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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5489/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 08.05.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Contratto di assi- curazione e pagamento indennizzo” e vertente
TRA
Parte_1
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IV_1
dall'avv. Giovanni Sacco in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
C.F. , in persona dei legali rappresentanti p.t., rap- Controparte_1 P.IV_2 presentata e difesa dall'avv. Alfredo Giannella in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice evocava in giudizio Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichia-
[...]
rare tenuta e condannare la convenuta in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante p.t. al pagamento in favore della istante Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t. dell'importo, a titolo
[...]
di indennizzo, della somma pari ad euro 24000,00 (ventiquattromila/00) o altra diversa somma da accertare in corso di causa, anche a mezzo di espletanda Ctu di cui sin da ora si chiede l'ammissione, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma rivalutata;
condannare la convenuta CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'ulteriore somma ex
[...]
art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in mala fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza;
condannare infine la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_2
delle spese e compenso professionale da liquidare con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario oltre la maggiorazione di legge, ivi compreso quanto previsto ex art. 96 e 642 I^
c.p.c. per la mancata adesione alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ex
D.L. 132/2014, e spese generali. Altresì munire la emananda sentenza della clausola di prov- visoria esecuzione, come per legge.”
A supporto della spiegata domanda, parte attrice esponeva che:
i) essa istante svolge attività di organizzazione e gestione di ambulatori di medicina generale, studi odontoiatrici e odontotecnici, centri diagnostico-terapeutici, centri radiologici, laboratori di analisi e RSA in forza delle prescritte autorizzazioni amministrative;
ii) in data 03.12.2018 - presso i locali della società siti in Cervinara alla via Casino Bizzarro n.
1 - si sviluppava un incendio provocato da un corto circuito a sua volta generato dalla fortuita rottura di un flessibile di un lavandino e dalla conseguente fuoriuscita di acqua;
iii) detto incendio pregiudicava l'utilizzo di talune apparecchiature elettroniche in dotazione, cagionando un danno quantificato in € 24.000,00 dal consulente di parte;
iv) il rischio incendio era coperto da specifica polizza ” n. 370163863 che la società CP_3
aveva stipulato con la compagnia convenuta in data 22.10.2017.
Si costituiva tempestivamente l'assicurazione convenuta, chiedendo in via principale il rigetto dell'avversa domanda e in subordine la riduzione del quantum risarcibile entro i massimali di polizza. La compagnia eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 4.1., 5.1. lett. d),
5.2 e 5.4 delle condizioni generali di contratto e segnalava che l'importo dell'indennizzo richie- sto era superiore al valore garantito pari a € 10.000,00. Depositato l'elaborato peritale dal c.t.u. nominato e precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, in diritto si osserva che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea
e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cassa- zione civile , sez. III , 09/08/2023 , n. 24273; Cassazione civile sez. III - 23/01/2018, n. 1558).
Si vuol dire che il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza e che su di lui incombe l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) tale fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) tale fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nella prassi commerciale, tuttavia, sono assai frequenti i casi in cui il rischio sia delimitato da clausole di vario genere che circoscrivono l'indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause o ai sinistri consistiti in determinati eventi od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
“Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrat- tuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
(ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indenniz- zabilità degli incendi provocati dal fulmine)” (vd. Cassazione civile sez. III - 09/11/2023, n.
31251).
Secondo concorde giurisprudenza, la distinzione che precede ha conseguenze ineludibili sul piano del riparto dell'onere della prova in quanto l'assicurato deve provare che l'evento dan- noso verificatosi rientri tra i “rischi inclusi” quale fatto costitutivo della propria pretesa, mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” quale fatto impeditivo della pretesa attorea.
Applicando i su richiamati principi di diritto alla fattispecie in esame, non può revocarsi in dubbio che l'attrice abbia provato che l'evento occorso rientri tra i rischi inclusi contemplati dal contratto di polizza in atti. Corre l'obbligo, tuttavia, di precisare quanto segue.
Come riferito dalla società e come altresì accertato dal perito nominato, i danni lamentati non sono stati provocati dall'incendio divampatosi nei locali del centro medico, ma dal corto cir- cuito che ha interessato l'impianto elettrico e talune apparecchiature in dotazione connesse alla rete. Invero, la c.t.u. – dalle cui risultanze questo Giudice non ritiene di discostarsi - ha accertato che i danni denunciati hanno riguardato parte della rete elettrica, l'elettromiografo Medel
[...]
mat. N. 035C015, l'ecografo mat. N. JJ91001685 e il Laser mat. CP_4 CP_5 CP_6
N. 90070106-VI. Trattasi di strumenti che il contratto di polizza definisce quali “apparecchia- ture elettroniche1”. Soltanto il danno alle pareti del laboratorio è concretamente riferibile alle fiamme sprigionatesi a seguito del corto circuito. Entrambe le tipologie di eventi sono coperti da polizza, con la differenza (non marginale) che ai danni da incendio si applicano le condizioni generali di cui alla Sezione Incendio per un massimale di € 30.000,00, mentre i danni alle ap- parecchiature elettroniche sono disciplinati dalle condizioni generali di cui alla Sezione Elet- tronica per un massimale di € 10.000,00.
Premesse tali doverose precisazioni, si evidenzia che le condizioni generali prevedono clausole limitative dell'indennizzabilità del rischio, le quali pure sono state richiamate dall'assicurazione come fatti costitutivi delle eccezioni sollevate. Le limitazioni convenute in via pattizia non sono tuttavia rinvenibili nel caso di specie, dovendosi perciò escludere che la compagnia assicura- trice abbia dato prova del fatto impeditivo della pretesa attorea.
In relazione ai danni alle apparecchiature elettroniche, invero, l'art.
2.1. della Sezione Elettro- nica stabilisce in linea generale che “La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate da qualsiasi evento accidentale, esclusi quelli previsti nella Sezione INCENDIO al capitolo 2 RISCHI ASSICURATI, e salvo le delimitazioni di cui all'art.
3.1. della presente Sezione. Per ogni sinistro resta a carico dell'As- sicurato uno scoperto pari al 5 % con il minimo di euro 150,00”. Non ricorrendo le esclusioni di cui al successivo art. 3.1. (che richiama lo speculare art.
3.1. della Sezione Incendio) ed essendo stato accertato in perizia il nesso causale tra i pregiudizi lamentati e il corto circuito verificatosi, la pretesa risarcitoria non può che ritenersi fondata.
Deve inoltre considerarsi priva di pregio l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo per violazione dell'art. 5 delle condizioni generali - rubricato “Norme operanti in caso di sinistro”
- e segnatamente dell'art.
5.1 lett. d), il quale dispone che il contraente o l'assicurato deve altresì
“conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo”. Ciò in quanto l'attore ha documentato in giudizio di aver correttamente osser- vato la norma contrattuale citata.
L'art. 5, infatti, prevede alla lett. b) che, in caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve
“darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile…”, precisando che “la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente o dall'assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lett. b), questi può prendere tutte le misure necessarie”. Orbene, risulta ex actis che l'istante abbia denunciato il sinistro tramite missiva inoltrata alla compagnia con raccomandata a/r del 05.12.2018 (ricevuta in data 10.12.20218) e che, ciò nonostante, la convenuta abbia proceduto all'ispezione soltanto in data 08.01.2019 e pertanto ampiamente oltre il termine di otto giorni dalla ricezione dell'avviso.
Del pari infondata è l'eccezione di non indennizzabilità in ragione dell'art.
4.1. di cui alla Se- zione Elettronica - derubricato “Danni elettrici” - il quale statuisce che “Ferme le delimitazioni previste all'art. 3.1, i danni elettrici si intendono in garanzia a condizione che l'impianto elet- trico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, e le apparecchiature assicurate siano protette da un interruttore differenziale automatico tipo salvavita”.
Occorre a questo punto riportarsi alla documentazione versata in atti e alle risultanze dell'ela- borato peritale. In merito alla disposta c.t.u., giova rievocare il principio giurisprudenziale per cui “allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire
e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass.,
30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009,
n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argo- mentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass.,
13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020) (cfr. Cassazione civile sez. III - 11/01/2021, n.
200).
Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specifi- cando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. (cfr. Cass.,
26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747).
Ciò premesso, va osservato che il perito ha accertato che l'impianto elettrico fosse tecnicamente idoneo benché sovradimensionato. In altri termini, il c.t.u. ha acclarato che gli impianti fossero a norma di legge, giungendo a conclusioni che appaiono suffragate dalla produzione documen- tale depositata in giudizio dall'istante. In particolare, ci si riferisce: i) all'originaria dichiara- zione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (c.d. del 03.10.1992, ove si legge CP_7 che i componenti e i materiali installati sono stati costruiti a regola d'arte e sono adatti al luogo di installazione ex art. 7 Legge 46/1990, ii) alla DI.CO. successiva del 10.02.2005 e iii) al cer- tificato di agibilità rilasciato dal Responsabile Tecnico del Comune di Cervinara in data
28.02.2005, ove si dà atto della conformità dell'impianto elettrico. Pertanto, alla luce di quanto sopra ed accertato su base tecnico-scientifica che l'interruttore differenziale IDN di cui è com- posto l'impianto elettrico in oggetto è normalmente un interruttore salvavita, lo scrivente non ravvisa alcuna violazione del nominato art.
4.1. e, conseguentemente, reputa pienamente ope- rante la polizza con riguardo ai danni alle apparecchiature elettroniche.
Relativamente ai danni da incendio invece – i quali hanno interessato parte delle pareti del laboratorio – va posto in evidenza che nella fattispecie sub iudice non ricorre alcuna ipotesi di esclusione e/o di limitazione pattizia dell'indennizzo. Anche l'art. 5 della Sezione Incendio, pur sempre rubricato “Norme operanti in caso di sinistro”, non appare applicabile al caso in lite, atteso che la norma contrattuale pone obblighi a carico dell'assicurato che in tanto valgono, in quanto oggetto di incendio siano attrezzature o arredamenti e non porzioni di fabbricato.
Quanto alla stima del danno, è necessario tener presente che il massimale di polizza per i danni ad apparecchiature elettroniche è di € 10.000,00, mentre quello per i danni da incendio è di €
30.000,00. Inoltre, per i danni della prima tipologia, le condizioni generali prevedono che resti a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 5% con il minimo di euro 150,00.
Tanto chiarito, questo Tribunale ritiene congrua la quantificazione operata dal perito con ri- guardo ai danni da incendio, i quali sono stati complessivamente stimati in € 980,00 per gli interventi di riparazione accertati. In relazione ai danni alle apparecchiature elettroniche, per contro, si condivide l'assunto della compagnia convenuta circa l'applicazione, al caso in esame, dell'art.
5.4. della Sezione Elettronica, rubricato “Assicurazione Parziale”, a mente del quale
“relativamente alla partita “Apparecchiature elettroniche – Programmi in licenza d'uso”, se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 5.2 “Valore delle cose assicurate” risulta che il valore della partita eccedeva al momento del sinistro la somma, maggiorata del 10%, assi- curata con la partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro”.
Il registro dei beni ammortizzabili in atti, invero, evidenzia che il valore dell'attrezzatura elet- tromedicale del centro (rectius il prezzo di acquisto) fosse già di gran lunga superiore al valore assicurato maggiorato del 10 %, corrispondente alla somma di € 11.000,00 (€ 10.000,00 +
1.000,00). Non possono però ritenersi condivisibili né la metodologia di calcolo né i risultati a cui pervengono i c.t.p. dell'assicurazione, posto che i tecnici hanno calcolato la percentuale di scopertura errando nella determinazione sia della somma assicurata (€ 30.000,00 in luogo di €
10.000,00) sia del valore di preesistenza (€ 74.262,00 in luogo di € 60.197,19). Altrettando errato è aver effettuato i calcoli utilizzando le stime di danno computate dal c.t.u. Non può perciò che aderirsi alla ricostruzione del perito nominato che – prospettando un'ipotesi di cal- colo alternativa – ha quantificato il danno alle attrezzature elettromedicali nell'importo (ben al di sotto del massimale di polizza) di € 2.020,00, dal quale andranno decurtati € 150,00 a titolo di scoperto per un totale di € 1.870,00.
In conclusione, la domanda principale è fondata e va accolta e la compagnia va condannata al pagamento dell'indennizzo complessivamente stimato in € 2.850,00 (€ 980,00+ € 1.870,00).
Va invece rigettata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da lucro cessante in quanto deficitaria in punto sia di allegazione che di prova. Parimenti infondata è la richiesta di con- danna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun profilo di mala Controparte_1
fede o di colpa grave nella condotta processuale della compagnia convenuta.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate per 1/3 in ragione del parziale accogli- mento delle domande attoree anche sotto il profilo del quantum; per il resto sono poste secondo soccombenza a carico della compagnia assicurativa e liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della compagnia di assicurazioni convenuta. Entrambe le parti hanno diritto di ripetere la percentuale di acconto versata in favore del c.t.u. , in seguito sostituito dal c.t.u. Persona_1 Per_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l paga- Controparte_1 mento di € 2.850,00 a titolo di indennizzo in favore del
[...]
oltre interessi legali dalla domanda Parte_3
al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l pagamento dei Controparte_1
restanti 2/3, i quali ultimi si liquidano in favore di
[...]
in € 363,34 per esborsi ed € 1.700,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Sacco dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a definitivo carico della convenuta
Controparte_1
5. riconosce ad entrambe le parti il diritto alla ripetizione della percentuale di acconto versata in favore del c.t.u. . Persona_1
Avellino, 30.6.2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le condizioni generali di polizza identificano le apparecchiature elettroniche, inter alia, come “gli strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che abbiano componenti elettroniche, apparecchiature mediche ed elet- tromedicali nonché ogni altra apparecchiatura professionale normalmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività di studi ed uffici”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5489/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 08.05.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Contratto di assi- curazione e pagamento indennizzo” e vertente
TRA
Parte_1
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IV_1
dall'avv. Giovanni Sacco in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
C.F. , in persona dei legali rappresentanti p.t., rap- Controparte_1 P.IV_2 presentata e difesa dall'avv. Alfredo Giannella in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice evocava in giudizio Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichia-
[...]
rare tenuta e condannare la convenuta in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante p.t. al pagamento in favore della istante Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t. dell'importo, a titolo
[...]
di indennizzo, della somma pari ad euro 24000,00 (ventiquattromila/00) o altra diversa somma da accertare in corso di causa, anche a mezzo di espletanda Ctu di cui sin da ora si chiede l'ammissione, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma rivalutata;
condannare la convenuta CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'ulteriore somma ex
[...]
art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in mala fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza;
condannare infine la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_2
delle spese e compenso professionale da liquidare con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario oltre la maggiorazione di legge, ivi compreso quanto previsto ex art. 96 e 642 I^
c.p.c. per la mancata adesione alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ex
D.L. 132/2014, e spese generali. Altresì munire la emananda sentenza della clausola di prov- visoria esecuzione, come per legge.”
A supporto della spiegata domanda, parte attrice esponeva che:
i) essa istante svolge attività di organizzazione e gestione di ambulatori di medicina generale, studi odontoiatrici e odontotecnici, centri diagnostico-terapeutici, centri radiologici, laboratori di analisi e RSA in forza delle prescritte autorizzazioni amministrative;
ii) in data 03.12.2018 - presso i locali della società siti in Cervinara alla via Casino Bizzarro n.
1 - si sviluppava un incendio provocato da un corto circuito a sua volta generato dalla fortuita rottura di un flessibile di un lavandino e dalla conseguente fuoriuscita di acqua;
iii) detto incendio pregiudicava l'utilizzo di talune apparecchiature elettroniche in dotazione, cagionando un danno quantificato in € 24.000,00 dal consulente di parte;
iv) il rischio incendio era coperto da specifica polizza ” n. 370163863 che la società CP_3
aveva stipulato con la compagnia convenuta in data 22.10.2017.
Si costituiva tempestivamente l'assicurazione convenuta, chiedendo in via principale il rigetto dell'avversa domanda e in subordine la riduzione del quantum risarcibile entro i massimali di polizza. La compagnia eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 4.1., 5.1. lett. d),
5.2 e 5.4 delle condizioni generali di contratto e segnalava che l'importo dell'indennizzo richie- sto era superiore al valore garantito pari a € 10.000,00. Depositato l'elaborato peritale dal c.t.u. nominato e precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, in diritto si osserva che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea
e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cassa- zione civile , sez. III , 09/08/2023 , n. 24273; Cassazione civile sez. III - 23/01/2018, n. 1558).
Si vuol dire che il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza e che su di lui incombe l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) tale fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) tale fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nella prassi commerciale, tuttavia, sono assai frequenti i casi in cui il rischio sia delimitato da clausole di vario genere che circoscrivono l'indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause o ai sinistri consistiti in determinati eventi od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
“Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrat- tuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
(ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indenniz- zabilità degli incendi provocati dal fulmine)” (vd. Cassazione civile sez. III - 09/11/2023, n.
31251).
Secondo concorde giurisprudenza, la distinzione che precede ha conseguenze ineludibili sul piano del riparto dell'onere della prova in quanto l'assicurato deve provare che l'evento dan- noso verificatosi rientri tra i “rischi inclusi” quale fatto costitutivo della propria pretesa, mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” quale fatto impeditivo della pretesa attorea.
Applicando i su richiamati principi di diritto alla fattispecie in esame, non può revocarsi in dubbio che l'attrice abbia provato che l'evento occorso rientri tra i rischi inclusi contemplati dal contratto di polizza in atti. Corre l'obbligo, tuttavia, di precisare quanto segue.
Come riferito dalla società e come altresì accertato dal perito nominato, i danni lamentati non sono stati provocati dall'incendio divampatosi nei locali del centro medico, ma dal corto cir- cuito che ha interessato l'impianto elettrico e talune apparecchiature in dotazione connesse alla rete. Invero, la c.t.u. – dalle cui risultanze questo Giudice non ritiene di discostarsi - ha accertato che i danni denunciati hanno riguardato parte della rete elettrica, l'elettromiografo Medel
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mat. N. 035C015, l'ecografo mat. N. JJ91001685 e il Laser mat. CP_4 CP_5 CP_6
N. 90070106-VI. Trattasi di strumenti che il contratto di polizza definisce quali “apparecchia- ture elettroniche1”. Soltanto il danno alle pareti del laboratorio è concretamente riferibile alle fiamme sprigionatesi a seguito del corto circuito. Entrambe le tipologie di eventi sono coperti da polizza, con la differenza (non marginale) che ai danni da incendio si applicano le condizioni generali di cui alla Sezione Incendio per un massimale di € 30.000,00, mentre i danni alle ap- parecchiature elettroniche sono disciplinati dalle condizioni generali di cui alla Sezione Elet- tronica per un massimale di € 10.000,00.
Premesse tali doverose precisazioni, si evidenzia che le condizioni generali prevedono clausole limitative dell'indennizzabilità del rischio, le quali pure sono state richiamate dall'assicurazione come fatti costitutivi delle eccezioni sollevate. Le limitazioni convenute in via pattizia non sono tuttavia rinvenibili nel caso di specie, dovendosi perciò escludere che la compagnia assicura- trice abbia dato prova del fatto impeditivo della pretesa attorea.
In relazione ai danni alle apparecchiature elettroniche, invero, l'art.
2.1. della Sezione Elettro- nica stabilisce in linea generale che “La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate da qualsiasi evento accidentale, esclusi quelli previsti nella Sezione INCENDIO al capitolo 2 RISCHI ASSICURATI, e salvo le delimitazioni di cui all'art.
3.1. della presente Sezione. Per ogni sinistro resta a carico dell'As- sicurato uno scoperto pari al 5 % con il minimo di euro 150,00”. Non ricorrendo le esclusioni di cui al successivo art. 3.1. (che richiama lo speculare art.
3.1. della Sezione Incendio) ed essendo stato accertato in perizia il nesso causale tra i pregiudizi lamentati e il corto circuito verificatosi, la pretesa risarcitoria non può che ritenersi fondata.
Deve inoltre considerarsi priva di pregio l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo per violazione dell'art. 5 delle condizioni generali - rubricato “Norme operanti in caso di sinistro”
- e segnatamente dell'art.
5.1 lett. d), il quale dispone che il contraente o l'assicurato deve altresì
“conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo”. Ciò in quanto l'attore ha documentato in giudizio di aver correttamente osser- vato la norma contrattuale citata.
L'art. 5, infatti, prevede alla lett. b) che, in caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve
“darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile…”, precisando che “la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente o dall'assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lett. b), questi può prendere tutte le misure necessarie”. Orbene, risulta ex actis che l'istante abbia denunciato il sinistro tramite missiva inoltrata alla compagnia con raccomandata a/r del 05.12.2018 (ricevuta in data 10.12.20218) e che, ciò nonostante, la convenuta abbia proceduto all'ispezione soltanto in data 08.01.2019 e pertanto ampiamente oltre il termine di otto giorni dalla ricezione dell'avviso.
Del pari infondata è l'eccezione di non indennizzabilità in ragione dell'art.
4.1. di cui alla Se- zione Elettronica - derubricato “Danni elettrici” - il quale statuisce che “Ferme le delimitazioni previste all'art. 3.1, i danni elettrici si intendono in garanzia a condizione che l'impianto elet- trico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, e le apparecchiature assicurate siano protette da un interruttore differenziale automatico tipo salvavita”.
Occorre a questo punto riportarsi alla documentazione versata in atti e alle risultanze dell'ela- borato peritale. In merito alla disposta c.t.u., giova rievocare il principio giurisprudenziale per cui “allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire
e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass.,
30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009,
n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argo- mentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass.,
13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020) (cfr. Cassazione civile sez. III - 11/01/2021, n.
200).
Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specifi- cando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. (cfr. Cass.,
26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747).
Ciò premesso, va osservato che il perito ha accertato che l'impianto elettrico fosse tecnicamente idoneo benché sovradimensionato. In altri termini, il c.t.u. ha acclarato che gli impianti fossero a norma di legge, giungendo a conclusioni che appaiono suffragate dalla produzione documen- tale depositata in giudizio dall'istante. In particolare, ci si riferisce: i) all'originaria dichiara- zione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (c.d. del 03.10.1992, ove si legge CP_7 che i componenti e i materiali installati sono stati costruiti a regola d'arte e sono adatti al luogo di installazione ex art. 7 Legge 46/1990, ii) alla DI.CO. successiva del 10.02.2005 e iii) al cer- tificato di agibilità rilasciato dal Responsabile Tecnico del Comune di Cervinara in data
28.02.2005, ove si dà atto della conformità dell'impianto elettrico. Pertanto, alla luce di quanto sopra ed accertato su base tecnico-scientifica che l'interruttore differenziale IDN di cui è com- posto l'impianto elettrico in oggetto è normalmente un interruttore salvavita, lo scrivente non ravvisa alcuna violazione del nominato art.
4.1. e, conseguentemente, reputa pienamente ope- rante la polizza con riguardo ai danni alle apparecchiature elettroniche.
Relativamente ai danni da incendio invece – i quali hanno interessato parte delle pareti del laboratorio – va posto in evidenza che nella fattispecie sub iudice non ricorre alcuna ipotesi di esclusione e/o di limitazione pattizia dell'indennizzo. Anche l'art. 5 della Sezione Incendio, pur sempre rubricato “Norme operanti in caso di sinistro”, non appare applicabile al caso in lite, atteso che la norma contrattuale pone obblighi a carico dell'assicurato che in tanto valgono, in quanto oggetto di incendio siano attrezzature o arredamenti e non porzioni di fabbricato.
Quanto alla stima del danno, è necessario tener presente che il massimale di polizza per i danni ad apparecchiature elettroniche è di € 10.000,00, mentre quello per i danni da incendio è di €
30.000,00. Inoltre, per i danni della prima tipologia, le condizioni generali prevedono che resti a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 5% con il minimo di euro 150,00.
Tanto chiarito, questo Tribunale ritiene congrua la quantificazione operata dal perito con ri- guardo ai danni da incendio, i quali sono stati complessivamente stimati in € 980,00 per gli interventi di riparazione accertati. In relazione ai danni alle apparecchiature elettroniche, per contro, si condivide l'assunto della compagnia convenuta circa l'applicazione, al caso in esame, dell'art.
5.4. della Sezione Elettronica, rubricato “Assicurazione Parziale”, a mente del quale
“relativamente alla partita “Apparecchiature elettroniche – Programmi in licenza d'uso”, se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 5.2 “Valore delle cose assicurate” risulta che il valore della partita eccedeva al momento del sinistro la somma, maggiorata del 10%, assi- curata con la partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro”.
Il registro dei beni ammortizzabili in atti, invero, evidenzia che il valore dell'attrezzatura elet- tromedicale del centro (rectius il prezzo di acquisto) fosse già di gran lunga superiore al valore assicurato maggiorato del 10 %, corrispondente alla somma di € 11.000,00 (€ 10.000,00 +
1.000,00). Non possono però ritenersi condivisibili né la metodologia di calcolo né i risultati a cui pervengono i c.t.p. dell'assicurazione, posto che i tecnici hanno calcolato la percentuale di scopertura errando nella determinazione sia della somma assicurata (€ 30.000,00 in luogo di €
10.000,00) sia del valore di preesistenza (€ 74.262,00 in luogo di € 60.197,19). Altrettando errato è aver effettuato i calcoli utilizzando le stime di danno computate dal c.t.u. Non può perciò che aderirsi alla ricostruzione del perito nominato che – prospettando un'ipotesi di cal- colo alternativa – ha quantificato il danno alle attrezzature elettromedicali nell'importo (ben al di sotto del massimale di polizza) di € 2.020,00, dal quale andranno decurtati € 150,00 a titolo di scoperto per un totale di € 1.870,00.
In conclusione, la domanda principale è fondata e va accolta e la compagnia va condannata al pagamento dell'indennizzo complessivamente stimato in € 2.850,00 (€ 980,00+ € 1.870,00).
Va invece rigettata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da lucro cessante in quanto deficitaria in punto sia di allegazione che di prova. Parimenti infondata è la richiesta di con- danna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun profilo di mala Controparte_1
fede o di colpa grave nella condotta processuale della compagnia convenuta.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate per 1/3 in ragione del parziale accogli- mento delle domande attoree anche sotto il profilo del quantum; per il resto sono poste secondo soccombenza a carico della compagnia assicurativa e liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della compagnia di assicurazioni convenuta. Entrambe le parti hanno diritto di ripetere la percentuale di acconto versata in favore del c.t.u. , in seguito sostituito dal c.t.u. Persona_1 Per_2
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l paga- Controparte_1 mento di € 2.850,00 a titolo di indennizzo in favore del
[...]
oltre interessi legali dalla domanda Parte_3
al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l pagamento dei Controparte_1
restanti 2/3, i quali ultimi si liquidano in favore di
[...]
in € 363,34 per esborsi ed € 1.700,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Sacco dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a definitivo carico della convenuta
Controparte_1
5. riconosce ad entrambe le parti il diritto alla ripetizione della percentuale di acconto versata in favore del c.t.u. . Persona_1
Avellino, 30.6.2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le condizioni generali di polizza identificano le apparecchiature elettroniche, inter alia, come “gli strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che abbiano componenti elettroniche, apparecchiature mediche ed elet- tromedicali nonché ogni altra apparecchiatura professionale normalmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività di studi ed uffici”.