Versione
28 gennaio 1992
28 gennaio 1992
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni per l'anno 1991 e in lire 39 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/03/2024, n. 2809Provvedimento: […] Dispone in tale senso l'art. 6, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ( Norme in materia di variazioni provinciali e comunali ), prevedendo l'applicazione ai referendum consultivi che riguardano, in particolare, l'istituzione di nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni (fattispecie di cui alla lettera b, dell'art. 3, della legge regionale n. 25 del 1992, ricorrente nel caso di specie) di tutte le norme della legge n.1 del 1973 e successive modificazioni, “ salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge ”. […]Leggi di più...
- legge regionale Veneto n. 1/1973·
- art. 133 Cost.·
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- sostituzione di atti amministrativi·
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