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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 25.3.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7037/2023 R.G.
PROMOSSO DA
con sede in SS (CT), via Vittorio Emanuele III n. 178, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Francesco Andronico, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via G.B. Grassi
n. 7; Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, c.f. , in persona del Direttore CP_1 P.IVA_2
Regionale p.t. della , rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Controparte_2
Maugeri, giusta procura generale in notaio dott.ssa. , rep. n. 2536, Racc. n. 1915 del Parte_2
19.01.2023, elettivamente domiciliato in Catania, c/o l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto sita in via Cifali n. 76/A; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2023 la ricorrente in epigrafe indicata - società che si occupa di telecomunicazioni satellitari, produzione di programmi televisivi, servizi per produzioni televisive, quali riprese e registrazioni, per committenti privati e pubblici - ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, premettendo: a) che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100193 del 31.10.2022 la sede di Catania le ha comunicato gli esiti CP_1
dell'accertamento ispettivo iniziato in data 10.2.2022 che, con specifico riferimento alla Posizione
Assicurativa Territoriale (PAT) N. 90121820, hanno riguardato: I) la variazione, ex art. 14 comma 3 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT), dell'inquadramento settoriale aziendale da
CP_
“terziario” a “industria”, che è stato uniformato così all'inquadramento settoriale presso l' ex art. 49 l. n. 88/1989, con decorrenza dal 5.4.2016 (periodo prescrizionale), senza l'applicazione di sanzioni civili ed interessi;
II) la rettifica della classificazione delle lavorazioni, dalla Voce di Tariffa
VT 3610/3600 a quella VT 0511 e VT 4220, ai sensi dell'art. 11, comma 2, capo III della “Nuova Tariffa
Inail dei premi 2019” (D.M. 27.02.2019 di approvazione della Determinazione 2.10.2018 n. CP_1
385 – allegato 2), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al provvedimento, ovvero nella fattispecie dall'1.1.2023; III) il recupero dei premi non versati in ragione della minore retribuzione erroneamente denunciata per l'anno 2019; b) che, con certificato di variazione notificatole il successivo 16.12.2022, l' ha esposto le variazioni effettuate, quantificando in CP_1
tabella i premi dovuti nella misura di € 74.476,20 e facendo decorrere il nuovo inquadramento settoriale dal 31.12.2016 e la nuova classificazione delle lavorazioni dall'1.1.2023; c) che il 24.6.2023 le sarrebbe scaduto il DURC necessario per il regolare svolgimento dell'attività aziendale;
d) che la pretesa fatta valere dall' nel verbale di accertamento sopra richiamato e nel relativo certificato CP_1
di variazione è parzialmente infondata e comunque viziata da un'erronea determinazione delle somme richieste, derivante dal fatto che la rettifica della classificazione delle lavorazioni è stata effettuata dall' a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione del CP_1
provvedimento notificato il 16.12.2022 (1.1.2023), secondo il criterio (indicato nel verbale di CP_ accertamento) dettato dall'art. 11, comma 2, capo III della “Nuova Tariffa dei premi 2019”, mentre, correttamente, la detta rettifica avrebbe dovuto decorrere, ex art. 12, comma 2, della medesima Tariffa 2019 appena menzionata, dalla data dell'istanza, richiamata nello stesso verbale ispettivo, che è stata inoltrata dalla società ricorrente in data 31.5.2016; e) che il fatto che tale istanza del 31.5.2016, espressamente menzionata nel verbale ispettivo, sia stata all'epoca riferita a posizioni assicurative diverse da quella specificamente oggetto dell'accertamento ispettivo contestato (PAT N. 90121820), facenti capo a sedi aziendali site fuori dal territorio della provincia di
Catania, per le quali urgeva ed era stata sollecitata una valutazione dell'erroneità della classificazione siccome segnalata dall'azienda, non avrebbe dovuto deporre in contrario avviso rispetto a quanto dalla stessa ditta sostenuto con riguardo alla erroneità della decorrenza della variazione della classificazione delle lavorazioni effettuata dall' in sede di ispezione, posto che CP_1
nel corso dell'istruttoria la detta istanza di rettifica è stata, di fatto, esaminata e valutata dagli ispettori verbalizzanti con riferimento al complessivo ciclo lavorativo aziendale e, più specificamente, alla posizione assicurativa PAT N. 90121820, riferita alla sede di SS ed oggetto specifico del verbale di accertamento impugnato e contestato con l'atto introduttivo del giudizio;
f) che, pertanto, essendo incontroverso che la rettifica della classificazione delle lavorazioni della posizione assicurativa in questione è scaturita dall'istanza del 31.5.2016, a suo tempo inoltrata dall'azienda, in applicazione del medesimo criterio dettato dall'Organismo di consulenza dell' CP_1
(CONTARP) in risposta alla stessa istanza del 31.5.2016 nella fattispecie gli ispettori avrebbero dovuto correttamente applicare il criterio dettato dall'art. 12 della Tariffa 2019 sopra richiamata
(per l'ipotesi di rettifica effettuata su istanza dell'azienda), facendo decorrere i relativi effetti dal primo giorno del mese successivo all'inoltro dell'istanza, ovvero dall'1.6.2016, piuttosto che quello dettato dal precedente art. 11 (per l'ipotesi di rettifica d'ufficio), che ha fatto erroneamente decorrere la nuova classificazione delle lavorazioni dall'1.1.2023, con conseguente ingiusto danno economico per la società ricorrente;
g) che, infatti, correttamente essendo stata effettuata la modifica del nuovo inquadramento aziendale (dal settore terziario al settore industria) a decorrere dal 5.4.2016, di contro, come sopra rilevato, la rettifica della classificazione delle lavorazioni erroneamente effettuata dall'1.1.2023 ha comportato che l' nel procedere alla CP_1
quantificazione dei premi dovuti sin dal 2016, in virtù del nuovo inquadramento nel settore industria, abbia utilizzato ancora le voci di tariffa proprie della vecchia classificazione delle variazioni
(VV.TT. 3610/3600), ritenendo le nuove tariffe istituite (VV.TT. 0511 e 4220) applicabili solo a decorrere dal 2023, così nuocendo gravemente alla società, dato che le vecchie voci di tariffa (VV.TT.
3610/3600), se applicate al settore industria anziché al settore terziario, hanno un tasso superiore, come si evince confrontando, per le medesime voci di tariffa, il tasso indicato nelle basi di calcolo inviate annualmente dallo stesso e quelle, di gran lunga superiori, indicate nella tabella di cui CP_1
al certificato di variazione 16.12.2022 allegato;
h) che, in definitiva, la quantificazione dei premi dovuti ha ingiustamente determinato, a carico della società odierna ricorrente, un debito di gran lunga superiore rispetto a quello che, invece, sarebbe scaturito se gli ispettori avessero correttamente applicato, sin da giugno 2016 (ovvero dal primo giorno del mese successivo all'istanza del 31.5.2016), le tariffe della nuova classificazione attribuita alle lavorazioni, che avrebbe consentito di quantificare i premi dovuti in virtù del nuovo inquadramento nel settore industria, facendo applicazione, sin dall'anno 2016, delle tariffe riferite alla nuova classificazione delle lavorazioni (VV.TT. 0511 e 4220), con minore aggravio a danno della ricorrente e, persino, con conseguente credito a suo favore.
Tanto premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero annullare il verbale unico di accertamento n. 202100193 del 31.10.2022
e, conseguentemente, il certificato di variazione dell' del 16.12.2022; in ogni caso, accertare e CP_1
dichiarare che la non ha debiti nei confronti dell' e, comunque, ha diritto Parte_1 CP_1 all'attestazione di regolarità per gli adempimenti ai fini del DURC;
condannare l'istituto CP_1
convenuto al pagamento di spese e compensi del giudizio.”.
L' si è costituito tempestivamente in data 12.2.2024, con memoria difensiva con la quale ha CP_1
contestato il fondamento della domanda attorea in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha contestato la prospettazione della società ricorrente secondo la quale, in sede ispettiva, la decorrenza della rettifica della classificazione delle lavorazioni dovesse essere applicata retroattivamente, a partire dall'1.6.2016, posto che l'istanza di rettifica della classificazione delle lavorazioni presentata dall'azienda il 31.5.2016, richiamata a supporto di detta tesi, ha in realtà interessato tutt'altra serie di posizioni assicurative, peraltro oramai cessate da tempo al momento dell'effettuazione dell'ispezione, tra le quali non è assolutamente compresa la posizione assicurativa 0121820 di cui al verbale di accertamento impugnato in giudizio. CP_4
Ha concluso, quindi, chiedendo - non senza avere prima precisato che i DURC richiesti sono sempre stati rilasciati con esito favorevole stante il contenzioso pendente – volersi: “In via principale, nel merito, respingere ogni domanda avanzata nei confronti dell'Istituto, perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità dell'opposto Certificato di variazione del rapporto assicurativo In subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza CP_1
dell'Istituto con condanna della società in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' Condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle intere spese di Parte_1
giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse”.
Sostituita l'udienza del 25.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del contendere nel presente giudizio di accertamento negativo degli esiti del verbale ispettivo impugnato e del certificato di variazione classificazione lavorazioni che ne è scaturito risulta essere, sostanzialmente, la decorrenza della rettifica della classificazione delle lavorazioni aziendali della società ispezionata, dall' disposta ex art. 11, comma 2, della Nuova Tariffa Premi CP_1
del 2019 a far data dall'1.1.2023 (cioè dal primo giorno del mese successivo al provvedimento notificato il 16.12.2022), laddove la ditta opponente, viceversa, ha sostenuto che in sede ispettiva la variazione in parola si sarebbe dovuta applicare retroattivamente, a far data dall'1 giugno 2016, ex comma 2 dell'art. 12 del medesimo D.M. citato, ossia a decorrere dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data della domanda di rettifica della detta classificazione, che sarebbe stata avanzata dalla Società ricorrente all' a mezzo l'istanza del 31 maggio 2016. CP_1 Il Decreto Ministeriale 27.2.2019, di approvazione della Determinazione 2 ottobre 2018 n. 385 CP_1
CP_
- allegato 2, prevede: “Art 11 - Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni - 1. L' accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui
l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: … omissis”; “Art. 12 - Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro -
1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione CP_ applicati dall' siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: … omissis”.
Due sono, quindi, le ipotesi di rettifica della classificazione delle lavorazioni aziendali: la rettifica d'ufficio, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento adottato (ipotesi sub art. 11) e la rettifica su richiesta dell'azienda, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro dell'istanza da parte datoriale (ipotesi sub art. 12).
Ciò posto, nel caso in specie non appare applicabile quest'ultima ipotesi, dal momento che l'istanza di rettifica della classificazione delle lavorazioni presentata il 31.5.2016, a cui allude la società ricorrente allo scopo di dimostrare di potervi accedere – nella quale, peraltro, si è chiesto per le lavorazioni aziendali la rettifica dalla voce di tariffa VT 0511 a quella VT 0530, mentre per la posizione PAT N. 90121820 interessata dall'accertamento contestato in questa sede, classificata alla voce di tariffa VT 3610 (VT 3600 dall'introduzione l'1.01.2019 della nuova Tariffa dei premi), non risulta essere mai stato richiesto alcunché –, ha riguardato solo ed esclusivamente le lavorazioni aziendali inerenti una serie di posizioni assicurative PAT, peraltro ormai cessate già dal 2019, relative ad altre sedi operative quali quelle di Bari (PAT N. 22484256), OL (PAT N. 22484257), AP
(PAT N. ), RM (PAT N. 22484259), DO (PAT N. 22484260) e OR (PAT N. P.IVA_3
22484261), tra cui, appunto, non è compresa la posizione assicurativa PAT N. 90121820 (l'unica rimasta ancora attiva al momento dell'ispezione contestata) relativa alla sede operativa di SS
(CT), di cui invece al verbale ispettivo impugnato nel presente giudizio. Non può pertanto attribuirsi a quell'istanza una sorta di valenza ultrattiva e onnicomprensiva, che consentirebbe di attagliarsi illimitatamente anche a ciò che dalla stessa non è mai stato espressamente contemplato, come dimostra d'altra parte il fatto - sottolineato sin dalla stesura del verbale unico di accertamento impugnato - che le determinazioni scaturite a seguito del parere reso in risposta all'istanza richiamata dalla ricorrente (“- per le mansioni svolte da Pt_3
Operatori televisivi (Operatori SNG) “si prospetta una classificazione a due voci, la 0511 e la 4220,
Gestione Industria, con incidenza percentuale delle retribuzioni, valutate, per singola voce, nel 50% delle stesse dato che le lavorazioni verrebbero svolte in simultanea”; - “L'attività del “Tecnici”, che sembrerebbe si occupino esclusivamente della parte impiantistica e strumentale della trasmissione del segnale, andrà riferita esclusivamente alla VT 4220, Gestione Industria””) “… sono state applicate CP_ dalla Sede di Catania per le sole posizioni assicurative oggetto di istanza di rettifica e già sopra indicate” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, pagg. 3, ultimo cpv e 4, primo e secondo cpv).
In mancanza di una specifica domanda del datore di lavoro tesa inconfutabilmente alla rettifica della classificazione delle lavorazioni anche con riferimento alla posizione assicurativa territoriale oggetto dell'accertamento in questione (al momento dell'istanza peraltro perfettamente attiva), dunque, nessun appunto può essere mosso all'operato del servizio ispettivo dell'Istituto, il quale, all'esito dell'ispezione, ha correttamente determinato “c) La rettifica della classificazione della lavorazione da VT 3610/3600 in posizione assicurativa 90121820, settore industria, secondo quanto indicato al sopra citato punto b), inerenti le retribuzioni imponibili per i lavoratori dipendenti che comunque pur effettuando mansioni inerenti alla qualifica di Tecnici e operatori SNG sono state denunciate nella
VT 3610/3600, verranno rettificate, con istituzione della VT 0511 e VT 4220, ai sensi dell'art. 11, comma 2, in capo III, nuova tariffa dei premio 2019, dal primo giorno del mese successivo al provvedimento” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, pag. 4, terzo cpv).
La rettifica in parola è avvenuta d'ufficio, con la notifica del verbale impugnato e, successivamente, del certificato di variazione avvenuta il 16.12.2022, avendo sottovalutato sino a quel momento la società i “… rischi assicurativi di cui alle VV.TT. 0722 e 3610 … divenuta V.T. 3600”, contenuti nella
PAT 90121820, per via dell'inquadramento settoriale, rimasto immutato sin dalla data di apertura della posizione in parola (5.3.2001), nel settore “terziario”.
Il richiamo delle determinazioni di cui al parere nel contesto dell'accertamento Pt_3
contestato, lungi dall'assumere la valenza esorbitante che la ricorrente sostiene, ha funto CP_ semplicemente da mero termine di paragone e riscontro di quanto già determinato dall' ai sensi dell'art. 49 l. n. 88/1989, con il corretto inquadramento della posizione interessata dall'accertamento nel settore “industria” piuttosto che nel “terziario”: “a) In riferimento al sopra indicato punto 2) l'inquadramento settoriale della società è “industria”, tale determinazione trova riscontro anche in del 22/07/2016” (v. doc. 2 allegato al ricorso, pag. 3). CP_5
Le evidenze processuali sono pertanto inidonee a far ritenere fondate le pretese avanzate dalla società ricorrente in ordine all'applicazione nella fattispecie di un diverso, e a lei più congeniale, termine di decorrenza della rettifica della classificazione delle lavorazioni rispetto a quanto operato dall'Istituto all'esito dell'accertamento contestato.
Tali pretese, peraltro, confliggono con il principio generale di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi.
Con particolare riferimento all'ipotesi di rettifica della tassazione a seguito di accertamento CP_1
CP_ di una diversa classificazione aziendale adottata dall' la Suprema Corte, in relazione all'art. 14 comma 3 D.M. 12.12.2000, ha osservato che, “allorquando il comma 3 del citato art. 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata”, essa ha effetto “dalla data di decorrenza del provvedimento adottato”, sottolineando che “l'adozione del provvedimento che […] rileva ai CP_ sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall' (Cass. n. 4794 del 2019 e Cass. n.
9227 del 2018; v. anche Cass. n. 19979 del 2017).
Il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata - è stato evidenziato, in coerenza con altre norme regolamentari - ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.
Nella specie, l'errato inquadramento non è dipeso dalla società datrice di lavoro, di talché la diversa prospettazione della decorrenza con riferimento ad un periodo antecedente rispetto a quello dell'accertamento non sembra fare corretta applicazione dei richiamati principi, laddove ha sostenuto come più corretta la decorrenza della rettifica in coincidenza con la variazione attuata in CP_ precedenza da parte dell' piuttosto che dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, al datore di lavoro, del provvedimento di rettifica dell' CP_1
Pertanto, è dal momento di adozione del provvedimento che ha inciso, da ultimo, sulla classificazione (id est: quello cioè assunto dall' che devono farsi decorrere gli effetti della CP_1
variazione d'ufficio, con tutto quanto consegue in termini di esatta (o meno) determinazione delle CP_ pretese economiche, legate al nuovo premio individuato dall' controverse in causa.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va quindi rigettato, con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione. Le spese legali, in considerazione dell'integrale rigetto della domanda attorea, sono poste a carico della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell' resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.200,50 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge.
Catania, 25.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi