trasportare la propria im- Per_2 CP_1
Parte barcazione al cantiere per affidare a quest'ultima la riparazione dei danni ad essa cau- Parte sati, né che in occasione della visita presso il cantiere di effettuata il giorno successi- vo a quello del sinistro e del ricovero dell'imbarcazione da parte di il Sig. CP_1 Per_7
Parte avesse affidato qualsivoglia incarico a .
[...]
Risulterebbe, per contro, comprovato che in detta occasione, allorché aveva prov- CP_1
veduto, per mezzo della società Framar di Castellina Marittima dalla medesima incaricata, allo scarico dell'imbarcazione dal rimorchio di trasporto per la sua collocazione e deposito
Parte nei locali di rimessaggio e sosta del cantiere di , il aveva provveduto unica- Per_2
mente alla constatazione dei suddetti danni.
Il Giudice di prime cure, ad avviso dell'appellante, anziché fondare la decisione sulle ge- nuine dichiarazioni rese dai testi di parte opponente ( avrebbe, di fatto, valutato at- Tes_1
tendibile la dichiarazione della teste il cui narrato, contrastante con le emer- Tes_4 genze istruttorie favorevoli all'opponente, avrebbe indotto il Giudicante a ravvisare incer- tezza sul soggetto che aveva disposto lo scarico del natante.
La teste socia accomandante di e convivente more uxorio del tito- Tes_4 CP_1
lare della ditta opposta, avrebbe reso dichiarazioni prive di veridicità e credibilità per aver Parte la stessa collocato nel cantiere della il 20 luglio 2017 il sig. circostan- Per_6 za quest'ultima smentita dallo stesso scusso come teste nel pregresso grado Per_6
di giudizio.
16 Parte appellante, anche in questo grado di giudizio, ha poi insistito nell'osservare che l'interesse alla conservazione dell'imbarcazione era da rinvenirsi in capo a in qua- CP_1
lità di trasportatore di bene danneggiato durante il trasporto.
Infine, parte appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva sottolineato che non era mai stata informata degli sviluppi del deposito né CP_1
era stata mai invitata a ritirare il natante essendo stata la stessa depositante a libera- CP_1
Parte re la depositaria dall'obbligo della sua preventiva autorizzazione ai fini della restitu- zione dell'imbarcazione al proprietario Sig. contestando e negando di essere a Per_2
Parte ciò tenuta a fronte di richiesta avanzata in tal senso da in base al disposto di cui all'art. 1773 c.c. espressamente richiamato a mezzo del proprio legale.
Nel giudizio di gravame si costituiva Controparte_7
stando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della decisione impugnata e, in denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, con richiesta di limitare la domanda riconvenzionale allo stretto tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per come indicato nella CTU dr in seno al Per_1
procedimento per ATP
A tal fine parte appellata eccepiva: i) la formazione del giudicato interno rispetto al capo di sentenza che aveva riconosciuto il credito vantato da azionato in via monitoria per CP_1
Parte
€ 4.831,20; ii) l'infondatezza del controcredito azionato da in via riconvenzionale, contestando che vi sia stato travisamento e malgoverno delle emergenze di causa o alcun ragionamento errato da parte del Giudice di Pace il quale aveva, per contro, valutato corret- tamente le istanze istruttorie e dalle quali risultava che il avesse autorizzato tele- Per_2
Parte fonicamente il trasporto presso la il giorno del sinistro, che il natante fosse rimasto sul rimorchio in attesa di indicazioni da parte del proprietario il quale, in data 20.07.2017 si
Parte era recato presso e aveva incaricato la messa a terra dell'imbarcazione, la quale avve- niva sì per mezzo della ditta Framar di Castellina ma a seguito dell'autorizzazione del
[...]
a tal proposito aveva sempre negato il contratto di deposito a suo carico, Pt_4 CP_1
sostenendo invece che il rapporto di trasporto si fosse esaurito in data 19/20 luglio 2017 presso il luogo di consegna concordato con il proprietario, mentre infondata sarebbe stata qualsiasi responsabilità ex art 1693 e 1697 c.c. e ciò sia perché l'imbarcazione era da rite- nersi consegnata in data 19/20 luglio 2017, sia perché l'ATP era stato avviato da parte del
17 5 mesi dopo e come esito aveva offerto il dato che la riparazione poteva essere Per_2
effettuata in 15 giorni e, in ogni caso, stando alla formulazione della norma CNV sarebbe stata carente di legittimazione attiva nell'invocare tale disposizione;
infine, nemmeno era invocabile l'art. 1773 c.c. mancando interesse al deposito da parte di iii) in ordine CP_1
Parte Parte alla domanda riconvenzionale proposta da e alla transazione conclusa tra e il affermava che la fattura n. 90/2018 di era stata puntualmente contesta- Per_2 Pt_1
ta, che non era legittimata passiva, che l'istanza di pagamento sarebbe stata da in- CP_1
dirizzare al Dr. e che la transazione avvenuta tra e non Per_2 Pt_1 Persona_2
era opponibile a non avendo quest'ultima preso parte al predetto accordo;
iv) ri- CP_1
spetto al quantum della domanda riconvenzionale veniva reiterate l'eccezione per cui i tempi di permanenza presso la CNV si sarebbero prolungati per fatto imputabile al signor il quale aveva concordato con il cantiere riparazioni ulteriori;
- iv) che nell'atto di Per_2
citazione notificato dal lla sarebbe stata richiesta la somma di euro Per_2 CP_1
36.000,00 (“che si riferisce alla CTU in sede di ATP prodotta che riconosceva 3 mesi di sosta per riparazioni) comprensiva della voce sosta” con la conseguenza che la predetta Parte voce sarebbe stata richiesta a sia dal che dalla;
- che CP_1 Per_2
Parte l'importo di cui alle soste risulterebbe già corrisposto e fatturato da e che non potreb- be essere ulteriormente preteso.
La prima udienza, differita dal Giudice assegnatario della causa Dott.ssa Nicoletta Marino al 14.06.2022, si svolgeva di fronte al Dott. Luigi Nannipieri il quale, una volta disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado da parte del Giudice di Pace di Piombino fissava in data 24.11.2022 udienza per la precisazione delle conclusioni, differita al 16.02.2023.
Assegnata la causa allo scrivente Giudicante in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza al 5 dicembre
2024.
In corso di causa è intervenuta nel procedimento la in Controparte_2
qualità di cessionaria, come da documentazione allegata in atti e, quindi, in funzione della successione ex artt. 111 c.p.c. e di intervento ex art. 267 c.p.c., nella propria comparsa di costituzione faceva proprie tutte le eccezioni, allegazioni e difese dell'appellante, chieden- do tuttavia che la pronuncia fosse emessa direttamente in suo favore, oltre a chiedere in ri- petizione quanto corrisposto in data 28.02.2023 al Sig. , in qualità di legale CP_1
18 rappresentante della soc. da parte di li- CP_1 Controparte_8
qudiazione per compulsum e con espressa salvezza di ripetizione all'esito del proc. civ. in grado di appello n. 221/2022 Trib. Livorno, senza acquiescenza, per la somma complessiva di € 12.928,55, così come risultante da “Atto di ricevuta e quietanza” depositato in atti.
La causa è stata istruita in grado d'appello a livello documentale e all'udienza del 5 dicem- bre 2024 lo scrivente Giudicante tratteneva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello interposto da avverso la pro- Parte_1
nuncia del Giudice di Pace di Piombino n. 72/2021 è infondato e merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
Si deve, in via preliminare, dare atto della mancata contestazione da parte dell'opponente odierna appellante del credito (sia in punto di an che in punto di quantum) portato dalle fat- ture poste a fondamento dell'originaria domanda monitoria spiegata dalla ed og- CP_1
getto di opposizione.
Parte appellante (parte opponente nel pregresso grado di giudizio) già nel precedente giudi- zio di primo grado non aveva mai contestato né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture n. 122/2017 e n. 132/2017 emesse da per servizi di trasporto e imbar- CP_1
cazioni effettuate nell'interesse dell'appellante né il quantum portato dalle predette fatture.
Il Giudice di prime cure aveva puntualmente osservato che nel proprio atto di opposizione
Parte la non aveva contestato la debenza del credito ingiunto essendosi la stessa limitata ad eccepirne l'integrale estinzione per intervenuta compensazione con un proprio maggiore controcredito per corrispettivi relativi ad un asserito contratto di deposito dell'imbarcazione da diporto Marylu modello Fariline 43 (di proprietà in ipotesi inter- Persona_2
Parte corso tra la e la . CP_1
Sempre il primo Giudicante aveva modo di rilevare che “nessuna contestazione è stata avanzata da parte opponente in ordine al credito ingiunto di € 4.517,00 il quale, quindi, deve considerarsi fondato”. Parte Come ha puntualmente eccepito la difesa di parte appellata, la non ha formulato alcu- na specifica censura avverso tale capo della sentenza gravata.
19 Parte
ha sempre ritenuto il credito vantato da certo, liquido ed esigibile;
riprova CP_1 di ciò, al di là dell'assenza di contestazioni, è l'aver invocato la compensazione del predetto credito della in compensazione con un proprio controcredito. CP_1
Va, dunque, ravvisata anche in questa sede la natura certa, liquida ed esigibile del credito azionato in via monitoria da . CP_1
2. Per contro, i requisiti di certezza e liquidità non possono ritenersi sussistenti rispetto al Parte controcredito eccepito da , sia ai fini della compensazione che della domanda ricon- venzionale dalla stessa formulata, ed asseritamente risultante dalla Fattura n. 90 del
19.06.2018 e di € 4.831,20.
Come noto, ai sensi dell'art. 1241 c.c. la compensazione è quel modo di estinzione di un'obbligazione diverso dall'adempimento a carattere satisfattorio che si verifica quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per le quantità corrispon- denti.
Ai sensi dell'art. 1242, primo comma c.c. dispone che “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio”.
Ai sensi infine, dell'art. 1243 c.c. (rubricato “compensazione legale e giudiziale”) “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro
o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigi- bili”.
Il secondo comma stabilisce: “Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all' accertamento del credito opposto in compensazione”.
Per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell' art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito de- terminato nell'ammontare in base al titolo.
L' ulteriore requisito della certezza sull' esistenza del credito non si desume dalla formula- zione dell'art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all' oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo co- stitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione
20 sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore.
E' appena il caso di richiamare quanto statuito dalle giurisprudenza di legittimità - corret- tamente menzionata dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata - in merito alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione della compensazione di due crediti.
Se è vero che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti, so- stanziali e oggettivi, del credito opposto in compensazione ovvero, accanto alla fungibilità intesa quale omogeneità del credito, i caratteri della liquidità – la quale include il requisito della certezza – e della esigibilità, affinché un credito sia certo è necessario che esso non sia contestato.
A lungo era stato posto il dubbio se il credito sub iudice integrasse tutti i presupposti richie- sti dalla legge per la compensazione, dal momento che esso può presentare il carattere dell'omogeneità, laddove abbia ad oggetto denaro o comunque una certa quantità di cose fungibili;
esso può essere esigibile, posto che è un credito azionabile a seguito della pro- nuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva, e può essere parimenti liquido o anche liquidabile, dal momento che è la pronuncia giudiziale che quantificherà direttamente la somma dovuta al creditore, oppure individuerà i criteri stringenti per quantificarla.
E' il requisito della liquidità che comporta il verificarsi della compensazione legale (che opera di diritto in quei casi in cui, presenti tutti gli elementi, il credito sia anche già liquida- to) oppure dell'esigenza del procedere a compensazione giudiziale, quest'ultima necessaria in tutti quei casi in cui l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione.
A tal riguardo, nulla è precisato dal codice civile in merito alla certezza del diritto, il che ha comportato il sorgere di diverse perplessità e all'apertura del dibattito circa la compensabi- lità del credito litigioso. Per dirimere tali perplessità, la Terza Sezione della Cassazione Ci- vile con ordinanza n. 18001 dell'11 settembre 2015 demandava la questione alle Sezioni
Unite, le quali hanno dissipato ogni dubbio residuo affermando con sentenza del
15/11/2016 n° 23225 quanto segue: “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito op- posto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la com- pensazione, né legale né giudiziale” così ponendosi la certezza del credito quale prius lo-
21 gico implicitamente richiesto dalla norma civile ai fini della compensazione e con la conse- guenza che il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponi- bile in compensazione dal momento che solo con un credito certo è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione.
Parte Nel caso di specie, il controcredito asseritamente vantato da è stato più volte – e non pretestuosamente (anzi, fondatamente) - contestato dalla fin dalla comunicazio- CP_1
ne della fattura n. 90/2018 tramite le pec inviate dalla difesa dell'appellata a nei Parte_1
mesi di maggio, giugno e luglio e allegate alla comparsa di costituzione nel giudizio di pri- mo grado (doc. 1,2,3,4) e successivamente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2018.
A conferma di quanto pronunciato in giudizio di primo grado, quindi, non è possibile di- chiarare l'estinzione a seguito di compensazione dei crediti vantati dalle parti in causa.
3. Tutto quanto ciò premesso, è necessario procedere all'esame di quanto richiesto da parte opponente odierna appellante a titolo di domanda riconvenzionale, tramite la quale
[...]
ha chiesto l'accertamento di un pro- Parte_1
prio credito per un valore di € 4.831,20 nei confronti di Controparte_1
il cui fondamento sarebbe da rinvenirsi nel contratto di deposito stipulato in data 19/20
[...] luglio 2017 a seguito dello scarico, presso dell'imbarcazione di proprietà del Parte_1 signor modello Fairline 43, denominata “Marylu” e tg. Persona_2
CY972VY/AD92529.
La linea difensiva dell'odierna appellante – fatta propria anche dalla società intervenuta e cessionaria del relativo “credito litigioso” – si fonda sulla configurabilità nel caso di specie Parte di un contratto di deposito tra e : , ad avviso della società oppo- CP_1 CP_1
nente (nonché odierna appellante) sarebbe stata il “depositante in senso stretto” con la con- seguenza che il diritto al corrispettivo del depositario CNV, sorto dal contratto di deposito in ipotesi perfezionatosi tra le predette parti, poteva essere esercitato nei suoi confronti.
A tal fine, previo richiamo delle norme specifiche del trasporto e delle obbligazioni (anche accessorie) del vettore nei confronti della propria controparte contrattuale CP_1
( – in particolare, l'obbligazione di conservazione della merce traspor- Persona_2
tata -, CNV anche in sede di gravame si sofferma sulla configurabilità nel caso di specie di un contratto di deposito di cosa altrui effettuato, stando alla prospettazione attorea, da
22 nell'interesse di mediante “sbarco” (rectius, messa a terra) del CP_1 Parte_8
natante dal rimorchio del proprio articolato presso i capannoni di rimessaggio e sosta della
Parte
.
Per quanto tale tesi sia ben articolata e particolarmente suggestiva, la stessa non coglie nel segno e tutti i motivi di gravame sono infondati.
Attesa l'articolazione dei motivi, che si incentrano anche su un'inadeguata valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure, deve necessariamente procedersi ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, con- siderandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e C. App. Napoli, sez. III,
09/05/2019, n. 2492).
Si impone, tuttavia, una preliminare e sintetica disamina della normativa codicistica relativa al contratto di deposito.
Il deposito (artt. 1766 e ss. cod. civ) è un contratto reale, a forma libera ed ad esecuzione continuata, che si perfeziona con la consegna del bene e che genera effetti obbligatori in capo alle parti.
La ratio legis risiede nel soddisfacimento per il depositante del proprio interesse di conse- gnare il bene ad altro soggetto affinché lo custodisca, mentre il depositario soddisfa un inte- resse economico, se il contratto è oneroso, oppure di altro genere (si pensi, per esempio, al- la consegna del bene dal mandatario al mandante).
La causa del deposito è l'obbligo di custodia che assume il depositario il quale non custodi- sce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l'obbligo di custodire (Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18277 del 27/06/2023, Rv. 668069 - 01).
Inoltre, salvo che sia diversamente stabilito e salvo che il depositario non eserciti professio- nalmente tale attività (a tal proposito, si pensi al caso del deposito bagagli) il contratto in questione si ritiene presumibilmente gratuito.
Il deposito può essere effettuato da chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa, non importa se ne sia o meno il proprietario e tra i vari obblighi del depositario vi è quello di restituzione della cosa in ogni momento in cui il depositante la richieda.
Vi è poi il caso, specifico e che presenta proprie peculiarità, in cui la res oggetto di deposito non sia di proprietà del soggetto che procede materialmente al deposito e vi sia un soggetto terzo interessato al deposito.
23 E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il contratto di deposito può avere ad og- getto anche beni di terzi, come si desume dagli arg. ex artt. 1773 e 1777 c.c. e come del re- sto è pacifico da secoli: deponere possumus apud alium id quod nostri iuris est vel alieni
(Pauli receptae sententiae, II, 12, 1).
Ai sensi dell'art. 1773 cod. civ.: “Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo”.
Tale disposizione sancisce sia la necessità di un interesse del terzo al deposito tale da ren- dere obbligatoria la manifestazione di consenso in caso di riconsegna, sia la distinzione per cui nell'ipotesi menzionata il depositante rimane l'unico creditore dell'obbligazione restitu- toria e, quindi, il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno da inadempimen- to, essendo diverso e riconducibile al contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. il ca- so in cui il bene debba essere restituito al terzo.
Si consideri, peraltro, che in tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024, Rv. 671301 – 01).
Col deposito fatto anche nell'interesse del terzo resta solo garantita la realizzazione del di- ritto di quest'ultimo, mediante l'obbligo che assume il depositario di non restituire la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
In tale situazione giuridica, il terzo, estraneo al contratto di deposito, acquista semplice- mente il diritto di essere interpellato prima che la cosa venga restituita al depositante, ma non pure il diritto di pretendere che il depositario consegni a lui la cosa (cfr, in tal senso, la risalente e mai smentita Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 27/07/1964, Rv. 303086 - 01).
Ciò premesso, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi per la sussumibilità della fat- tispecie che oggi ci occupa né nell'alveo del contratto di deposito né nell'alveo dello sche- ma del deposito a favore di terzi ex art. 1773 c.c.
Ed invero, premesso che unico soggetto che in ipotesi possa dolersi dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del vettore di conservazione e custodia della res tra- CP_1
sportata è il proprietario del natante danneggiato ( e non il depositario Per_2 CP_9
[.. (e conseguentemente inconferenti sono i plurimi richiami alle disposizioni di cui agli artt.
1686, 1693 e 1697 c.c.), dalla documentazione prodotta dalle parti nonché dall'espletata istruttoria orale è possibile affermare quanto segue.
Il giorno del sinistro (19 luglio 2017) occorso all'imbarcazione del SALVADORI trasporta- ta dall'autoarticolato di non si è perfezionato alcun contratto di deposito CP_1
Parte tra la e la . CP_1
Come emerso dall'istruttoria, previa interlocuzione telefonica del (e non del Tes_2
) con il veniva esclusivamente concordata tra le predette parti CP_1 Per_2
l'opportunità di procedere alla momentanea collocazione del rimorchio dell'autoarticolato Parte (con caricato il natante del nella parte esterna del capannone della e Per_2
Parte ciò esclusivamente in vista della successiva visita presso il Cantiere per l'accertamento dei danni cagionati dal sinistro che il citato proprietario dell'imbarcazione
( avrebbe effettuato il giorno successivo e per l'eventuale successiva forma- Per_2
Parte lizzazione di un incarico per la riparazione del natante alla stessa .
Il giorno successivo (20 luglio 2017) al momento dello scarico del natante incidentato è ri- sultato pacificamente presente il proprietario Per_2
Nessun dichiarante ha escluso la di lui presenza in cantiere e, per quanto più specificamente rileva ai nostri fini, ben due testimoni escussi (teste e teste hanno dato Tes_4 Tes_2 atto del fatto che la scelta di procedere allo “sbarco/messa a terra” del natante presso il ca- pannone era riconducibile esclusivamente al Per_2
E' evidente che fino a che il on avesse autorizzato lo sbarco del natante dal Per_2
rimorchio il citato proprietario avrebbe potuto tranquillamente disporre/ordinare il ricovero della propria imbarcazione presso altro cantiere per l'esecuzione delle necessarie riparazio- ni.
Non rileva, pertanto, il fatto che delle operazioni di “sbarco” del natante tramite gru il gior- no 20 luglio 2017 sia stata interessata da parte del una ditta con cui egli stesso CP_1
aveva già collaborato in passato (la FRAMAR di tale Ciò, in quanto, la rimo- Per_8 zione del natante dal rimorchio dell'autoarticolato MOVITER per sua successiva colloca- Parte zione presso i capannoni della è risultata essere una scelta ascrivibile esclusivamente al proprietario a ciò determinatosi all'esito di una riunione tenutasi in tale Per_2
Parte data all'interno del cantiere tra il predetto proprietario con i titolari della .
25 L'appellante ritiene le dichiarazioni rese dal teste non attendibili ed inficiate Tes_4
da non veridicità atteso che la stessa, come esposto, ha collocato il dichiarante Pt_9
Parte presente sul cantiere della il giorno del 20 luglio 2017.
[...]
Si consideri che le dichiarazioni in esame sono state oggetto di accertamento penale (per delitto di falsa testimonianza) presso l'intestato Tribunale il quale, all'esito del processo di primo grado, ha avuto modo di riscontare l'insussistenza del fatto ascritto alla dichiarante come risulta dal depositato dispositivo di assoluzione con formula piena.
Va, quindi, riconosciuta credibilità e veridicità alle dichiarazioni rese dalla teste dinanzi al
Giudice di prime cure allorquando la stessa ha affermato di essersi fermata fuori dal cantie- re il giorno 20 luglio 2017 e dopo aver intravisto il proprio compagno , ha CP_1 confermato la circostanza secondo cui “in data 20 luglio 2017, il medesimo proprietario Parte sig. si recava personalmente presso il cantiere in Venturina per vi- Persona_2 sionare il danno alla presenza del Sig. e . CP_1 Testimone_2
Va detto che, anche a voler prescindere dal contributo conoscitivo offerto dalla predetta di- chiarante, a confermare la ricostruzione fattuale offerta dalla parte opposta vi è CP_1
anche la deposizione del teste il quale ha avuto modo di precisare di Testimone_2
Parte aver accompagnato il 20 luglio 2017 il resso il cantiere “per vedere i Per_2 danni che aveva subito la barca” e che in tale frangente “c'erano e CP_1 [...]
che andarono in ufficio con il perché la barca doveva essere sistemata Parte_10 Per_2 il prima possibile”.
Il all'esito dell'espletata istruttoria, è risultato pienamente informato dei fat- Per_2 ti (ergo, sia dell'occorso sinistro al di lui natante sia dell'opportunità di procedere il 19 lu- Parte glio 2017 ad una temporanea collocazione del natante presso il cantiere per procedere il giorno successivo alle verifiche del caso), come confermato dal teste la qua- Tes_4 le ha confermato la veridicità dell'intervenuto colloquio telefonico del 19 luglio 2017 tra il d il nel corso del quale il veva precisato che nella Tes_2 Per_2 Tes_2
Parte zona vi erano diversi cantieri e che quello più vicino era quello della con conseguen- te autorizzazione del far trasportare da l'imbarcazione danneg- Parte_8 CP_1
giata presso i dove sarebbe rimasta collocata sopra il ri- Parte_1
morchio fino al giorno successivo 20 luglio 2017. CP_1
26 Per quanto occorrer possa anche il legale rappresentante della convenuta opposta
[...]
nel corso del proprio interpello all'udienza del 1° febbraio 2021, ha Controparte_1 avuto modo di affermare che una volta verificatosi il sinistro al natante, l'autoarticolato aveva fatto ritorno presso la ditta del “dove ho caricato la barca”) chiedendo Tes_2
al titolare della stessa di scaricarla.
Il dichiarante ha, quindi, precisato la circostanza della telefonata intercorsa tra il Tes_2 ed il “Quello del cantiere mi ha detto che non si poteva scaricare perché Per_2
non era in grado di fare la riparazione quindi ha chiamato il proprietario della barca e mi ha detto di portare la barca nei cantieri lungo il percorso. Ci siamo fermati alla prima
CNV e quello del cantiere ci ha detto che domani veniva il proprietario”.
Finanche il teste lavoratore “terzista” per i nonché soggetto Per_6 Parte_1 che aveva curato la c.d. “scorta” dell'autoarticolato con rimorchio il giorno del CP_1
sinistro occorso al natante ivi caricato (19 luglio 2017) - la cui deposizione parte appellante richiama ai fini di inficiare l'attendibilità della teste – ha, di fatto, confermato Tes_4
l'avvenuta interlocuzione dapprima tra ed il , successivamente, tra il CP_1 Tes_2
d il che, solo all'esito di quest'ultima interlocuzione telefoni- Tes_2 Per_2
Parte ca, l'autoarticolato è stato condotto presso il cantiere . Interrogato sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione di parte opposta, ha così risposto: “2) E' vero ho visto che il parlava con il non so cosa si siano detti perché ero sul furgone CP_1 Tes_2
(...) 3) Non so cosa si siano detti il ed il 4) Non so, so solo che dopo un Per_2 Tes_2 po' che parlavano mi ha detto si va alla CNV altro non so”. CP_1
Va detto che è risultato presente allo scarico dell'imbarcazione presso Persona_2
Parte
.
Ed invero, se la teste di parte opponente al tempo impiegata presso la ditta Testimone_1 odierna appellante, si è limitata nella propria dichiarazione a un generico e dubitativo “Mi sembra” in riferimento al trovarsi della barca già a terra quando arrivò il un con- Per_2
sistente contributo conoscitivo in senso diametralmente opposto è stato offerto dalle depo- sizioni dei testi e ulla medesima circostanza. Tes_4 Tes_2
In particolare la teste ha dichiarato come rispondente al vero la circostanza per cui il Tes_4
20 luglio 2017 il dopo aver conferito direttamente con il sig. e con Per_9 Parte_2
Parte l'altro socio di , aveva autorizzato il Sig. alla messa a terra CP_1
27 dell'imbarcazione richiedendo direttamente il deposito della propria imbarcazione presso il Parte cantiere e, a domanda sul perché fosse a conoscenza di tali fatti, ha avuto modo di precisare quanto segue: “perché dopo aver parlato con il responsabile del can- Per_2
tiere è uscito dal cancello e ha detto ok scarichiamo qui”.
Del tutto sovrapponibile alla dichiarazione de qua – ed a conforto della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla – è la deposizione del teste l quale, alla domanda Tes_4 Tes_2
di cui al capitolo n. 6 della memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. di parte opposta, e cioè
“Vero che in quell'occasione (20 luglio 2017) il Dott. dopo aver conferito diret- Per_2
Parte tamente con il sig. e con l'altro socio di autorizzava il Sig. Parte_2 CP_1 alla messa a terra dell'imbarcazione richiedendo direttamente il deposito della propria Parte imbarcazione presso il cantiere ” ha così puntualmente risposto: “Il disse Per_2
che la barca doveva essere smontata e riparata il prima possibile purchè la barca rima- neva lì”.
Di non secondario rilievo è la dichiarazione resa dal teste su richiesta di preci- Tes_2
sazioni da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha affermato senza alcuna titu- banza che l'imbarcazione fosse sul rimorchio quando il teste – che, lo si ripete CP_1
Parte aveva accompagnato il il 20 luglio 2017 presso il cantiere – era so- Per_2
praggiunto presso il citato cantiere.
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui si è dato conto anche nel presente giudizio di gravame, non può dirsi provata la sussistenza di un contratto di deposito tra e Mo- Pt_1
viter S.a.s. né nel proprio interesse né in favore del terzo signor Per_2
Ed invero, anche a voler configurare per ipotesi e per la sola giornata 19-20 luglio 2017 un Parte contratto di deposito tra e avendo il con il suo autoarticolato la- CP_1 CP_1 Parte sciato nel piazzale della il proprio rimorchio con il natante sopra caricato1 - va detto che la fattura n. 90 del 19 giugno 2018 emessa da parte appellante (doc. 8 di cui alla pro- duzione documentale CNV) e posta a fondamento sia dell'eccezione di compensazione che
28 della successiva domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito e della conse- guente richiesta di condanna alla corresponsione delle somme ivi portate, presenta come causale il deposito dell'imbarcazione del dall'1° agosto 2017 al 31 luglio Per_2
2018 a seguito del sinistro del 19 luglio 2017; ergo la fattura ha come riferimento tempora- le una data di inizio del deposito pacificamente successiva al 19 luglio 2017.
In conclusione, i) avendo il eciso di procedere alla messa a terra del natante Per_2
presso i capannoni della per l'effettuazione, dapprima delle relative verifiche e, CP_1
Parte poi, delle necessarie riparazioni – così configurandosi, peraltro, tra Per_2 quello che la giurisprudenza ha qualificato come “contratto misto di prestazione d'opera e deposito, in cui quest'ultimo ha carattere accessorio rispetto alla prestazione principale di riparazione” (cfr. Corte appello Potenza, 04/12/2024, n.485, in Redazione Giuffrè 2025)2 –
ii) avendo la consegnato al l'imbarcazione il 20 luglio 2017 – CP_1 Per_2
così esaurendosi, salve le obbligazioni risarcitorie connesse al relativo sinistro, il contratto di trasporto tra gli stessi intercorso e non essendo più necessità di trasportare il tante in altro cantiere avendone il proprietario autorizzato lo scarico a terra presso la , iii) aven- CP_10
do la CNV rilasciato al apposito preventivo per le riparazioni Per_2 dell'imbarcazione al proprietario il quale ha pacificamente commissionato Per_2
Parte all'appellante sia i lavori di riparazione che ulteriori lavori, non si vede come possa la fondatamente azionare nei confronti di il credito di cui alla fattura suindicata CP_1
avente ad oggetto un deposito non perfezionatosi tra le parti.
Del tutto condivisibile e meritevole di integrale conferma si presenta, dunque, la decisione del Giudice di prime cure il quale, con ampia, articolata e puntuale motivazione, ha appura- to che “il natante era stato trasportato presso la opponente da esclusivamente per CP_1
Parte permettere al proprietario una sollecita riparazione da parte della soc. (V. dichiara- zioni teste , per cui è stata la decisione del proprietario sig. di affidare la Tes_1 Per_2
29 Parte riparazione dell'imbarcazione alla soc. che ha determinato il suo ricovero presso i Parte Parte cantieri e, quindi, la conclusione dell'invocato deposito presso E', infatti, del tutto logico ritenere che, se il sig. non si fosse accordato per le riparazioni con Per_2
Parte
l'imbarcazione avrebbe dovuto essere portata presso un altro riparatore, per cui nessun deposito vi sarebbe stato. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe avuto la soc. a concludere un autonomo contratto di deposito dell'imbarcazione da CP_1
riparare. Certamente la poteva avere interesse, non certamente al deposito del na- CP_1 tante, quanto piuttosto ad una celere riparazione dell'imbarcazione danneggiata (forse per causa della stessa società opposta) al fine di non compromettere ulteriormente la posizione del sig. già pregiudicato dal danno al natante, per cui aveva provveduto al sol- Per_2
Parte lecito trasporto dell'imbarcazione presso ma da questo momento, in poi, la questione riparazione/custodia non poteva che spettare al legittimo proprietario, le cui sole scelte
Parte hanno determinato la successiva custodia dell'imbarcazione presso E' vero che il deposito dell'imbarcazione si è protratto ben oltre il tempo necessario per la riparazione, ma anche questo non è imputabile alla soc. visto che l'unico soggetto legit- CP_1
timato al ritiro del natante (e quindi ad interrompere il deposito), ed al quale, del resto, lo Parte stesso è stato riconsegnato da era il depositante sig. Né il fatto che questo Per_2
periodo di custodia possa aver soddisfatto (come sostiene la opponente) anche l'interesse della soc. Moviter all'effettuazione degli accertamenti peritali è rilevante, visto che un tale interesse non potrebbe certamente trasformare in depositante chi il contratto di deposito non ha concluso”.
Del resto, non è possibile individuare con certezza quale potesse essere l'interesse di parte appellata al sorgere di un contratto di deposito a proprio carico, a nulla rilevando il fatto che sia stata lei a incaricare e saldare Framer dello scarico dell'imbarcazione.
Difatti, per certo, interesse di era quello, originario e indiscusso, di trasportare il CP_1
bene a destinazione (Porto di Salivoli); destinazione quest'ultima, per forza di cose e con piena consapevolezza del mittente modificata rispetto a quella iniziale. Per_2
Infine, in alcun modo rilevante ai fini dell'accoglimento del gravame è il contenuto della transazione conclusa in data 29.06.2018 (acquisita dal Giudice di prime Cure all'udienza Parte del 10 maggio 2021) tra il e . Per_2
30 Alla stregua dell'art. 1 del citato accordo transattivo le parti prevedevano che “(…) la Pt_1
provvederà a richiedere ed esigere i diritti e le competenze di cui alla fattura 90 del
[...]
19.06.2018 afferenti la sosta dell'imbarcazione (…) di proprietà del Dr Persona_2
direttamente e soltanto nei confronti della senza pretenderne il pagamento né CP_1 ora né nel futuro da parte del dr (...)”. Persona_2
Premesso che se le parti del predetto negozio hanno voluto così espressamente disciplinare la richiesta di compensi (diritti e competenze) di cui alla fattura in questa sede azionata in via riconvenzionale potrebbe ricavarsi, a contrario, la loro consapevolezza della debenza delle somme da parte del depositante non dalla , ad ogni modo Per_2 CP_1 non si può in alcun modo prescindere dall'assorbente rilievo per cui non avendo Pt_5
preso parte al predetto accordo transattivo lo stesso non è ex art. 1372 c.c. in alcun
[...]
modo opponibile nei suoi confronti.
A conclusione di tutto quanto premesso ed enucleato, ritenendosi ogni altra domanda ed eccezione assorbita, non ravvisandosi alcun travisamento e/o malgoverno delle emergenze istruttorie da parte del primo Giudicante – il quale ha puntualmente fondato la propria deci- sione con puntuale richiamo alle risultanze istruttorie -, non ravvisandosi alcun erroneità dell'inquadramento logico giuridico della fattispecie posta al suo vaglio – avendo, per con- tro il Giudice di prime cure esattamente inquadrato, sulla scorta della espletata istruttoria, la vicenda sostanziale che oggi ci occupa avendo cura di prendere specifica posizione su tutti i profili di diritto involti per arrivare ad affermare, del tutto coerentemente, che è stata la de- cisione del proprietario i affidare la riparazione dell'imbarcazione alla soc. Per_2
Parte Parte
che ha determinato il suo ricovero presso i cantieri e, quindi, la conclusione Parte dell'invocato deposito presso - né alcun error in judicando in ordine alla sussistenza del controcredito per il servizio di deposito e sosta eccepito in compensazione e reclamato Parte in via riconvenzionale da nei confronti di l'appello tempestivamente propo- CP_1
Parte sto da merita integrale reiezione (così, come conseguentemente merita reiezione la ri- chiesta, formalizzata dall'appellante e dal terzo intervenuto di restituzione in favore di Parte
della somma di € 12.928,55 dalla stessa complessivamente corrisposta alla Pt_5
“nelle more del presente giudizio di appello, in sorte capitale, competenze legali,
[...] spese e accessorie del predetto D.I., competenze legali liquidate dalla impugnata sentenza
e precetto sulla stessa, competenze legali e spese delle procedure esecutive promosse da
31 in danno di in liquida- Controparte_1 Parte_1 zione in forza di detti titoli, interessi moratori e spese di esecuzione Unep e IVG).
La sentenza impugnata, per contro, merita integrale conferma.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, all'esito complessivo della lite, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c. si condanna la parte appellante e la terza intervenuta in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della socie- tà appellata.
Sono, quindi, poste a carico dell'opponente (odierno appellante) soccombente ed in favore di appellante le spese di lite che si liquidano co- Controparte_1
me da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introdutti- va ed ai valori massimi4 (stante l'intervenuta costituzione della cessionaria del credito liti- gioso ) per la fase decisionale tenuto conto dell'attività in Controparte_2
concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle que- stioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che l'impugnazione p stata integralmente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto..
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) rigetta l'appello interposto da Controparte_11
zione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piombino, n. 72/2022 (R.G.
42/2019), depositata in data 20.09.2021 che conferma integralmente;
32 2) condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_2
grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte_1
che si liquidano in € 4.248,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 19 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che il deposito infatti è un contratto reale;
per la conclusione di es- so non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a cu- stodire la cosa. Sono sufficienti la sola volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua vo- lontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di in- fluenza e di controllo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008, con specifico riferimento al de- posito d'un natante). 2 Si conviene sulla allegazione difensiva della società appellata nella parte in cui afferma che la presenza Part di un incarico formalizzato tra ed il risalente al giugno 2018, non esclude la precedente Per_2 Part manifestazione di volontà del di affidare l'esecuzione delle riparazioni alla bensì costi- Per_2 tuisce una ulteriore conferma lontà , che trova conferma anche nel prevent er le ripara- Part zioni rilasciato da al prodotto in primo grado Allegato B Mem. 320 . Per_2 CP_1Part 3 Si consideri, peraltro, che per il trasporto “finale” dal cantiere al porto di destinazione risultereb- be pacificamente esser stata incaricata dal ed a di a di un anno dopo dal sinistro, una Per_2 ditta diversa dall'odierna appellata. 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eserci- zio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scosta- mento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n. r.g. 221/2022) alla sentenza emessa in data 20 set- tembre 2021 dal Giudice di Pace di Piombino, in persona dell'Avv. Marielena Cristiani n.
72/2021 (R.G. 42/2019) promossa da:
(C.F. e P.I.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. con sede in Piom- Parte_2
bino (LI), Via Generale Tellini n° 28, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cini e
Tommaso Rosati ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori e procuratori con studio in Prato, Via F. Ferrucci n° 41,
APPELLANTE contro
(P.I. ) con sede in Campiglia Controparte_1 P.IVA_2
M.ma (LI), fraz. Venturina Terme, Via dei Calzolai, 1, Zona Artigianale Campo alla Croce, in persona del legale rappresentante Sig. (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cataldo e Daniele Lunghi ed elettivamente do- miciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Cataldo in Cecina (LI), Corso G. Matteotti, 77
APPELLATA nonchè nei confronti di
1 in persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. Controparte_2
con sede in Piombino (LI), Via Generale Tellini n° 28 (CF e P.Iva: Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cini e Tommaso Rosati ed eletti- P.IVA_3
vamente domiciliata presso i predetti difensori e procuratori con studio in Prato, Via F. Fer- rucci n° 41,
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Piombino n. 72/2021 (R.G.
42/2019) emessa in data 20 luglio 2021 e pubblicata in data 20 settembre 2021 – oppo- sizione a decreto ingiuntivo - eccezione di compensazione - contratto di deposito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5.12.2024
Per parte appellante Parte_1
“Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello proposto e conseguentemente, in riforma della sentenza n° 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, in persona dell'Avv. Marielena Cristiani, ed in accoglimento delle conclusioni dispiegate in primo grado dall'appellante
[...]
: - nel merito: accogliere l'opposizione da quest'ultima Controparte_4
proposta e quindi revocare e dichiarare nullo ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n° 175/2018 (R.G. n° 292/2018), emesso dal GdP di Piombino
a richiesta di dichiarando non dovute da Controparte_1 [...]
, per effetto dell'intervenuta estinzione per Parte_1
compensazione del preteso credito azionato in via monitoria dalla predetta ingiungente, le somme da essa pretese in pagamento nei suoi confronti;
- in via riconvenzionale: nei limiti della competenza per valore del Giudice di prime cure, entro i quali sono espressamente contenute le domande avanzate: a) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di € 4.831,20, quale corrispettivo com- Controparte_1
plessivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione effettuato, per conto ed in favore di quest'ultima, e di cui alla fattura n° 90 del 19.06.2018 emessa nei suoi confronti e rima- sta insoluta, e, conseguentemente: b) in accoglimento della espressa eccezione avanzata da
2 parte opponente in primo grado , Parte_1
accertare e dichiarare la compensazione, e quindi la estinzione, fino alla sua totale con- correnza, del preteso credito di € 4.517,00, oltre interessi moratori, ingiunto in pagamento da nei suoi confronti con il maggior controcredito, Controparte_1 certo, liquido ed esigibile, di € 4.831,20 come sub. a) vantato da
[...]
nei confronti della predetta ingiungente, e condannare quindi Parte_1
in persona del suo legale rapp.nte p.t., al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 314,20 o di quella Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, quale differenza a quest'ultima dovuta a seguito della accertata e dichiarata compensazione;
c) in subordine, in ogni caso, condannare
[...]
in persona del suo legale rapp.nte p.t., al pagamento, in favo- Controparte_1 re di della somma di € 4.831,20 da Parte_1 quest'ultima, come sub. a), vantata nei suoi confronti. Il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, richiamata l'espressa declaratoria di limitazione e conte- nimento delle domande tutte proposte in via riconvenzionale in primo grado, entro la com- petenza per valore del Giudice di prime cure. Piaccia altresì al Tribunale di Livorno, con- dannare in persona del suo legale rapp.nte p.t., alla Controparte_1
restituzione in favore di , della Parte_1 somma di € 12.928,55 documentata in atti, o comunque quella diversa ritenuta, che quest'ultima, solo per compulsum e con espressa salvezza di ripetizione all'esito del gra- vame senza prestare acquiescenza alcuna alla impugnata sentenza n° 72/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Piombino ed al D.I. n° 175/2018 da essa confermato, le ha complessi- vamente corrisposto nelle more del presente giudizio di appello, in sorte capitale, compe- tenze legali, spese e accessorie del predetto D.I., competenze legali liquidate dalla impu- gnata sentenza e precetto sulla stessa, competenze legali e spese delle procedure esecutive promosse da in danno di Controparte_1 Controparte_5
in forza di detti titoli, interessi moratori e spese di esecuzione Unep e
[...]
IVG. Oltre interessi di legge dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio liquidate ex D.M. n° 55/2014. L'appellante
[...]
aderisce e presta il proprio consenso alla ri- Parte_1
3 chiesta avanzata dalla , affinché l'adito Giudice d'Appello, Controparte_2
in accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate e delle domande di condanna al paga- mento e restitutorie con esse avanzate nei confronti di Controparte_1
Voglia pronunciare tali condanne direttamente in favore di detta società costituitasi
[...]
nel presente giudizio quale cessionaria e successore a titolo particolare nei diritti di credi- to controversi oggetto delle suddette domande.
Per parte appellata, Controparte_1
“In via preliminare, stante la mancata impugnazione del capo della sentenza che statuisce in ordine alla domanda di per il pagamento della somma di € 4.517,00 (e non CP_1
€ 4.831,20 come erroneamente indicato nella comparsa di costituzione), dichiarare ex art
329 c.p.c. l'intervenuto giudicato interno e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e per il resto confermare in ogni sua parte e punto la sentenza n.
72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, depositata in data 20.9.2021.
Nel merito, respingere la domanda di cui all'atto di appello proposto in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare in ogni sua parte e pun- ti la sentenza n. 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, depositata in data
20.9.2021.
In denegata ipotesi, in caso di accoglimento dell'impugnazione, limitare la domanda ri- Parte convenzionale di allo stretto tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per come indicato nella CTU del Dr. Ing. in seno al procedimento per ATP. In ogni caso con Per_1 vittoria di spese, finzioni ed onorari di causa.”
Per parte intervenuta in qualità di cessionaria e a titolo di Controparte_2 successione dell'appellante:
“Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n° 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino, in persona del GdP Avv. Marielena Cristiani, ed in accoglimento dell'appello e delle conclusioni di- spiegate in primo grado dalla : - nel me- Parte_1 rito: accogliere l'opposizione da quest'ultima proposta e quindi revocare e dichiarare nul- lo ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n° 175/2018
4 (R.G. n° 292/2018), emesso dal Giudice di Pace di Piombino a richiesta di
[...]
dichiarando non dovute da Controparte_1 Parte_1
, per effetto dell'intervenuta estinzione per compensazione del prete-
[...]
so credito azionato in via monitoria dalla predetta ingiungente, le somme da essa pretese in pagamento nei suoi confronti;
- in via riconvenzionale: nei limiti della competenza per valore del Giudice di prime cure, entro i quali sono espressamente contenute le domande avanzate: a) accertare e dichiarare che in liquida- Parte_1 zione è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1
4.831,20, quale corrispettivo complessivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione effettuato, per conto ed in favore di quest'ultima, e di cui alla fattura n° 90 del 19.06.2018 emessa nei suoi confronti e rimasta insoluta, e, conseguentemente: b) in accoglimento della espressa eccezione avanzata da parte opponente in primo grado
[...]
, accertare e dichiarare la compensazione, e quindi la estin- Parte_1 zione, fino alla sua totale concorrenza, del preteso credito di € 4.517,00, oltre interessi mo- ratori, ingiunto in pagamento da nei suoi confronti Controparte_1 con il maggior controcredito, certo, liquido ed esigibile, di € 4.831,20 come sub. a) vantato da nei confronti della predetta in- Parte_1
giungente, e condannare quindi in persona del suo Controparte_1
legale rapp.nte p.t., al pagamento, in favore di del- Parte_1 la somma di € 314,20 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, quale differenza a quest'ultima dovuta a seguito della accertata e dichiarata compensazione;
c) in subordine, in ogni caso, condannare in persona del suo legale Controparte_1
rapp.nte p.t., al pagamento, in favore di in liquida- Parte_1
zione della somma di € 4.831,20 da quest'ultima, come sub. a), vantata nei suoi confronti.
Il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, richiamata
l'espressa declaratoria di limitazione e contenimento delle domande tutte proposte in via riconvenzionale in primo grado, entro la competenza per valore del Giudice di prime cure.
Piaccia altresì al Tribunale di Livorno, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rapp.nte p.t., alla restituzione in favore di
[...]
, della somma di € 12.928,55 documentata in atti, o co- Controparte_6 munque quella diversa ritenuta, che quest'ultima, solo per compulsum e con espressa sal-
5 vezza di ripetizione all'esito del gravame senza prestare acquiescenza alcuna alla impu- gnata sentenza n° 72/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piombino ed al D.I. n° 175/2018 da essa confermato, le ha complessivamente corrisposto nelle more del presente giudizio di appello, in sorte capitale, competenze legali, spese e accessorie del predetto D.I., compe- tenze legali liquidate dalla impugnata sentenza e precetto sulla stessa, competenze legali e spese delle procedure esecutive promosse da in danno Controparte_1
di in forza di detti titoli, interessi moratori e Parte_1 spese di esecuzione Unep e IVG. Oltre interessi di legge dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Con condanna dell'appellata al pagamento delle spe- Controparte_1
se e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio liquidate ex D.M. n° 55/2014.
Sempre in via conclusiva, si fa espressa istanza, affinché l'adito Giudice d'Appello, in ac- coglimento delle conclusioni sopra rassegnate e delle domande di condanna al pagamento
e restitutorie con esse avanzate nei confronti di Vo- CP_1 Controparte_1
glia pronunciare tali condanne direttamente in favore di , Controparte_2
quale cessionaria e successore a titolo particolare nei diritti di credito controversi oggetto delle suddette domande.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. (di seguito, per Controparte_1 brevità, anche solo “ ) ha adito il Giudice di Pace di Piombino chiedendo ingiun- CP_1
gersi alla (di seguito per brevità anche solo Parte_3
Parte
”) l'importo di euro 4.517,00 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese di procedura allegando quanto segue: - di occuparsi della movimentazione e trasporto ecce- zionale di imbarcazioni per conto terzi e di aver, in particolare, effettuato su incarico della
, numerosi trasporti di imbarcazioni;
- di essere credi- Parte_1
trice nei confronti della predetta società dell'importo complessivo di cui alla richiesta in- giunzione in ragione del mancato pagamento di n. 2 fatture (segnatamente, la n. 122 del 31 ottobre 2017 di € 2.269,20 e la n. 132 del 28 novembre 2017 per il residuo importo di €
3.647,80).
6 Il Giudice di Pace di Piombino, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto ingiuntivo n. 175/2018 (R.G. 292/2018) emesso in data 1° ottobre 2018 ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Parte_3 ricorso “la somma di € 4.517,00 oltre interessi di mora come da D. Lgs. 231/2002 e succes- sive modificazioni dal giorno del dovuto sino al saldo, nonché le spese della presente pro- cedura”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 Parte_1
proponeva tempestiva opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo convenendo in giu- dizio davanti al Giudice di Pace di Piombino la per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: -in via preliminare: rigettare ogni eventuale istanza avversaria di concessione del- la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, ben rappresentata dalla allegata documentazione, in ordine alle maggiori ragioni, certe, liquide ed esigibili, di controcredito eccepite in compensazione dalla società odierna opponente e alla estinzione, quindi, del preteso credito ex adverso in- giunto, come sopra ampiamente motivato;
-nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e dichiarare nullo e im- produttivo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n° 175/2018 (R.G. n°
292/2018), emesso dal Giudice di Pace di Piombino a richiesta della ingiungente
[...]
dichiarando non dovute dalla Controparte_1 Parte_1
, per effetto dell'intervenuta estinzione per compensazione del preteso credito azio-
[...]
nato in [...] monitoria dalla predetta ingiungente, le somme da quest'ultima ivi pretese in pagamento nei confronti della odierna opponente;
- in via riconvenzionale: nei limite della competenza per valore del Giudice adito, entro i quali si intendono espressamente contenute le domande qui avanzate: a) accertare e di- chiarare che la odierna opponente è creditrice nei Parte_1 confronti della ingiungente della somma di € Controparte_1
4.831,20, quale corrispettivo complessivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione effettuato, per conto e in favore di quest'ultima, e di cui alla fattura n° 90 del 19.06.2018 emessa nei suoi confronti e rimasta insoluta, e, conseguentemente: b) in accoglimento della espressa eccezione avanzata dalla predetta odierna parte opponente, accertare e dichiara-
7 re la compensazione, e quindi la estinzione, fino alla sua totale concorrenza, del preteso credito di € 4.517,00, oltre interessi moratori, ingiunto in pagamento dalla
[...]
nei confronti della con il Controparte_1 Parte_1 maggior controcredito, certo, liquido ed esigibile, di € 4.831,20 come sub. a) vantato da quest'ultima società nei confronti della predetta ingiungente Controparte_1
e condannare quindi la medesima in persona
[...] Controparte_1
del suo legale rappresentate pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 314,20 o di quella diversa somma ritenuta di giu- Parte_1
stizia, quale differenza a quest'ultima dovuta a seguito della accertata e dichiarata com- pensazione;
c) in subordine, in ogni caso, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rapp.ntte pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...] [...]
della somma di € 4.831,20 da quest'ultima, come sub. Parte_1
a), vantata nei suoi confronti. Il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo sempre con espressa declaratoria, comunque, di limitazione e contenimento delle domande tutte qui proposte in via riconvenzionale, entro la competenza per valore del
Giudice di Pace adito, e con vittoria di spese e competenze professionali di lite ex D.M. n
55/2014.”
A fondamento della domanda la parte opponente (nonché odierna appellante) allegava: - che il credito sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto doveva ritenersi integralmente compensato, e quindi estinto, con il maggior controcredito certo liquido ed esigibile di € 4.831,20 vantato dalla stessa nei confronti di a titolo di Pt_1 CP_1
corrispettivo del servizio di deposito e sosta di imbarcazione che l'opponente aveva effet- tuato e prestato per conto e in favore di quest'ultima e risultante dalla fattura prodotta in at- ti, rimasta insoluta, n° 90 del 19.06.2018; - che il deposito era sorto poiché in data
19.07.2017, durante il trasporto affidato alla società Controparte_1
l'imbarcazione da diporto “Marylu” modello Fairline 43 tg. 3GE1887D di proprietà di terzi
( aveva subito un grave danneggiamento, con la conseguenza che in- Persona_2
vece di giungere a destinazione (Porto di Salivoli) l'imbarcazione veniva trasportata sempre da parte di presso la sede operativa della CP_1 Parte_1
Parte (segnatamente all'interno del piazzale recintato di pertinenza della antistante la sede operativa della medesima), dove venivano ricoverati sia l'autoarticolato della società oppo-
8 sta sia il soprastante carico;
- che il giorno successivo (20 luglio 2017) l'imbarcazione ve- niva scaricata e depositata al coperto dentro i locali del capannone di rimessaggio e sosta della società opponente;
- che l'imbarcazione sarebbe ivi rimasta depositata per oltre un an- no dalla suddetta data, ovvero fino al 31.07.2018, essendo stata prima oggetto delle verifi- che e degli accertamenti condotti dai periti incaricati dalla Compagnia di Assicurazioni del trasportatore danneggiante in seguito alla denuncia del sinistro a essa occorso CP_1
in data 19.07.2017 e, poi, di una procedura giudiziale di Istruzione Preventiva ex art. 696
c.p.c. instaurata nei confronti della predetta da parte del proprietario del mezzo CP_1 nautico , ai fini dell'accertamento e determinazione dei danni causati in Persona_2
tale sinistro per, infine, veder eseguiti gli opportuni interventi di riparazione posti in esecu- zione dalla stessa su incarico conferitole dal Sig. in data 29.06.2018 e Pt_1 Per_2
conclusi alla fine del mese di Luglio 2018 con la consegna ad altro autotrasportatore della imbarcazione riparata e pronta per la messa in mare;
- che seguito di questo servizio di de- posito la società opponente aveva maturato nei confronti della società opposta un credito
(quale corrispettivo complessivo per l'intero periodo di deposito calcolato dal 01.08.2017 fino al 31.07.2018) di € 4.831,20 comprensivi di Iva e per il quale la società opponente aveva emesso e inviato la fattura n. 90/2018, prodotta in atti assieme ad estratto notarile au- tentico delle scritture contabili;
- che il pagamento richiesto in fattura sarebbe stato minore rispetto agli usuali prezzi e ciò in vista dei buoni rapporti commerciali allora sussistenti tra Parte
e - che tuttavia, non aveva saldato la citata fattura, agendo, per CP_1 CP_1
contro, in via monitoria per far valere il credito oggetto di opposizione;
- che sulla base del contratto di trasporto dell'imbarcazione Fairline 43, concluso tra e il Sig. CP_1 [...]
si sarebbe obbligata in base al combinato disposto di cui agli artt. 1773, Pt_4 CP_1
1686, 1687 e 1693 c.c. a compiere tutte le operazioni funzionali alla riconsegna del natante trasportato (ergo, al suo deposito, alla sua custodia ed alla sua conservazione); - che in ra- gione del realizzatosi “deposito necessario” occasionato dal sinistro occorso nell'esecuzione del contratto di trasporto si sarebbe profilato in capo al vettore CP_1
l'obbligo di conservare e custodire l'imbarcazione nonchè il diritto del destinatario (
[...]
di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o avaria del carico;
- che Pt_4 nel caso di specie il “depositante in senso stretto” non poteva che essere e non CP_1
9 il quand'anche il predetto proprietario avesse aderito al deposito effettuato Per_2
dal vettore.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta opposta (nonché odierna appellata)
[...]
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in dirit- Parte_5 to le allegazioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto 175/2018 per essere il credito di parte convenuta opposta non contestato certo liquido ed esigibile;
in via subordinata di merito, stante le contestazioni sollevate in ordine all'an e al quantum del credito dedotto da parte opponente dichiarare inammissibile l'eccezione di compensa- zione sollevata;
nel merito rigettare la domanda riconvenzionale di per essere la Pt_1 stessa infondata in fatto e in diritto. Rigettare in ogni caso l'opposizione proposta e con- fermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 175/2018. In caso di accoglimento della domanda riconvenzionale limitare la stessa allo stretto tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per come indicato nella CTU dr in seco al procedimento per ATP. Con il Per_1 favore dei compensi professionali”. Parte A tal fine la parte opposta eccepiva ed allegava quanto segue: - che nella propria op- posizione non aveva contestato né l'an né il quantum del credito azionato in via monitoria da - riguardo al credito eccepito in compensazione nonché posto a fondamento CP_1
della riconvenzioanle, vi sarebbe stata contestazione sia sull'an che sul quantum atteso che la fattura n. 90/2017 era già stata formalmente respinta con pec nei mesi di maggio, giugno e luglio 2018 e mai contabilizzata da parte di - che la pretesa creditoria avversa- Parte_6
ria avrebbe dovuto essere indirizzata unicamente al Dr. non avendo Persona_2 [...]
mai sottoscritto alcuna lettera d'incarico né mai concordato alcun preventivo di spe- Pt_5
sa con la società opponente essendo stato il signor stesso a conferire a l Per_2 Pt_1 mandato a eseguire i lavori sull'imbarcazione e ad autorizzare il deposito dell'imbarcazione Parte Fairline 43 presso i cantieri (circostanza quest'ultima risultante dal preventivo rila- sciato al Sig. per le riparazioni ritenute necessarie); - che le riparazioni del natan- Per_2
te avrebbero potuto essere svolte in soli quindici giorni lavorativi e che i tempi di perma-
Parte nenza dell'imbarcazione all'interno del cantiere si erano prolungati oltre i tempi tec- nici strettamente necessari per le riparazioni per fatto imputabile al solo proprietario del na- tante;
- che nessuna comunicazione era mai pervenuta a in ordine CP_1
10 all'ultimazione dei lavori e/o alla riconsegna dell'imbarcazione al legittimo proprietario, avendo quest'ultimo provveduto a corrispondere i costi sia delle riparazioni che delle pre- stazioni accessorie che ne sono conseguite;
- che il credito di cui all'ex adverso formulata eccezione di compensazione e di domanda riconvenzionale, essendo stato contestato, non poteva ritenersi “certo”, così mancando i requisiti per il verificarsi della compensazione ec- cepita;
- che riguardo alla domanda riconvenzionale, veniva eccepito il difetto di legittima- zione passiva e la contestazione dell'an e del quantum, dal momento che l'imbarcazione era stata trasportata da presso su espressa autorizzazione del Dr. CP_1 Pt_1 Per_3
[. e che in data 20 luglio 2017 il proprietario medesimo si era recato personalmente presso il cantiere con il fine di visionare il danno e autorizzando, in quell'occasione, il signor
[...]
alla messa a terra dell'imbarcazione, così richiedendo il deposito presso il can- Per_4
Parte tiere;
-che infatti fino a quel momento l'imbarcazione era rimasta alloggiata sul ri- morchio della società per consentire l'eventuale trasporto presso altro cantiere CP_1
Parte qualora non fosse stato trovato un accordo con;
- che il deposito e le riparazioni veni- vano richieste dal e che solo in data 8 agosto 2018, giorno della riconsegna al Per_2
proprietario, la si sarebbe liberata dall'obbligo di restituzione del bene a fronte del Pt_1
consenso del soggetto che ebbe a effettuare il deposito, vale a dire il Sig. Per_2
Esperito invano il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., la causa veniva istruita tramite svolgimento, all'udienza del 1° febbraio 2021, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di signor , nonché con l'escussione CP_1 CP_1
dei seguenti testi: in qualità di ex impiegata presso la al tempo dei Testimone_1 Pt_1 fatti in causa;
l'artigiano che al tempo della propria testimonianza dichia- Testimone_2
rava aver rapporti di collaborazione professionale con in quanto CP_1 Testimone_3
operaio ex dipendente della e assunto successivamente da Pt_1 CP_2 Tes_4
, socia accomandante della e convivente di
[...] CP_1 Persona_5 [...]
artigiano che dichiarava avere con e rapporti, rispettiva- Per_6 Pt_1 CP_1
mente, di lavoro e collaborazione.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data 19.07.2021, la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Piombino, in persona dell'Avv. Marielena
Cristiani.
11 Il giudizio di primo grado si concludeva, quindi, con l'emissione della sentenza appellata n.
72/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Piombino con la quale venivano rigettate l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di compensazione e la domanda riconven- Parte zionale formulate dalla società opponente con conseguente conferma del d.i. opposto e con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
1.200,00 per competenze, oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge se dovuti.
Il primo Giudicante così motivava:
“La opposizione a decreto ingiuntivo e le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dalla soc. CNV sono inammissibili ed infondate e vanno rigettate per le ragioni che venia- mo ad esporre. […] In primo luogo, nessuna contestazione è stata avanzata da parte oppo- nente in ordine al credito ingiunto di € 4.517,00, il quale, quindi, deve considerarsi fonda- to.
La opposizione si basa, invero, sulla invocata sussistenza di un controcredito (quale corri- spettivo del deposito di una imbarcazione) spettante alla soc. CNV di € 4.831,20 e, quindi, di importo maggiore rispetto a quello ingiunto e riportato nella fattura CNV n. 90 del
2018. La sussistenza di questo controcredito è contestata da parte opponente, il che rende inammissibile una eventuale compensazione fra i due crediti (V. SS.UU. Cassazione n.
Parte 23225/2016). Rimane, quindi, da scrutinare la domanda riconvenzionale avanzata da di condanna di al pagamento di questo controcredito di € 4.831,20. Anche CP_1
questa domanda, tuttavia, non può essere accolta per insufficiente prova della fonte del
Parte controcredito: la conclusione tra le parti di un contratto di deposito presso i cantieri della imbarcazione di proprietà del sig. per il periodo 31 Luglio 2017-1° Agosto Per_2
2018; infatti, se è vero che è stata la società opposta (incaricata del trasporto del natante del sig. trasporto in occasione del quale l'imbarcazione era rimasta danneggia- Per_2
ta) a decidere di trasportare il natante danneggiato presso la società opponente (mentre nessuna certezza vi è neppure sul fatto che sia stata la soc. a decidere di scaricare CP_1
l'imbarcazione dal rimorchio e non piuttosto il sig. visto che sul punto vi sono Per_2
Tes dichiarazioni contrastanti dei testi , e è, tuttavia, altrettanto vero che il Tes_2 Tes_1
natante era stato trasportato presso la opponente da esclusivamente per permette- CP_1
Parte re al proprietario una sollecita riparazione da parte della soc. (V. dichiarazioni teste
, per cui è stata la decisione del proprietario sig. di affidare la riparazione Tes_1 Per_2
12 Parte Parte dell'imbarcazione alla soc. che ha determinato il suo ricovero presso i cantieri Parte e, quindi, la conclusione dell'invocato deposito presso E', infatti, del tutto logico ri- Parte tenere che, se il sig. non si fosse accordato per le riparazioni con Per_2
l'imbarcazione avrebbe dovuto essere portata presso un altro riparatore, per cui nessun deposito vi sarebbe stato. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe avuto la soc. Mo- viter S.a.s. a concludere un autonomo contratto di deposito dell'imbarcazione da riparare.
Certamente la poteva avere interesse, non certamente al deposito del natante, CP_1 quanto piuttosto ad una celere riparazione dell'imbarcazione danneggiata (forse per causa della stessa società opposta) al fine di non compromettere ulteriormente la posizione del sig. già pregiudicato dal danno al natante, per cui aveva provveduto al sollecito Per_2
Parte trasporto dell'imbarcazione presso ma da questo momento, in poi, la questione ripa- razione/custodia non poteva che spettare al legittimo proprietario, le cui sole scelte hanno
Parte determinato la successiva custodia dell'imbarcazione presso E' vero che il deposito dell'imbarcazione si è protratto ben oltre il tempo necessario per la riparazione, ma anche questo non è imputabile alla soc. visto che l'unico soggetto legittimato al ri- CP_1
tiro del natante (e quindi ad interrompere il deposito), ed al quale, del resto, lo stesso è Parte stato riconsegnato da era il depositante sig. Né il fatto che questo periodo Per_2 di custodia possa aver soddisfatto (come sostiene la opponente) anche l'interesse della soc. all'effettuazione degli accertamenti peritali è rilevante, visto che un tale interesse CP_1
non potrebbe certamente trasformare in depositante chi il contratto di deposito non ha concluso. Ad ulteriore supporto della tesi che il sig. e non fosse il de- Per_2 CP_1 positante, vi sono le circostanze che l'imbarcazione è stata restituita al sig. e che Per_2
la non è mai stata informata degli sviluppi del deposito né è stata mai stata invita- CP_1 ta a ritirare il natante;
né può portare a conclusione diversa l'invocato art. 1773 c.c., visto che questo articolo parla di deposito anche nell'interesse del terzo (sennonché come detto non si vede quale interesse avesse la alla conclusione del contratto di deposito) e CP_1
prevede non la restituzione al terzo (come avvenuto nel nostro caso) ma allo Per_2 stesso depositante ( secondo l'opponente) solo previo consenso del terzo. Mancan- CP_1
za di interesse al deposito di che spiega anche perché non si possa invocare la di- CP_1 sciplina del contratto a favore di terzo. Irrilevante, infine, ai fini della decisione è l'atto di Parte transazione concluso tra il sig. e la soc. nel quale il sig. ha con- Per_2 Per_2
13 testato la propria qualità di committente del deposito, in quanto trattasi di inutilizzabili di- chiarazioni scritte extraprocessuali, per di più proveniente da un soggetto, come il sig.
[...]
avente un chiaro interesse all'esito del presente giudizio che renderebbe incapace a Pt_4
testimoniare nel presente giudizio. In conclusione, si devono rigettare la opposizione a de- creto ingiuntivo, la eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate dalla soc. CNV, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 175/2018 che, pertanto, deve essere dichiarato esecutivo. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo il decisum”.
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Livorno
[...] [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 72/2021, emessa in data Controparte_1
20.07.2021 dal Giudice di Pace di Piombino e pubblicata il 20.09.2021, per i seguenti mo- tivi:
1) Travisamento e malgoverno delle emergenze di causa e delle risultanze istrut- torie - violazione dell'art. 116 cpc;
2) errato inquadramento logico giuridico della fattispecie inerente il perfezio-
Parte namento di un contratto di deposito tra e CP_1
3) Error in judicando in ordine alla sussistenza del controcredito per il servizio di deposito e sosta eccepito in compensazione e reclamato in via riconvenzionale da
Parte
nei confronti di CP_1
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non prova- ta la fonte del controcredito eccepito in compensazione e reclamato in via riconvenzionale
Parte dalla opponente/appellante nei confronti della opposta vale a dire la conclu- CP_1
sione tra dette parti di un rapporto contrattuale inerente il deposito e la sosta presso il can- tiere dell'appellante dell'imbarcazione Fairline 43 di proprietà del Sig. per il pe- Per_2
riodo 31.07.2017 – 01.08.2018.
Stando al gravame, gli atti e le risultanze istruttorie di primo grado avrebbero consentito di accertare e comprovare che: a) in costanza ed esecuzione di un contratto di trasporto con- cluso con il Sig. avente ad oggetto la suddetta imbarcazione, il trasportatore Mo- Per_2
[...]
[...] [
aveva causato dei danni alla res trasportata, cosicché l'imbarcazione invece di com- Pt_7
pletare il proprio viaggio a destinazione era stata condotta e ricoverata, collocata sopra il rimorchio, all'interno del piazzale recintato di pertinenza del cantiere;
b) il giorno successi- vo provvedeva, per mezzo della società Framar di Castellina Marittima dalla me- CP_1 desima incaricata, allo scarico dell'imbarcazione per la sua collocazione e deposito nei lo- cali di rimessaggio e sosta del predetto cantiere e, sempre lo stesso giorno, il proprietario Parte Sig. si presentava presso il cantiere di per la constatazione dei danni provo- Per_2 cati all'imbarcazione; c) l'imbarcazione restava depositata per un intero anno, durante il quale veniva sottoposta a verifiche ed accertamenti peritali;
d) il provvedeva a Per_2
Parte incaricare di eseguire le riparazioni dei danni provocati da alla sua imbarca- CP_1
zione soltanto alla fine del mese di giugno 2018, come documentalmente comprovato dalla scrittura denominata “atto di transazione e conferimento incarico esecuzione lavori di ripa- Parte razione” acquisita in giudizio nonché dalla fattura n. 116 del 31.07.2018 emessa da al e) per il servizio di deposito dell'imbarcazione CNV avrebbe maturato il credito Per_2 di € 4.831,20, riportato dalla fattura n. 90/2018 emessa nei confronti di quale cor- CP_1 rispettivo complessivo per l'intero periodo di deposito, con applicazione del prezzo di tale Parte servizio normalmente praticato da in base al proprio tariffario 2017-2018 all'epoca vigente e ben noto a CP_1
Pertanto, alla luce di tali emergenze processuali, sarebbe evidente, ad avviso dell'appellante, il travisamento e malgoverno delle risultanze di causa da parte del Giudice di prime cure nella parte in cui, pur riconoscendo che era stata incaricata del tra- CP_1 sporto in occasione del quale è stata danneggiata l'imbarcazione e che aveva deciso di tra- sportare il natante danneggiato presso la società opponente, è poi giunto ad affermare in sentenza che “il natante era stato trasportato presso la opponente da esclusiva- CP_1 mente per permettere al proprietario una sollecita riparazione dell'imbarcazione da parte Parte di .
L'oggetto e lo scopo del trasporto commissionato dal Sig. a per il giorno Per_2 CP_1
19.07.2017 era esclusivamente quello di recapitare l'imbarcazione Fairline 43 presso il por- Parte to di Salivoli, non certo quello di condurla al cantiere di per permettergli l'esecuzione di lavori di riparazione. Invero, né il giorno del trasporto né in precedenza il Sig. Per_2
Parte aveva mai avuto qualsivoglia contatto o rapporto con e il giorno dell'accaduto fu
15 Parte esclusivamente il Sig. a contattare riferendo che durante il trasporto CP_1
di una imbarcazione sul proprio autoarticolato la stessa aveva riportato dei danni da riparare
“in tempi brevi per non creare disagi all'armatore”.
Il travisamento e malgoverno delle risultanze di causa da parte del Giudice di prime cure e la conseguente erroneità del proprio ragionamento logico giuridico sarebbero ancor più evidenti nella parte in cui il primo Giudicante, in definitiva, aveva affermato che il rapporto contrattuale di deposito della imbarcazione danneggiata sarebbe stato concluso tra il Sig.
Parte e , e non tra quest'ultima e la predetta società appellata. Per_2
Stando alla prospettazione attorea, non risulterebbe in alcun modo provato che il giorno del sinistro il Sig. avesse incaricato il titolare di di trasportare la propria im- Per_2 CP_1
Parte barcazione al cantiere per affidare a quest'ultima la riparazione dei danni ad essa cau- Parte sati, né che in occasione della visita presso il cantiere di effettuata il giorno successi- vo a quello del sinistro e del ricovero dell'imbarcazione da parte di il Sig. CP_1 Per_7
Parte avesse affidato qualsivoglia incarico a .
[...]
Risulterebbe, per contro, comprovato che in detta occasione, allorché aveva prov- CP_1
veduto, per mezzo della società Framar di Castellina Marittima dalla medesima incaricata, allo scarico dell'imbarcazione dal rimorchio di trasporto per la sua collocazione e deposito
Parte nei locali di rimessaggio e sosta del cantiere di , il aveva provveduto unica- Per_2
mente alla constatazione dei suddetti danni.
Il Giudice di prime cure, ad avviso dell'appellante, anziché fondare la decisione sulle ge- nuine dichiarazioni rese dai testi di parte opponente ( avrebbe, di fatto, valutato at- Tes_1
tendibile la dichiarazione della teste il cui narrato, contrastante con le emer- Tes_4 genze istruttorie favorevoli all'opponente, avrebbe indotto il Giudicante a ravvisare incer- tezza sul soggetto che aveva disposto lo scarico del natante.
La teste socia accomandante di e convivente more uxorio del tito- Tes_4 CP_1
lare della ditta opposta, avrebbe reso dichiarazioni prive di veridicità e credibilità per aver Parte la stessa collocato nel cantiere della il 20 luglio 2017 il sig. circostan- Per_6 za quest'ultima smentita dallo stesso scusso come teste nel pregresso grado Per_6
di giudizio.
16 Parte appellante, anche in questo grado di giudizio, ha poi insistito nell'osservare che l'interesse alla conservazione dell'imbarcazione era da rinvenirsi in capo a in qua- CP_1
lità di trasportatore di bene danneggiato durante il trasporto.
Infine, parte appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva sottolineato che non era mai stata informata degli sviluppi del deposito né CP_1
era stata mai invitata a ritirare il natante essendo stata la stessa depositante a libera- CP_1
Parte re la depositaria dall'obbligo della sua preventiva autorizzazione ai fini della restitu- zione dell'imbarcazione al proprietario Sig. contestando e negando di essere a Per_2
Parte ciò tenuta a fronte di richiesta avanzata in tal senso da in base al disposto di cui all'art. 1773 c.c. espressamente richiamato a mezzo del proprio legale.
Nel giudizio di gravame si costituiva Controparte_7
stando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della decisione impugnata e, in denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, con richiesta di limitare la domanda riconvenzionale allo stretto tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per come indicato nella CTU dr in seno al Per_1
procedimento per ATP
A tal fine parte appellata eccepiva: i) la formazione del giudicato interno rispetto al capo di sentenza che aveva riconosciuto il credito vantato da azionato in via monitoria per CP_1
Parte
€ 4.831,20; ii) l'infondatezza del controcredito azionato da in via riconvenzionale, contestando che vi sia stato travisamento e malgoverno delle emergenze di causa o alcun ragionamento errato da parte del Giudice di Pace il quale aveva, per contro, valutato corret- tamente le istanze istruttorie e dalle quali risultava che il avesse autorizzato tele- Per_2
Parte fonicamente il trasporto presso la il giorno del sinistro, che il natante fosse rimasto sul rimorchio in attesa di indicazioni da parte del proprietario il quale, in data 20.07.2017 si
Parte era recato presso e aveva incaricato la messa a terra dell'imbarcazione, la quale avve- niva sì per mezzo della ditta Framar di Castellina ma a seguito dell'autorizzazione del
[...]
a tal proposito aveva sempre negato il contratto di deposito a suo carico, Pt_4 CP_1
sostenendo invece che il rapporto di trasporto si fosse esaurito in data 19/20 luglio 2017 presso il luogo di consegna concordato con il proprietario, mentre infondata sarebbe stata qualsiasi responsabilità ex art 1693 e 1697 c.c. e ciò sia perché l'imbarcazione era da rite- nersi consegnata in data 19/20 luglio 2017, sia perché l'ATP era stato avviato da parte del
17 5 mesi dopo e come esito aveva offerto il dato che la riparazione poteva essere Per_2
effettuata in 15 giorni e, in ogni caso, stando alla formulazione della norma CNV sarebbe stata carente di legittimazione attiva nell'invocare tale disposizione;
infine, nemmeno era invocabile l'art. 1773 c.c. mancando interesse al deposito da parte di iii) in ordine CP_1
Parte Parte alla domanda riconvenzionale proposta da e alla transazione conclusa tra e il affermava che la fattura n. 90/2018 di era stata puntualmente contesta- Per_2 Pt_1
ta, che non era legittimata passiva, che l'istanza di pagamento sarebbe stata da in- CP_1
dirizzare al Dr. e che la transazione avvenuta tra e non Per_2 Pt_1 Persona_2
era opponibile a non avendo quest'ultima preso parte al predetto accordo;
iv) ri- CP_1
spetto al quantum della domanda riconvenzionale veniva reiterate l'eccezione per cui i tempi di permanenza presso la CNV si sarebbero prolungati per fatto imputabile al signor il quale aveva concordato con il cantiere riparazioni ulteriori;
- iv) che nell'atto di Per_2
citazione notificato dal lla sarebbe stata richiesta la somma di euro Per_2 CP_1
36.000,00 (“che si riferisce alla CTU in sede di ATP prodotta che riconosceva 3 mesi di sosta per riparazioni) comprensiva della voce sosta” con la conseguenza che la predetta Parte voce sarebbe stata richiesta a sia dal che dalla;
- che CP_1 Per_2
Parte l'importo di cui alle soste risulterebbe già corrisposto e fatturato da e che non potreb- be essere ulteriormente preteso.
La prima udienza, differita dal Giudice assegnatario della causa Dott.ssa Nicoletta Marino al 14.06.2022, si svolgeva di fronte al Dott. Luigi Nannipieri il quale, una volta disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado da parte del Giudice di Pace di Piombino fissava in data 24.11.2022 udienza per la precisazione delle conclusioni, differita al 16.02.2023.
Assegnata la causa allo scrivente Giudicante in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza al 5 dicembre
2024.
In corso di causa è intervenuta nel procedimento la in Controparte_2
qualità di cessionaria, come da documentazione allegata in atti e, quindi, in funzione della successione ex artt. 111 c.p.c. e di intervento ex art. 267 c.p.c., nella propria comparsa di costituzione faceva proprie tutte le eccezioni, allegazioni e difese dell'appellante, chieden- do tuttavia che la pronuncia fosse emessa direttamente in suo favore, oltre a chiedere in ri- petizione quanto corrisposto in data 28.02.2023 al Sig. , in qualità di legale CP_1
18 rappresentante della soc. da parte di li- CP_1 Controparte_8
qudiazione per compulsum e con espressa salvezza di ripetizione all'esito del proc. civ. in grado di appello n. 221/2022 Trib. Livorno, senza acquiescenza, per la somma complessiva di € 12.928,55, così come risultante da “Atto di ricevuta e quietanza” depositato in atti.
La causa è stata istruita in grado d'appello a livello documentale e all'udienza del 5 dicem- bre 2024 lo scrivente Giudicante tratteneva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello interposto da avverso la pro- Parte_1
nuncia del Giudice di Pace di Piombino n. 72/2021 è infondato e merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
Si deve, in via preliminare, dare atto della mancata contestazione da parte dell'opponente odierna appellante del credito (sia in punto di an che in punto di quantum) portato dalle fat- ture poste a fondamento dell'originaria domanda monitoria spiegata dalla ed og- CP_1
getto di opposizione.
Parte appellante (parte opponente nel pregresso grado di giudizio) già nel precedente giudi- zio di primo grado non aveva mai contestato né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture n. 122/2017 e n. 132/2017 emesse da per servizi di trasporto e imbar- CP_1
cazioni effettuate nell'interesse dell'appellante né il quantum portato dalle predette fatture.
Il Giudice di prime cure aveva puntualmente osservato che nel proprio atto di opposizione
Parte la non aveva contestato la debenza del credito ingiunto essendosi la stessa limitata ad eccepirne l'integrale estinzione per intervenuta compensazione con un proprio maggiore controcredito per corrispettivi relativi ad un asserito contratto di deposito dell'imbarcazione da diporto Marylu modello Fariline 43 (di proprietà in ipotesi inter- Persona_2
Parte corso tra la e la . CP_1
Sempre il primo Giudicante aveva modo di rilevare che “nessuna contestazione è stata avanzata da parte opponente in ordine al credito ingiunto di € 4.517,00 il quale, quindi, deve considerarsi fondato”. Parte Come ha puntualmente eccepito la difesa di parte appellata, la non ha formulato alcu- na specifica censura avverso tale capo della sentenza gravata.
19 Parte
ha sempre ritenuto il credito vantato da certo, liquido ed esigibile;
riprova CP_1 di ciò, al di là dell'assenza di contestazioni, è l'aver invocato la compensazione del predetto credito della in compensazione con un proprio controcredito. CP_1
Va, dunque, ravvisata anche in questa sede la natura certa, liquida ed esigibile del credito azionato in via monitoria da . CP_1
2. Per contro, i requisiti di certezza e liquidità non possono ritenersi sussistenti rispetto al Parte controcredito eccepito da , sia ai fini della compensazione che della domanda ricon- venzionale dalla stessa formulata, ed asseritamente risultante dalla Fattura n. 90 del
19.06.2018 e di € 4.831,20.
Come noto, ai sensi dell'art. 1241 c.c. la compensazione è quel modo di estinzione di un'obbligazione diverso dall'adempimento a carattere satisfattorio che si verifica quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per le quantità corrispon- denti.
Ai sensi dell'art. 1242, primo comma c.c. dispone che “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio”.
Ai sensi infine, dell'art. 1243 c.c. (rubricato “compensazione legale e giudiziale”) “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro
o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigi- bili”.
Il secondo comma stabilisce: “Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all' accertamento del credito opposto in compensazione”.
Per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell' art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito de- terminato nell'ammontare in base al titolo.
L' ulteriore requisito della certezza sull' esistenza del credito non si desume dalla formula- zione dell'art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all' oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo co- stitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione
20 sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore.
E' appena il caso di richiamare quanto statuito dalle giurisprudenza di legittimità - corret- tamente menzionata dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata - in merito alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione della compensazione di due crediti.
Se è vero che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti, so- stanziali e oggettivi, del credito opposto in compensazione ovvero, accanto alla fungibilità intesa quale omogeneità del credito, i caratteri della liquidità – la quale include il requisito della certezza – e della esigibilità, affinché un credito sia certo è necessario che esso non sia contestato.
A lungo era stato posto il dubbio se il credito sub iudice integrasse tutti i presupposti richie- sti dalla legge per la compensazione, dal momento che esso può presentare il carattere dell'omogeneità, laddove abbia ad oggetto denaro o comunque una certa quantità di cose fungibili;
esso può essere esigibile, posto che è un credito azionabile a seguito della pro- nuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva, e può essere parimenti liquido o anche liquidabile, dal momento che è la pronuncia giudiziale che quantificherà direttamente la somma dovuta al creditore, oppure individuerà i criteri stringenti per quantificarla.
E' il requisito della liquidità che comporta il verificarsi della compensazione legale (che opera di diritto in quei casi in cui, presenti tutti gli elementi, il credito sia anche già liquida- to) oppure dell'esigenza del procedere a compensazione giudiziale, quest'ultima necessaria in tutti quei casi in cui l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione.
A tal riguardo, nulla è precisato dal codice civile in merito alla certezza del diritto, il che ha comportato il sorgere di diverse perplessità e all'apertura del dibattito circa la compensabi- lità del credito litigioso. Per dirimere tali perplessità, la Terza Sezione della Cassazione Ci- vile con ordinanza n. 18001 dell'11 settembre 2015 demandava la questione alle Sezioni
Unite, le quali hanno dissipato ogni dubbio residuo affermando con sentenza del
15/11/2016 n° 23225 quanto segue: “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito op- posto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la com- pensazione, né legale né giudiziale” così ponendosi la certezza del credito quale prius lo-
21 gico implicitamente richiesto dalla norma civile ai fini della compensazione e con la conse- guenza che il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponi- bile in compensazione dal momento che solo con un credito certo è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione.
Parte Nel caso di specie, il controcredito asseritamente vantato da è stato più volte – e non pretestuosamente (anzi, fondatamente) - contestato dalla fin dalla comunicazio- CP_1
ne della fattura n. 90/2018 tramite le pec inviate dalla difesa dell'appellata a nei Parte_1
mesi di maggio, giugno e luglio e allegate alla comparsa di costituzione nel giudizio di pri- mo grado (doc. 1,2,3,4) e successivamente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2018.
A conferma di quanto pronunciato in giudizio di primo grado, quindi, non è possibile di- chiarare l'estinzione a seguito di compensazione dei crediti vantati dalle parti in causa.
3. Tutto quanto ciò premesso, è necessario procedere all'esame di quanto richiesto da parte opponente odierna appellante a titolo di domanda riconvenzionale, tramite la quale
[...]
ha chiesto l'accertamento di un pro- Parte_1
prio credito per un valore di € 4.831,20 nei confronti di Controparte_1
il cui fondamento sarebbe da rinvenirsi nel contratto di deposito stipulato in data 19/20
[...] luglio 2017 a seguito dello scarico, presso dell'imbarcazione di proprietà del Parte_1 signor modello Fairline 43, denominata “Marylu” e tg. Persona_2
CY972VY/AD92529.
La linea difensiva dell'odierna appellante – fatta propria anche dalla società intervenuta e cessionaria del relativo “credito litigioso” – si fonda sulla configurabilità nel caso di specie Parte di un contratto di deposito tra e : , ad avviso della società oppo- CP_1 CP_1
nente (nonché odierna appellante) sarebbe stata il “depositante in senso stretto” con la con- seguenza che il diritto al corrispettivo del depositario CNV, sorto dal contratto di deposito in ipotesi perfezionatosi tra le predette parti, poteva essere esercitato nei suoi confronti.
A tal fine, previo richiamo delle norme specifiche del trasporto e delle obbligazioni (anche accessorie) del vettore nei confronti della propria controparte contrattuale CP_1
( – in particolare, l'obbligazione di conservazione della merce traspor- Persona_2
tata -, CNV anche in sede di gravame si sofferma sulla configurabilità nel caso di specie di un contratto di deposito di cosa altrui effettuato, stando alla prospettazione attorea, da
22 nell'interesse di mediante “sbarco” (rectius, messa a terra) del CP_1 Parte_8
natante dal rimorchio del proprio articolato presso i capannoni di rimessaggio e sosta della
Parte
.
Per quanto tale tesi sia ben articolata e particolarmente suggestiva, la stessa non coglie nel segno e tutti i motivi di gravame sono infondati.
Attesa l'articolazione dei motivi, che si incentrano anche su un'inadeguata valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure, deve necessariamente procedersi ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, con- siderandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e C. App. Napoli, sez. III,
09/05/2019, n. 2492).
Si impone, tuttavia, una preliminare e sintetica disamina della normativa codicistica relativa al contratto di deposito.
Il deposito (artt. 1766 e ss. cod. civ) è un contratto reale, a forma libera ed ad esecuzione continuata, che si perfeziona con la consegna del bene e che genera effetti obbligatori in capo alle parti.
La ratio legis risiede nel soddisfacimento per il depositante del proprio interesse di conse- gnare il bene ad altro soggetto affinché lo custodisca, mentre il depositario soddisfa un inte- resse economico, se il contratto è oneroso, oppure di altro genere (si pensi, per esempio, al- la consegna del bene dal mandatario al mandante).
La causa del deposito è l'obbligo di custodia che assume il depositario il quale non custodi- sce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l'obbligo di custodire (Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18277 del 27/06/2023, Rv. 668069 - 01).
Inoltre, salvo che sia diversamente stabilito e salvo che il depositario non eserciti professio- nalmente tale attività (a tal proposito, si pensi al caso del deposito bagagli) il contratto in questione si ritiene presumibilmente gratuito.
Il deposito può essere effettuato da chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa, non importa se ne sia o meno il proprietario e tra i vari obblighi del depositario vi è quello di restituzione della cosa in ogni momento in cui il depositante la richieda.
Vi è poi il caso, specifico e che presenta proprie peculiarità, in cui la res oggetto di deposito non sia di proprietà del soggetto che procede materialmente al deposito e vi sia un soggetto terzo interessato al deposito.
23 E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il contratto di deposito può avere ad og- getto anche beni di terzi, come si desume dagli arg. ex artt. 1773 e 1777 c.c. e come del re- sto è pacifico da secoli: deponere possumus apud alium id quod nostri iuris est vel alieni
(Pauli receptae sententiae, II, 12, 1).
Ai sensi dell'art. 1773 cod. civ.: “Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo”.
Tale disposizione sancisce sia la necessità di un interesse del terzo al deposito tale da ren- dere obbligatoria la manifestazione di consenso in caso di riconsegna, sia la distinzione per cui nell'ipotesi menzionata il depositante rimane l'unico creditore dell'obbligazione restitu- toria e, quindi, il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno da inadempimen- to, essendo diverso e riconducibile al contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. il ca- so in cui il bene debba essere restituito al terzo.
Si consideri, peraltro, che in tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024, Rv. 671301 – 01).
Col deposito fatto anche nell'interesse del terzo resta solo garantita la realizzazione del di- ritto di quest'ultimo, mediante l'obbligo che assume il depositario di non restituire la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
In tale situazione giuridica, il terzo, estraneo al contratto di deposito, acquista semplice- mente il diritto di essere interpellato prima che la cosa venga restituita al depositante, ma non pure il diritto di pretendere che il depositario consegni a lui la cosa (cfr, in tal senso, la risalente e mai smentita Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 27/07/1964, Rv. 303086 - 01).
Ciò premesso, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi per la sussumibilità della fat- tispecie che oggi ci occupa né nell'alveo del contratto di deposito né nell'alveo dello sche- ma del deposito a favore di terzi ex art. 1773 c.c.
Ed invero, premesso che unico soggetto che in ipotesi possa dolersi dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del vettore di conservazione e custodia della res tra- CP_1
sportata è il proprietario del natante danneggiato ( e non il depositario Per_2 CP_9
[.. (e conseguentemente inconferenti sono i plurimi richiami alle disposizioni di cui agli artt.
1686, 1693 e 1697 c.c.), dalla documentazione prodotta dalle parti nonché dall'espletata istruttoria orale è possibile affermare quanto segue.
Il giorno del sinistro (19 luglio 2017) occorso all'imbarcazione del SALVADORI trasporta- ta dall'autoarticolato di non si è perfezionato alcun contratto di deposito CP_1
Parte tra la e la . CP_1
Come emerso dall'istruttoria, previa interlocuzione telefonica del (e non del Tes_2
) con il veniva esclusivamente concordata tra le predette parti CP_1 Per_2
l'opportunità di procedere alla momentanea collocazione del rimorchio dell'autoarticolato Parte (con caricato il natante del nella parte esterna del capannone della e Per_2
Parte ciò esclusivamente in vista della successiva visita presso il Cantiere per l'accertamento dei danni cagionati dal sinistro che il citato proprietario dell'imbarcazione
( avrebbe effettuato il giorno successivo e per l'eventuale successiva forma- Per_2
Parte lizzazione di un incarico per la riparazione del natante alla stessa .
Il giorno successivo (20 luglio 2017) al momento dello scarico del natante incidentato è ri- sultato pacificamente presente il proprietario Per_2
Nessun dichiarante ha escluso la di lui presenza in cantiere e, per quanto più specificamente rileva ai nostri fini, ben due testimoni escussi (teste e teste hanno dato Tes_4 Tes_2 atto del fatto che la scelta di procedere allo “sbarco/messa a terra” del natante presso il ca- pannone era riconducibile esclusivamente al Per_2
E' evidente che fino a che il on avesse autorizzato lo sbarco del natante dal Per_2
rimorchio il citato proprietario avrebbe potuto tranquillamente disporre/ordinare il ricovero della propria imbarcazione presso altro cantiere per l'esecuzione delle necessarie riparazio- ni.
Non rileva, pertanto, il fatto che delle operazioni di “sbarco” del natante tramite gru il gior- no 20 luglio 2017 sia stata interessata da parte del una ditta con cui egli stesso CP_1
aveva già collaborato in passato (la FRAMAR di tale Ciò, in quanto, la rimo- Per_8 zione del natante dal rimorchio dell'autoarticolato MOVITER per sua successiva colloca- Parte zione presso i capannoni della è risultata essere una scelta ascrivibile esclusivamente al proprietario a ciò determinatosi all'esito di una riunione tenutasi in tale Per_2
Parte data all'interno del cantiere tra il predetto proprietario con i titolari della .
25 L'appellante ritiene le dichiarazioni rese dal teste non attendibili ed inficiate Tes_4
da non veridicità atteso che la stessa, come esposto, ha collocato il dichiarante Pt_9
Parte presente sul cantiere della il giorno del 20 luglio 2017.
[...]
Si consideri che le dichiarazioni in esame sono state oggetto di accertamento penale (per delitto di falsa testimonianza) presso l'intestato Tribunale il quale, all'esito del processo di primo grado, ha avuto modo di riscontare l'insussistenza del fatto ascritto alla dichiarante come risulta dal depositato dispositivo di assoluzione con formula piena.
Va, quindi, riconosciuta credibilità e veridicità alle dichiarazioni rese dalla teste dinanzi al
Giudice di prime cure allorquando la stessa ha affermato di essersi fermata fuori dal cantie- re il giorno 20 luglio 2017 e dopo aver intravisto il proprio compagno , ha CP_1 confermato la circostanza secondo cui “in data 20 luglio 2017, il medesimo proprietario Parte sig. si recava personalmente presso il cantiere in Venturina per vi- Persona_2 sionare il danno alla presenza del Sig. e . CP_1 Testimone_2
Va detto che, anche a voler prescindere dal contributo conoscitivo offerto dalla predetta di- chiarante, a confermare la ricostruzione fattuale offerta dalla parte opposta vi è CP_1
anche la deposizione del teste il quale ha avuto modo di precisare di Testimone_2
Parte aver accompagnato il 20 luglio 2017 il resso il cantiere “per vedere i Per_2 danni che aveva subito la barca” e che in tale frangente “c'erano e CP_1 [...]
che andarono in ufficio con il perché la barca doveva essere sistemata Parte_10 Per_2 il prima possibile”.
Il all'esito dell'espletata istruttoria, è risultato pienamente informato dei fat- Per_2 ti (ergo, sia dell'occorso sinistro al di lui natante sia dell'opportunità di procedere il 19 lu- Parte glio 2017 ad una temporanea collocazione del natante presso il cantiere per procedere il giorno successivo alle verifiche del caso), come confermato dal teste la qua- Tes_4 le ha confermato la veridicità dell'intervenuto colloquio telefonico del 19 luglio 2017 tra il d il nel corso del quale il veva precisato che nella Tes_2 Per_2 Tes_2
Parte zona vi erano diversi cantieri e che quello più vicino era quello della con conseguen- te autorizzazione del far trasportare da l'imbarcazione danneg- Parte_8 CP_1
giata presso i dove sarebbe rimasta collocata sopra il ri- Parte_1
morchio fino al giorno successivo 20 luglio 2017. CP_1
26 Per quanto occorrer possa anche il legale rappresentante della convenuta opposta
[...]
nel corso del proprio interpello all'udienza del 1° febbraio 2021, ha Controparte_1 avuto modo di affermare che una volta verificatosi il sinistro al natante, l'autoarticolato aveva fatto ritorno presso la ditta del “dove ho caricato la barca”) chiedendo Tes_2
al titolare della stessa di scaricarla.
Il dichiarante ha, quindi, precisato la circostanza della telefonata intercorsa tra il Tes_2 ed il “Quello del cantiere mi ha detto che non si poteva scaricare perché Per_2
non era in grado di fare la riparazione quindi ha chiamato il proprietario della barca e mi ha detto di portare la barca nei cantieri lungo il percorso. Ci siamo fermati alla prima
CNV e quello del cantiere ci ha detto che domani veniva il proprietario”.
Finanche il teste lavoratore “terzista” per i nonché soggetto Per_6 Parte_1 che aveva curato la c.d. “scorta” dell'autoarticolato con rimorchio il giorno del CP_1
sinistro occorso al natante ivi caricato (19 luglio 2017) - la cui deposizione parte appellante richiama ai fini di inficiare l'attendibilità della teste – ha, di fatto, confermato Tes_4
l'avvenuta interlocuzione dapprima tra ed il , successivamente, tra il CP_1 Tes_2
d il che, solo all'esito di quest'ultima interlocuzione telefoni- Tes_2 Per_2
Parte ca, l'autoarticolato è stato condotto presso il cantiere . Interrogato sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione di parte opposta, ha così risposto: “2) E' vero ho visto che il parlava con il non so cosa si siano detti perché ero sul furgone CP_1 Tes_2
(...) 3) Non so cosa si siano detti il ed il 4) Non so, so solo che dopo un Per_2 Tes_2 po' che parlavano mi ha detto si va alla CNV altro non so”. CP_1
Va detto che è risultato presente allo scarico dell'imbarcazione presso Persona_2
Parte
.
Ed invero, se la teste di parte opponente al tempo impiegata presso la ditta Testimone_1 odierna appellante, si è limitata nella propria dichiarazione a un generico e dubitativo “Mi sembra” in riferimento al trovarsi della barca già a terra quando arrivò il un con- Per_2
sistente contributo conoscitivo in senso diametralmente opposto è stato offerto dalle depo- sizioni dei testi e ulla medesima circostanza. Tes_4 Tes_2
In particolare la teste ha dichiarato come rispondente al vero la circostanza per cui il Tes_4
20 luglio 2017 il dopo aver conferito direttamente con il sig. e con Per_9 Parte_2
Parte l'altro socio di , aveva autorizzato il Sig. alla messa a terra CP_1
27 dell'imbarcazione richiedendo direttamente il deposito della propria imbarcazione presso il Parte cantiere e, a domanda sul perché fosse a conoscenza di tali fatti, ha avuto modo di precisare quanto segue: “perché dopo aver parlato con il responsabile del can- Per_2
tiere è uscito dal cancello e ha detto ok scarichiamo qui”.
Del tutto sovrapponibile alla dichiarazione de qua – ed a conforto della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla – è la deposizione del teste l quale, alla domanda Tes_4 Tes_2
di cui al capitolo n. 6 della memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. di parte opposta, e cioè
“Vero che in quell'occasione (20 luglio 2017) il Dott. dopo aver conferito diret- Per_2
Parte tamente con il sig. e con l'altro socio di autorizzava il Sig. Parte_2 CP_1 alla messa a terra dell'imbarcazione richiedendo direttamente il deposito della propria Parte imbarcazione presso il cantiere ” ha così puntualmente risposto: “Il disse Per_2
che la barca doveva essere smontata e riparata il prima possibile purchè la barca rima- neva lì”.
Di non secondario rilievo è la dichiarazione resa dal teste su richiesta di preci- Tes_2
sazioni da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha affermato senza alcuna titu- banza che l'imbarcazione fosse sul rimorchio quando il teste – che, lo si ripete CP_1
Parte aveva accompagnato il il 20 luglio 2017 presso il cantiere – era so- Per_2
praggiunto presso il citato cantiere.
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui si è dato conto anche nel presente giudizio di gravame, non può dirsi provata la sussistenza di un contratto di deposito tra e Mo- Pt_1
viter S.a.s. né nel proprio interesse né in favore del terzo signor Per_2
Ed invero, anche a voler configurare per ipotesi e per la sola giornata 19-20 luglio 2017 un Parte contratto di deposito tra e avendo il con il suo autoarticolato la- CP_1 CP_1 Parte sciato nel piazzale della il proprio rimorchio con il natante sopra caricato1 - va detto che la fattura n. 90 del 19 giugno 2018 emessa da parte appellante (doc. 8 di cui alla pro- duzione documentale CNV) e posta a fondamento sia dell'eccezione di compensazione che
28 della successiva domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito e della conse- guente richiesta di condanna alla corresponsione delle somme ivi portate, presenta come causale il deposito dell'imbarcazione del dall'1° agosto 2017 al 31 luglio Per_2
2018 a seguito del sinistro del 19 luglio 2017; ergo la fattura ha come riferimento tempora- le una data di inizio del deposito pacificamente successiva al 19 luglio 2017.
In conclusione, i) avendo il eciso di procedere alla messa a terra del natante Per_2
presso i capannoni della per l'effettuazione, dapprima delle relative verifiche e, CP_1
Parte poi, delle necessarie riparazioni – così configurandosi, peraltro, tra Per_2 quello che la giurisprudenza ha qualificato come “contratto misto di prestazione d'opera e deposito, in cui quest'ultimo ha carattere accessorio rispetto alla prestazione principale di riparazione” (cfr. Corte appello Potenza, 04/12/2024, n.485, in Redazione Giuffrè 2025)2 –
ii) avendo la consegnato al l'imbarcazione il 20 luglio 2017 – CP_1 Per_2
così esaurendosi, salve le obbligazioni risarcitorie connesse al relativo sinistro, il contratto di trasporto tra gli stessi intercorso e non essendo più necessità di trasportare il tante in altro cantiere avendone il proprietario autorizzato lo scarico a terra presso la , iii) aven- CP_10
do la CNV rilasciato al apposito preventivo per le riparazioni Per_2 dell'imbarcazione al proprietario il quale ha pacificamente commissionato Per_2
Parte all'appellante sia i lavori di riparazione che ulteriori lavori, non si vede come possa la fondatamente azionare nei confronti di il credito di cui alla fattura suindicata CP_1
avente ad oggetto un deposito non perfezionatosi tra le parti.
Del tutto condivisibile e meritevole di integrale conferma si presenta, dunque, la decisione del Giudice di prime cure il quale, con ampia, articolata e puntuale motivazione, ha appura- to che “il natante era stato trasportato presso la opponente da esclusivamente per CP_1
Parte permettere al proprietario una sollecita riparazione da parte della soc. (V. dichiara- zioni teste , per cui è stata la decisione del proprietario sig. di affidare la Tes_1 Per_2
29 Parte riparazione dell'imbarcazione alla soc. che ha determinato il suo ricovero presso i Parte Parte cantieri e, quindi, la conclusione dell'invocato deposito presso E', infatti, del tutto logico ritenere che, se il sig. non si fosse accordato per le riparazioni con Per_2
Parte
l'imbarcazione avrebbe dovuto essere portata presso un altro riparatore, per cui nessun deposito vi sarebbe stato. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe avuto la soc. a concludere un autonomo contratto di deposito dell'imbarcazione da CP_1
riparare. Certamente la poteva avere interesse, non certamente al deposito del na- CP_1 tante, quanto piuttosto ad una celere riparazione dell'imbarcazione danneggiata (forse per causa della stessa società opposta) al fine di non compromettere ulteriormente la posizione del sig. già pregiudicato dal danno al natante, per cui aveva provveduto al sol- Per_2
Parte lecito trasporto dell'imbarcazione presso ma da questo momento, in poi, la questione riparazione/custodia non poteva che spettare al legittimo proprietario, le cui sole scelte
Parte hanno determinato la successiva custodia dell'imbarcazione presso E' vero che il deposito dell'imbarcazione si è protratto ben oltre il tempo necessario per la riparazione, ma anche questo non è imputabile alla soc. visto che l'unico soggetto legit- CP_1
timato al ritiro del natante (e quindi ad interrompere il deposito), ed al quale, del resto, lo Parte stesso è stato riconsegnato da era il depositante sig. Né il fatto che questo Per_2
periodo di custodia possa aver soddisfatto (come sostiene la opponente) anche l'interesse della soc. Moviter all'effettuazione degli accertamenti peritali è rilevante, visto che un tale interesse non potrebbe certamente trasformare in depositante chi il contratto di deposito non ha concluso”.
Del resto, non è possibile individuare con certezza quale potesse essere l'interesse di parte appellata al sorgere di un contratto di deposito a proprio carico, a nulla rilevando il fatto che sia stata lei a incaricare e saldare Framer dello scarico dell'imbarcazione.
Difatti, per certo, interesse di era quello, originario e indiscusso, di trasportare il CP_1
bene a destinazione (Porto di Salivoli); destinazione quest'ultima, per forza di cose e con piena consapevolezza del mittente modificata rispetto a quella iniziale. Per_2
Infine, in alcun modo rilevante ai fini dell'accoglimento del gravame è il contenuto della transazione conclusa in data 29.06.2018 (acquisita dal Giudice di prime Cure all'udienza Parte del 10 maggio 2021) tra il e . Per_2
30 Alla stregua dell'art. 1 del citato accordo transattivo le parti prevedevano che “(…) la Pt_1
provvederà a richiedere ed esigere i diritti e le competenze di cui alla fattura 90 del
[...]
19.06.2018 afferenti la sosta dell'imbarcazione (…) di proprietà del Dr Persona_2
direttamente e soltanto nei confronti della senza pretenderne il pagamento né CP_1 ora né nel futuro da parte del dr (...)”. Persona_2
Premesso che se le parti del predetto negozio hanno voluto così espressamente disciplinare la richiesta di compensi (diritti e competenze) di cui alla fattura in questa sede azionata in via riconvenzionale potrebbe ricavarsi, a contrario, la loro consapevolezza della debenza delle somme da parte del depositante non dalla , ad ogni modo Per_2 CP_1 non si può in alcun modo prescindere dall'assorbente rilievo per cui non avendo Pt_5
preso parte al predetto accordo transattivo lo stesso non è ex art. 1372 c.c. in alcun
[...]
modo opponibile nei suoi confronti.
A conclusione di tutto quanto premesso ed enucleato, ritenendosi ogni altra domanda ed eccezione assorbita, non ravvisandosi alcun travisamento e/o malgoverno delle emergenze istruttorie da parte del primo Giudicante – il quale ha puntualmente fondato la propria deci- sione con puntuale richiamo alle risultanze istruttorie -, non ravvisandosi alcun erroneità dell'inquadramento logico giuridico della fattispecie posta al suo vaglio – avendo, per con- tro il Giudice di prime cure esattamente inquadrato, sulla scorta della espletata istruttoria, la vicenda sostanziale che oggi ci occupa avendo cura di prendere specifica posizione su tutti i profili di diritto involti per arrivare ad affermare, del tutto coerentemente, che è stata la de- cisione del proprietario i affidare la riparazione dell'imbarcazione alla soc. Per_2
Parte Parte
che ha determinato il suo ricovero presso i cantieri e, quindi, la conclusione Parte dell'invocato deposito presso - né alcun error in judicando in ordine alla sussistenza del controcredito per il servizio di deposito e sosta eccepito in compensazione e reclamato Parte in via riconvenzionale da nei confronti di l'appello tempestivamente propo- CP_1
Parte sto da merita integrale reiezione (così, come conseguentemente merita reiezione la ri- chiesta, formalizzata dall'appellante e dal terzo intervenuto di restituzione in favore di Parte
della somma di € 12.928,55 dalla stessa complessivamente corrisposta alla Pt_5
“nelle more del presente giudizio di appello, in sorte capitale, competenze legali,
[...] spese e accessorie del predetto D.I., competenze legali liquidate dalla impugnata sentenza
e precetto sulla stessa, competenze legali e spese delle procedure esecutive promosse da
31 in danno di in liquida- Controparte_1 Parte_1 zione in forza di detti titoli, interessi moratori e spese di esecuzione Unep e IVG).
La sentenza impugnata, per contro, merita integrale conferma.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, all'esito complessivo della lite, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c. si condanna la parte appellante e la terza intervenuta in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della socie- tà appellata.
Sono, quindi, poste a carico dell'opponente (odierno appellante) soccombente ed in favore di appellante le spese di lite che si liquidano co- Controparte_1
me da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introdutti- va ed ai valori massimi4 (stante l'intervenuta costituzione della cessionaria del credito liti- gioso ) per la fase decisionale tenuto conto dell'attività in Controparte_2
concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle que- stioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che l'impugnazione p stata integralmente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto..
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) rigetta l'appello interposto da Controparte_11
zione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piombino, n. 72/2022 (R.G.
42/2019), depositata in data 20.09.2021 che conferma integralmente;
32 2) condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_2
grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte_1
che si liquidano in € 4.248,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 19 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che il deposito infatti è un contratto reale;
per la conclusione di es- so non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a cu- stodire la cosa. Sono sufficienti la sola volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua vo- lontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di in- fluenza e di controllo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008, con specifico riferimento al de- posito d'un natante). 2 Si conviene sulla allegazione difensiva della società appellata nella parte in cui afferma che la presenza Part di un incarico formalizzato tra ed il risalente al giugno 2018, non esclude la precedente Per_2 Part manifestazione di volontà del di affidare l'esecuzione delle riparazioni alla bensì costi- Per_2 tuisce una ulteriore conferma lontà , che trova conferma anche nel prevent er le ripara- Part zioni rilasciato da al prodotto in primo grado Allegato B Mem. 320 . Per_2 CP_1Part 3 Si consideri, peraltro, che per il trasporto “finale” dal cantiere al porto di destinazione risultereb- be pacificamente esser stata incaricata dal ed a di a di un anno dopo dal sinistro, una Per_2 ditta diversa dall'odierna appellata. 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eserci- zio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scosta- mento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)