Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 223/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO TURCO Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.6.2025, letti gli atti della causa n. 223/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Chieti in via dei Frentani n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guarini del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Cappuccini n. 4, in persona dell'amministratore di sostegno avv. stabilito comunitario Annalisa Pasquale del
Foro di Chieti, giusta autorizzazione del giudice tutelare del 19.3.2025
resistente e
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente: dichiarazione di separazione coniugale
Conclusioni della resistente: dichiarazione di separazione coniugale
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
con la quale ha contratto matrimonio concordatario a Chieti il 29.4.1965 (trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del medesimo comune come atto n. 1965/51/2/A, anno 1965) e dal quale sono nati i figli
(il 26.1.1966) e (il 26.8.1967). Per_1 Per_2
CP_ Ha dichiarato che il peggioramento delle condizioni di salute mentale della sig.ra e il conseguente indispensabile ricovero della stessa (perdurante da oltre venti anni), hanno determinato un logoramento del loro rapporto con conseguente definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale.
La sig.ra si è costituita in giudizio tramite la sua amministratrice di sostegno, Controparte_1
debitamente autorizzata dal giudice tutelare, la quale non si è opposta alla domanda di separazione formulata dal ricorrente, dichiarando che l'amministrata versa in condizioni di salute mentale tali da non avere alcun ricordo del marito, che non vede da vari anni, ed è titolare di una pensione di invalidità civile con indennità di accompagnamento, che le consente di far fronte ai suoi bisogni, associandosi alla richiesta di separazione, senza chiedere alcun contributo economico in suo favore, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 21.5.2025, il giudice istruttore, ritenuta l'insussistenza di qualsiasi esigenza di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, e preso atto della mancanza di richieste istruttorie, ha trattenuto la causa in decisione collegiale.
1. Deve essere premesso che l'avv. Annalisa Pasquale, amministratrice di sostegno della sig.ra
[...]
può stare in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dato che (Cass. Sez. I CP_1
Civ., sentenza n. 6518 del 6.3.2019) “Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad
un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza
necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale
conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2
c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le
quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo”.
2. Osserva poi il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i signori Parte_1
CP_ e è pacifica, come emerge in maniera evidente dalla richiesta concorde di separazione da essi formulata e dal fatto che il documentato peggioramento delle condizioni di salute mentale della resistente, la quale da oltre venti anni è ricoverata in una struttura assistenziale, ha determinato il venir meno del rapporto coniugale.
Ricorrono quindi i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c. perché venga dichiarata la separazione tra i
CP_ signori e . Parte_1
3. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, rispondendo la presente sentenza ad un loro comune interesse, e tenendo conto del fatto che il ricorrente non ha documentato di avere tentato invano di ottenere il consenso della resistente alla presentazione di un ricorso congiunto per la separazione coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra , con ricorso depositato in data 27.2.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a Chieti il 29.4.1965, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 1965/51/2/A, anno 1965;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 3.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco