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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1659/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER IP, AT
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1660/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Concessionario Di Riscossione Comune Di Castellamare Stabia - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14334/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 109822-2023 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 109822-2023 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5461/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La So.G.E.T. spa, quale società di riscossione dei crediti del Comune di Mugnano di Napoli, proponeva rituale appello avverso la sentenza n.14334/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con la quale veniva accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1 avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata a mezzo raccomandata il 17 agosto 2023 per omesso pagamento ICI.
Secondo i primi giudici mancava la prova della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto dalla documentazione prodotta dalla suindicata concessionaria la stessa risultava effettuata attraverso agente postale che aveva rilevato la temporanea assenza delle contribuante ed aveva proceduto all'invio della CAD a mezzo raccomandata ma della quale nulla veniva prodotto nè la stessa risultava ritirata all'ufficio postale.
Inoltre la sentenza impugnata riteneva accoglibile solo in parte l'eccezione di prescrizione dei tributi avanzata dalla contribuente in quanto: l'ingiunzione per i tributi dal 2003 al 2007 era stata notificata alla contribuente in data 11 maggio 2013 e risultava ricompresa nel successivo elenco delle ingiunzioni menzionato nel dettaglio del preavviso di fermo amministrativo notificato il 17 lugliuo 2015 con valenza interruttiva della prescrizione;
nel predetto elenco risultavano ricomprese le ingiunzioni relative alle annualità 2009 e 2010; l'ingiunzione riguardante l'annualità 2008 risultava notificata il 1 luglio 2015 nelle mani della contribuente;
per l'annualità 2010 non vi era prova della notificazione;
per l'anno 2011
l'ingiunzione risultava notificata a mezzo raccomandata direttamente dal concessionario il 30 maggio
2018 così come per quella relativa al 2013 perfezionata per compiuta giacenza al 5 giugno 2022. In relazione alla intimazione di pagamento riguardante alcune delle ingiunzioni di cui è causa non risultava depositato l'avviso di ricevimento della CAD spedita l'8 febbraio 2017 per temporanea assenza della destinataria.
I primi giudici rilevavano come l'eccezione di prescrizione potesse essere accolta unicamente per i tributi
2010 di cui alla ingiunzione del 12 settembre 2016 di cui non era stata fornita prova della notificazione mentre gli altri, in ragione degli atti interruttivi non potevano considerarsi prescritti alla data del 17 agosto
2023 data della notificazione della avvenuta iscrizione ipotecaria. Invero anche per i tributi i cui ulimi atti interruttivi risalivano al 2015 e quindi si sarebbero prescritti nel 2020 operava la sospensione della prescrizione sino al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 68 d.l. Cura Italia.
L'appellante articolava i motivi di impugnazione nella seguente maniera: 1) non era corretto aver annullato tutta l'iscrizione ipotecaria;
2) era erronea la dichiarazione di prescrizione del credito tributario di cui alla ingiunzione per l'anno di imposta 2010; 3) altresì risultava erronea la condanna alle spese liquidate in euro duemilacento oltre spese generali.
L'ingiunzione relativa al tributo 2010 non solo era stato notificato nei termini prescrizionali ma anche richiamato nel preavviso di iscrizione ipotecaria del 2022 interruttiva della prescrizione;
era errato l'annullamento di tutta la iscrizione ipotecaria nonostante vi fossero stati titpoli non oggetto di opposizione;
parimenti illegittima la condanna alle spese nonostante la contribuente avesse ammesso di non aver pagato i tributi ed i crediti verso il Comune di Mugnano di Napoli. Con riguardo alla documentazione prodotta in secondo grado l'appellante rilevava come la causa era stata incardinata con la notifica del ricorso ad ottobre 2023 per cui non risultava applicabile l'art. 3 D.Lgs.
220/2023 ed in ogni caso la produzione documentale era sempre possibile nei casi in cui venivano ritenuti indispensabili per cui le due ingiunzioni 2016 e 2018 facevano piena prova della confutazione difensiva in primo grado.
Quanto alla notifica diretta dell'atto impositivo eseguita senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale. Il regolamento del servizio postale, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trovava applicazione in detto procedimento di notificazione.
Non essendo un atto giudiziario non è necessario il CAD come pacificamente sostenuto da numerose pronunce di legittimità e di merito.
L'appellante, infine, rilevava come non avendo la contribuente opposto le ingiunzioni fiscali e successivamente il preavviso di fermo e la intimazione, non era più possibile chiedere l'annullamento degli atti impositivi precedenti, per cui, non avendo vizi propri la iscrizione ipotecaria, il ricorso non poteva essere accolto.
Concludeva per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
Si costituiva la contribuente che si opponeva alle argomentazioni della parte appellante con particolare riferimento a quell'indirizzo giurisprudenziale che riteneva indispensabile la prova della corretta ricezione da parte del contribuente della seconda raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio postale consistente nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Sia la parte appellante che la parte appellata depositavano memorie integrative ad ulteriore chiarimento e conferma delle rispettive tesi sostenute con l'appello e le controdeduzioni.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, valutate le risultanze processuali, ritiene che l'appello debba essere accolto e per l'effetto riformata la sentenza di primo grado impugnata.
In primo luogo appare necessario chiarire e ribadire la correttezza della procedura notificatoria adottata dall'ente impositore. L'art. 26 comma 1 del dpr 602/73 prevede una modalità di notificazione affidata al concessionario stesso o all'aufficiale postale ex art. 10 l. 265/99 attraverso il servizio postale in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, che non richiede una apposita relata ma la semplice produzione dell'avviso di ricevimento. Non trattandosi di atti giudiziari il termine per la compiuta giacenza risulta più breve in quanto ridotto a dieci giorni.
Trattandosi di avvisi ed ingiunzioni affidate all'ufficio postale e non all'ufficiale giudiziario non occorre la soedizione di alcuna raccomandata informativa e si considera perfezionata per il destinatario nel decimo giorno successivo a quello dell'affissione.
La contribuente, a fronte di tutti gli atti spediti dalla Soget, ha omesso di impugnarli facendoli diventare irretrattabili e l'atto impugnato di cui al presente procedimento rappresenta la conseguenza diretta degli atti prodromici notificati.
Peraltro nel preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 12 dicembre 2022, risultano richiamati tutti i titoli azionati tra i quali le sette ingiunzioni notificate alla contribuente per le annualità sopra indicate;
preavviso di iscrizione comunque non impugnato e contenente un riepilogo dei vari atti notificati.
Inoltre ai fini probatori risulta prodotta in sede di costituzione la relativa lista di carico ed altra documentazione sicuramente ammissibile pur in questo grado in quanto la data di instaurazione del procedimento è antecedente la riforma essendo avvenuta con la notifica della opposizione in data 25 ottobre 2023. In ogni caso il documento non è nuovo in quanto richiamato per relationem nel preavviso di iscrizione ipotecaria prodotto in primo grado.
E' necessario richiemare, ai fini dei termini prescrizionali, le sospensioni covid del 2020 e da marzo ad aprile 2021 l'attività di notifica, oltre ad essere stato previsto, con l'art. 4 del DL 41/2021 uno slittamento di
24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, per ogni anno dal 2020 a scorrimento per ogni scadenza.
Per i suddetti motivi l'appello deve essere accolto e riformata la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese il Collegio ritiene che la complessità della materia e soprattutto la poca chiarezza e sistematicità espositiva dei motivi di impugnazione possano costituire eccezionali motivi che ne legittimino la loro compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER IP, AT
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1660/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Concessionario Di Riscossione Comune Di Castellamare Stabia - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14334/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 109822-2023 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 109822-2023 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5461/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La So.G.E.T. spa, quale società di riscossione dei crediti del Comune di Mugnano di Napoli, proponeva rituale appello avverso la sentenza n.14334/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con la quale veniva accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1 avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata a mezzo raccomandata il 17 agosto 2023 per omesso pagamento ICI.
Secondo i primi giudici mancava la prova della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto dalla documentazione prodotta dalla suindicata concessionaria la stessa risultava effettuata attraverso agente postale che aveva rilevato la temporanea assenza delle contribuante ed aveva proceduto all'invio della CAD a mezzo raccomandata ma della quale nulla veniva prodotto nè la stessa risultava ritirata all'ufficio postale.
Inoltre la sentenza impugnata riteneva accoglibile solo in parte l'eccezione di prescrizione dei tributi avanzata dalla contribuente in quanto: l'ingiunzione per i tributi dal 2003 al 2007 era stata notificata alla contribuente in data 11 maggio 2013 e risultava ricompresa nel successivo elenco delle ingiunzioni menzionato nel dettaglio del preavviso di fermo amministrativo notificato il 17 lugliuo 2015 con valenza interruttiva della prescrizione;
nel predetto elenco risultavano ricomprese le ingiunzioni relative alle annualità 2009 e 2010; l'ingiunzione riguardante l'annualità 2008 risultava notificata il 1 luglio 2015 nelle mani della contribuente;
per l'annualità 2010 non vi era prova della notificazione;
per l'anno 2011
l'ingiunzione risultava notificata a mezzo raccomandata direttamente dal concessionario il 30 maggio
2018 così come per quella relativa al 2013 perfezionata per compiuta giacenza al 5 giugno 2022. In relazione alla intimazione di pagamento riguardante alcune delle ingiunzioni di cui è causa non risultava depositato l'avviso di ricevimento della CAD spedita l'8 febbraio 2017 per temporanea assenza della destinataria.
I primi giudici rilevavano come l'eccezione di prescrizione potesse essere accolta unicamente per i tributi
2010 di cui alla ingiunzione del 12 settembre 2016 di cui non era stata fornita prova della notificazione mentre gli altri, in ragione degli atti interruttivi non potevano considerarsi prescritti alla data del 17 agosto
2023 data della notificazione della avvenuta iscrizione ipotecaria. Invero anche per i tributi i cui ulimi atti interruttivi risalivano al 2015 e quindi si sarebbero prescritti nel 2020 operava la sospensione della prescrizione sino al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 68 d.l. Cura Italia.
L'appellante articolava i motivi di impugnazione nella seguente maniera: 1) non era corretto aver annullato tutta l'iscrizione ipotecaria;
2) era erronea la dichiarazione di prescrizione del credito tributario di cui alla ingiunzione per l'anno di imposta 2010; 3) altresì risultava erronea la condanna alle spese liquidate in euro duemilacento oltre spese generali.
L'ingiunzione relativa al tributo 2010 non solo era stato notificato nei termini prescrizionali ma anche richiamato nel preavviso di iscrizione ipotecaria del 2022 interruttiva della prescrizione;
era errato l'annullamento di tutta la iscrizione ipotecaria nonostante vi fossero stati titpoli non oggetto di opposizione;
parimenti illegittima la condanna alle spese nonostante la contribuente avesse ammesso di non aver pagato i tributi ed i crediti verso il Comune di Mugnano di Napoli. Con riguardo alla documentazione prodotta in secondo grado l'appellante rilevava come la causa era stata incardinata con la notifica del ricorso ad ottobre 2023 per cui non risultava applicabile l'art. 3 D.Lgs.
220/2023 ed in ogni caso la produzione documentale era sempre possibile nei casi in cui venivano ritenuti indispensabili per cui le due ingiunzioni 2016 e 2018 facevano piena prova della confutazione difensiva in primo grado.
Quanto alla notifica diretta dell'atto impositivo eseguita senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale. Il regolamento del servizio postale, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trovava applicazione in detto procedimento di notificazione.
Non essendo un atto giudiziario non è necessario il CAD come pacificamente sostenuto da numerose pronunce di legittimità e di merito.
L'appellante, infine, rilevava come non avendo la contribuente opposto le ingiunzioni fiscali e successivamente il preavviso di fermo e la intimazione, non era più possibile chiedere l'annullamento degli atti impositivi precedenti, per cui, non avendo vizi propri la iscrizione ipotecaria, il ricorso non poteva essere accolto.
Concludeva per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
Si costituiva la contribuente che si opponeva alle argomentazioni della parte appellante con particolare riferimento a quell'indirizzo giurisprudenziale che riteneva indispensabile la prova della corretta ricezione da parte del contribuente della seconda raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio postale consistente nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Sia la parte appellante che la parte appellata depositavano memorie integrative ad ulteriore chiarimento e conferma delle rispettive tesi sostenute con l'appello e le controdeduzioni.
All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, valutate le risultanze processuali, ritiene che l'appello debba essere accolto e per l'effetto riformata la sentenza di primo grado impugnata.
In primo luogo appare necessario chiarire e ribadire la correttezza della procedura notificatoria adottata dall'ente impositore. L'art. 26 comma 1 del dpr 602/73 prevede una modalità di notificazione affidata al concessionario stesso o all'aufficiale postale ex art. 10 l. 265/99 attraverso il servizio postale in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, che non richiede una apposita relata ma la semplice produzione dell'avviso di ricevimento. Non trattandosi di atti giudiziari il termine per la compiuta giacenza risulta più breve in quanto ridotto a dieci giorni.
Trattandosi di avvisi ed ingiunzioni affidate all'ufficio postale e non all'ufficiale giudiziario non occorre la soedizione di alcuna raccomandata informativa e si considera perfezionata per il destinatario nel decimo giorno successivo a quello dell'affissione.
La contribuente, a fronte di tutti gli atti spediti dalla Soget, ha omesso di impugnarli facendoli diventare irretrattabili e l'atto impugnato di cui al presente procedimento rappresenta la conseguenza diretta degli atti prodromici notificati.
Peraltro nel preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 12 dicembre 2022, risultano richiamati tutti i titoli azionati tra i quali le sette ingiunzioni notificate alla contribuente per le annualità sopra indicate;
preavviso di iscrizione comunque non impugnato e contenente un riepilogo dei vari atti notificati.
Inoltre ai fini probatori risulta prodotta in sede di costituzione la relativa lista di carico ed altra documentazione sicuramente ammissibile pur in questo grado in quanto la data di instaurazione del procedimento è antecedente la riforma essendo avvenuta con la notifica della opposizione in data 25 ottobre 2023. In ogni caso il documento non è nuovo in quanto richiamato per relationem nel preavviso di iscrizione ipotecaria prodotto in primo grado.
E' necessario richiemare, ai fini dei termini prescrizionali, le sospensioni covid del 2020 e da marzo ad aprile 2021 l'attività di notifica, oltre ad essere stato previsto, con l'art. 4 del DL 41/2021 uno slittamento di
24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, per ogni anno dal 2020 a scorrimento per ogni scadenza.
Per i suddetti motivi l'appello deve essere accolto e riformata la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese il Collegio ritiene che la complessità della materia e soprattutto la poca chiarezza e sistematicità espositiva dei motivi di impugnazione possano costituire eccezionali motivi che ne legittimino la loro compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.