TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1268/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to PICCIRILLO GIUSEPPINA, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GENTILE FABIO e NOTARDONATO MAURIZIO, CP_1
come da procura in atti;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2019, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mondragone (CE) il 20.09.2024 con il resistente, dalla cui unione è nato il figlio il 20.07.2005), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la Per_1
separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale essendo completamente assorbito dal suo lavoro si mostrava indifferente ai bisogni della moglie e del figlio. Aggiungeva, inoltre, che in data 18.09.2018, a causa di un litigio, il SI. la spintonava violentemente facendola cadere a terra e in ragione di ciò la CP_1
ricorrente subiva un intervento chirurgico e successivamente si trasferiva a casa della madre per ricevere la dovuta assistenza non prestata dal marito.
La ricorrente chiedeva pertanto la separazione con addebito al marito;
l'affido condiviso del figlio on collocazione privilegiata presso la madre;
un assegno di mantenimento a carico del Per_1
resistente pari ad euro 800,00 mensili di cui euro 400,00 in favore della moglie ed euro 400,00 in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
di effettuare accertamenti tributari sul patrimonio del SI. di condannare il SI. alla corresponsione, in favore della ricorrente, della CP_1 CP_1
somma di euro 4000,00 quale contributo retroattivo, da settembre 2018 al 2019, di mantenimento per l'istante e per il figlio.
Con comparsa del 4.05.2019, si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto asserito dalla moglie in merito ai motivi della rottura. Deduceva infatti di aver sempre garantito una vita serena alla propria famiglia e di aver vissuto con la moglie fino al mese di settembre 2018 quando quest'ultima lasciava volontariamente e senza alcun motivo la casa coniugale. Rappresentava, altresì, che la frattura riportata dalla moglie era stata la conseguenza di una scivolata accidentale e che la madre del resistente, quale operatrice socioassistenziale, aveva offerto la propria disponibilità
a prestare assistenza continua e qualificata alla SI.ra durante il periodo di convalescenza Pt_1
presso la casa familiare;
che, tuttavia, parte ricorrente decideva di trasferirsi a casa della madre per ricevere la dovuta assistenza senza manifestare la volontà di rientrare nella casa coniugale e impedendo al resistente di incontrare il figlio. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
l'affido condivido del minore con regolamentazione del diritto di visita del padre;
il rigetto della domanda di erogazione dell'assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie;
di rigettare la richiesta di corresponsione di euro 4000,00 a titolo di contributo retroattivo di mantenimento della ricorrente e del figlio;
di determinare la misura dell'assegno a titolo di mantenimento in favore del figlio in euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza Presidenziale del 16.05.2019, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed emanava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, disponendo l'affido condiviso del figlio con collocazione Per_1
prevalente presso madre;
regolamentava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, alla moglie l'assegno mensile di € 250,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
l'assegno mensile di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie
(d'istruzione, mediche e sportive), purché previamente concordate;
rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione;
fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore per l'udienza del 28.01.2020.
La ricorrente proponeva reclamo avverso l'ordinanza presidenziale innanzi la Corte d'Appello di
Napoli chiedendo l'assegnazione a sé della casa coniugale e una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del minore.
La Corte d'Appello di Napoli con decreto n.5488/2019 del 17.10.2029 accoglieva il reclamo e in parziale riforma del provvedimento presidenziale assegnava la casa coniugale alla SI.ra e Pt_1
confermava nel resto il provvedimento impugnato.
Con memoria integrativa ex art.709 c.p.c. dell'8.01.2019 il resistente si riportava alla comparsa di costituzione e, tenuto conto del decreto della Corte d'Appello di Napoli, chiedeva un riesame dell'ordinanza presidenziale relativamente all'aspetto economico con la conseguente revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della SI.ra , e con la riduzione Parte_1
dell'assegno stabilito a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Era espletata la prova con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi.
All'udienza del 16.10.2020, il giudice istruttore disponeva la diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente ad euro 150,00 per le ragioni indicate. Con note a trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazioni delle conclusioni del
22.10.2024 il difensore per parte ricorrente si riportava a tutte le proprie difese, richieste ed eccezioni ed alla documentazione prodotta nonché alle note del 17.04.2024, reiterando le impugnative tutte. Chiedeva introitarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di legge.
Con note a trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazioni delle conclusioni del
22.10.2024, il difensore, per parte resistente, come da memoria difensiva di costituzione depositata in data il 04.05.2019, nonché come da memoria ex art. 183, comma 6 nr. 1 e 2, c.p.c., verbali e atti di causa, chiedeva revocarsi il contributo al mantenimento del figlio n quanto Persona_2
divenuto maggiorenne. Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra ovvero, in subordine, ridursi lo stesso. Vittoria di spese e compensi di avvocato del Parte_1
giudizio. Chiedeva la decisione della causa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le accuse che i coniugi si rivolgono reciprocamente comprovano il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge ponendo, a fondamento della predetta domanda, l'atteggiamento violento assunto dal resistente durante la vita matrimoniale con particolare riferimento all'episodio del 18.09.2018 in ragione del quale, la ricorrente subiva un intervento e successivamente si vedeva costretta a trasferirsi da sua madre per ricevere le cure adeguate. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente). (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv.
647886 – 01). Nel caso in esame, deve ritenersi che le prove offerte dalla ricorrente consentano l'accertamento delle condotte violente assunte dal marito. Ed invero, la parte depositava sentenza di condanna n. 4770/2023 con la quale il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere condannava il SI. alla pena di anni 1 di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali, per CP_1
il reato di lesioni personali nei confronti della SI.ra . Il Collegio, a tal proposito, ritiene Parte_1
che le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, quali il figlio delle parti e la sorella di parte ricorrente, nell'ambito del giudizio penale possano essere sicuramente considerate nel presente giudizio come prova dei fatti ivi accertati, avvenuti in data antecedente l'introduzione del giudizio di separazione ed in particolare qualche mese prima dell'introduzione del giudizio di separazione.
Inoltre, uno specifico episodio di violenza è stato confermato anche dai testi escussi nel presente giudizio ( e adre e sorella della ricorrente). In particolare, Il teste Tes_1 Testimone_2
riferiva di essere accorsa subito dopo l'episodio descritto con le circostanze n° 8 e 9 della Pt_1
memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 183 co VI, n° 2 c.p.c.. La stessa, escussa all'udienza del 25.5.2021, dichiarava che era stato il ricorrente a confessarle di avere spinto la sorella.
Deve pertanto essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Nessun provvedimento dovrà essere adottato in merito all'affido, la collocazione ed il diritto di visita del figlio atteso che, nel corso del giudizio, lo stesso è divenuto maggiorenne.
Quanto al mantenimento di n. il 20.07.2005), il Collegio ritiene debba essere confermata Per_1
l'ordinanza presidenziale del 19.05.2020, disponendo l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie.Ed invero, non possono trovare accoglimento le richieste del resistente di revoca o riduzione atteso che il ragazzo ha da poco più di un anno raggiunto la maggiore età. Neppure il resistente ha allegato di avere subito una contrazione del proprio reddito ma si è limitato ad elencare le spese sostenute che sono le stesse già vagliate da questo tribunale nel corso del giudizio e che hanno determinato la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge ( ovvero rata di mutuo per la casa coniugale e canone di locazione per l'appartamento locato dal resistente).
Il Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente come disposta dalla Corte di
Appello di Napoli n.5488/2019. Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, la stessa deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. È principio consolidato in giurisprudenza che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso in esame, con ordinanza presidenziale del 19.05.2019, esaminata la situazione reddituale delle parti, il giudice disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere,
a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 250,00. Con successiva ordinanza del
4.11.2020 il g.i., rilevato che con l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente risultava modificata in peius la condizione economica del resistente, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Orbene, il Collegio intende confermare la predetta statuizione alla luce della situazione patrimoniale delle parti complessivamente considerata. Ed infatti parte ricorrente risulta essere ancora disoccupata mentre il SI. agente della Polizia di Stato, ha un reddito lordo annuo di CP_1
€ 38.845,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023). Lo stesso ha dichiarato-
e non risulta contestato- di continuare a sostenere la rata di mutuo per la casa dove vivono la ricorrente ed il figlio nonché il canone di locazione mensile di euro 300,00. Pertanto, il Collegio determina nella somma di euro 150,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore del coniuge a carico del resistente, somma rivalutabile sulla base degli indici Isat.
Le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente vanno dichiarate inammissibili in ragione dell'incompatibilità delle stesse con il presente rito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Accoglie la domanda di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio ari a euro 400,00 mensili da versare alla ricorrente entro il giorno cinque Per_1
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere al 50% con la ricorrente alle spese mediche, sportive, scolastiche e a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari a euro 150,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat;
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 80, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
• Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi 2540,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 18.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio