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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 281/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a Telenesti in [...] il [...] (C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di nato a Piatra Neamt in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 655/17 Parte_1 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 13.06.2017, nel senso di disporre l'affidamento super- Per_ esclusivo delle due figlie minori e in suo favore e di aumentare il contributo al Per_1 mantenimento delle figlie minori da euro 200 a euro 600 (ovvero 300 per figlia) comprensivi delle spese straordinarie, oltre al pagamento di 1/3 delle spese del canone di locazione e utenze – come già previsto in sede di divorzio;
di disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla
1 ricorrente e di adottare ogni provvedimento ritenuto utile e nell'interesse delle figlie con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, deduceva che il resistente, trasferitosi in Germania sin dal 2019, si disinteressava completamente delle figlie, che non vede da tempo, e non versava alcunché per le spese straordinarie, né per il contributo al canone di locazione, come concordato in sede di divorzio. Allegava di essere disoccupata e di vivere grazie a sussidi statali, stante la scarsa possibilità di trovare un lavoro conciliabile con l'esigenza di accudimento delle figlie gemelle minori (06.01.2009) ed in particolare di la quale soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per il quale è in cura ed è Per_1 stata riconosciuta invalida. Inoltre, spiegava di non riuscire a far fronte agli impegni economici – ovvero al pagamento del canone di affitto della ex casa familiare, in assenza del contributo del padre delle minori e, quindi, di esser destinataria di una procedura di sfratto.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva all'udienza né si costituiva e pertanto, ne veniva dichiara la contumacia.
All'udienza di prima comparizione il giudice, procedeva all'audizione della ricorrente, la quale insisteva in ricorso, rilevava la regolarità della notifica al resistente e ne dichiarava la contumacia, infine, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “affida le figlie in via super-esclusiva alla madre;
pone a carico del padre un assegno mensile, da versare alla madre entro il 5 del mese di euro 250,00 per ciascuna figlia, comprensivo delle spese straordinarie e del contributo alla locazione;
fermo il resto” e fissava per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 6.6.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Collegio valutati gli atti, documenti di causa nonché il contegno processuale delle parti, tenuto conto della irreperibilità del resistente, della omessa contribuzione economica e morale alla crescita delle figlie che si sostanzia in un generale disinteresse verso le stesse, considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente, che dal 2019 risulta essersi trasferito in Germania, che non vede né chiede di vedere le figlie, che non sente nemmeno se non sporadiche telefonate, che non partecipa alla loro vita, affida in via super esclusiva alla madre le minori e con Per_1 Per_3 collocamento delle stesse presso di lei, con facoltà della madre di assumere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per le figlie minori, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio.
Quanto alle statuizioni economiche, vista la documentazione economico-reddituale della ricorrente, la quale percepisce solo sussidi statali, è destinataria di una procedura di sfratto per morosità, gli oneri di cui è gravata (locazione, spese della vita), valutata la piena capacità lavorativa del resistente anche in ragione dell'età (48 anni), risulta equo onerarlo dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle Per_ figlie e (06.01.2009), versando alla madre la somma mensile di euro 600,00 Persona_4 omnia -comprensiva delle spese straordinarie, del contributo alla locazione ed alle utenze, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.
In merito al calendario delle visite, il Collegio, conformemente all'interesse delle minori alla bigenitorialità, dispone visite libere tra padre e figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori.
Per_ In merito alla richiesta della ricorrente di percepire integralmente l'assegno unico per e , Per_1 stante l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, sussistono i presupposti per il pagamento interamente a favore del genitore affidatario e collocatario (cfr. Cass. n. 4672 del 22/02/2025; Circolare n. 23/22). CP_2
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Dispone l'affidamento super esclusivo delle minori e alla madre con Per_1 Per_3 Parte_1 la quale vivranno, con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per le figlie minori, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Dispone visite libere tra padre e figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_1
, versando alla madre la somma mensile di euro 600,00 omnia -comprensiva delle spese Per_3 straordinarie, del contributo alla locazione ed alle utenze, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
Dispone che l' proceda al versamento integrale dell'Assegno Unico a favore di CP_2 [...]
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'erario, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.701,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 281/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a Telenesti in [...] il [...] (C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di nato a Piatra Neamt in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 655/17 Parte_1 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 13.06.2017, nel senso di disporre l'affidamento super- Per_ esclusivo delle due figlie minori e in suo favore e di aumentare il contributo al Per_1 mantenimento delle figlie minori da euro 200 a euro 600 (ovvero 300 per figlia) comprensivi delle spese straordinarie, oltre al pagamento di 1/3 delle spese del canone di locazione e utenze – come già previsto in sede di divorzio;
di disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla
1 ricorrente e di adottare ogni provvedimento ritenuto utile e nell'interesse delle figlie con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, deduceva che il resistente, trasferitosi in Germania sin dal 2019, si disinteressava completamente delle figlie, che non vede da tempo, e non versava alcunché per le spese straordinarie, né per il contributo al canone di locazione, come concordato in sede di divorzio. Allegava di essere disoccupata e di vivere grazie a sussidi statali, stante la scarsa possibilità di trovare un lavoro conciliabile con l'esigenza di accudimento delle figlie gemelle minori (06.01.2009) ed in particolare di la quale soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per il quale è in cura ed è Per_1 stata riconosciuta invalida. Inoltre, spiegava di non riuscire a far fronte agli impegni economici – ovvero al pagamento del canone di affitto della ex casa familiare, in assenza del contributo del padre delle minori e, quindi, di esser destinataria di una procedura di sfratto.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva all'udienza né si costituiva e pertanto, ne veniva dichiara la contumacia.
All'udienza di prima comparizione il giudice, procedeva all'audizione della ricorrente, la quale insisteva in ricorso, rilevava la regolarità della notifica al resistente e ne dichiarava la contumacia, infine, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “affida le figlie in via super-esclusiva alla madre;
pone a carico del padre un assegno mensile, da versare alla madre entro il 5 del mese di euro 250,00 per ciascuna figlia, comprensivo delle spese straordinarie e del contributo alla locazione;
fermo il resto” e fissava per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 6.6.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Collegio valutati gli atti, documenti di causa nonché il contegno processuale delle parti, tenuto conto della irreperibilità del resistente, della omessa contribuzione economica e morale alla crescita delle figlie che si sostanzia in un generale disinteresse verso le stesse, considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente, che dal 2019 risulta essersi trasferito in Germania, che non vede né chiede di vedere le figlie, che non sente nemmeno se non sporadiche telefonate, che non partecipa alla loro vita, affida in via super esclusiva alla madre le minori e con Per_1 Per_3 collocamento delle stesse presso di lei, con facoltà della madre di assumere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per le figlie minori, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio.
Quanto alle statuizioni economiche, vista la documentazione economico-reddituale della ricorrente, la quale percepisce solo sussidi statali, è destinataria di una procedura di sfratto per morosità, gli oneri di cui è gravata (locazione, spese della vita), valutata la piena capacità lavorativa del resistente anche in ragione dell'età (48 anni), risulta equo onerarlo dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle Per_ figlie e (06.01.2009), versando alla madre la somma mensile di euro 600,00 Persona_4 omnia -comprensiva delle spese straordinarie, del contributo alla locazione ed alle utenze, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.
In merito al calendario delle visite, il Collegio, conformemente all'interesse delle minori alla bigenitorialità, dispone visite libere tra padre e figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori.
Per_ In merito alla richiesta della ricorrente di percepire integralmente l'assegno unico per e , Per_1 stante l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, sussistono i presupposti per il pagamento interamente a favore del genitore affidatario e collocatario (cfr. Cass. n. 4672 del 22/02/2025; Circolare n. 23/22). CP_2
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Dispone l'affidamento super esclusivo delle minori e alla madre con Per_1 Per_3 Parte_1 la quale vivranno, con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per le figlie minori, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Dispone visite libere tra padre e figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_1
, versando alla madre la somma mensile di euro 600,00 omnia -comprensiva delle spese Per_3 straordinarie, del contributo alla locazione ed alle utenze, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
Dispone che l' proceda al versamento integrale dell'Assegno Unico a favore di CP_2 [...]
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'erario, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.701,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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