Articolo 3 della Legge 7 gennaio 1992, n. 25
Articolo 2Articolo 4
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28 gennaio 1992
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni per l'anno 1991 e in lire 39 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1992
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