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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito dell'udienza del
7.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme, Via Cristoforo Colombo n. 67, come da procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito – Indennità SP
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.10.2020, premetteva di aver ricevuto una Parte_1 comunicazione da parte dell' che disponeva la revoca, per il periodo dall'aprile 2018 all'aprile CP_1
2020, della somma di € 2.056,96 sulla sua prestazione di indennità di disoccupazione SP (cat. naspi n. 775194/2018) effettuata a seguito del ricalcolo del beneficio conseguente alla comunicazione del reddito da lavoro autonomo dallo stesso percepito (reddito effettivo per l'anno 2019 e presunto per l'anno 2020).
Al riguardo, precisava di aver presentato, in data 5 settembre 2018, domanda di anticipo PI ( all. n. 5 fascicolo ricorrente); di aver successivamente presentato sia la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al reddito dell'anno 2020 (all. n. 6) che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 oltre al bilancio provvisorio della società R&G MOTORS S.N.C. DI SO NT
CA E GI PE sempre relativa all'anno 2018 (all. n. 7).
Produceva inoltre, nella presente causa, anche la dichiarazione dei redditi del 2020 propria e della società (all. n. 8 e n.9).
CP_
Deduceva, pertanto, la illegittimità della ripetizione di indebito operata dall' atteso il mancato superamento dei limiti di reddito per godere della prestazione richiesta pari ad € 4.800,00.
Affermava, infatti, di aver dichiarato, per l'anno 2019, un reddito pari ad € 3.567,00 (quadro RN1 certificazione unica 2020) e per l'anno 2018 un reddito pari ad € 3.185,00 (quadro RN4 2 certificazione unica 2019).
In ogni caso, chiedeva l'accertamento negativo del debito per assenza di dolo e la nullità della
CP_ richiesta dell' per mancata indicazione dei criteri di calcolo della obbligazione restitutoria nonchè per omessa motivazione. CP_
Chiedeva, quindi, la condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.056,96 e, in ogni caso, il pagamento di tutte le somme dovute per i periodi spettanti in relazione alla domanda di anticipo
PI (cat. SP n. 775194/2018), detratto quanto già percepito a tale titolo. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto integrale del ricorso perché CP_1
infondato in fatto e diritto.
Al riguardo, precisava che, con missiva del 4/5/2018, l' accoglieva la domanda di indennità CP_1
di disoccupazione NASpI N. 6041777700019 (2018/775194), presentata dal in data Parte_1
16/04/2018, con decorrenza dal 18/04/2018; con PEC del 23/04/18, il ricorrente comunicava il reddito presunto da lavoro autonomo relativo all' anno 2019 pari a “zero” e, successivamente, in data
22/01/20, comunicava il reddito definitivo pari ad euro 3.685,00 (vedi allegata dichiarazione).
CP_
Conseguentemente l' in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. N. 22/2015, a seguito della predetta autocertificazione dei redditi prodotta dal ricorrente, procedeva alla riduzione della NASpI nella misura pari all'80% del reddito dichiarato, per come espressamente previsto dalla legge.
CP_
Quanto alla richiesta di anticipo NASPi formulata dal ricorrente, l' chiedeva, in ogni caso, il rigetto della la domanda perché tardiva.
3. Istruita documentalmente la causa, veniva rinviata per la discussione all' udienza del 7.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si rileva che la funzione dell'indennità PI è quella di assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, a causa della cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato, si trovano nell'impossibilità di far ricorso a forme alternative di reddito da lavoro.
La legge prevede, tuttavia, che il lavoratore che percepisce la SP e avvia un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oppure ne ha già una in essere all'atto della domanda di SP, se prevede di ottenere un reddito inferiore ai 4800 euro lordi annui, utile per la conservazione dello CP_ stato di disoccupazione, deve informare l' entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto.
In tale ipotesi la SP verrà ridotta di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell'attività alla data di termine della SP oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell'anno. La riduzione è poi ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, l'art. 10 del D.Lgs. n.22/2015 rubricato “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale” prevede:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare
l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. CP_1
La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa CP_1
autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. ((8))
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989”.
CP_
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dall' parte ricorrente ha comunicato in data
22/01/20 il reddito definitivo relativo all'anno 2019 pari ad €3.685,00 (v. allegata dichiarazione) e l'Ente, in base alla citata normativa, a seguito della autocertificazione dei redditi, ha effettuato il ricalcolo della PI (ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito dichiarato) con conseguente indebito a carico del ricorrente.
Con riferimento poi alla domanda di anticipo SP, l'art. 8 del D. Lgs. n.22/2015, rubricato
“Incentivo all'autoimprenditorialità” prevede che: 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla CP_1
data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Nel caso di specie, la domanda di anticipazione della NASPi veniva già correttamente rigettata in
CP_ via amministrativa (v. all. fascicolo perché ritenuta tardiva in quanto presentata oltre i 30 gg previsti dalla legge posto che il aveva dichiarato di aver iniziato l'attività il 12 aprile 2018 Parte_1
(v. pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio) e di aver presentato domanda di anticipazione di
PI il 5 settembre 2018 e, quindi, tardivamente.
CP_
5. A fronte delle eccezioni dell relative alla decurtazione del beneficio e alla decadenza dalla domanda di anticipazione, parte ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi ad insistere, anche nelle note in sostituzione di udienza da ultimo depositate, nella richiesta di liquidazione del beneficio sulla base della assenza di dolo da parte del ricorrente, deducendo inoltre la nullità della richiesta di indebito per errori di calcolo e omessa motivazione.
Invero, anche tali deduzioni appaiono destituite di fondamento.
Ed infatti, occorre rilevare come il principio della buona fede, dell'affidamento e della assenza di dolo non si applica alla materia dell'indebito assistenziale, oggetto della presente causa, ma esclusivamente in materia di benefici pensionistici.
In ogni caso, si rileva che anche in tema di indebito “pensionistico” la Corte di Cassazione ha precisato che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” Cass, Sez. Lav, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 -
01).
CP_
Orbene, nel caso di specie non sussiste alcun errore imputabile all' che ha semplicemente provveduto a ricalcolare d'ufficio l'ammontare del beneficio NASPi spettante al ricorrente successivamente alla certificazione dei redditi percepiti e derivanti dal rapporto di lavoro autonomo instaurato dallo stesso.
CP_
Quanto, infine, ai paventati errori di calcolo, l' ha effettuato il calcolo producendo un prospetto che è stato contestato solo genericamente dalla parte ricorrente che non ha depositato un conteggio alternativo. Né rileva nel caso di specie il reddito della impresa di cui è socio il ricorrente, posto che
CP_ proprio il con la comunicazione del 22.1.2020 ha comunicato all' il proprio reddito. Parte_1
Destituita di fondamento appare, infine, anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, posto che l' ha precisato che l'indebito era derivante dal ricalcolo CP_1
PI per produzione di reddito autonomo, con l'indicazione degli estremi della Legge che prevede il ricalcolo medesimo e le modalità dello stesso.
Tenuto conto di quanto precede, la domanda deve essere integralmente respinta.
6. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 152 c.p.c., tenuto conto dei redditi dichiarati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.pc..
Lamezia Terme, 3.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara