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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi Cirillo Pres. Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel. Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 26/2024, introdotta con ricorso depositato in data 05.01.2024 da: (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1960, residente in Tortoreto (TE), in Via Michetti, rappresentato e difeso dall'Avv. Katiuscia Di Candido del Foro di Teramo RICORRENTE CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
07.08.1973, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13.06.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il RICORRENTE: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08.09.2007 in Tortoreto;
ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tortoreto (TE) di procedere all'annotazione della emananda sentenza, quando sia divenuta definitiva, giusto matrimonio trascritto nei registri del predetto ufficio al n. 4 – parte 1 – ufficio 2 – anno 2007; confermare le condizioni stabilite con sentenza di separazione ad eccezione dell'assegno in favore della IG.ra ; CP_1 revocare l'assegno di divorzio in favore della IG.ra , stante il patrimonio della CP_1 medesima, le capacità reddituali, le possibilità di lavoro part-time e la stabile convivenza con altro partner, come tutto documentato;
con rifusione delle spese legali.” Per la RESISTENTE “in via principale e nel merito: in adesione alla domanda del ricorrente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa il 08.09.2007 in Tortoreto (TE), ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tortoreto (TE); disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente delle Per_1 Per_2 medesime presso la madre nella casa familiare di Via S. Martino n. 147, S. Benedetto del Tronto (AP), con assegnazione della medesima casa familiare in favore della SI.ra
, regolamentando il diritto di visita del padre nei confronti delle CP_1 figlie in ragione delle modalità e tempistiche enunciate nel procedimento Separazione;
stabilire un assegno di mantenimento a carico del IG. per le figlie Parte_1
e per un importo totale di € 800,00 (euro ottocento/00) mensili. Tale Per_1 Per_2 somma dovrà essere versata alla IG.ra , entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge. Salva ed impregiudicata la richiesta di aumento in caso di accertamento di maggior redditi e/o capacità economiche del Ricorrente a seguito di debita istruttoria;
stabilire un assegno di mantenimento a carico del IG. in favore della già Parte_1 coniuge per un importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) CP_1 mensili, con versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge. Salva ed impregiudicata la richiesta di aumento in caso di accertamento di maggior redditi e/o capacità economiche del Ricorrente a seguito di debita istruttoria;
in adesione alla domanda di parte Ricorrente, stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie della prole, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, etc) nel rispetto del Protocollo di Intesa sulle spese del Tribunale di Ascoli Piceno.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2024 , sulla premessa che: Parte_1
- in data 08.09.2007 aveva contratto matrimonio con rito civile con la SI.ra CP_1 presso il Comune di Tortoreto, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...] dello Stato Civile del Comune di Tortoreto al n. 4, anno 2007, Parte I, Ufficio 2, optando per il regime della separazione dei beni;
- dopo un primo periodo nel quale la coppia aveva vissuto in Tortoreto (TE), in un appartamento di proprietà dei genitori del ricorrente, in data 25.11.2010 il IG. Pt_1 acquistava un appartamento in San Benedetto del Tronto, ove i coniugi fissavano la residenza della famiglia, alla via San Martino n. 147;
- in data 13.10.2009 nasceva la primogenita e, successivamente, in Persona_3 data 29.01.2013 nasceva;
Persona_4
- il 26.05.2016, il IG. conferiva il proprio immobile nel fondo patrimoniale;
Pt_1 - tra le parti interveniva sentenza di separazione n. 576/2022 emessa in data 16.09.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, su ricorso promosso dalla IG.ra CP_1
- la sentenza di separazione stabiliva, a carico del un contributo al Pt_1 mantenimento delle minori pari ad € 800,00 mensili (comprensivo di rette scolastiche e corsi di danza) nonché un assegno in favore della moglie pari ad € 250,00 mensili, con ogni ulteriore determinazione sia alle visite delle minori che alla partecipazione alle spese straordinarie come da protocollo d'intesa;
- sino al deposito del ricorso, nessuna forma di riconciliazione era intervenuta tra i coniugi. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Con decreto dell'11.01.2024, il Presidente del Tribunale deIGnava il giudice relatore, fissando l'udienza del 14.05.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato. In data 15.04.2024 si costituiva in giudizio la resistente impugnando CP_1
e contestando integralmente il contenuto del ricorso. Con ordinanza in data 7/6/2024, il GI rigettava le istanze istruttorie proposte, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava, ex art. 473 bis. 28 c.p.c., l'udienza del 13.02.2025 per la rimessione della causa al Collegio in decisione, disponendo la trattazione cartolare. Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente in merito alla pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, essendo sussistenti i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970. Quanto alle condizioni della pronuncia, il Collegio rileva che, in data 07.06.2024, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta in udienza di prima comparizione delle parti, riassumendo le richieste e deduzioni delle parti, osservava quanto segue:
“ Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con con sostanziale CP_1 conferma delle condizioni della separazione quanto al contributo al mantenimento delle figlie e senza il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie;
in proposito, egli asseriva che, con decisione adottata concordemente da entrambi, la medesima aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, con l'intesa, tuttavia, che la donna avrebbe ripreso a lavorare quando la primogenita avesse iniziato a frequentare la scuola elementare, ma che, in seguito, la aveva continuato a rinviare la CP_1 ripresa dal lavoro. Il asseriva che la moglie non aveva offerto alcun contributo alla formazione Pt_1 del patrimonio familiare e del suo patrimonio individuale, in quanto, proprio nella fase in cui, avendo egli alienato la quota parte della concessione balneare ereditata unitamente al fratello ed avendone acquistata un'altra, con importanti esposizioni bancarie, la aveva chiesto la separazione;
egli faceva rilevare che l'immobile CP_1 già adibito a casa coniugale era già confluito nel fondo patrimoniale della famiglia e che era stato assegnato alla moglie, con innegabili vantaggi sul piano economico per la stessa;
aggiungeva che la resistente era proprietaria di una quota di un CP_1 immobile sito in Corropoli e che era dotata di una qualifica professionale che le aveva già consentito in passato di guadagnare la somma mensile di euro 1628 pur lavorando part-time, come da produzione documentale all'epoca della separazione;
faceva rilevare che la era in condizioni di svolgere proficuamente un'attività CP_1 lavorativa, essendo indubbiamente in possesso titoli di adeguata formazione professionale e che, infine, percepiva per l'intero l'assegno unico familiare, avendo egli rinunciato alla quota parte di sua spettanza. La , costituitasi in giudizio, faceva rilevare che, in realtà, pur essendo, in CP_1 astratto, in possesso di qualifiche professionali che avrebbero potuto consentirle un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, non aveva la possibilità di dedicarsi ad alcuna professione, in quanto totalmente assorbita dalla gestione delle figlie;
al riguardo, faceva presente che, nella città di residenza, ovvero San Benedetto del
Tronto, non aveva la possibilità di contare su alcuna collaborazione da parte di amici e soprattutto di parenti e che il non le offriva un'adeguata collaborazione nella Pt_1 gestione delle minori;
in proposito, allegava di messaggi whatsapp dai quali risultava che il ricorrente le comunicava, talvolta senza preavviso, che non avrebbe tenuto le minori presso di sé in quanto si trovava in viaggio o comunque era impegnato, oltre a documentazione dimostrativa dei numerosi viaggi compiuti dallo stesso ricorrente. In particolare, la lamentava che il non aveva mai tenuto con sé le figlie CP_1 Pt_1 nei giorni infrasettimanali, pur se si era previsto che le minori trascorressero col padre due pomeriggi alla settimana, mentre nei weekend di spettanza, quando le teneva con sé, spesso le riaccompagnava presso la madre anticipatamente e senza nemmeno un adeguato preavviso: conseguentemente, la era di fatto costretta ad essere CP_1 costantemente disponibile a provvedere alla loro custodia. La resistente faceva rilevare che tali comportamenti erano, oltretutto, ingiustificabili, perché il era Pt_1 impegnato nel lavoro in maniera assidua soltanto per tre mesi estivi, e precisamente da giugno ad agosto, mentre nei mesi di maggio e di settembre i suoi impegni professionali erano sensibilmente ridimensionati, in considerazione della minore presenza di bagnanti. Tutto ciò premesso, la aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, CP_1
e non si opponeva, sostanzialmente, alla conferma delle condizioni economiche relative al contributo al mantenimento delle figlie, previa verifica del reddito effettivo e delle reali capacità economiche del da compiersi nel corso del giudizio. Pt_1
Relativamente, invece, all'assegno divorzile, faceva rilevare che non riusciva a reperire un'attività lavorativa che fosse compatibile con i suoi impegni familiari ed allegava agli atti la documentazione attestante la frequenza di corsi di formazione professionale, osservando che, proprio grazie al suo impegno nella cura della famiglia, il Pt_1 aveva potuto migliorare la sua condizione economica globale, in quanto, nel 2013, era proprietario solo al 50% dello chalet “Conchiglia” di Tortoreto ed era poi divenuto, nel 2015, proprietario unico dello stabilimento balneare “Chiaro di Luna”. Chiedeva, pertanto, che fosse confermata la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile in suo favore. In via istruttoria, chiedeva che fosse ammessa la testimonianza delle figlie relativamente alla presenza del padre nella loro vita quotidiana e chiedeva accertamenti più approfonditi sulla situazione patrimoniale del con nomina di Pt_1
CTU per la ricostruzione della capacità patrimoniale effettiva del medesimo. All'udienza del 14/5/2024, il ricorrente, confermando quanto asserito da controparte, dichiarava che, effettivamente, non era proprietario di un'autovettura e che, per gli spostamenti, utilizzava un motociclo tipo “Vespa” perché non mi piaceva guidare automobili, al punto che, sin dal 1993, non possedeva un'autovettura e, all'occorrenza, utilizzava quella di sua madre. Rispondendo a specifica domanda, egli dichiarava che il suo stabilimento balneare era dotato di bar, ristorante e spiaggia, ma che egli curava solo la spiaggia, perché aveva concesso in affitto il bar e il ristorante;
egli asseriva che, fino a metà ottobre, era impegnato nel lavoro, in quanto teneva le “sedie a sdraio” e i lettini a disposizione dei clienti;
da ottobre a maggio andava in vacanza, sempre per due sole settimane, utilizzando la “Vespa” e precisava che si trattava della sua unica vacanza, perché, per il resto, era a disposizione delle figlie”. Il Collegio concorda con il GI in merito al fatto che dalla produzione documentale relativa ai messaggi inviati dal ricorrente alla resistente e dalla stessa linea difensiva del non risulta sufficientemente smentito che questi non sia preciso e puntuale Pt_1 nel rispettare il calendario stabilito quanto alla permanenza delle minori presso di lui;
considerato che
le figlie abitano a San Benedetto del Tronto, non appare molto credibile che egli, con un motociclo tipo “Vespa”, possa recarsi in tale città da Tortoreto e che possa accompagnare le figlie presso la scuola di danza o centri sportivi o in altri luoghi in tutte le condizioni climatiche.
Si concorda anche in merito al fatto che nulla è dato conoscere in merito all'autovettura della madre e della effettiva possibilità, per il di potersene avvalere Pt_1 ogniqualvolta ne abbia necessità. Sotto il profilo probatorio, si concorda con il GI quanto al fatto che le istanze relative ad accertamenti più approfonditi sulla situazione economica del Pt_1 sembrerebbero essere esplorative, in quanto la non ha allegato alcun fatto dal CP_1 quale dedurre che, in realtà, la situazione economica del sia diversa rispetto a Pt_1 quella descritta. Il Collegio, accogliendo le istanze di entrambe le parti, conferma le condizioni economiche di cui alla sentenza di separazione quanto al contributo al mantenimento delle figlie, di euro 400 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse delle minori, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del distretto. Quanto all'assegno divorzile, il Collegio osserva che la relazione con tale IG. , Per_5 che la avrebbe allacciato nelle more del giudizio;
nel ricorso introduttivo non CP_1 se ne fa menzione, mentre solo nella memoria depositata in data 24/4/2024, si afferma che tale relazione era sussistente e si chiede di esaminare le figlie in qualità di testi chiedendo loro se sia vero “ che il , il compagno della mamma, trascorre molto Per_5 tempo con voi a casa? e che accompagna spesso a scuola”. Per_5 Per_1
A parte il fatto che la qualifica di “compagno” comporta un giudizio non demandabile ai testi e men che mai a due ragazzine, si osserva che tale relazione, anche se realmente sussistente, sarebbe comunque sprovvista, allo stato, del carattere di stabilità necessario affinché possa essere valutata ai fini del diniego del diritto all'assegno divorzile. In proposito, si deve comunque rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32198/2021, hanno stabilito che l'instaurazione di una nuova convivenza non costituisce una causa idonea a determinare l'estinzione automatica del diritto a ricevere l'assegno divorzile. La Suprema Corte ha operato una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell'assegno, posto che se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio. Più precisamente se “il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle eIGenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva. La considerazione del contributo dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione retributivo-compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive opzioni esistenziali dell'interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della sua dignità, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati.” La completa dedizione della a favore della famiglia sin dagli anni del CP_1 matrimonio (della durata di ben quindici anni), al punto tale da lasciare il proprio lavoro in occasione della nascita della prole per poterne garantire la cura, costituisce circostanza rappresentata da parte resistente e non smentita efficacemente dallo stesso ricorrente;
al riguardo, si osserva che il fatto che la non si sia consultata con il CP_1 marito quanto alle sue scelte professionali è smentita dalle stesse dichiarazioni del che ha parlato di un termine prefissato di comune accordo per la ripresa per Pt_1 dell'attività lavorativa della moglie;
peraltro, si deve rilevare che la scelta della di dedicarsi alle figlie in maniera esclusiva anche successivamente, in base CP_1 alla sopra descritta situazione familiare, di contesto e organizzativa, appare una scelta obbligata. Cont Come già evidenziato da ella propria ordinanza, la SI.ra , pur essendo CP_1 titolare di qualifiche professionali che le consentirebbero astrattamente di accedere al mondo del lavoro, in concreto versa in una condizione di oggettiva difficoltà che le preclude lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo pieno e stabile, essendo l'intera gestione delle figlie a suo esclusivo carico, perché non può contare sull'apporto di parenti o amici;
i genitori della , che vivono a Corropoli, non potrebbero, CP_1 infatti, assicurarle assiduità e costanza nell'adempimento dei suoi doveri verso le figlie.
