Versione
18 febbraio 1992
18 febbraio 1992
Art. 19. Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Nota all' art. 19:
- La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
al collocamento obbligatorio 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Nota all' art. 19:
- La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
Commentari • 10
- 1. TAR Palermo n. 715/1994https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Posto che in forza dell'art. 19 l. 5 febbraio 1992 n. 104 (emanata in seguito alla sentenza 2 febbraio 1990 n. 50 della corte cost.) le disposizioni di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili previo accertamento da parte delle commissioni di cui all'art. 4 della stessa legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o …
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Giurisprudenza • 61
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 419Provvedimento: […] Osservava, in particolare, il Tribunale che: la fattispecie era disciplinata dall'art. 19 della legge n. 104 del 1992 che aveva il dettato originario di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 50 del 1990;la nuova norma aveva esteso la normativa di favore ai portatori di minorazione pichica purché aventi una capacità lavorativa tale da consentire il loro impiego in mansioni compatibili; […] Con il primo motivo, denunciandosi violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 19 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nonché travisamento, contraddittorietà ed illogicità mnifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia, […]Leggi di più...
- disciplina applicabile·
- contestazione del possesso da parte del lavoratore della astratta capacità di lavoro·
- avviamento sulla base di regolare procedura·
- ammissione al collocamento obbligatorio ex corte cost. n. 50/1990 e art. 19 legge n. 104/1992·
- esclusione·
- onere della prova·
- certificazione medica negativa prodotta dal datore di lavoro·
- fattispecie·
- soggetti affetti da minorazione psichica·
- insufficienza·
- spettanza al lavoratore·
- estremi·
- assunzione·
- costituzione del rapporto·
- lavoro subordinato