Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent N. Reg. Cron
N 1583/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1583/2023 R.G.A.C., all' esito dell' udienza del 28.5.2025, promossa da
, rappr e difeso dagli avv. Napoli Francesca, Leccisi Ivano Parte_1
e Napoli Pierlucio
RICORRENTE
Contro
con sede in Lecce Controparte_1 viale Marche
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: liquidazione arretrati e contestuale trattenuta irpef
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che l' con provvedimento del 13.12.2021 CP_1 aveva liquidato in suo favore l' assegno IO con decorrenza dal 1 ottobre
2019 provvedendo alla liquidazione degli arretrati per un importo lordo di euro 18.722,21 e di euro 14.326,08 al netto delle trattenute IRPEF, ha adito il Tribunale al fine di accertare il proprio diritto a conseguire i ratei di pensione dal 1 ottobre 2019 nella misura risultante dal calcolo effettuato dall' previa applicazione delle detrazioni sulle trattenute CP_1
IRPEF e per l' effetto condannare l' alla restituzione della somma CP_1 di euro 4182,06 trattenuta dall' a titolo di ritenuta d' acconto IRPEF CP_1 nella veste di sostituto d' imposta oltre interessi legali.
A fondamento del ricorso parte ricorrente sosteneva che l' aveva CP_1 sbagliato nel non applicare le detrazioni da reddito da lavoro
2019 soggetti a tassazione separata, posto che il reddito del ricorrente nell' anno 2019 era inferiore a 8000,00 euro e negli 2020 e 2021 era inferiore a 15.000,00 euro, sicchè l' avrebbe dovuto applicare la CP_1 detrazione per redditi da pensione e quindi rideterminare l' imposta sulla base dell' art 13 co 3 TUIR nella misura di euro 123,98.
L' , regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
All' odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto va accolto.
Tanto premesso ai sensi dell' art 17 co 1 lett b) del TUIR: “L' imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell' art 50 e al comma 2 dell' art 49”.
L' art 49 co 2 TUIR prevede “costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all' art 429 ultimo comma del codice di procedura civile”.
L'art 21 comma 1 TUIR precisa “per gli altri redditi tassati separatamente…l' imposta è determinata applicando al' ammontare percepito
l' aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all' anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero per i redditi e le somme indicati, rispettivamente nelle lettere b), c bis), e n bis del comma 1 dell' art
17, all' anno in cui sono percepiti”.
Infine il successivo art 21 TUIR recante "Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente" dispone che: "
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16
(ndr. vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi ora art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)".
Tanto premesso va evidenziato che nel caso di specie gli arretrati di cui all' art 17 co 1 lett b) corrisposti al ricorrente sono soggetti a tassazione separata.
L' aliquota irpef da applicare viene determinata a seguito dell' applicazione sul reddito del biennio precedente delle deduzioni previste per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell' imposizione (c.d. no tax area); in altre parole le deduzioni servono a determinare una riduzione del reddito imponibile su cui applicare l' aliquota.
Ne consegue che l' aliquota del 23 % applicata dall' istituto sugli emolumenti arretrati corrisposti costituisce l' aliquota più bassa.
Precisato che l' aliquota da applicare è quella del 23% e che sulla base di tale aliquota si calcola l' imposta separata l' art 21 co 4 prevede poi che l' imposta calcolata venga ridotta in misura pari alle detrazioni di cui all' art 13 co 1 e 2 e art 14 nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono.
Risultando verificata tale condizione lo stesso art 21 comma 4 prevede che i soggetti aventi diritto agli arretrati sono tenuti a dichiarare al soggetto che li corrisponde, ai fini dell' utilizzo delle detrazioni residue, l' ammontare delle detrazioni stesse fruite in relazione a ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Orbene, se è vero che non risulta che il ricorrente abbia trasmesso all'
prima del provvedimento di liquidazione, la dichiarazione prevista CP_1 dall'art.21 del TUIR cit. (Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”), non emerge nessun elemento concreto dal quale desumere che le detrazioni in questione siano già state fruite dal ricorrente negli anni dal 2019 al 2021.
Infatti per gli anni dal 2019 al 2021 risulta la percezione da parte del ricorrente del solo reddito derivante dall' assegno IO (v. Certificato
Agenzia delle Entrate allegato in atti), né l ha prospettato CP_1
l'esistenza di ulteriori redditi o che il ricorrente abbia già fruito di detrazioni per gli anni in contestazione.
Inoltre dal TE08 con il quale furono liquidati dall' i ratei arretrati CP_1 dell' assegno ordinario, nel paragrafo intitolato “imponibilità fiscale”
l' annotò “l' assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione CP_1 dell' imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”.
Da tale annotazione si desume che l' fosse a conoscenza della CP_1 sussistenza delle condizioni previste per beneficiare delle detrazioni per i redditi da pensione e che, quindi, nella quantificazione degli arretrati pensionistici dovesse assorbirsi l' importo della tassazione separata ex art 21 comma 4 TUIR (v. sentenza n 881/2023 della Corte di Appello di
Lecce).
Alla luce di tali principi parte ricorrente ha ricalcolato, sulla base del reddito percepito, l' imposta netta dovuta sui ratei di pensione degli anni 2019, 2020 e 2021 per effetto dell' applicazione delle detrazioni per redditi da pensione ex art 13 co 3 TUIR nella misura di euro 123,98 sicchè
l' è tenuto alla restituzione del maggior importo trattenuto di euro CP_1
4182,06.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l va CP_1 condannato a pagare al ricorrente l'importo di € 4.182,06 trattenuto sulla liquidazione dei ratei arretrati oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , con distrazione, secondo la regola della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: - Dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire i ratei di pensione cat IO n 31900087 dal 1 ottobre 2019 nella misura risultante dal calcolo effettuato dall' previa applicazione delle detrazioni sulle trattenute CP_1
IRPEF e per l'effetto condanna l a pagare al ricorrente l'importo CP_1 trattenuto di € 4.182,06 oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 28.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa