Articolo 19 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 18Articolo 20
Versione
18 febbraio 1992
Art. 19. Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Nota all' art. 19:
- La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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