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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 10006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10006 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25107 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018,
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Remini (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo C.F._2
sito in Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente-
e con sede in Milano, via San Prospero n. 4, numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Milano e codice fiscale , REA MI-2526551, iscritta al n. 35529.7 P.IVA_1
Cont dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione ( ”) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, ed in sua vece la procuratrice codice fiscale , all'uopo legittimata in virtù Controparte_2 P.IVA_2 di procura rilasciata dall'originaria mandataria a rogito della Controparte_3
Dr.ssa Notaio in San Donato Milanese, repertorio n. 432, raccolta n. 330, con Persona_1
unita originaria procura conferita da a (Dr. Controparte_1 Controparte_3
, Notaio in Milano, repertorio n. 42685, raccolta n. 13216), in persona del suo direttore Persona_2 generale dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (C.F. Parte_2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele C.F._3
RB (C.F. ) con studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 9, giusta C.F._4
procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte opposta- nonché
Controparte_4
-parte opposta contumace-
e
Controparte_5
-terza chiamata contumace-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 28094/2017 (N.R.G. 77650/2017) – Contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale, la , in persona del rappresentante legale pro Controparte_4
tempore, nonché la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n. 28094/2017 (N.R.G. 77650/2017), emesso dal
Tribunale di Roma in data 2/12/2017 con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 50.597,11, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù del contratto di finanziamento n. 864859 stipulato tra l'odierno opponente e la Controparte_4
, finalizzato all'acquisto di una autovettura, credito successivamente ceduto alla
[...]
Controparte_1
Parte opponente contestava l'esistenza dell'avverso credito dedotto, domandando che il decreto ingiuntivo opposto venisse dichiarato nullo ed inefficace, posto che le sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale allegata non apparivano autentiche. Pertanto, Parte_1
contestava le firme apposte e proponeva formale disconoscimento.
Con comparsa del 9/1/2019 si costituiva in giudizio la cessionaria in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandone il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo all'udienza del 28/3/2019, il Giudice procedente dichiarava la contumacia della Controparte_4
, autorizzando inoltre la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della
[...]
e concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. Controparte_5
All'udienza del 20/5/2021 veniva, inoltre, dichiarata la contumacia della terza chiamata
[...]
CP_5
All'udienza del 13/7/2023 il Giudice ammetteva c.t.u. calligrafica formulando il seguente quesito:
“accerti il c.t.u. l'autenticità o meno delle sottoscrizioni disconosciute apposte sul contratto di finanziamento in discussione ed attribuite alla parte opponente”.
All'udienza del 3/7/2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30/9/2026.
Con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 il presente giudizio veniva riassegnato all'Ufficio per il Processo e la trattazione veniva anticipata al 2/4/2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che stipulava contratto di Parte_1
finanziamento n. 864859 con la , credito poi ceduto alla Controparte_4 [...]
del valore complessivo di € 32.799,60 con obbligazione assunta di restituire tale somma CP_1 mediante il pagamento di n. 72 rate di pari importo, con la previsione del TAN pari all'12,50% e del
TAEG del 13,44% (cfr. doc. nn. 2-3-4 allegati al fascicolo del monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
Quanto al disconoscimento delle n. 6 sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento de quo, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è emerso che la firma oggetto di verifica è autentica.
È pienamente condivisibile, invero, l'analisi del c.t.u., esaustiva e priva di vizi logico – giuridici, da cui emerge che le firme in verifica “evidenziano un tracciato naturale e genuino. Il quadro di naturalezza e spontaneità è confermato dai riscontri effettuati con le comparative che hanno consentito di rilevare numerose analogie, documentate nei paragrafi precedenti, riferibili non solo
a somiglianze formali, ma anche e soprattutto a somiglianze sostanziali, altamente qualitative, riguardanti peculiarità grafiche che sfuggono al controllo cosciente ed intenzionale di chi scrive, quindi di alto valore identificatorio in quanto irripetibili anche per il più abile dei falsari. Alle concordanze grafiche esposte, non si contrappongono diversità qualitative che possano suggerire
l'ipotesi di imitazione. Del resto, contribuisce ad escludere tale possibilità l'analisi delle firme contestate che ha evidenziato l'assenza di segni di artificio, rallentamenti o forzature sospette. Si tratta inoltre di firme che nessuno imitatore avrebbe potuto riprodurre in modo così disinvolto e fluido se non chi appone con naturalezza la propria scrittura seguendo l'automatismo della personale gestualità grafica”.
Osserva, infatti, l'Ausiliario del Giudice quanto segue: “Dal confronto fra le firme oggetto di verifica peritale e le firme comparative sono emerse concordanze di natura intrinseca al gesto grafico, esse esprimono gli elementi sui quali si basa la identificazione peritale per cui ritengo che le firme in verifica per cui è causa sono autografe e appartengono alla Sig.ra Parte_1
Sono state inoltre riscontrate tra le scritture dei documenti in verifica e il saggio grafico, concordanze tra le componenti espressive del grafismo impostazione, movimento formativo, ritmo e stile. Diversità sono state riscontrate nella firma identificata come V4 che si presenta legata ovvero sia senza stacco tra cognome e nome, nonostante ciò, la firma presenta le caratteristiche grafiche delle restanti comparative. Tali diversità sono da attribuirsi alla variabilità del soggetto scrivente.
Altro fattore individualizzante delle scritture a confronto è dato dalle diversità formali riscontrate che corrispondono all'ambito naturale di variabilità grafica del . Pt_1 Conclude, pertanto, il c.t.u. nel senso che le n. 6 sottoscrizioni a nome apparente Parte_1
apposte al contratto di finanziamento oggetto di verificazione sono autografe in quanto riconducibili alla mano di Parte_1
Quanto alla contestazione di parte opponente relativa all'avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 864859, questa deve ritenersi infondata in quanto non provata.
Si rileva, infatti, che parte opponente si è meramente limitata alla allegazione della lettera di accettazione della richiesta di estinzione anticipata inviata dalla , la quale tuttavia faceva CP_4 salvo il buon fine dei pagamenti effettuati da parte dell'odierna opponente (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 17.1.2024).
Dunque, non vi è prova dell'avvenuto pagamento e del saldo delle rate originariamente rimaste insolute.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 28094/2017, N.R.G.
77650/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 2/12/2017.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del procedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato da avverso la in persona del Parte_1 Controparte_4 rappresentante legale pro tempore, nonché avverso la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
-rigetta l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
28094/2017 (N.R.G. 77650/2017) emesso dal Tribunale di Roma in data 2/12/2017;
-condanna al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che Parte_1
liquida in Euro 3.809,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25107 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018,
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Remini (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo C.F._2
sito in Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente-
e con sede in Milano, via San Prospero n. 4, numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Milano e codice fiscale , REA MI-2526551, iscritta al n. 35529.7 P.IVA_1
Cont dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione ( ”) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, ed in sua vece la procuratrice codice fiscale , all'uopo legittimata in virtù Controparte_2 P.IVA_2 di procura rilasciata dall'originaria mandataria a rogito della Controparte_3
Dr.ssa Notaio in San Donato Milanese, repertorio n. 432, raccolta n. 330, con Persona_1
unita originaria procura conferita da a (Dr. Controparte_1 Controparte_3
, Notaio in Milano, repertorio n. 42685, raccolta n. 13216), in persona del suo direttore Persona_2 generale dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (C.F. Parte_2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele C.F._3
RB (C.F. ) con studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 9, giusta C.F._4
procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte opposta- nonché
Controparte_4
-parte opposta contumace-
e
Controparte_5
-terza chiamata contumace-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 28094/2017 (N.R.G. 77650/2017) – Contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale, la , in persona del rappresentante legale pro Controparte_4
tempore, nonché la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n. 28094/2017 (N.R.G. 77650/2017), emesso dal
Tribunale di Roma in data 2/12/2017 con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 50.597,11, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù del contratto di finanziamento n. 864859 stipulato tra l'odierno opponente e la Controparte_4
, finalizzato all'acquisto di una autovettura, credito successivamente ceduto alla
[...]
Controparte_1
Parte opponente contestava l'esistenza dell'avverso credito dedotto, domandando che il decreto ingiuntivo opposto venisse dichiarato nullo ed inefficace, posto che le sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale allegata non apparivano autentiche. Pertanto, Parte_1
contestava le firme apposte e proponeva formale disconoscimento.
Con comparsa del 9/1/2019 si costituiva in giudizio la cessionaria in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandone il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo all'udienza del 28/3/2019, il Giudice procedente dichiarava la contumacia della Controparte_4
, autorizzando inoltre la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della
[...]
e concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. Controparte_5
All'udienza del 20/5/2021 veniva, inoltre, dichiarata la contumacia della terza chiamata
[...]
CP_5
All'udienza del 13/7/2023 il Giudice ammetteva c.t.u. calligrafica formulando il seguente quesito:
“accerti il c.t.u. l'autenticità o meno delle sottoscrizioni disconosciute apposte sul contratto di finanziamento in discussione ed attribuite alla parte opponente”.
All'udienza del 3/7/2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30/9/2026.
Con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 il presente giudizio veniva riassegnato all'Ufficio per il Processo e la trattazione veniva anticipata al 2/4/2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che stipulava contratto di Parte_1
finanziamento n. 864859 con la , credito poi ceduto alla Controparte_4 [...]
del valore complessivo di € 32.799,60 con obbligazione assunta di restituire tale somma CP_1 mediante il pagamento di n. 72 rate di pari importo, con la previsione del TAN pari all'12,50% e del
TAEG del 13,44% (cfr. doc. nn. 2-3-4 allegati al fascicolo del monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
Quanto al disconoscimento delle n. 6 sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento de quo, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è emerso che la firma oggetto di verifica è autentica.
È pienamente condivisibile, invero, l'analisi del c.t.u., esaustiva e priva di vizi logico – giuridici, da cui emerge che le firme in verifica “evidenziano un tracciato naturale e genuino. Il quadro di naturalezza e spontaneità è confermato dai riscontri effettuati con le comparative che hanno consentito di rilevare numerose analogie, documentate nei paragrafi precedenti, riferibili non solo
a somiglianze formali, ma anche e soprattutto a somiglianze sostanziali, altamente qualitative, riguardanti peculiarità grafiche che sfuggono al controllo cosciente ed intenzionale di chi scrive, quindi di alto valore identificatorio in quanto irripetibili anche per il più abile dei falsari. Alle concordanze grafiche esposte, non si contrappongono diversità qualitative che possano suggerire
l'ipotesi di imitazione. Del resto, contribuisce ad escludere tale possibilità l'analisi delle firme contestate che ha evidenziato l'assenza di segni di artificio, rallentamenti o forzature sospette. Si tratta inoltre di firme che nessuno imitatore avrebbe potuto riprodurre in modo così disinvolto e fluido se non chi appone con naturalezza la propria scrittura seguendo l'automatismo della personale gestualità grafica”.
Osserva, infatti, l'Ausiliario del Giudice quanto segue: “Dal confronto fra le firme oggetto di verifica peritale e le firme comparative sono emerse concordanze di natura intrinseca al gesto grafico, esse esprimono gli elementi sui quali si basa la identificazione peritale per cui ritengo che le firme in verifica per cui è causa sono autografe e appartengono alla Sig.ra Parte_1
Sono state inoltre riscontrate tra le scritture dei documenti in verifica e il saggio grafico, concordanze tra le componenti espressive del grafismo impostazione, movimento formativo, ritmo e stile. Diversità sono state riscontrate nella firma identificata come V4 che si presenta legata ovvero sia senza stacco tra cognome e nome, nonostante ciò, la firma presenta le caratteristiche grafiche delle restanti comparative. Tali diversità sono da attribuirsi alla variabilità del soggetto scrivente.
Altro fattore individualizzante delle scritture a confronto è dato dalle diversità formali riscontrate che corrispondono all'ambito naturale di variabilità grafica del . Pt_1 Conclude, pertanto, il c.t.u. nel senso che le n. 6 sottoscrizioni a nome apparente Parte_1
apposte al contratto di finanziamento oggetto di verificazione sono autografe in quanto riconducibili alla mano di Parte_1
Quanto alla contestazione di parte opponente relativa all'avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 864859, questa deve ritenersi infondata in quanto non provata.
Si rileva, infatti, che parte opponente si è meramente limitata alla allegazione della lettera di accettazione della richiesta di estinzione anticipata inviata dalla , la quale tuttavia faceva CP_4 salvo il buon fine dei pagamenti effettuati da parte dell'odierna opponente (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 17.1.2024).
Dunque, non vi è prova dell'avvenuto pagamento e del saldo delle rate originariamente rimaste insolute.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 28094/2017, N.R.G.
77650/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 2/12/2017.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del procedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato da avverso la in persona del Parte_1 Controparte_4 rappresentante legale pro tempore, nonché avverso la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
-rigetta l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
28094/2017 (N.R.G. 77650/2017) emesso dal Tribunale di Roma in data 2/12/2017;
-condanna al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che Parte_1
liquida in Euro 3.809,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo