Art. 3.
L' articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 , e' sostituito dal seguente:
"La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.
La circolazione dei prodotti importati e' legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi stessi, le modalita' della distribuzione nonche' del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori".
L' articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 , e' sostituito dal seguente:
"La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.
La circolazione dei prodotti importati e' legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi stessi, le modalita' della distribuzione nonche' del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori".