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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 976/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...](avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Di Maso);
- ATTORE contro
(C.F. (avv. Marina Pezzotta); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
(AVV. Francesco Novara);
- CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(C.F. (avv. Domenico Massignani); Controparte_3 P.IVA_3
- CHIAMATA IN CAUSA
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni – Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) ex art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 662 - surroga di
- cartella di pagamento emessa da Controparte_4 CP_1 Controparte_1
[...]
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
«In via preliminare:
pagina 1 di 12 - sospendere l'efficacia della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 notificata dall' in quanto fondata su un credito non E_ accertato, non liquido ed, in ogni caso, non provato per le ragioni esposte in narrativa;
- sospendere l'efficacia della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 notificata dall' poiché la fideiussione oggetto di E_ contestazione contiene delle clausole abusive le quali devono essere rilevate ed essere oggetto in separata sede secondo quanto disposto dalla sentenza Cass. Sezioni Unite del 06/06/2023 n. 9479;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo per le ragioni esposte in narrativa e, dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dall' nonché l'impossibilità di procedere E_ nei confronti del sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale dell
[...]
in quanto il presunto credito non risulta provato per le ragioni E_ esposte ut supra;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 in quanto l non procedeva prima nei confronti del debitore principale e, per l'effetto, revocare la suddetta cartella;
- accertare e dichiarare la mancanza di prova del presunto credito vantato dall' per le ragioni esposte in narrativa;
E_
- accertare e dichiarare le clausole inserite nella fideiussione sottoscritta dal sig.
nulle e, per l'effetto, dichiarare nulla, anche parzialmente, la Parte_1 suddetta fideiussione sottoscritta dal sig. Pt_1
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la pretesa creditoria – semmai fosse provata – scaduta e/o la decadenza del Fondo di Garanzia e per esso l' ai sensi dell'art. 1957 c.c.; E_
- revocare la cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 per tutte le ragioni ut supra esposte;
- con ogni riserva di formulare, dedurre e contestare all'esito delle produzioni richieste ex art 210 cpc;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito rigetti le domande principali, ricalcolare l'eventuale importo dovuto dal sig. Parte_1
;
[...]
In via istruttoria:
- Si chiede sin d'ora di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della fideiussione sottoscritta dal sig. in relazione al finanziamento erogato in data Parte_1
05/04/2017 per la società non in suo possesso come già esposto nel Parte_2 presente atto, da parte dell' e/o dal E_ CP_5 CP_2
;
[...]
pagina 2 di 12 - Si chiede inoltre una perizia econometrica relativa al presunto credito vantato dall' nei confronti del sig. semmai E_ Pt_1 dovesse essere provato da controparte.
Con vittoria delle spese di procedura e compensi».
Per la : Controparte_1
«In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
riguardo ogni contestazione del ricorrente per asserita per E_ asserita “inesistenza del titolo esecutivo e dunque per inesistenza della pretesa creditoria”; per asserito “difetto di legittimazione sostanziale dell'
[...]
in quanto il presunto credito non risulta provato”; per asserita E_
“illegittimità della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 in quanto l non procedeva prima nei confronti del debitore principale”; per asserita “mancanza di prova del presunto credito vantato dall' ”; per E_ asserita “nullità delle clausole inserite nella fideiussione e, per l'effetto, nulla, anche parzialmente, la suddetta fideiussione sottoscritta dal signor;
e, da ultimo, Pt_1 per asserita “violazione dell'art. 1957 cc e, per l'effetto, dichiarare la pretesa creditoria scaduta e/o la decadenza del Fondo di garanzia e per esso l'
[...]
ai sensi dell'art. 1957 cc”, con conseguente inammissibilità della E_ domanda di annullamento del titolo proposta nei confronti di soggetto non legittimato a contraddire in merito;
respingersi in ogni caso la domanda di sospensione dell'atto impugnato per difetto dei necessari presupposti di legge;
in subordine nel merito: respingersi la domanda di annullamento della cartella di pagamento indicata in premessa perché inammissibile per le ragioni esposte in narrativa e comunque del tutto infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Per Controparte_2
«Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa così provvedere:
I - in via preliminare: ai sensi dell'art. dell'art. 281 undecies co. 4 c.p.c. fissare altra udienza per consentire la chiamata in giudizio di c.f. OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, P.IVA_3
Piazza San Carlo n. 156;
II - sempre in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
III - nel merito, in via principale: respingere le domande avanzate da parte ricorrente in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
IV – nel merito , in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertata una responsabilità per violazione di norma imperative e/o anche per pagina 3 di 12 violazione della normativa Antitrust e/o dell'art. 1957 c.c. da parte del terzo chiamato, condannare quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni in favore di quantificati nelle Pt_3 somma di € 35 .891,24, pari alla restituzione dell'importo erogato per la garanzia prestata, o di quella nella misura maggiore o minore da determinarsi all'esito del presente giudizio , oltre agli interessi legali ed il danno da svalutazione , nonché a tenere indenne e manlevata da qualunque ulteriore spesa e/o Controparte_8 onere che dovesse alla stessa derivare in dipendenza del presente giudizio, comprese quelle legali.
In ogni caso , con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre gli accessori di legge».
Per Controparte_3
«In via preliminare:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
OP
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario in relazione alle statuizioni sul contratto di fideiussione rilasciato in favore della Banca, per essere competente la Sezione Specializzata in materia d'Impresa; nel merito:
- in via principale, dichiarare inammissibile l'opposizione e/o rigettare integralmente le domande avanzate da parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia violazione della normativa Antitrust e/o dell'art. 1957 c.c. e/o, in ogni caso, l'insussistenza di qualsiasi profilo di invalidità e/o di violazione di norme imperative della garanzia prestata dal sig. rigettare, in quanto inammissibile nonché Pt_1 infondata in fatto e in diritto, la richiesta di condanna di in OP persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni avanzata da CP_8
e quantificata nella somma di € 35.891,24, pari alla restituzione dell'importo
[...] erogato per la garanzia prestata, o di quella nella misura maggiore o minore da determinarsi all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi legali ed il danno da svalutazione, e, comunque, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di manleva e garanzia avanzata da Controparte_8
- in ogni caso, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe e all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa da Pt_1
pagina 4 di 12 on atto depositato il 25 gennaio 2024, denominato «ricorso in opposizione Pt_1 alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 II co. c.p.c.», volto ad ottenere la dichiarazione di inesistenza del credito (euro 36.095,37 oltre diritti di notifica per un totale di euro 36.101,25 oltre interessi di mora nel caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni) di cui alla cartella di pagamento n. 020 2023 00181310 59 001 meglio descritta in atti (doc. 3 prodotta dall'attore), emessa nei confronti dell'attore «in qualità di cooobbligato» della società (menzionata a pag. 5 della Parte_2 cartella).
La cartella è stata notificata all'attore da su E_ incarico di Controparte_2
Analoga cartella, con n. 020 2023 00181310 59 000 e meglio descritta in atti, è emessa nei confronti della società oggi con sede in 64032 Atri (TE), Vico Parte_2
Maglio 12, quale debitore principale.
Il procedimento è stato ricondotto allo schema di cui all'art. 281-undecies c.p.c. dal giudice originariamente designato per la trattazione (v. il decreto 23 febbraio 2024) e si è svolto secondo quel modello processuale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a
[...]
(di seguito, anche, ), costituitasi il 6 maggio 2024, e a E_
(di seguito, anche RO
, già società con socio Controparte_2 unico costituitasi il 5 aprile 2024. Controparte_10
Su istanza di è stata chiamata in causa la banca già OP creditore garantito dal Fondo gestito da costituitasi il 4 luglio 2024.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
3.
I fatti rilevanti per la decisione sono pacifici e comunque documentati.
Si rimanda dunque ai documenti prodotti.
4.
In estrema sintesi, i fatti che mergono dagli atti possono essere così riassunti:
- il 10 gennaio 2017 la banca Cassa di Risparmio in OG (oggi OP
, stipula con la società CF e P IVA allora con sede in
[...] Parte_2 P.IVA_4
OG, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 un contratto di finanziamento di euro 90.000,00 per l'acquisto di
[...] macchinari (doc. 7, prodotto da v. anche il doc. 6 e il doc. 8), in relazione al quale in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_2 aveva chiesto, in data 3 novembre 2016, di accedere alla Parte_1 garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alle leggi n. pagina 5 di 12 662/1996 (art. 2, comma 100, lett. a)) e n. 266/2017 (art. 15) (doc. 5 prodotto da;
- era amministratore unico di dal 29 settembre Parte_1 Parte_2
2016 (cesserà dalla carica il 26 ottobre 2020, v. la visura storica prodotta da come doc. 4);
- con istanza 14 novembre 2016 la banca Casas di Risparmio in OG chiede l'intervento del Fondo di garanzia (doc 6 prodotto da;
- il contratto 10 gennaio 2017 contiene, fra gli altri, l'art. 7bis in tema di obblighi derivanti dalla garanzia prestata da
- la banca godeva di garanzia personale prestata da come Parte_1 da fideiussione omnibus 24 febbraio 1998, quando la società aveva forma di società in accomandita semplice ( del dott. ing. CP_11 Controparte_12
CF e P IVA allora con sede a San Lazzaro di Savena, BO): la
[...] P.IVA_4 fideiussione omnibus era stata integrata il 30 aprile 2003 limitatamente alla somma a concorrenza della quale era stata prestata la garanzia, il 30 aprile 2003 (doc. 9 prodotto da;
- il 26 ottobre 2020 ede a la sua quota di Parte_1 Controparte_13 partecipazione nella società (doc. 1 prodotto dall'attore); Parte_2
- a fronte dell'inadempimento di (diciassette rate scadute dal 10 ottobre Parte_2
2019 al 10 febbraio 2021 per complessivi euro 26.488,12, oltre interessi di mora per euro 565,51, oltre capitale residuo ultima rata scaduta e non pagata di euro 17.696,42), con lettera 25 febbraio 2021 comunica la decadenza dal OP beneficio del termine e intima al debitore principale e al garante Parte_1 di pagare entro dieci giorni la somma di euro 44.750,05, con l'avvertimento che «decorso inutilmente il termine rituale per il pagamento, la provvederà ad CP_2 escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sulla impresa inadempiente e sugli eventuali garanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto – legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 in SO n. 15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70). Inviamo copia della presente a tutti i garanti in indirizzo perché ne abbiano conoscenza a tutti gli effetti di legge» (doc. 11 prodotto da;
- detta lettera 25 febbraio 2021, spedita il 3 marzo 2021, viene ricevuta il 10 marzo 2021 dal debitore principale e l'8 marzo 2021 dal garante (doc. 11 Pt_1 prodotto da;
- nessun pagamento viene eseguito dal debitore principale o dal garante;
- con nota 17 maggio 2021 la banca attesta a l'esposizione debitoria (doc. 12 prodotto da;
pagina 6 di 12 - il 19 maggio 2021 chiede l'intervento del Fondo di garanzia per OP le piccole e medie imprese (PMI) ex art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 662 (v. il doc. 13 prodotto da «FONDO A CP_14 CP_15
PICCOLE E MEDIE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), LEGGE 266/97 CP_16 art. 15, D.M. 248/99, DM del 26/6/2012 OPERAZIONI DI GARANZIA DIRETTA A PRIMA RICHIESTA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL FONDO ai sensi dei par. H della Parte II delle Disposizioni Operative vigenti fino al 14/10/2018 / della parte VI e VIII delle vigenti Disposizioni Operative»; v. anche il doc. 12);
- eroga a la somma di euro 35.891,24 con valuta 17 agosto Parte_4
2021 (documenti 14-15 prodotti da;
- con lettera 22 giugno 2022 (doc. 2 prodotto dall'attore) comunica a debitore principale e garante, oltre che a e al nuovo socio di OP Parte_2 di essersi surrogata nel credito della banca garantita per la parte corrispondente alla somma versata a e intima a e a uale Parte_4 Parte_2 Parte_1 garante e coobbligato in solido di pagare la somma di euro 36.095,33 con valuta 15 giugno 2022: la lettera di surroga di viene ricevuta da il 29 Parte_1 giugno 2022 (doc. 16 prodotto da;
- nessun pagamento viene eseguito dal debitore principale o dal garante.
5.
Sono state acquisite agli atti sia la cartella di pagamento emessa nei confronti del debitore principale, la società oggi con sede ad Atri (TE) (doc. 3 prodotto da Parte_2
), sia quella emessa nei confronti del garante e coobbligato in solido Parte_1 doc. 3 prodotto dall'attore).
[...]
Come pacifico, le cartelle di pagamento sono state emesse per il recupero del credito meglio descritto nella lettera di surroga 22 giugno 2022 inviata da (anche) al debitore principale e al garante odierno Parte_2 Parte_1 attore.
Nella cartella di pagamento per cui è causa, emessa nei confronti del debitore principale, è specificato che l'attore risponde come garante: «Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati: Parte_1
(pag. 4).
[...]
I dati e le informazioni presenti nella cartella di pagamento notificata al debitore principale si trovano anche nella cartella di pagamento notificata a CP_17 in qualità di coobbligato» (pag. 1) di (indicata a pag. 5).
[...] Parte_2
Dalla cartella risulta che il ruolo è stato emesso da
[...]
Controparte_2
Questo il «dettaglio degli addebiti»:
«SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2023/000621 Entrate coattive anno 2022».
pagina 7 di 12 Questo è il «dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo»:
«Nella tabella che segue è indicato derivante dalla emissione del ruolo n. 2023/000621 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).
1. N. 2023/000621 Entrate coattive anno 2022 Pt_5
Partita: 2022001000000014001IV202206223691-655443 00000000 GARANZIA LIQUIDATA L. 662/96
INVITO AL PAGAMENTO 3691-655443 DEL 22/06/2022 GARANZIA LIQUIDATA L. 662/96
COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA SULLA POS. N. 655443».
Si aggiunge inoltre i seguenti dati:
«Ruolo n. 2023/000621.
Reso esecutivo in data 17-04-2023.
Consegnato il 10-05-2023. Ruolo ordinario.
Partita: 00000000 PartitaIVA_5 CP_18
L. 662/96
[...]
[…]
Descrizione Importi a ruolo
1 2022 2R86 Recupero Contributo 35.891,24
IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA DI FONDO PUBBLICO 662/96
2 2022 2R87 Interessi Recupero Contributo 204,13
INTERESSI AL TASSO LEGALE DAL 18/08/2021 AL 15/06/2022
Totale 39.095,37
Totale da pagare (entro le scadenze)* 39.095,37
* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella».
6.
Ciò premesso in punto di fatto e ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022), l'opposizione di Parte_1 volta a contestare l'iniziativa assunta da nell'an, nel quomodo (secondo l'attore, la cartella non poteva essere emessa in assenza di un previo titolo esecutivo) e nel quantum è infondata, posto che:
- pacifica è la posizione di quale garante di e Parte_1 Parte_2 pacifico è l'inadempimento di quest'ultima verso la banca che aveva concesso il finanziamento;
pagina 8 di 12 - il credito derivante da tale contratto era altresì assistito dalla garanzia pubblica prestata dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. n. 662/1996;
- rimasta inadempiente le società beneficiaria, la banca ha escusso la garanzia prestata da (sul tema, cfr. Cass., sez. un., 1 agosto 2025, n. 22201; Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022; Cass., sez. un., 31 luglio 2025, n. 22099; Cass., sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17652);
- pacifica è l'avvenuta erogazione in data 17 agosto 2021, da alla banca, a fronte dell'inadempimento di della somma di cui ai doc. 14 e 15; Parte_2
- pacifica è la surroga di in relazione alla somma erogata, nella posizione della banca, sia pur con le peculiarità meglio descritte nel costante orientamento della Corte di cassazione di seguito richiamato (v., fra le tante, Cass., sez. 3, ord. 16 gennaio 2023, n. 1005);
- pacifico è il persistente inadempimento di e del garante, che nulla Parte_2 hanno versato dopo la c.d. lettera di surroga 22 giugno 2022 inviata a loro da (è prodotta anche dall'attore, doc. 2, oltre che da doc. 16): nessun fatto estintivo, modificativo o impeditivo è stato allegato e tantomeno provato;
- irrilevante ai fini della decisione della presente controversia è la cessione della quota societaria da;
Parte_1 Controparte_13
- è pacifico che la somma per cui agisce è inferiore all'importo garantito da (sino a 327.000,00, come da integrazione della fideiussione in Parte_1 data 30 aprile 2003);
- il 27 giugno 2023 (doc. 3a prodotto da ) è stata notificata al debitore principale la già menzionata cartella di pagamento n. 020 2023 00181310 59 000 (doc. 3 prodotto da ) il cui contenuto è identico a quello della cartella di pagamento n. 020 2023 00181310 59 001 ricevuta dal garante e odierno attore (doc. 3 prodotto dall'attore; v. anche l'estratto di ruolo relativo alla posizione di Parte_1
alla cartella n. 020 2023 00181310 59 001, doc. 2 prodotto da );
[...]
- pacifico e comunque evidente alla luce dei documenti acquisiti è il fatto che, in relazione alla garanzia prestata per obbligazioni di (già s.a.s), l'attore (socio Parte_2 accomandatario e legale rappresentante della società del dott. ing. CP_11
s.a.s., CF e P IVA , al tempo del rilascio della Parte_1 P.IVA_4 garanzia personale in data 24 febbraio 1998; socio e amministratore unico della
[...]
CF e P IVA al tempo della stipula del contratto di finanziamento Pt_2 P.IVA_4
10 gennaio 2017) non riveste la qualità di consumatore: è qui sufficiente richiamare, in tema di consumatore fideiussore, i noti arresti della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015 – 2016 (19 novembre 2015, causa C-74/15, ; 14 settembre Per_1
2016, causa C-534/15, , la successiva giurisprudenza di merito anche di Per_2 questo Tribunale, il più recente orientamento della Corte di cassazione (ripercorso da Cass., sez. un., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868);
- secondo costante orientamento del giudice di legittimità, il credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ha subito pagina 9 di 12 l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento è un credito «avente natura pubblicistica ma non tributaria, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo» (v. da ultimo, Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022): quello vantato da è «un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo» (Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022 che richiama i precedenti di legittimità; tra gli altri, v. Cass., sez. I, ord. 9 marzo 2020, n. 6508);
- l'art. 8-bis, comma 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, recante «Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese», nella sua ultima parte prevede espressamente che «al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni» (questo il testo del comma 3: «
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni»);
- secondo consolidato orientamento della Cassazione, legittimamente il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla l. n. 662/1996 può avvalersi, anche nei confronti del terzo prestatore di garanzia, della procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 146/1999, anche laddove i crediti siano sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, conv. con modif. dalla l. n. 33/2015,poiché tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (v., fra le altre, Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022; Cass., sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17650; Cass., sez. III, ord. 13 aprile 2025, n. 9678; Cass., sez. III, 12 dicembre 2024, n. 32148; Cass., sez. III, ord. 10 aprile 2024, n. 9657, paragrafo 2 e paragrafo 3, nel quale ultimo si legge fra l'altro che «l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa
pagina 10 di 12 convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453)»); Cass., sez. I, ord. 30 novembre 2023, n. 33369; Cass., sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1005; v. inoltre, fra le altre, Trib. Napoli, sez. XIV, 1 aprile 2022, n. 3307; Trib. OG, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 2569; Trib. OG, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 1790);
- la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere esclusa per accordo tra le parti (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 13 gennaio 2025, n. 835, secondo cui ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale;
v. anche Cass., sez. III, ord. 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., sez. I, ord. 17 febbraio 2025, n. 3989)
- l'atto sottoscritto il 24 febbraio 21998, integrato da ultimo il 30 aprile 2003, in forza del quale l'attore aveva rilasciato garanzia personale in relazione ai debiti della società di cui egli era amministratore e socio, reca espressa deroga all'art. 1957 c.c., come si legge nella clausola di cui all'art. 6, munita di doppia sottoscrizione (Cass., sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7387; Cass., sez. I, 9 agosto 2016, n. 16825);
- nel caso di specie il permanere dell'obbligazione del garante è correlata al permanere dell'inadempimento del debitore principale e viene meno solo con la totale estinzione di ogni credito del soggetto garantito verso il debitore principale (clausola 6), il che esclude la soggezione al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., articolo peraltro nel caso di specie espressamente derogato (Cass., sez. III, ord. 20 settembre 2023, n. 26906; Cass., sez. I, ord. 3 dicembre 2019, n. 31569; Cass., sez. I, 13 agosto 2015, n. 16836);
- nel caso di specie, con la lettera 25 febbraio 2021 aveva OP comunicato la decadenza dal beneficio del termine e intimato al debitore principale e al garante di pagare entro dieci giorni la somma di euro Parte_1
44.750,05 (v. supra par. 4);
- come si desume dalla clausola 7 (obbligo per il garante di pagare «immediatamente» «a semplice richiesta scritta», inopponibilità delle eccezioni opponibili dal debitore garantito, deroga all'art. 1945 c.c.) in combinato disposto con la clausola 6, quella prestata dall'attore è una garanzia derivante da contratto autonomo di garanzia e la condizione posta dall'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche da una iniziativa stragiudiziale (Cass., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179);
- come ribadito dalla Corte di cassazione, il fondamento del credito di verso il debitore principale e il garante è autonomo rispetto a quello del credito dell'istituto finanziatore (v. anche Trib. OG, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 2569; Trib. OG, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 1790);
pagina 11 di 12 - l'attore si è limitato a svolgere astratti e stringatissimi rilievi senza illustrare alcun puntuale e convincente argomento a sostegno e dell'eccepita abusività di clausole, né, soprattutto, ha spiegato, allegando precise circostanze di fatto e descrivendo le vicende relative ai sei contratti di finanziamento, quale incidenza sul caso concreto avrebbero avuto le (solo genericamente evocate) clausole eventualmente abusive (cfr. Trib. OG, 17 marzo 2025, n. 666).
7.
In conclusione, l'opposizione proposta da infondata. Parte_1
8.
Ogni altra questione o eccezione è irrilevante o assorbita.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OG, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso cartella di pagamento proposta sa Parte_1
;
[...]
- condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre RF
[...]
15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2 le spese processuali, liquidate in euro 5.261,00 per
[...] compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna a pagare a le spese Parte_1 Controparte_3 processuali, liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
OG, 25 agosto 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 976/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...](avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Di Maso);
- ATTORE contro
(C.F. (avv. Marina Pezzotta); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
(AVV. Francesco Novara);
- CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(C.F. (avv. Domenico Massignani); Controparte_3 P.IVA_3
- CHIAMATA IN CAUSA
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni – Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) ex art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 662 - surroga di
- cartella di pagamento emessa da Controparte_4 CP_1 Controparte_1
[...]
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
«In via preliminare:
pagina 1 di 12 - sospendere l'efficacia della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 notificata dall' in quanto fondata su un credito non E_ accertato, non liquido ed, in ogni caso, non provato per le ragioni esposte in narrativa;
- sospendere l'efficacia della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 notificata dall' poiché la fideiussione oggetto di E_ contestazione contiene delle clausole abusive le quali devono essere rilevate ed essere oggetto in separata sede secondo quanto disposto dalla sentenza Cass. Sezioni Unite del 06/06/2023 n. 9479;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo per le ragioni esposte in narrativa e, dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dall' nonché l'impossibilità di procedere E_ nei confronti del sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale dell
[...]
in quanto il presunto credito non risulta provato per le ragioni E_ esposte ut supra;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 in quanto l non procedeva prima nei confronti del debitore principale e, per l'effetto, revocare la suddetta cartella;
- accertare e dichiarare la mancanza di prova del presunto credito vantato dall' per le ragioni esposte in narrativa;
E_
- accertare e dichiarare le clausole inserite nella fideiussione sottoscritta dal sig.
nulle e, per l'effetto, dichiarare nulla, anche parzialmente, la Parte_1 suddetta fideiussione sottoscritta dal sig. Pt_1
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la pretesa creditoria – semmai fosse provata – scaduta e/o la decadenza del Fondo di Garanzia e per esso l' ai sensi dell'art. 1957 c.c.; E_
- revocare la cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 per tutte le ragioni ut supra esposte;
- con ogni riserva di formulare, dedurre e contestare all'esito delle produzioni richieste ex art 210 cpc;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito rigetti le domande principali, ricalcolare l'eventuale importo dovuto dal sig. Parte_1
;
[...]
In via istruttoria:
- Si chiede sin d'ora di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della fideiussione sottoscritta dal sig. in relazione al finanziamento erogato in data Parte_1
05/04/2017 per la società non in suo possesso come già esposto nel Parte_2 presente atto, da parte dell' e/o dal E_ CP_5 CP_2
;
[...]
pagina 2 di 12 - Si chiede inoltre una perizia econometrica relativa al presunto credito vantato dall' nei confronti del sig. semmai E_ Pt_1 dovesse essere provato da controparte.
Con vittoria delle spese di procedura e compensi».
Per la : Controparte_1
«In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
riguardo ogni contestazione del ricorrente per asserita per E_ asserita “inesistenza del titolo esecutivo e dunque per inesistenza della pretesa creditoria”; per asserito “difetto di legittimazione sostanziale dell'
[...]
in quanto il presunto credito non risulta provato”; per asserita E_
“illegittimità della cartella di pagamento n. 02020230018131059/001 in quanto l non procedeva prima nei confronti del debitore principale”; per asserita “mancanza di prova del presunto credito vantato dall' ”; per E_ asserita “nullità delle clausole inserite nella fideiussione e, per l'effetto, nulla, anche parzialmente, la suddetta fideiussione sottoscritta dal signor;
e, da ultimo, Pt_1 per asserita “violazione dell'art. 1957 cc e, per l'effetto, dichiarare la pretesa creditoria scaduta e/o la decadenza del Fondo di garanzia e per esso l'
[...]
ai sensi dell'art. 1957 cc”, con conseguente inammissibilità della E_ domanda di annullamento del titolo proposta nei confronti di soggetto non legittimato a contraddire in merito;
respingersi in ogni caso la domanda di sospensione dell'atto impugnato per difetto dei necessari presupposti di legge;
in subordine nel merito: respingersi la domanda di annullamento della cartella di pagamento indicata in premessa perché inammissibile per le ragioni esposte in narrativa e comunque del tutto infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Per Controparte_2
«Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa così provvedere:
I - in via preliminare: ai sensi dell'art. dell'art. 281 undecies co. 4 c.p.c. fissare altra udienza per consentire la chiamata in giudizio di c.f. OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, P.IVA_3
Piazza San Carlo n. 156;
II - sempre in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
III - nel merito, in via principale: respingere le domande avanzate da parte ricorrente in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
IV – nel merito , in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertata una responsabilità per violazione di norma imperative e/o anche per pagina 3 di 12 violazione della normativa Antitrust e/o dell'art. 1957 c.c. da parte del terzo chiamato, condannare quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni in favore di quantificati nelle Pt_3 somma di € 35 .891,24, pari alla restituzione dell'importo erogato per la garanzia prestata, o di quella nella misura maggiore o minore da determinarsi all'esito del presente giudizio , oltre agli interessi legali ed il danno da svalutazione , nonché a tenere indenne e manlevata da qualunque ulteriore spesa e/o Controparte_8 onere che dovesse alla stessa derivare in dipendenza del presente giudizio, comprese quelle legali.
In ogni caso , con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre gli accessori di legge».
Per Controparte_3
«In via preliminare:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
OP
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario in relazione alle statuizioni sul contratto di fideiussione rilasciato in favore della Banca, per essere competente la Sezione Specializzata in materia d'Impresa; nel merito:
- in via principale, dichiarare inammissibile l'opposizione e/o rigettare integralmente le domande avanzate da parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia violazione della normativa Antitrust e/o dell'art. 1957 c.c. e/o, in ogni caso, l'insussistenza di qualsiasi profilo di invalidità e/o di violazione di norme imperative della garanzia prestata dal sig. rigettare, in quanto inammissibile nonché Pt_1 infondata in fatto e in diritto, la richiesta di condanna di in OP persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni avanzata da CP_8
e quantificata nella somma di € 35.891,24, pari alla restituzione dell'importo
[...] erogato per la garanzia prestata, o di quella nella misura maggiore o minore da determinarsi all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi legali ed il danno da svalutazione, e, comunque, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di manleva e garanzia avanzata da Controparte_8
- in ogni caso, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe e all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa da Pt_1
pagina 4 di 12 on atto depositato il 25 gennaio 2024, denominato «ricorso in opposizione Pt_1 alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 II co. c.p.c.», volto ad ottenere la dichiarazione di inesistenza del credito (euro 36.095,37 oltre diritti di notifica per un totale di euro 36.101,25 oltre interessi di mora nel caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni) di cui alla cartella di pagamento n. 020 2023 00181310 59 001 meglio descritta in atti (doc. 3 prodotta dall'attore), emessa nei confronti dell'attore «in qualità di cooobbligato» della società (menzionata a pag. 5 della Parte_2 cartella).
La cartella è stata notificata all'attore da su E_ incarico di Controparte_2
Analoga cartella, con n. 020 2023 00181310 59 000 e meglio descritta in atti, è emessa nei confronti della società oggi con sede in 64032 Atri (TE), Vico Parte_2
Maglio 12, quale debitore principale.
Il procedimento è stato ricondotto allo schema di cui all'art. 281-undecies c.p.c. dal giudice originariamente designato per la trattazione (v. il decreto 23 febbraio 2024) e si è svolto secondo quel modello processuale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a
[...]
(di seguito, anche, ), costituitasi il 6 maggio 2024, e a E_
(di seguito, anche RO
, già società con socio Controparte_2 unico costituitasi il 5 aprile 2024. Controparte_10
Su istanza di è stata chiamata in causa la banca già OP creditore garantito dal Fondo gestito da costituitasi il 4 luglio 2024.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
3.
I fatti rilevanti per la decisione sono pacifici e comunque documentati.
Si rimanda dunque ai documenti prodotti.
4.
In estrema sintesi, i fatti che mergono dagli atti possono essere così riassunti:
- il 10 gennaio 2017 la banca Cassa di Risparmio in OG (oggi OP
, stipula con la società CF e P IVA allora con sede in
[...] Parte_2 P.IVA_4
OG, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 un contratto di finanziamento di euro 90.000,00 per l'acquisto di
[...] macchinari (doc. 7, prodotto da v. anche il doc. 6 e il doc. 8), in relazione al quale in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_2 aveva chiesto, in data 3 novembre 2016, di accedere alla Parte_1 garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alle leggi n. pagina 5 di 12 662/1996 (art. 2, comma 100, lett. a)) e n. 266/2017 (art. 15) (doc. 5 prodotto da;
- era amministratore unico di dal 29 settembre Parte_1 Parte_2
2016 (cesserà dalla carica il 26 ottobre 2020, v. la visura storica prodotta da come doc. 4);
- con istanza 14 novembre 2016 la banca Casas di Risparmio in OG chiede l'intervento del Fondo di garanzia (doc 6 prodotto da;
- il contratto 10 gennaio 2017 contiene, fra gli altri, l'art. 7bis in tema di obblighi derivanti dalla garanzia prestata da
- la banca godeva di garanzia personale prestata da come Parte_1 da fideiussione omnibus 24 febbraio 1998, quando la società aveva forma di società in accomandita semplice ( del dott. ing. CP_11 Controparte_12
CF e P IVA allora con sede a San Lazzaro di Savena, BO): la
[...] P.IVA_4 fideiussione omnibus era stata integrata il 30 aprile 2003 limitatamente alla somma a concorrenza della quale era stata prestata la garanzia, il 30 aprile 2003 (doc. 9 prodotto da;
- il 26 ottobre 2020 ede a la sua quota di Parte_1 Controparte_13 partecipazione nella società (doc. 1 prodotto dall'attore); Parte_2
- a fronte dell'inadempimento di (diciassette rate scadute dal 10 ottobre Parte_2
2019 al 10 febbraio 2021 per complessivi euro 26.488,12, oltre interessi di mora per euro 565,51, oltre capitale residuo ultima rata scaduta e non pagata di euro 17.696,42), con lettera 25 febbraio 2021 comunica la decadenza dal OP beneficio del termine e intima al debitore principale e al garante Parte_1 di pagare entro dieci giorni la somma di euro 44.750,05, con l'avvertimento che «decorso inutilmente il termine rituale per il pagamento, la provvederà ad CP_2 escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sulla impresa inadempiente e sugli eventuali garanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto – legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 in SO n. 15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70). Inviamo copia della presente a tutti i garanti in indirizzo perché ne abbiano conoscenza a tutti gli effetti di legge» (doc. 11 prodotto da;
- detta lettera 25 febbraio 2021, spedita il 3 marzo 2021, viene ricevuta il 10 marzo 2021 dal debitore principale e l'8 marzo 2021 dal garante (doc. 11 Pt_1 prodotto da;
- nessun pagamento viene eseguito dal debitore principale o dal garante;
- con nota 17 maggio 2021 la banca attesta a l'esposizione debitoria (doc. 12 prodotto da;
pagina 6 di 12 - il 19 maggio 2021 chiede l'intervento del Fondo di garanzia per OP le piccole e medie imprese (PMI) ex art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 662 (v. il doc. 13 prodotto da «FONDO A CP_14 CP_15
PICCOLE E MEDIE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), LEGGE 266/97 CP_16 art. 15, D.M. 248/99, DM del 26/6/2012 OPERAZIONI DI GARANZIA DIRETTA A PRIMA RICHIESTA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL FONDO ai sensi dei par. H della Parte II delle Disposizioni Operative vigenti fino al 14/10/2018 / della parte VI e VIII delle vigenti Disposizioni Operative»; v. anche il doc. 12);
- eroga a la somma di euro 35.891,24 con valuta 17 agosto Parte_4
2021 (documenti 14-15 prodotti da;
- con lettera 22 giugno 2022 (doc. 2 prodotto dall'attore) comunica a debitore principale e garante, oltre che a e al nuovo socio di OP Parte_2 di essersi surrogata nel credito della banca garantita per la parte corrispondente alla somma versata a e intima a e a uale Parte_4 Parte_2 Parte_1 garante e coobbligato in solido di pagare la somma di euro 36.095,33 con valuta 15 giugno 2022: la lettera di surroga di viene ricevuta da il 29 Parte_1 giugno 2022 (doc. 16 prodotto da;
- nessun pagamento viene eseguito dal debitore principale o dal garante.
5.
Sono state acquisite agli atti sia la cartella di pagamento emessa nei confronti del debitore principale, la società oggi con sede ad Atri (TE) (doc. 3 prodotto da Parte_2
), sia quella emessa nei confronti del garante e coobbligato in solido Parte_1 doc. 3 prodotto dall'attore).
[...]
Come pacifico, le cartelle di pagamento sono state emesse per il recupero del credito meglio descritto nella lettera di surroga 22 giugno 2022 inviata da (anche) al debitore principale e al garante odierno Parte_2 Parte_1 attore.
Nella cartella di pagamento per cui è causa, emessa nei confronti del debitore principale, è specificato che l'attore risponde come garante: «Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati: Parte_1
(pag. 4).
[...]
I dati e le informazioni presenti nella cartella di pagamento notificata al debitore principale si trovano anche nella cartella di pagamento notificata a CP_17 in qualità di coobbligato» (pag. 1) di (indicata a pag. 5).
[...] Parte_2
Dalla cartella risulta che il ruolo è stato emesso da
[...]
Controparte_2
Questo il «dettaglio degli addebiti»:
«SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2023/000621 Entrate coattive anno 2022».
pagina 7 di 12 Questo è il «dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo»:
«Nella tabella che segue è indicato derivante dalla emissione del ruolo n. 2023/000621 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).
1. N. 2023/000621 Entrate coattive anno 2022 Pt_5
Partita: 2022001000000014001IV202206223691-655443 00000000 GARANZIA LIQUIDATA L. 662/96
INVITO AL PAGAMENTO 3691-655443 DEL 22/06/2022 GARANZIA LIQUIDATA L. 662/96
COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA SULLA POS. N. 655443».
Si aggiunge inoltre i seguenti dati:
«Ruolo n. 2023/000621.
Reso esecutivo in data 17-04-2023.
Consegnato il 10-05-2023. Ruolo ordinario.
Partita: 00000000 PartitaIVA_5 CP_18
L. 662/96
[...]
[…]
Descrizione Importi a ruolo
1 2022 2R86 Recupero Contributo 35.891,24
IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA DI FONDO PUBBLICO 662/96
2 2022 2R87 Interessi Recupero Contributo 204,13
INTERESSI AL TASSO LEGALE DAL 18/08/2021 AL 15/06/2022
Totale 39.095,37
Totale da pagare (entro le scadenze)* 39.095,37
* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella».
6.
Ciò premesso in punto di fatto e ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022), l'opposizione di Parte_1 volta a contestare l'iniziativa assunta da nell'an, nel quomodo (secondo l'attore, la cartella non poteva essere emessa in assenza di un previo titolo esecutivo) e nel quantum è infondata, posto che:
- pacifica è la posizione di quale garante di e Parte_1 Parte_2 pacifico è l'inadempimento di quest'ultima verso la banca che aveva concesso il finanziamento;
pagina 8 di 12 - il credito derivante da tale contratto era altresì assistito dalla garanzia pubblica prestata dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. n. 662/1996;
- rimasta inadempiente le società beneficiaria, la banca ha escusso la garanzia prestata da (sul tema, cfr. Cass., sez. un., 1 agosto 2025, n. 22201; Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022; Cass., sez. un., 31 luglio 2025, n. 22099; Cass., sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17652);
- pacifica è l'avvenuta erogazione in data 17 agosto 2021, da alla banca, a fronte dell'inadempimento di della somma di cui ai doc. 14 e 15; Parte_2
- pacifica è la surroga di in relazione alla somma erogata, nella posizione della banca, sia pur con le peculiarità meglio descritte nel costante orientamento della Corte di cassazione di seguito richiamato (v., fra le tante, Cass., sez. 3, ord. 16 gennaio 2023, n. 1005);
- pacifico è il persistente inadempimento di e del garante, che nulla Parte_2 hanno versato dopo la c.d. lettera di surroga 22 giugno 2022 inviata a loro da (è prodotta anche dall'attore, doc. 2, oltre che da doc. 16): nessun fatto estintivo, modificativo o impeditivo è stato allegato e tantomeno provato;
- irrilevante ai fini della decisione della presente controversia è la cessione della quota societaria da;
Parte_1 Controparte_13
- è pacifico che la somma per cui agisce è inferiore all'importo garantito da (sino a 327.000,00, come da integrazione della fideiussione in Parte_1 data 30 aprile 2003);
- il 27 giugno 2023 (doc. 3a prodotto da ) è stata notificata al debitore principale la già menzionata cartella di pagamento n. 020 2023 00181310 59 000 (doc. 3 prodotto da ) il cui contenuto è identico a quello della cartella di pagamento n. 020 2023 00181310 59 001 ricevuta dal garante e odierno attore (doc. 3 prodotto dall'attore; v. anche l'estratto di ruolo relativo alla posizione di Parte_1
alla cartella n. 020 2023 00181310 59 001, doc. 2 prodotto da );
[...]
- pacifico e comunque evidente alla luce dei documenti acquisiti è il fatto che, in relazione alla garanzia prestata per obbligazioni di (già s.a.s), l'attore (socio Parte_2 accomandatario e legale rappresentante della società del dott. ing. CP_11
s.a.s., CF e P IVA , al tempo del rilascio della Parte_1 P.IVA_4 garanzia personale in data 24 febbraio 1998; socio e amministratore unico della
[...]
CF e P IVA al tempo della stipula del contratto di finanziamento Pt_2 P.IVA_4
10 gennaio 2017) non riveste la qualità di consumatore: è qui sufficiente richiamare, in tema di consumatore fideiussore, i noti arresti della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015 – 2016 (19 novembre 2015, causa C-74/15, ; 14 settembre Per_1
2016, causa C-534/15, , la successiva giurisprudenza di merito anche di Per_2 questo Tribunale, il più recente orientamento della Corte di cassazione (ripercorso da Cass., sez. un., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868);
- secondo costante orientamento del giudice di legittimità, il credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ha subito pagina 9 di 12 l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento è un credito «avente natura pubblicistica ma non tributaria, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo» (v. da ultimo, Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022): quello vantato da è «un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo» (Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022 che richiama i precedenti di legittimità; tra gli altri, v. Cass., sez. I, ord. 9 marzo 2020, n. 6508);
- l'art. 8-bis, comma 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, recante «Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese», nella sua ultima parte prevede espressamente che «al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni» (questo il testo del comma 3: «
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni»);
- secondo consolidato orientamento della Cassazione, legittimamente il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla l. n. 662/1996 può avvalersi, anche nei confronti del terzo prestatore di garanzia, della procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 146/1999, anche laddove i crediti siano sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, conv. con modif. dalla l. n. 33/2015,poiché tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (v., fra le altre, Cass., sez. un., 18 luglio 2025, n. 20022; Cass., sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17650; Cass., sez. III, ord. 13 aprile 2025, n. 9678; Cass., sez. III, 12 dicembre 2024, n. 32148; Cass., sez. III, ord. 10 aprile 2024, n. 9657, paragrafo 2 e paragrafo 3, nel quale ultimo si legge fra l'altro che «l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa
pagina 10 di 12 convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453)»); Cass., sez. I, ord. 30 novembre 2023, n. 33369; Cass., sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1005; v. inoltre, fra le altre, Trib. Napoli, sez. XIV, 1 aprile 2022, n. 3307; Trib. OG, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 2569; Trib. OG, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 1790);
- la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere esclusa per accordo tra le parti (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 13 gennaio 2025, n. 835, secondo cui ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale;
v. anche Cass., sez. III, ord. 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., sez. I, ord. 17 febbraio 2025, n. 3989)
- l'atto sottoscritto il 24 febbraio 21998, integrato da ultimo il 30 aprile 2003, in forza del quale l'attore aveva rilasciato garanzia personale in relazione ai debiti della società di cui egli era amministratore e socio, reca espressa deroga all'art. 1957 c.c., come si legge nella clausola di cui all'art. 6, munita di doppia sottoscrizione (Cass., sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7387; Cass., sez. I, 9 agosto 2016, n. 16825);
- nel caso di specie il permanere dell'obbligazione del garante è correlata al permanere dell'inadempimento del debitore principale e viene meno solo con la totale estinzione di ogni credito del soggetto garantito verso il debitore principale (clausola 6), il che esclude la soggezione al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., articolo peraltro nel caso di specie espressamente derogato (Cass., sez. III, ord. 20 settembre 2023, n. 26906; Cass., sez. I, ord. 3 dicembre 2019, n. 31569; Cass., sez. I, 13 agosto 2015, n. 16836);
- nel caso di specie, con la lettera 25 febbraio 2021 aveva OP comunicato la decadenza dal beneficio del termine e intimato al debitore principale e al garante di pagare entro dieci giorni la somma di euro Parte_1
44.750,05 (v. supra par. 4);
- come si desume dalla clausola 7 (obbligo per il garante di pagare «immediatamente» «a semplice richiesta scritta», inopponibilità delle eccezioni opponibili dal debitore garantito, deroga all'art. 1945 c.c.) in combinato disposto con la clausola 6, quella prestata dall'attore è una garanzia derivante da contratto autonomo di garanzia e la condizione posta dall'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche da una iniziativa stragiudiziale (Cass., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179);
- come ribadito dalla Corte di cassazione, il fondamento del credito di verso il debitore principale e il garante è autonomo rispetto a quello del credito dell'istituto finanziatore (v. anche Trib. OG, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 2569; Trib. OG, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 1790);
pagina 11 di 12 - l'attore si è limitato a svolgere astratti e stringatissimi rilievi senza illustrare alcun puntuale e convincente argomento a sostegno e dell'eccepita abusività di clausole, né, soprattutto, ha spiegato, allegando precise circostanze di fatto e descrivendo le vicende relative ai sei contratti di finanziamento, quale incidenza sul caso concreto avrebbero avuto le (solo genericamente evocate) clausole eventualmente abusive (cfr. Trib. OG, 17 marzo 2025, n. 666).
7.
In conclusione, l'opposizione proposta da infondata. Parte_1
8.
Ogni altra questione o eccezione è irrilevante o assorbita.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OG, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso cartella di pagamento proposta sa Parte_1
;
[...]
- condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre RF
[...]
15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2 le spese processuali, liquidate in euro 5.261,00 per
[...] compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna a pagare a le spese Parte_1 Controparte_3 processuali, liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
OG, 25 agosto 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
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