La custodia delle figlie, come già rilevato, era a carico della SI.ra durante gli CP_1 anni di matrimonio e continua ad esserlo tuttora, rappresentando tale circostanza un importante ed oggettivo ostacolo, per la medesima, allo svolgimento di un'attività lavorativa che la impegni per l'intera giornata e in maniera costante. Inoltre, si dà atto che la resistente ha provato di essersi sempre adoperata per acquisire abilità professionali frequentando corsi di formazione, cui hanno fatto seguito solo taluni sporadici contratti di lavoro part-time e a tempo determinato. Peraltro, afferma la che il potendo contare sulla sua presenza quale CP_1 Pt_1 unica figura su cui gravava l'intera gestione di tutti gli impegni familiari, ha avuto la possibilità di affermarsi professionalmente. Differentemente da quanto sostenuto dal SI. il quale afferma che le minori Per_4 abbiano ormai raggiunto un'età di autonomia tale da consentire alla di CP_1 lavorare in maniera stabile, appare corretto ritenere che l'età delle minori, rispettivamente di anni quindici e dodici anni, non consentirebbe alla resistente di lasciarle in casa da sole per potersi dedicare allo svolgimento di un'attività lavorativa che comporti la sua assenza per la maggior parte della giornata. Indipendentemente, quindi dalla mancata, o quanto meno non propriamente puntuale, collaborazione del ricorrente nella quotidiana gestione delle figlie, asserita da parte resistente, si deve propendere per la conclusione che la SI.ra si trova tuttora CP_1 nell'impossibilità oggettiva di dedicarsi ad un lavoro stabile e a tempo pieno che le consenta una piena autonomia economica e che tale situazione è destinata a protrarsi almeno fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età da parte della figlia più piccola, . Per_2
Peraltro, come già rilevato dal Giudice istruttore in sede di adozione di provvedimenti provisori ed urgenti, a tali esiti logici si giungerebbe comunque considerando che è difficile ipotizzare che la non svolga un qualche lavoro di natura occasionale, CP_1 essendo la somma di € 250,00 mensili sicuramente insufficiente per poter far fronte alle sue necessità. Per tali motivi e per i motivi più in generale espressi nella predetta ordinanza, si concorda con il GI in merito al fatto che le prove testimoniali proposte da parte ricorrente (a parte l'inopportunità di disporre la testimonianza delle minori nella causa) devono considerarsi superflue ai fini della decisione. Sulle somme dovute dal e sopra indicate dovrà essere calcolato l'adeguamento Per_4 secondo gli indici ISTAT-VITA con decorrenza dall'ottobre del 2022 (la sentenza di separazione è stata emanata nel settembre del 2022): esse dovranno essere versate alla entro i primi cinque giorni di ciascun mese. Si conferma, così come stabilito CP_1 in sede di separazione, che la possa riscuotere il 100% dell'assegno unico CP_1 familiare, pari a complessivi euro 300 mensili e si conferma, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla , affinché vi abiti con le due figlie nate dal CP_1 matrimonio. La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza;
esse vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra introdotta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 in data 08.09.2007, con atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Tortoreto, Anno 2007, Numero 4, Parte I, Serie Ufficio 2;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Tortoreto per le prescritte trascrizioni ed annotazioni;
3) conferma le statuizioni contenute nella sentenza n. 576/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.09.2022 quanto all'affidamento delle figlie e Per_1
ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso;
alla Per_2 collocazione prevalente presso la madre, alle modalità e alle CP_1 tempistiche dell'esercizio del diritto di visita del padre alle figlie minori;
alla collocazione prevalente delle medesime presso la madre, CP_1 all'assegnazione della ex casa coniugale in favore di quest'ultima; al contributo al mantenimento delle figlie da parte del (con la precisazione che il 50% delle Pt_1 spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse delle minori sarà disciplinato e regolamentato in base al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del distretto); al pagamento delle spese straordinarie e alla riscossione del 100% dell'assegno unico familiare da parte della;
CP_1
4) conferma, altresì, le previsione della suddetta sentenza anche quanto all'entità della somma posta a carico del ricorrente e dovuta ad a seguito di questo CP_1 procedimento, a titolo di assegno divorzile;
5) stabilisce che le somme sopra indicate debbano essere versate ad CP_1 entro i primi 5 giorni di ciascun mese e che esse debbano essere rivalutate automaticamente secondo gli indici di vita ISTAT con decorrenza dall'ottobre del 2022 (la sentenza di separazione è stata emanata nel settembre del 2022); 6) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.500,00, oltre 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 7/3/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi Cirillo Pres. Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel. Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 26/2024, introdotta con ricorso depositato in data 05.01.2024 da: (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1960, residente in Tortoreto (TE), in Via Michetti, rappresentato e difeso dall'Avv. Katiuscia Di Candido del Foro di Teramo RICORRENTE CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
07.08.1973, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13.06.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il RICORRENTE: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08.09.2007 in Tortoreto;
ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tortoreto (TE) di procedere all'annotazione della emananda sentenza, quando sia divenuta definitiva, giusto matrimonio trascritto nei registri del predetto ufficio al n. 4 – parte 1 – ufficio 2 – anno 2007; confermare le condizioni stabilite con sentenza di separazione ad eccezione dell'assegno in favore della IG.ra ; CP_1 revocare l'assegno di divorzio in favore della IG.ra , stante il patrimonio della CP_1 medesima, le capacità reddituali, le possibilità di lavoro part-time e la stabile convivenza con altro partner, come tutto documentato;
con rifusione delle spese legali.” Per la RESISTENTE “in via principale e nel merito: in adesione alla domanda del ricorrente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa il 08.09.2007 in Tortoreto (TE), ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tortoreto (TE); disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente delle Per_1 Per_2 medesime presso la madre nella casa familiare di Via S. Martino n. 147, S. Benedetto del Tronto (AP), con assegnazione della medesima casa familiare in favore della SI.ra
, regolamentando il diritto di visita del padre nei confronti delle CP_1 figlie in ragione delle modalità e tempistiche enunciate nel procedimento Separazione;
stabilire un assegno di mantenimento a carico del IG. per le figlie Parte_1
e per un importo totale di € 800,00 (euro ottocento/00) mensili. Tale Per_1 Per_2 somma dovrà essere versata alla IG.ra , entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge. Salva ed impregiudicata la richiesta di aumento in caso di accertamento di maggior redditi e/o capacità economiche del Ricorrente a seguito di debita istruttoria;
stabilire un assegno di mantenimento a carico del IG. in favore della già Parte_1 coniuge per un importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) CP_1 mensili, con versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge. Salva ed impregiudicata la richiesta di aumento in caso di accertamento di maggior redditi e/o capacità economiche del Ricorrente a seguito di debita istruttoria;
in adesione alla domanda di parte Ricorrente, stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie della prole, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, etc) nel rispetto del Protocollo di Intesa sulle spese del Tribunale di Ascoli Piceno.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2024 , sulla premessa che: Parte_1
- in data 08.09.2007 aveva contratto matrimonio con rito civile con la SI.ra CP_1 presso il Comune di Tortoreto, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...] dello Stato Civile del Comune di Tortoreto al n. 4, anno 2007, Parte I, Ufficio 2, optando per il regime della separazione dei beni;
- dopo un primo periodo nel quale la coppia aveva vissuto in Tortoreto (TE), in un appartamento di proprietà dei genitori del ricorrente, in data 25.11.2010 il IG. Pt_1 acquistava un appartamento in San Benedetto del Tronto, ove i coniugi fissavano la residenza della famiglia, alla via San Martino n. 147;
- in data 13.10.2009 nasceva la primogenita e, successivamente, in Persona_3 data 29.01.2013 nasceva;
Persona_4
- il 26.05.2016, il IG. conferiva il proprio immobile nel fondo patrimoniale;
Pt_1 - tra le parti interveniva sentenza di separazione n. 576/2022 emessa in data 16.09.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, su ricorso promosso dalla IG.ra CP_1
- la sentenza di separazione stabiliva, a carico del un contributo al Pt_1 mantenimento delle minori pari ad € 800,00 mensili (comprensivo di rette scolastiche e corsi di danza) nonché un assegno in favore della moglie pari ad € 250,00 mensili, con ogni ulteriore determinazione sia alle visite delle minori che alla partecipazione alle spese straordinarie come da protocollo d'intesa;
- sino al deposito del ricorso, nessuna forma di riconciliazione era intervenuta tra i coniugi. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Con decreto dell'11.01.2024, il Presidente del Tribunale deIGnava il giudice relatore, fissando l'udienza del 14.05.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato. In data 15.04.2024 si costituiva in giudizio la resistente impugnando CP_1
e contestando integralmente il contenuto del ricorso. Con ordinanza in data 7/6/2024, il GI rigettava le istanze istruttorie proposte, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava, ex art. 473 bis. 28 c.p.c., l'udienza del 13.02.2025 per la rimessione della causa al Collegio in decisione, disponendo la trattazione cartolare. Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente in merito alla pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, essendo sussistenti i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970. Quanto alle condizioni della pronuncia, il Collegio rileva che, in data 07.06.2024, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta in udienza di prima comparizione delle parti, riassumendo le richieste e deduzioni delle parti, osservava quanto segue:
“ Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con con sostanziale CP_1 conferma delle condizioni della separazione quanto al contributo al mantenimento delle figlie e senza il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie;
in proposito, egli asseriva che, con decisione adottata concordemente da entrambi, la medesima aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, con l'intesa, tuttavia, che la donna avrebbe ripreso a lavorare quando la primogenita avesse iniziato a frequentare la scuola elementare, ma che, in seguito, la aveva continuato a rinviare la CP_1 ripresa dal lavoro. Il asseriva che la moglie non aveva offerto alcun contributo alla formazione Pt_1 del patrimonio familiare e del suo patrimonio individuale, in quanto, proprio nella fase in cui, avendo egli alienato la quota parte della concessione balneare ereditata unitamente al fratello ed avendone acquistata un'altra, con importanti esposizioni bancarie, la aveva chiesto la separazione;
egli faceva rilevare che l'immobile CP_1 già adibito a casa coniugale era già confluito nel fondo patrimoniale della famiglia e che era stato assegnato alla moglie, con innegabili vantaggi sul piano economico per la stessa;
aggiungeva che la resistente era proprietaria di una quota di un CP_1 immobile sito in Corropoli e che era dotata di una qualifica professionale che le aveva già consentito in passato di guadagnare la somma mensile di euro 1628 pur lavorando part-time, come da produzione documentale all'epoca della separazione;
faceva rilevare che la era in condizioni di svolgere proficuamente un'attività CP_1 lavorativa, essendo indubbiamente in possesso titoli di adeguata formazione professionale e che, infine, percepiva per l'intero l'assegno unico familiare, avendo egli rinunciato alla quota parte di sua spettanza. La , costituitasi in giudizio, faceva rilevare che, in realtà, pur essendo, in CP_1 astratto, in possesso di qualifiche professionali che avrebbero potuto consentirle un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, non aveva la possibilità di dedicarsi ad alcuna professione, in quanto totalmente assorbita dalla gestione delle figlie;
al riguardo, faceva presente che, nella città di residenza, ovvero San Benedetto del
Tronto, non aveva la possibilità di contare su alcuna collaborazione da parte di amici e soprattutto di parenti e che il non le offriva un'adeguata collaborazione nella Pt_1 gestione delle minori;
in proposito, allegava di messaggi whatsapp dai quali risultava che il ricorrente le comunicava, talvolta senza preavviso, che non avrebbe tenuto le minori presso di sé in quanto si trovava in viaggio o comunque era impegnato, oltre a documentazione dimostrativa dei numerosi viaggi compiuti dallo stesso ricorrente. In particolare, la lamentava che il non aveva mai tenuto con sé le figlie CP_1 Pt_1 nei giorni infrasettimanali, pur se si era previsto che le minori trascorressero col padre due pomeriggi alla settimana, mentre nei weekend di spettanza, quando le teneva con sé, spesso le riaccompagnava presso la madre anticipatamente e senza nemmeno un adeguato preavviso: conseguentemente, la era di fatto costretta ad essere CP_1 costantemente disponibile a provvedere alla loro custodia. La resistente faceva rilevare che tali comportamenti erano, oltretutto, ingiustificabili, perché il era Pt_1 impegnato nel lavoro in maniera assidua soltanto per tre mesi estivi, e precisamente da giugno ad agosto, mentre nei mesi di maggio e di settembre i suoi impegni professionali erano sensibilmente ridimensionati, in considerazione della minore presenza di bagnanti. Tutto ciò premesso, la aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, CP_1
e non si opponeva, sostanzialmente, alla conferma delle condizioni economiche relative al contributo al mantenimento delle figlie, previa verifica del reddito effettivo e delle reali capacità economiche del da compiersi nel corso del giudizio. Pt_1
Relativamente, invece, all'assegno divorzile, faceva rilevare che non riusciva a reperire un'attività lavorativa che fosse compatibile con i suoi impegni familiari ed allegava agli atti la documentazione attestante la frequenza di corsi di formazione professionale, osservando che, proprio grazie al suo impegno nella cura della famiglia, il Pt_1 aveva potuto migliorare la sua condizione economica globale, in quanto, nel 2013, era proprietario solo al 50% dello chalet “Conchiglia” di Tortoreto ed era poi divenuto, nel 2015, proprietario unico dello stabilimento balneare “Chiaro di Luna”. Chiedeva, pertanto, che fosse confermata la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile in suo favore. In via istruttoria, chiedeva che fosse ammessa la testimonianza delle figlie relativamente alla presenza del padre nella loro vita quotidiana e chiedeva accertamenti più approfonditi sulla situazione patrimoniale del con nomina di Pt_1
CTU per la ricostruzione della capacità patrimoniale effettiva del medesimo. All'udienza del 14/5/2024, il ricorrente, confermando quanto asserito da controparte, dichiarava che, effettivamente, non era proprietario di un'autovettura e che, per gli spostamenti, utilizzava un motociclo tipo “Vespa” perché non mi piaceva guidare automobili, al punto che, sin dal 1993, non possedeva un'autovettura e, all'occorrenza, utilizzava quella di sua madre. Rispondendo a specifica domanda, egli dichiarava che il suo stabilimento balneare era dotato di bar, ristorante e spiaggia, ma che egli curava solo la spiaggia, perché aveva concesso in affitto il bar e il ristorante;
egli asseriva che, fino a metà ottobre, era impegnato nel lavoro, in quanto teneva le “sedie a sdraio” e i lettini a disposizione dei clienti;
da ottobre a maggio andava in vacanza, sempre per due sole settimane, utilizzando la “Vespa” e precisava che si trattava della sua unica vacanza, perché, per il resto, era a disposizione delle figlie”. Il Collegio concorda con il GI in merito al fatto che dalla produzione documentale relativa ai messaggi inviati dal ricorrente alla resistente e dalla stessa linea difensiva del non risulta sufficientemente smentito che questi non sia preciso e puntuale Pt_1 nel rispettare il calendario stabilito quanto alla permanenza delle minori presso di lui;
considerato che
le figlie abitano a San Benedetto del Tronto, non appare molto credibile che egli, con un motociclo tipo “Vespa”, possa recarsi in tale città da Tortoreto e che possa accompagnare le figlie presso la scuola di danza o centri sportivi o in altri luoghi in tutte le condizioni climatiche.
Si concorda anche in merito al fatto che nulla è dato conoscere in merito all'autovettura della madre e della effettiva possibilità, per il di potersene avvalere Pt_1 ogniqualvolta ne abbia necessità. Sotto il profilo probatorio, si concorda con il GI quanto al fatto che le istanze relative ad accertamenti più approfonditi sulla situazione economica del Pt_1 sembrerebbero essere esplorative, in quanto la non ha allegato alcun fatto dal CP_1 quale dedurre che, in realtà, la situazione economica del sia diversa rispetto a Pt_1 quella descritta. Il Collegio, accogliendo le istanze di entrambe le parti, conferma le condizioni economiche di cui alla sentenza di separazione quanto al contributo al mantenimento delle figlie, di euro 400 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse delle minori, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del distretto. Quanto all'assegno divorzile, il Collegio osserva che la relazione con tale IG. , Per_5 che la avrebbe allacciato nelle more del giudizio;
nel ricorso introduttivo non CP_1 se ne fa menzione, mentre solo nella memoria depositata in data 24/4/2024, si afferma che tale relazione era sussistente e si chiede di esaminare le figlie in qualità di testi chiedendo loro se sia vero “ che il , il compagno della mamma, trascorre molto Per_5 tempo con voi a casa? e che accompagna spesso a scuola”. Per_5 Per_1
A parte il fatto che la qualifica di “compagno” comporta un giudizio non demandabile ai testi e men che mai a due ragazzine, si osserva che tale relazione, anche se realmente sussistente, sarebbe comunque sprovvista, allo stato, del carattere di stabilità necessario affinché possa essere valutata ai fini del diniego del diritto all'assegno divorzile. In proposito, si deve comunque rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32198/2021, hanno stabilito che l'instaurazione di una nuova convivenza non costituisce una causa idonea a determinare l'estinzione automatica del diritto a ricevere l'assegno divorzile. La Suprema Corte ha operato una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell'assegno, posto che se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio. Più precisamente se “il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle eIGenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva. La considerazione del contributo dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione retributivo-compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive opzioni esistenziali dell'interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della sua dignità, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati.” La completa dedizione della a favore della famiglia sin dagli anni del CP_1 matrimonio (della durata di ben quindici anni), al punto tale da lasciare il proprio lavoro in occasione della nascita della prole per poterne garantire la cura, costituisce circostanza rappresentata da parte resistente e non smentita efficacemente dallo stesso ricorrente;
al riguardo, si osserva che il fatto che la non si sia consultata con il CP_1 marito quanto alle sue scelte professionali è smentita dalle stesse dichiarazioni del che ha parlato di un termine prefissato di comune accordo per la ripresa per Pt_1 dell'attività lavorativa della moglie;
peraltro, si deve rilevare che la scelta della di dedicarsi alle figlie in maniera esclusiva anche successivamente, in base CP_1 alla sopra descritta situazione familiare, di contesto e organizzativa, appare una scelta obbligata. Cont Come già evidenziato da ella propria ordinanza, la SI.ra , pur essendo CP_1 titolare di qualifiche professionali che le consentirebbero astrattamente di accedere al mondo del lavoro, in concreto versa in una condizione di oggettiva difficoltà che le preclude lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo pieno e stabile, essendo l'intera gestione delle figlie a suo esclusivo carico, perché non può contare sull'apporto di parenti o amici;
i genitori della , che vivono a Corropoli, non potrebbero, CP_1 infatti, assicurarle assiduità e costanza nell'adempimento dei suoi doveri verso le figlie.
La custodia delle figlie, come già rilevato, era a carico della SI.ra durante gli CP_1 anni di matrimonio e continua ad esserlo tuttora, rappresentando tale circostanza un importante ed oggettivo ostacolo, per la medesima, allo svolgimento di un'attività lavorativa che la impegni per l'intera giornata e in maniera costante. Inoltre, si dà atto che la resistente ha provato di essersi sempre adoperata per acquisire abilità professionali frequentando corsi di formazione, cui hanno fatto seguito solo taluni sporadici contratti di lavoro part-time e a tempo determinato. Peraltro, afferma la che il potendo contare sulla sua presenza quale CP_1 Pt_1 unica figura su cui gravava l'intera gestione di tutti gli impegni familiari, ha avuto la possibilità di affermarsi professionalmente. Differentemente da quanto sostenuto dal SI. il quale afferma che le minori Per_4 abbiano ormai raggiunto un'età di autonomia tale da consentire alla di CP_1 lavorare in maniera stabile, appare corretto ritenere che l'età delle minori, rispettivamente di anni quindici e dodici anni, non consentirebbe alla resistente di lasciarle in casa da sole per potersi dedicare allo svolgimento di un'attività lavorativa che comporti la sua assenza per la maggior parte della giornata. Indipendentemente, quindi dalla mancata, o quanto meno non propriamente puntuale, collaborazione del ricorrente nella quotidiana gestione delle figlie, asserita da parte resistente, si deve propendere per la conclusione che la SI.ra si trova tuttora CP_1 nell'impossibilità oggettiva di dedicarsi ad un lavoro stabile e a tempo pieno che le consenta una piena autonomia economica e che tale situazione è destinata a protrarsi almeno fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età da parte della figlia più piccola, . Per_2
Peraltro, come già rilevato dal Giudice istruttore in sede di adozione di provvedimenti provisori ed urgenti, a tali esiti logici si giungerebbe comunque considerando che è difficile ipotizzare che la non svolga un qualche lavoro di natura occasionale, CP_1 essendo la somma di € 250,00 mensili sicuramente insufficiente per poter far fronte alle sue necessità. Per tali motivi e per i motivi più in generale espressi nella predetta ordinanza, si concorda con il GI in merito al fatto che le prove testimoniali proposte da parte ricorrente (a parte l'inopportunità di disporre la testimonianza delle minori nella causa) devono considerarsi superflue ai fini della decisione. Sulle somme dovute dal e sopra indicate dovrà essere calcolato l'adeguamento Per_4 secondo gli indici ISTAT-VITA con decorrenza dall'ottobre del 2022 (la sentenza di separazione è stata emanata nel settembre del 2022): esse dovranno essere versate alla entro i primi cinque giorni di ciascun mese. Si conferma, così come stabilito CP_1 in sede di separazione, che la possa riscuotere il 100% dell'assegno unico CP_1 familiare, pari a complessivi euro 300 mensili e si conferma, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla , affinché vi abiti con le due figlie nate dal CP_1 matrimonio. La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza;
esse vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra introdotta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 in data 08.09.2007, con atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Tortoreto, Anno 2007, Numero 4, Parte I, Serie Ufficio 2;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Tortoreto per le prescritte trascrizioni ed annotazioni;
3) conferma le statuizioni contenute nella sentenza n. 576/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.09.2022 quanto all'affidamento delle figlie e Per_1
ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso;
alla Per_2 collocazione prevalente presso la madre, alle modalità e alle CP_1 tempistiche dell'esercizio del diritto di visita del padre alle figlie minori;
alla collocazione prevalente delle medesime presso la madre, CP_1 all'assegnazione della ex casa coniugale in favore di quest'ultima; al contributo al mantenimento delle figlie da parte del (con la precisazione che il 50% delle Pt_1 spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse delle minori sarà disciplinato e regolamentato in base al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del distretto); al pagamento delle spese straordinarie e alla riscossione del 100% dell'assegno unico familiare da parte della;
CP_1
4) conferma, altresì, le previsione della suddetta sentenza anche quanto all'entità della somma posta a carico del ricorrente e dovuta ad a seguito di questo CP_1 procedimento, a titolo di assegno divorzile;
5) stabilisce che le somme sopra indicate debbano essere versate ad CP_1 entro i primi 5 giorni di ciascun mese e che esse debbano essere rivalutate automaticamente secondo gli indici di vita ISTAT con decorrenza dall'ottobre del 2022 (la sentenza di separazione è stata emanata nel settembre del 2022); 6) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.500,00, oltre 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 7/3/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo