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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 35939 2024
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11.2.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
Tra
( ) Parte_1 Parte_2
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con decreto di omologa il Tribunale di
Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di accompagnamento. Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza1.4.23 risulta dal decreto di omologa del 3.6.24 in atti
Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr mod AP 70) , la domanda merita accoglimento con riferimento ai ratei maturati.
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi come per legge CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto del ricorrente all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1.4.23
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge. Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11.2.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
Tra
( ) Parte_1 Parte_2
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con decreto di omologa il Tribunale di
Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di accompagnamento. Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza1.4.23 risulta dal decreto di omologa del 3.6.24 in atti
Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr mod AP 70) , la domanda merita accoglimento con riferimento ai ratei maturati.
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi come per legge CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto del ricorrente all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1.4.23
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge. Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice