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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 27/01/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
LI MA, EL
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2711/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00096-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00096-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00096-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6665/2025 depositato il
07/11/2025 Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli impugna, nei confronti di STC S.r.l., la sentenza n.
14359/24/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 24, depositata il 22/10/202 che aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 S.r.l. contro l'avviso di accertamento n. TF3032M00096/2024 relativo all'anno d'imposta 2018, per IRES, IRAP e IVA, derivante dalla presunta contabilizzazione di fatture emesse da ditta “cartiera” (Nominativo_4); da operazioni di cessione intracomunitaria ritenute inesistenti verso la società bulgara Società_1.
La sentenza di primo grado ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che la contribuente fosse estranea alle condotte fraudolente del commercialista Nominativo_1, condannato in sede penale, e che l'Ufficio non avesse valutato le osservazioni e la documentazione prodotta dalla società.
A fondamento del proprio appello, la DP Napoli deduce i seguenti motivi: 1) errore di giudizio del primo giudice;
2) legittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, DPR 600/1973; 3) mancata prova del comportamento fraudolento del commercialista e dell'impossibilità di produrre documenti;
4) onere di vigilanza in capo al contribuente.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio».
Si è costituita parte appellata, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II GRADO CAMPANIA, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. TF3032M00096/2024. Con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipante».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo adottato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Dall'esame del Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia Marcianise –
Sezione Operativa – I Squadra Operativa Volante in data 23/10/2023, nonché dall'ulteriore istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate è stato accertato che la Società ricorrente, esercente attività di "TRASPORTO DI
MERCI SU STRADA (494100)",in sede di verifica non esibiva, il libro contabile e/o le altre scritture contabili di cui agli artt. 13 e ss. del DPR 600/1973; ha ricevuto fatture – e sostenuti costi – da parte di società classificabili come “cartiere” finalizzate all'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
ha emesso n.5 fatture, per un importo complessivo pari ad € 437.705,00, in regime di non imponibilità in quanto qualificate dalla parte come cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993 nei confronti di società bulgara non a tanto avente diritto.
In tale occasione , il sig. Nominativo_2, rappresentante legale della società, dichiarava: "vi ho esibito tutta la documentazione contabile che sono riuscito a recuperare dal dott. Nominativo_3 (commercialista incaricato), mi riservo di esibire il libro unico del lavoro. Al momento non dispongo di ulteriore documentazione contabile. In ogni caso mi riservo di esibirla nelle successive fasi post verifica".
Emerge altresì dagli atti, che in seguito alla notifica del Processo Verbale redatto dalla Guardia di Finanza, il ricorrente in data 22/12/2023 aveva presentato apposite memorie difensive ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L. 212/2000, con le quali la parte dichiarava di avere "più volte lamentato l'impossibilità di poter provvedere alla ricostruzione di quanto richiestogli in considerazione del periodo di controllo riferito a ben cinque anni e alla indisponibilità della documentazione che era tenuta dal dott. Nominativo_1 a cui si presume abbiano sequestrato i documenti e tenuto conto che le scritture contabili erano in possesso del predetto commercialista che a titolo oneroso curava la contabilità e la conservazione dei documenti. Nell'anno 2022 a seguito del sequestro dello studio Dott. Nominativo_1, lo scrivente affidava la contabilità al dott. commercialista Nominativo_3, con il quale vi è stata consegna di documenti senza la redazione del verbale di consegna".
A prescindere dalla carenza documentale, rispetto alla quale la ricorrente non ha dimostrato neanche di aver richiesto all'autorità giudiziaria che, "presumibilmente", l'avrebbe sequestrata con lo studio del precedente commercialista, la restituzione delle proprie scritture contabili, deve rilevarsi che in ordine all'annualità de qua l'Ufficio ha proceduto a rettifica, sostanzialmente, in via analitica, articolando due distinti rilievi.
In primis, ha recuperato i costi, per un importo complessivo pari ad € 100.750,00, provenienti dalla d.i. Nominativo_4 (C.F. CF_1 e P.IVA P.IVA_2), classificata “cartiera” dai verificatori in considerazione di numerosi inadempimenti degli obblighi dichiarativi e di versamento, della breve durata della relativa partita IVA (meno di 18 mesi), delle operazioni di acquisto e vendita intrattenute con società a loro volta classificate come “cartiere”.
Dall'esame svolto dai verificatori e confermato dall'Ufficio, ed i cui risultati, in assenza di qualsiasi giustificazione da parte dell'appellata, appaiono condivisibili, l'amministrazione ha proceduto al recupero, ai fini delle imposte dirette IRES ed IRAP, del costo e della relativa IVA, detratta dalla società per un importo pari ad € 22.165,00, in quanto riferiti ad operazioni “oggettivamente inesistenti”.
Sul relativo recupero, l'odierna appellata si è limitata, in sede di ricorso introduttivo del giudizio, ad allegare pronunce della Cedu inerenti il riparto dell'onere probatorio, senza accompagnare tale allegazione da alcun elemento, anche indiziario, che sconfessasse l'ipotesi di oggettiva inesistenza delle relative operazioni, ipotesi che, invece, alla luce dei molteplici fatti dedotti dall'amministrazione, appare verosimile e credibile.
Il rilievo, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi fondato.
Parimenti fondato appare il secondo rilievo dell'accertamento, inerente n.5 fatture emesse in regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. 331/1993, relative alle cessioni di bancali effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo complessivo pari ad € 437.705,00. Le fatture, ancorché riportino una differente denominazione del cessionario, indicano tutte la medesima partita IVA (BG P.IVA_3).
In proposito, giova ricordare che la cessione intracomunitaria non imponibile verso una società o altro ente commerciale è subordinata alla sussistenza congiunta di 3 presupposti: 1) cedente e acquirente siano entrambi soggetti passivi, 2) vi sia onerosità dell'operazione, 3) il trasferimento del bene avvenga in altro
Stato comunitario.
Ebbene a fronte della contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'insussistenza del primo requisito, desumibile dall'interrogazione della banca dati “InDeX” dalla quale emergeva che la società cessionaria non aveva mai provveduto alla compilazione e trasmissione degli elenchi Intrastat, la ricorrente si limitava, oltre che a svolgere deduzioni, simili alle prefate, inerenti l'onere della prova, ad esibire una (apparente) visura tratta dal sito Papagal.BG - Motore di ricerca del registro delle imprese, dalla quale emergerebbe che la stessa avesse partita IVA e fosse attiva;
ed a fronte della risultanza dell'interrogazione dell'elenco pubblico VIES offerta dall'Ufficio, dalla quale emergeva che la società bulgara NON aveva una partita IVA valida per transazioni transfrontaliere, deduceva, anche in sede di udienza, che erroneamente tale interrogazione fosse riferita a società irlandese e che non vi fosse base giuridica che imponesse la sua consultazione preventiva né altri elementi probatori.
Invero l'interrogazione VIES indica, ma nell'intestazione e non nei risultati, oltre allo Stato membro, l'Irlanda del Nord in seguito agli accordi Brexit, giacché le operazioni con quel paese sono equiparate a quelle intracomunitarie;
ma è chiaramente riferita, nei risultati, alla Bulgaria ed alla società identificata con la partita
IVA de qua, non abilitata alle operazioni intracomunitarie.
Inoltre, la ricorrente non fornisce, per quanto in assenza di abilitazione della cessionaria fosse invero irrilevante, né in sede di ricorso introduttivo, né in sede di controdeduzioni all'appello, alcun ulteriore elemento probatorio che confermasse l'effettiva movimentazione della merce.
Anche le email esibite – e valorizzate nella sentenza di primo grado - appaiono inidonee a provare l'effettuazione dell'operazione; innanzi tutto, appare anomalo che una società avente, quale oggetto sociale «
Produzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di candele steariche o elettriche, lampade e tutti gli altri prodotti in cera naturale o artificiale, nonché commercio di tutti i prodotti affini», abbia contrattato con la appellata in un primo momento parti e componenti di motori e, successivamente, senza soluzione di continuità, decine di migliaia di bancali (in particolare, l'offerta iniziale concerneva 40.000 bancali Epal e 25.000 bancali
Dusseldorf); inoltre si pensi che lo spostamento di 43.000 bancali circa (considerando per semplicità un prezzo cadauno di una decina di euro, più alto di quanto contrattato nelle email esibite), avrebbe richiesto, anche a voler ammettere la trasportabilità di 1.000 bancali impilati in ciascun TIR, 43 viaggi internazionali di cui, nonostante il sequestro della documentazione contabile presso il commercialista, la parte non è stata in grado di fornire alcun elemento ed alcun dettaglio, magari tratto dalla acquirente bulgara;
insomma, le anomalie dell'operazione e l'assoluta carenza di elementi idonei a smentire le tesi dell'amministrazione inducono a ritenere anche il secondo rilievo dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, in riforma della sentenza di prime cure, assolutamente fondato.
La sentenza di prime cure, peraltro, deve essere disattesa anche in relazione al presunto omesso riscontro, da parte dell'Ufficio, delle memorie difensive rese dalla appellata successivamente alla ricezione del p.v.c. nonché della impossibilità di prova contraria anche in sede processuale a causa dell'indisponibilità della documentazione contabile, che in effetti costituiscono la motivazione principale della sentenza.
In primo luogo, difatti, l'Ufficio ha invero, benché sinteticamente, replicato specificamente alle deduzioni difensive;
né, sulla base delle stesse, avrebbe potuto adottare un diverso provvedimento impositivo;
in secondo luogo, gli elementi probatori che la parte avrebbe potuto addurre per contestare le ipotesi accusatorie dell'Ufficio avevano in gran parte natura extracontabile e, ragionevolmente, in base all'id quod plerumque accidit, non sarebbero neanche state in possesso del commercialista coinvolto nel procedimento penale: sulla possibilità di provare, mediante esibizione di certificazioni camerali, comunicazioni, richieste di documenti allo stesso cedente, etc., l'effettività e l'oggetto degli acquisti dalla ditta Nominativo_4, poco avrebbe inciso la forzata indisponibilità della documentazione contabile tipicamente affidata ad un commercialista, trattandosi di elementi gestionali e non contabili (e, a conferma di ciò, la corrispondenza con la Bulgaria per il secondo rilievo è stata esibita …); il pagamento della fornitura, l'illustrazione della sua natura (rimasta dubbia ai verificatori, stante l'assenza delle fatture), etc. sono tutti elementi che prescindono dalla indisponibilità dei documenti contabili e che la società avrebbe potuto recuperare (dalle banche, dalle email, dagli stessi fornitori, da cataloghi, da dichiarazioni dei cedenti, etc.) ed offrire, anche a posteriori, a conferma della legittimità delle contestate operazioni. Altrettanto dicasi per il secondo rilievo, laddove difficilmente (solo) il commercialista sarebbe stato in possesso di elementi probatori dell'effettività e legittimità di decine di viaggi internazionali di TIR.
La sentenza di prime cure, deve, dunque, essere disattesa anche sotto tale profilo.
In definitiva, l'appello dell'Ufficio è fondato e, per l'effetto, il ricorso introduttivo va rigettato e l'avviso di accertamento impugnato dichiarato legittimo ed efficace.
La soccombenza determina la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la appellata alla refusione delle spese che liquida in euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 10.000,00 per il secondo grado.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
LI MA, EL
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2711/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00096-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00096-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00096-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6665/2025 depositato il
07/11/2025 Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli impugna, nei confronti di STC S.r.l., la sentenza n.
14359/24/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 24, depositata il 22/10/202 che aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 S.r.l. contro l'avviso di accertamento n. TF3032M00096/2024 relativo all'anno d'imposta 2018, per IRES, IRAP e IVA, derivante dalla presunta contabilizzazione di fatture emesse da ditta “cartiera” (Nominativo_4); da operazioni di cessione intracomunitaria ritenute inesistenti verso la società bulgara Società_1.
La sentenza di primo grado ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che la contribuente fosse estranea alle condotte fraudolente del commercialista Nominativo_1, condannato in sede penale, e che l'Ufficio non avesse valutato le osservazioni e la documentazione prodotta dalla società.
A fondamento del proprio appello, la DP Napoli deduce i seguenti motivi: 1) errore di giudizio del primo giudice;
2) legittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, DPR 600/1973; 3) mancata prova del comportamento fraudolento del commercialista e dell'impossibilità di produrre documenti;
4) onere di vigilanza in capo al contribuente.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio».
Si è costituita parte appellata, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II GRADO CAMPANIA, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. TF3032M00096/2024. Con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipante».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo adottato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Dall'esame del Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia Marcianise –
Sezione Operativa – I Squadra Operativa Volante in data 23/10/2023, nonché dall'ulteriore istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate è stato accertato che la Società ricorrente, esercente attività di "TRASPORTO DI
MERCI SU STRADA (494100)",in sede di verifica non esibiva, il libro contabile e/o le altre scritture contabili di cui agli artt. 13 e ss. del DPR 600/1973; ha ricevuto fatture – e sostenuti costi – da parte di società classificabili come “cartiere” finalizzate all'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
ha emesso n.5 fatture, per un importo complessivo pari ad € 437.705,00, in regime di non imponibilità in quanto qualificate dalla parte come cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993 nei confronti di società bulgara non a tanto avente diritto.
In tale occasione , il sig. Nominativo_2, rappresentante legale della società, dichiarava: "vi ho esibito tutta la documentazione contabile che sono riuscito a recuperare dal dott. Nominativo_3 (commercialista incaricato), mi riservo di esibire il libro unico del lavoro. Al momento non dispongo di ulteriore documentazione contabile. In ogni caso mi riservo di esibirla nelle successive fasi post verifica".
Emerge altresì dagli atti, che in seguito alla notifica del Processo Verbale redatto dalla Guardia di Finanza, il ricorrente in data 22/12/2023 aveva presentato apposite memorie difensive ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L. 212/2000, con le quali la parte dichiarava di avere "più volte lamentato l'impossibilità di poter provvedere alla ricostruzione di quanto richiestogli in considerazione del periodo di controllo riferito a ben cinque anni e alla indisponibilità della documentazione che era tenuta dal dott. Nominativo_1 a cui si presume abbiano sequestrato i documenti e tenuto conto che le scritture contabili erano in possesso del predetto commercialista che a titolo oneroso curava la contabilità e la conservazione dei documenti. Nell'anno 2022 a seguito del sequestro dello studio Dott. Nominativo_1, lo scrivente affidava la contabilità al dott. commercialista Nominativo_3, con il quale vi è stata consegna di documenti senza la redazione del verbale di consegna".
A prescindere dalla carenza documentale, rispetto alla quale la ricorrente non ha dimostrato neanche di aver richiesto all'autorità giudiziaria che, "presumibilmente", l'avrebbe sequestrata con lo studio del precedente commercialista, la restituzione delle proprie scritture contabili, deve rilevarsi che in ordine all'annualità de qua l'Ufficio ha proceduto a rettifica, sostanzialmente, in via analitica, articolando due distinti rilievi.
In primis, ha recuperato i costi, per un importo complessivo pari ad € 100.750,00, provenienti dalla d.i. Nominativo_4 (C.F. CF_1 e P.IVA P.IVA_2), classificata “cartiera” dai verificatori in considerazione di numerosi inadempimenti degli obblighi dichiarativi e di versamento, della breve durata della relativa partita IVA (meno di 18 mesi), delle operazioni di acquisto e vendita intrattenute con società a loro volta classificate come “cartiere”.
Dall'esame svolto dai verificatori e confermato dall'Ufficio, ed i cui risultati, in assenza di qualsiasi giustificazione da parte dell'appellata, appaiono condivisibili, l'amministrazione ha proceduto al recupero, ai fini delle imposte dirette IRES ed IRAP, del costo e della relativa IVA, detratta dalla società per un importo pari ad € 22.165,00, in quanto riferiti ad operazioni “oggettivamente inesistenti”.
Sul relativo recupero, l'odierna appellata si è limitata, in sede di ricorso introduttivo del giudizio, ad allegare pronunce della Cedu inerenti il riparto dell'onere probatorio, senza accompagnare tale allegazione da alcun elemento, anche indiziario, che sconfessasse l'ipotesi di oggettiva inesistenza delle relative operazioni, ipotesi che, invece, alla luce dei molteplici fatti dedotti dall'amministrazione, appare verosimile e credibile.
Il rilievo, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi fondato.
Parimenti fondato appare il secondo rilievo dell'accertamento, inerente n.5 fatture emesse in regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. 331/1993, relative alle cessioni di bancali effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo complessivo pari ad € 437.705,00. Le fatture, ancorché riportino una differente denominazione del cessionario, indicano tutte la medesima partita IVA (BG P.IVA_3).
In proposito, giova ricordare che la cessione intracomunitaria non imponibile verso una società o altro ente commerciale è subordinata alla sussistenza congiunta di 3 presupposti: 1) cedente e acquirente siano entrambi soggetti passivi, 2) vi sia onerosità dell'operazione, 3) il trasferimento del bene avvenga in altro
Stato comunitario.
Ebbene a fronte della contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'insussistenza del primo requisito, desumibile dall'interrogazione della banca dati “InDeX” dalla quale emergeva che la società cessionaria non aveva mai provveduto alla compilazione e trasmissione degli elenchi Intrastat, la ricorrente si limitava, oltre che a svolgere deduzioni, simili alle prefate, inerenti l'onere della prova, ad esibire una (apparente) visura tratta dal sito Papagal.BG - Motore di ricerca del registro delle imprese, dalla quale emergerebbe che la stessa avesse partita IVA e fosse attiva;
ed a fronte della risultanza dell'interrogazione dell'elenco pubblico VIES offerta dall'Ufficio, dalla quale emergeva che la società bulgara NON aveva una partita IVA valida per transazioni transfrontaliere, deduceva, anche in sede di udienza, che erroneamente tale interrogazione fosse riferita a società irlandese e che non vi fosse base giuridica che imponesse la sua consultazione preventiva né altri elementi probatori.
Invero l'interrogazione VIES indica, ma nell'intestazione e non nei risultati, oltre allo Stato membro, l'Irlanda del Nord in seguito agli accordi Brexit, giacché le operazioni con quel paese sono equiparate a quelle intracomunitarie;
ma è chiaramente riferita, nei risultati, alla Bulgaria ed alla società identificata con la partita
IVA de qua, non abilitata alle operazioni intracomunitarie.
Inoltre, la ricorrente non fornisce, per quanto in assenza di abilitazione della cessionaria fosse invero irrilevante, né in sede di ricorso introduttivo, né in sede di controdeduzioni all'appello, alcun ulteriore elemento probatorio che confermasse l'effettiva movimentazione della merce.
Anche le email esibite – e valorizzate nella sentenza di primo grado - appaiono inidonee a provare l'effettuazione dell'operazione; innanzi tutto, appare anomalo che una società avente, quale oggetto sociale «
Produzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di candele steariche o elettriche, lampade e tutti gli altri prodotti in cera naturale o artificiale, nonché commercio di tutti i prodotti affini», abbia contrattato con la appellata in un primo momento parti e componenti di motori e, successivamente, senza soluzione di continuità, decine di migliaia di bancali (in particolare, l'offerta iniziale concerneva 40.000 bancali Epal e 25.000 bancali
Dusseldorf); inoltre si pensi che lo spostamento di 43.000 bancali circa (considerando per semplicità un prezzo cadauno di una decina di euro, più alto di quanto contrattato nelle email esibite), avrebbe richiesto, anche a voler ammettere la trasportabilità di 1.000 bancali impilati in ciascun TIR, 43 viaggi internazionali di cui, nonostante il sequestro della documentazione contabile presso il commercialista, la parte non è stata in grado di fornire alcun elemento ed alcun dettaglio, magari tratto dalla acquirente bulgara;
insomma, le anomalie dell'operazione e l'assoluta carenza di elementi idonei a smentire le tesi dell'amministrazione inducono a ritenere anche il secondo rilievo dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, in riforma della sentenza di prime cure, assolutamente fondato.
La sentenza di prime cure, peraltro, deve essere disattesa anche in relazione al presunto omesso riscontro, da parte dell'Ufficio, delle memorie difensive rese dalla appellata successivamente alla ricezione del p.v.c. nonché della impossibilità di prova contraria anche in sede processuale a causa dell'indisponibilità della documentazione contabile, che in effetti costituiscono la motivazione principale della sentenza.
In primo luogo, difatti, l'Ufficio ha invero, benché sinteticamente, replicato specificamente alle deduzioni difensive;
né, sulla base delle stesse, avrebbe potuto adottare un diverso provvedimento impositivo;
in secondo luogo, gli elementi probatori che la parte avrebbe potuto addurre per contestare le ipotesi accusatorie dell'Ufficio avevano in gran parte natura extracontabile e, ragionevolmente, in base all'id quod plerumque accidit, non sarebbero neanche state in possesso del commercialista coinvolto nel procedimento penale: sulla possibilità di provare, mediante esibizione di certificazioni camerali, comunicazioni, richieste di documenti allo stesso cedente, etc., l'effettività e l'oggetto degli acquisti dalla ditta Nominativo_4, poco avrebbe inciso la forzata indisponibilità della documentazione contabile tipicamente affidata ad un commercialista, trattandosi di elementi gestionali e non contabili (e, a conferma di ciò, la corrispondenza con la Bulgaria per il secondo rilievo è stata esibita …); il pagamento della fornitura, l'illustrazione della sua natura (rimasta dubbia ai verificatori, stante l'assenza delle fatture), etc. sono tutti elementi che prescindono dalla indisponibilità dei documenti contabili e che la società avrebbe potuto recuperare (dalle banche, dalle email, dagli stessi fornitori, da cataloghi, da dichiarazioni dei cedenti, etc.) ed offrire, anche a posteriori, a conferma della legittimità delle contestate operazioni. Altrettanto dicasi per il secondo rilievo, laddove difficilmente (solo) il commercialista sarebbe stato in possesso di elementi probatori dell'effettività e legittimità di decine di viaggi internazionali di TIR.
La sentenza di prime cure, deve, dunque, essere disattesa anche sotto tale profilo.
In definitiva, l'appello dell'Ufficio è fondato e, per l'effetto, il ricorso introduttivo va rigettato e l'avviso di accertamento impugnato dichiarato legittimo ed efficace.
La soccombenza determina la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la appellata alla refusione delle spese che liquida in euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 10.000,00 per il secondo grado.