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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. NC Clemente IT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4784/2024
tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL PIZZO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e IVANO MARCEDONE,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 12.11.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 9.12.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato l'11.3.2024 entro il termine di sei mesi dalla data della visita della
Commissione medica del 12.2.2024
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dello status di soggetto invalido civile in misura non inferiore al 74%,
con diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa nella relazione scritta Persona_1
depositata il 10.10.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: Diabete mellito insulinodipendente senza complicanze;
Obesità senza
complicanze artrosiche. […..] La sig.ra , a causa delle infermità Parte_1
evidenziate e da quanto documentato, ha subito una permanente riduzione della sua
II capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 52% che risulta essere di entità
inferiore a quella minima stabilita dall'art. 13 della L. n. 118/1971 e s.m.i. per
l'ottenimento dell'assegno mensile ivi previsto e richiesto giudizialmente.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo per avere sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata il 12.5.2025, ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetta da “diabete I.D., obesità Parte_1
patologica, ritardo mentale medio, cistocele [...] Da quanto detto si può affermare che la
IG , tenuto conto dei precedenti riferimenti tabellari, può ritenersi Parte_1
invalida al 75% (settantacinque per cento); l'inizio della decorrenza di tale stato
invalidante deve risalire dal mese di Dicembre del 2024 (si veda certificato del dr.
, in quanto prima di tale epoca non era stata ben documentato il ritardo Per_3
mentale. Tale complesso invalidante andrebbe rivalutato a due anni di distanza e cioè nel
Dicembre del 2026 per possibile modificazione delle condizioni di salute della paziente.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
III Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente una condizione di invalidità civile pari al 75%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e revisione a due anni di distanza (dicembre 2026).
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal mese di dicembre 2024),
successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (12.02.2024)
sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro con ricorso iscritto al nr 4784/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
9.12.2024 a seguito di A.T.P.:
IV Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 12.05.2025 dal dott. Per_2
[...]
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
NC Clemente IT
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. NC Clemente IT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4784/2024
tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL PIZZO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e IVANO MARCEDONE,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 12.11.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 9.12.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato l'11.3.2024 entro il termine di sei mesi dalla data della visita della
Commissione medica del 12.2.2024
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dello status di soggetto invalido civile in misura non inferiore al 74%,
con diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa nella relazione scritta Persona_1
depositata il 10.10.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: Diabete mellito insulinodipendente senza complicanze;
Obesità senza
complicanze artrosiche. […..] La sig.ra , a causa delle infermità Parte_1
evidenziate e da quanto documentato, ha subito una permanente riduzione della sua
II capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 52% che risulta essere di entità
inferiore a quella minima stabilita dall'art. 13 della L. n. 118/1971 e s.m.i. per
l'ottenimento dell'assegno mensile ivi previsto e richiesto giudizialmente.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo per avere sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata il 12.5.2025, ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetta da “diabete I.D., obesità Parte_1
patologica, ritardo mentale medio, cistocele [...] Da quanto detto si può affermare che la
IG , tenuto conto dei precedenti riferimenti tabellari, può ritenersi Parte_1
invalida al 75% (settantacinque per cento); l'inizio della decorrenza di tale stato
invalidante deve risalire dal mese di Dicembre del 2024 (si veda certificato del dr.
, in quanto prima di tale epoca non era stata ben documentato il ritardo Per_3
mentale. Tale complesso invalidante andrebbe rivalutato a due anni di distanza e cioè nel
Dicembre del 2026 per possibile modificazione delle condizioni di salute della paziente.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
III Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente una condizione di invalidità civile pari al 75%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e revisione a due anni di distanza (dicembre 2026).
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal mese di dicembre 2024),
successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (12.02.2024)
sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro con ricorso iscritto al nr 4784/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
9.12.2024 a seguito di A.T.P.:
IV Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 12.05.2025 dal dott. Per_2
[...]
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
NC Clemente IT
V