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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2184 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Menga, Parte_1
- ricorrente – contro
, contumace, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM mediante apposizione di visto
All'udienza del 16/9/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024 ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio in data 25.5.1977 con il resistente;
2) dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2 indipendenti;
3) il rapporto di coppia si era rivelato ben presto infelice a causa del carattere aggressivo del resistente, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata Parte_1 la separazione personale dal resistente, con addebito a quest'ultimo, e che fosse
1 previsto a carico del resistente un assegno mensile di complessivi euro 2000,00 quale contributo per il di lei mantenimento.
All'udienza di prima comparizione, veniva dichiarata la contumacia del resistente e, in via provvisoria ed urgente, il GD prevedeva a carico di ed in Controparte_1 favore della un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili. Parte_1
Dichiarate inammissibili le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.9.2025 per la rimessione in decisione.
Con istanza depositata il 18.9.2025 il resistente chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito della comparsa di costituzione e, per l'effetto, riconoscere valido ed efficace il deposito effettuato in data 12.9.2025.
* * *
Deve preliminarmente essere rigettata la istanza di rimessione in termini depositata dal resistente.
In disparte ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 294 c.p.c., deve rilevarsi che, in ogni caso -e dunque anche nel caso di accoglimento della istanza- la costituzione di , in quanto asseritamente avvenuta Controparte_1 in data 12.9.2025, sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 293 c.p.c., nella nuova formulazione a seguito dell'entrata in vigore del correttivo (d.lgs. n.164 del
31.10.2024) che, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023, come quello che ci occupa.
Prevede, infatti, l'art. 293 c.p.c, nuova formulazione, che la costituzione del contumace possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Nel caso di specie, quindi, la costituzione di sarebbe comunque dovuta avvenire fino all'udienza del 21.1.2025. Controparte_1
Venendo al merito, sussistono i presupposti per dichiarare la separazione dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Ed invero, la contumacia del convenuto, unitamente all'insistenza di parte ricorrente nella domanda di separazione e alle accuse da quest'ultima mosse nei confronti del marito, costituiscono elementi univoci che comprovano una situazione di profonda crisi dell'unione coniugale, che rende per entrambi i coniugi intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Non può invece trovare accoglimento la domanda di addebito, non essendo emersa in alcun modo la prova di fatti posti in essere in violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, che abbiano avuto efficienza causale rispetto alla crisi dell'affectio coniugalis.
Quanto poi ai figli della coppia, gli stessi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
per l'effetto, non occorre pronunciare né sul loro affidamento, né sul loro mantenimento, né sull'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto concerne la situazione economica dei coniugi, si osserva che il resistente, comparso personalmente all'udienza, ha dichiarato di percepire una pensione di circa euro 1000,00 al mese e di gestire, unitamente al figlio, l'azienda agricola in
RA Fontana, che ha registrato nel 2022 un volume di affari di poco meno di euro 345.000,00 (come da modello IVA 2023). Vive nella ex casa coniugale, di sua proprietà.
La percepisce una pensione di circa euro 800,00 e vive con i genitori presso Parte_1
l'abitazione di proprietà di questi ultimi.
Alla luce degli elementi che precedono, si reputa congruo confermare l'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili in favore della ricorrente, la quale, pur percependo la pensione, non gode di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Va inoltre considerato il significativo squilibrio rispetto alla condizione economica del resistente, tenendo conto che, secondo la S.C., “il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, a parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato” (Cass., sez. I, n. 770/2018).
3 Il suddetto assegno, dovuto con decorrenza da gennaio 2025, deve essere versato entro il giorno 30 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2184/2024 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto in Rutigliano il 25.5.1977, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di detto comune, anno 1977,
n. 34, parte II, Uff. 1, serie A),
2) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
3) rigetta la domanda di addebito;
4) pone a carico di un assegno mensile di euro 500,00 per il Controparte_1 mantenimento della con decorrenza da gennaio 2025, da versarsi Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1700,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi, il 9.10.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro
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In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2184 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Menga, Parte_1
- ricorrente – contro
, contumace, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM mediante apposizione di visto
All'udienza del 16/9/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024 ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio in data 25.5.1977 con il resistente;
2) dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2 indipendenti;
3) il rapporto di coppia si era rivelato ben presto infelice a causa del carattere aggressivo del resistente, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata Parte_1 la separazione personale dal resistente, con addebito a quest'ultimo, e che fosse
1 previsto a carico del resistente un assegno mensile di complessivi euro 2000,00 quale contributo per il di lei mantenimento.
All'udienza di prima comparizione, veniva dichiarata la contumacia del resistente e, in via provvisoria ed urgente, il GD prevedeva a carico di ed in Controparte_1 favore della un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili. Parte_1
Dichiarate inammissibili le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.9.2025 per la rimessione in decisione.
Con istanza depositata il 18.9.2025 il resistente chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito della comparsa di costituzione e, per l'effetto, riconoscere valido ed efficace il deposito effettuato in data 12.9.2025.
* * *
Deve preliminarmente essere rigettata la istanza di rimessione in termini depositata dal resistente.
In disparte ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 294 c.p.c., deve rilevarsi che, in ogni caso -e dunque anche nel caso di accoglimento della istanza- la costituzione di , in quanto asseritamente avvenuta Controparte_1 in data 12.9.2025, sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 293 c.p.c., nella nuova formulazione a seguito dell'entrata in vigore del correttivo (d.lgs. n.164 del
31.10.2024) che, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023, come quello che ci occupa.
Prevede, infatti, l'art. 293 c.p.c, nuova formulazione, che la costituzione del contumace possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Nel caso di specie, quindi, la costituzione di sarebbe comunque dovuta avvenire fino all'udienza del 21.1.2025. Controparte_1
Venendo al merito, sussistono i presupposti per dichiarare la separazione dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Ed invero, la contumacia del convenuto, unitamente all'insistenza di parte ricorrente nella domanda di separazione e alle accuse da quest'ultima mosse nei confronti del marito, costituiscono elementi univoci che comprovano una situazione di profonda crisi dell'unione coniugale, che rende per entrambi i coniugi intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Non può invece trovare accoglimento la domanda di addebito, non essendo emersa in alcun modo la prova di fatti posti in essere in violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, che abbiano avuto efficienza causale rispetto alla crisi dell'affectio coniugalis.
Quanto poi ai figli della coppia, gli stessi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
per l'effetto, non occorre pronunciare né sul loro affidamento, né sul loro mantenimento, né sull'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto concerne la situazione economica dei coniugi, si osserva che il resistente, comparso personalmente all'udienza, ha dichiarato di percepire una pensione di circa euro 1000,00 al mese e di gestire, unitamente al figlio, l'azienda agricola in
RA Fontana, che ha registrato nel 2022 un volume di affari di poco meno di euro 345.000,00 (come da modello IVA 2023). Vive nella ex casa coniugale, di sua proprietà.
La percepisce una pensione di circa euro 800,00 e vive con i genitori presso Parte_1
l'abitazione di proprietà di questi ultimi.
Alla luce degli elementi che precedono, si reputa congruo confermare l'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili in favore della ricorrente, la quale, pur percependo la pensione, non gode di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Va inoltre considerato il significativo squilibrio rispetto alla condizione economica del resistente, tenendo conto che, secondo la S.C., “il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, a parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato” (Cass., sez. I, n. 770/2018).
3 Il suddetto assegno, dovuto con decorrenza da gennaio 2025, deve essere versato entro il giorno 30 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2184/2024 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto in Rutigliano il 25.5.1977, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di detto comune, anno 1977,
n. 34, parte II, Uff. 1, serie A),
2) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
3) rigetta la domanda di addebito;
4) pone a carico di un assegno mensile di euro 500,00 per il Controparte_1 mantenimento della con decorrenza da gennaio 2025, da versarsi Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1700,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi, il 9.10.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro
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