Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1659
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità notifica atti impositivi

    La Corte ritiene corretta la procedura notificatoria adottata dall'ente impositore, poiché l'art. 26 comma 1 del dpr 602/73 prevede modalità di notificazione alternative che non richiedono relata o CAD per atti non giudiziari, e il termine di giacenza è ridotto a dieci giorni. La contribuente non ha impugnato gli atti prodromici, rendendoli irretrattabili.

  • Accolto
    Legittimità iscrizione ipotecaria

    La Corte rileva che il preavviso di iscrizione ipotecaria del 12 dicembre 2022 richiamava tutti i titoli azionati, incluse le sette ingiunzioni notificate alla contribuente, e tale preavviso non è stato impugnato. L'iscrizione ipotecaria è considerata conseguenza diretta degli atti prodromici notificati correttamente.

  • Accolto
    Interruzione prescrizione tributaria

    La Corte richiama le sospensioni covid del 2020 e del 2021, nonché lo slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, come previsto dall'art. 4 del DL 41/2021, che operano anche per i tributi del 2010.

  • Altro
    Compensazione spese legali

    La Corte, valutata la complessità della materia e la poca chiarezza espositiva dei motivi di impugnazione, ritiene che sussistano eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1659
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1659
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo