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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 246/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GRANDI MICHELE CP_1
e
con il patrocinio dell'Avv. GRANDI MICHELE Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: : a ) Le parti stabiliscono di comune accordo l'assenza di qualsiasi necessità di contribuire reciprocamente al concorso nel mantenimento in favore dell'uno o dell'altro; b ) Il Sig.
si impegna a versare, a titolo di concorso nel mantenimento della Controparte_2 figlia minore , un assegno di € 500,00 al mese comprensivo delle spese per i libri Per_1 di scuola, rivalutabile di anno in anno in base agli aggiornamenti così come rilevati dall'Istat; c ) La bambina sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre nell'abitazione in cui questa risiede a Bondeno alla Via Provinciale c.n.4; d ) Per quanto attiene le spese straordinarie il Sig. si impegna a rifondere il 50% CP_2 delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche;
tali spese in conformità al protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara andranno così suddivise. Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo tra le parti: 1 ) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2 ) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3 )
Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitorio Nazionale;
4 ) Tickets sanitari.
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo : 1 ) Cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
2 ) Cure termali e fisioterapiche;
3 ) Trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
4 ) Farmaci particolari. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) Gite scolastiche
1 senza pernottamento;
2) Trasporto pubblico o scuolabus;
3 ) Mensa. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e/o privati;
2) Corsi di specializzazione;
3) Gite scolastiche con pernottamento;
4 ) Viaggi di studio o di istruzione;
5 ) Corsi di recupero o lezioni private;
6 ) Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) Tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
2)
Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) Corsi di istruzione;
2) Spese di iscrizione e frequenza per attività sportive, artistiche, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
3) Viaggi e vacanze. e) Per ciò che concerne gli orari di visita alla minore, i coniugi stabiliscono regole precise onde evitare futuri contrasti. Per ciò che attiene i fine settimana li Per_1 trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre, dalle ore 20,00 del venerdì sera alle ore 21,00 della domenica sera, notti comprese;
f ) La minore trascorrerà altresì la giornata del lunedì, del mercoledì e del venerdì sera con il papà che potrà tenerla presso di se dalle ore 19,00 alle ore 22,00 nelle settimane in cui nel week end sarà affidata alla mamma e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 nelle settimane in cui nel week end sarà affidata al papà; g ) Per quanto riguarda invece le festività
Natalizie e Pasquali la piccola trascorrerà il giorno di Natale con la mamma e quello di
Santo Stefano con il padre ad anni alterni, quello di Pasqua con la madre e il lunedì Santo con il papà ad anni alterni, concordando comunque i ricorrenti sul fatto di accordarsi di volta in volta nell'interesse della figlia rispettando anche i desideri da questa manifestati.
Tale regola troverà applicazione anche per quanto concerne eventuali periodi di vacanza estivi e/o invernali ed eventuali trasferte all'estero; h ) I coniugi non hanno beni mobili da dividere”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 03/02/2025 i sigg. e CP_1 Controparte_2
esponevano che in data 21/09/2019 avevano contratto matrimonio in Bondeno;
[...] che dall'unione era nata la figlia minorenne . Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e CP_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Bondeno in data 21/09/2019 e trascritto al n. 15 p. I). Spese compensate.
2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bondeno provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3.4.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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