Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3818/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, lette le note ex art. 281-sexies c.p.c. in sostituzione dell'udienza odierna fissata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di r.g. 3818/2018, pendente tra:
, in persona del Sindaco pro tempore, , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in nella Via Gen Cascino 57/b, presso lo studio dell'avv. Stefano Garofalo, che lo Pt_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Fiorucci del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata in Vittoria, nella Piazza Giordano bruno n. 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Di Blasi
OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “Piaccia al tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, - per i motivi spiegati in narrativa, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda monitoria spiegata dall'opposta - per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1371/18 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3.07.2018 e notificato al concludente l
5.07.2018, per i motivi rappresentati in narrativa;
-ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme nella misura portata dal monitorio impugnato e ciò per i motivi rassegnati in narrativa;
- ritenere e dichiarare che nulla deve l'Ente opponente alla società opposta per le causali di cui al giudizio pagina 1 di 8
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
- salvo ogni diritto ed azione”;
Parte opposta: “Piaccia al Tribunale di Ragusa, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo il credito realmente contestato, né l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta e/o facile soluzione;
Nel merito - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, per i titoli di cui in narrativa, condannare il
, in persona del suo Sindaco, al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 242.175,62, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi per il ritardo nel pagamento, dalla scadenza delle fatture al saldo, e delle spese legali della fase monitoria e dell'opposizione. In via istruttoria: - Riservata ogni istanza, deduzione istruttoria e produzione documentale, nelle memorie 183 6° comma c.p.c. n. 1-2-3 che fin d'ora si chiede vengano concesse. -
Spese rifuse.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha proposto opposizione al d.i. n. Parte_1
1371/2018 emesso dal tribunale di Ragusa in data 3.07.2018 nell'ambito del procedimento monitorio n.
2232/2018 in data 3/7/2018 e notificato all'ente comunale il 5/7/2018, con il quale è stato intimato all'opponente il pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 242.175,62, oltre agli interessi come richiesti e le spese relative alla procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettari ex art. 2 D.M. n.
5572014.
Allegava a tal fine che:
- la mancanza di inadempimento da parte dell'ente comunale, il quale ha interamente liquidato in favore dell'opposta il credito preteso, giuste determine dirigenziali emesse dalla competente Area 8- Opere pubbliche e Servizi al territorio;
- l'inidoneità della prova sottesa al d.i., sia in ordine alla prova dell'effettiva fornitura sia in ordine alla sua corretta quantificazione e corrispondenza al compenso ingiunto;
rileva, inoltre, come tutta la documentazione sottesa al d.i. sia in massima parte di formazione unilaterale e come tale inidonea a supportare la pretesa creditoria del giudizio di merito;
- assenza di prova in ordine alla regolarità amministrativa e fiscale della fatturazione, avendo
[...] fondato la richiesta di emissione del monitorio sulla scorta di semplici fatture relative alla _1 fornitura di energia elettrica, essendo noto che la natura “commerciale” della fattura la rende un atto unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato. pagina 2 di 8 Costituitasi tempestivamente in giudizio contestava quanto ex adverso sostenuto Controparte_1 rilevando:
- l'infondatezza dell'eccezione di pagamento sollevata da parte opponente, relativa al pagamento delle fatture azionate in via monitoria;
- per quanto concerne la prova del credito azionato dalla società opposta, di aver prodotto l'estratto autentico notarile delle fatture contestate risultanti dal libro IVA;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle fatture, avendo la società opposta interrotto il decorrere del termine prescrizionale con comunicazione a mezzo pec (cfr. doc. 7).
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudice successivamente assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la presente udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni, redigeva a verbale la presente sentenza.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta nei termini a seguire.
In virtù del principio della ragione più liquida e in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 della Costituzione, verrà affrontata solo la questione, di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – e relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”); conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in pagina 3 di 8 generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna all'adempimento di obbligazioni pecuniarie formulata, già in fase monitoria, da nei confronti del Controparte_1
per la somma di euro 242.175,62, oltre agli interessi come richiesti e le spese Parte_1 relative alla procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettari ex art. 2 D.M. n. 5572014, in quanto cessionaria del credito dell'allora cedente (cfr. doc. 1), azionando una serie di fatture relative alla fornitura Controparte_2 di energia elettrica relative all'anno 2011 emesse dal cedente nell'ambito di un rapporto di somministrazione con l'ente.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. pagina 4 di 8 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Eccepita tempestivamente la prescrizione dei crediti va rilevato che risulta decorso il termine di prescrizione di 5 anni – trattandosi di fatture emesse anteriforma L. n. 205/2017.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione breve, sancita dall'art. 2948, n. 4,
c.c., deve intendersi riferita alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che solo con il protrarsi nel tempo dell'adempimento si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico – ossia il contratto stipulato tra le parti – ma ripetute nel tempo e autonome le une rispetto alle altre (cfr. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2006, n. 26161).
Sul punto, “I crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas, e in genere, i crediti riguardanti "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 2948 comma 4 c.c.” (cfr. Tribunale Grosseto,
19/07/2019, n.559); ed ancora, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che “il prezzo della somministrazione, sia che debba pagarsi a scadenze annuali, sia che debba pagarsi a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi in ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo,
e deve, pertanto, ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito” (ex plurimis Cass.,
s.u., 18 dicembre 1985, n. 6458; Cass., 1 agosto 1990 n. 7658; Cass., 12 marzo 1994, n. 2429).
La Suprema Corte ha altresì statuito: “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice. Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente – in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio – se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima” (Cass. Civ. sentenza n. 20493 del 13 ottobre 2015).
Ciò premesso, l'onere della prova dell'interruzione avrebbe dovuto esser assolto dall'opposta che, a tal pagina 5 di 8 fine, ha versato in atti il doc. 7 precisando in seno all'atto costitutivo che tale documento assurge a valido atto interruttivo.
Tuttavia, il documento de quo risulta privo di sottoscrizione da parte della società opposta, e, pertanto, lo stesso non può produrre l'effetto interruttivo della prescrizione (a tal riguardo: "In materia di atti giuridici unilaterali ricettizi, a contenuto dichiarativo, qual è l'atto di costituzione in mora, per il quale
è richiesta la forma scritta "ad validitatem", la sottoscrizione - quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto - costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c, comma 4; nè essendo consentito, attraverso condotte successive, tenute dall'autore dell'atto a contenuto dichiarativo, univocamente dirette a fare propria la dichiarazione ed anche se rispondenti al requisito di forma prescritto, integrare con efficacia "ex tunc" l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante, con la conseguenza che la produzione in giudizio del documento unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espressa nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato" (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord.,
(ud. 14/12/2020) 07-05-2021, n. 12182).
Ciò consente, ancora più agevolmente, di far ricorso al principio ormai condiviso, della “ragione più liquida” il quale, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-03-
2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello pagina 6 di 8 stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del
22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”.
Tutto ciò premesso, tutti i crediti vantati dalla società opposta (relativi all' annualità 2011) risultano già prescritti al 2016, posto che l'unico atto interruttivo è successivo a tale ultima annualità e coincide con la notifica del d.i. n. 1371/2018 emesso dal tribunale di Ragusa in data 3/7/2018, il quale, risulta notificato all'ente comunale solamente in data 5/7/2018: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022, n.27944).
Ne deriva che, essendo fondata l'eccezione di prescrizione, l'opposizione va accolta, con conseguente assorbimento delle altre questioni, in virtù del principio della c.d. ragione più liquida.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di _1
( ). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda,
[...] P.IVA_2 visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% di quelli per la fase di trattazione, per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'opposizione proposta da ( )
contro
Parte_1 P.IVA_1
( ) accerta la prescrizione del credito ingiunto e, per l'effetto, Controparte_1 P.IVA_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 1371/2018, trib. Ragusa, r.g. 2232/2018;
• condanna, altresì, a rimborsare a Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
( ) le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_1
pagina 7 di 8 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 8/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8