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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/05/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei signori Magistrati
Dott. Alessandra Panichi presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti giudice relatore
Dott.ssa Enza Foti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2013/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cardamone
-attore- contro
nato in [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cicconi
-Convenuto -
e
nato in [...] il [...] CF: , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv Alessandro Angelozzi
-Convenuto-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.01.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, citava in giudizio Parte_1 CP_1
e , tutti quali eredi di , deducendo, in sintesi e per quanto di
[...] Controparte_2 Persona_1
interesse, che: pagina 1 di 9 - è il fratello dei due convenuti e figlio di e , quest'ultima deceduta, Parte_2 Persona_1
vedova, il 19 gennaio 2020;
- Il 10 febbraio 2020 è stato registrato il testamento pubblico della Sig.ra a mezzo del Persona_1
quale la de cuius ha prelegato al figlio la casa di abitazione con tutti i mobili in essa Controparte_1 contenuti e sita in Ascoli Piceno ed ha istituito eredi universali il figlio “nella quota di CP_1 legittima e disponibile che gli spetterà al momento dell'apertura della successione nonché …i figli
e solo quota di legittima che la legge riserverà al Controparte_2 Controparte_3 momento dell'apertura della successione”;
- all' apertura della successione, il bene caduto in successione era costituito dall'immobile sito in
Ascoli Piceno in C.so Mazzini, 40, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Ascoli Piceno al foglio
169, particella 1927 e, a seguito della successione testamentaria e conformemente a quanto indicato nel testamento, è stato intestato per 5/9 al Sig. e per 2/9 ciascuno ai Sigg.ri Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Parte_1
- la donava, a favore di , una somma “consistente vicina ad euro 100.000,00” Per_1 Controparte_1 necessaria per l'acquisto, da parte di quest'ultimo, dell'immobile sito in Ascoli Piceno al Viale Treviri,
81: invero, dall'atto di compravendita risulta che il prezzo di acquisto di lire 200.000.000 venne corrisposto dal che però non fece ricorso al credito bancario, mentre, in epoca Controparte_1 antecedente, la de cuius prelevò dai propri risparmi una somma consistente che, all'evidenza, donò al figlio per realizzare il predetto acquisto;
CP_1
- con il consenso della de cuius e, pertanto, nella forma della donazione, introitava Controparte_2
oggetti preziosi del valore di lire 2.500.00 e certificati di deposito per il valore complessivo di lire
137.000.000,
- il bene caduto in successione (immobile sito in Ascoli Piceno, C.so Mazzini n. 40) veniva concesso in locazione per un canone annuo pari ad euro 8.400,00, ma il canone veniva percepito da CP_1 che ometteva di restituire per intero quanto di spettanza all'attore;
[...]
Rassegnava le seguenti conclusioni ( per come modificate ed integrate nella prima memoria ex art 183 cpc): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, accertare che la de cuius ha effettuato in favore del Sig. CP_1
donazioni in denaro in epoca prossima all'acquisto dell'immobile di Via Piave e,
[...]
successivamente, di Via Treviri ovvero, in via subordinata, accertare che entrambi i predetti atti di compravendita sono simulati avuto riguardo ai pagatori, avendo corrisposto la de cuius il relativo prezzo, ed hanno costituito donazioni indirette a favore del Sig. Piaccia altresì Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale accertare che la de cuius ha effettuato, in favore del Sig. Controparte_2
pagina 2 di 9 donazioni in denaro costituite dal certificato di deposito n.TFH 01060264, per lit.32.000.000- e tratto su da un certificato di deposito al portatore della Organizzazione_1 Organizzazione_2
n.66855 dell'importo di lit.105.000.000- come descritti a pagina 3 dell'atto introduttivo,
[...] nonché di gioielli, come descritti nella narrativa dell'atto introduttivo e valutati in lit.2.500.000-;
Procedere alla riunione fittizia della massa ereditaria della Sig.ra deceduta il 19 Persona_1
gennaio 2020 procedendo quindi ad aggiungere al valore netto dei beni relitti, risultante dalla determinazione del relictum e sottrazione delle passività, il valore delle predette donazioni effettuate in favore dei Sigg.ri e anche all'esito delle esibizioni richieste in via Controparte_1 CP_2 istruttoria;
Determinare sulla massa in tal modo formata quanto spetti all'attore, quale legittimario, ex artt.536 e segg.ti c.c. e, conseguentemente, ridurre le donazioni e condannare i convenuti ai conguagli dovuti per legge e necessari per reintegrare la quota di legittima dell'attore; Condannare il Sig. al versamento delle somme, in favore dell'attore ed in proporzione alla propria Controparte_1 quota di proprietà, derivanti dal contratto di locazione dell'immobile loro pervenuto a seguito della successione”.
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese poiché infondate in fatto ed Controparte_1
in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, per tutte le ragioni di cui in premessa, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea di collazione spiegata nei confronti di poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che generica ed Controparte_1
indeterminata. Rigettare, altresì, la domanda di restituzione somme di cui alla lettera c) dell'atto di citazione proposta nei confronti di in quanto da questi nulla era dovuto all'attore Controparte_1
comproprietario per il titolo dedotto alla data della domanda, con condanna dell'attore
[...]
ex art. 96 c.p.c. per aver agito in mala fede. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi Parte_1
in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario."
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese poiché infondate in fatto ed Controparte_2 in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno, in via principale dichiarare l'atto di citazione nullo e di conseguenza l'improcedibilità del processo.
In subordine, nella denegata ipotesi di diniego dell'eccezione di improcedibilità, si chiede il rigetto della domanda nei confronti di ed il rigetto di ogni istanza per quanto attiene le Controparte_2
attività da espletare nei confronti del in quanto priva di fondamento poiché Controparte_2 quest'ultimo nulla ha ricevuto. Inoltre, si chiede previa collazione di tutti i beni relitti e non relitti, sia immobili che mobili e di tutte le somme di danaro percette in danno del comparente CP_2
, e previo scioglimento della comunione ereditaria, chiede che venga equamente divisa tra
[...]
pagina 3 di 9 essi coeredi la detta eredità, con restituzione di quanto eventualmente percetto da in Controparte_1
più che deve essere rinversato nella massa ereditaria ai fini di una diversa divisione.
Con condanna alle spese e competenze di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, antistatario. Con ogni riserva di integrazione”.
Deve innanzitutto premettersi che la presente controversia è di competenza del Tribunale collegiale ai sensi dell'art 50 bis n. 6 cpc, atteso che il giudizio è stata introdotto prima del 28.2.2023 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al dlgs 149/22 che hanno attribuito al giudice monocratico la competenza sui procedimenti aventi ad oggetto la riduzione di legittima.
Preliminarmente, il convenuto eccepiva che nel fascicolo telematico del presente Controparte_2 procedimento, nonostante l'iscrizione a ruolo dello stesso in tale modalità, non si rinveniva l'originale dell'atto di citazione notificato ai convenuti essendovi, come atto principale, esclusivamente 3 pagine dell'atto di citazione. Orbene, rilevato che il contraddittorio si era regolarmente instaurato, essendo avvenuta la costituzione di tutte le parti evocate in giudizio e che la copia notificata dell'atto di citazione è conforme al contenuto intrinseco dell'originale (cfr. originale di notifica depositato dall'attore e citazioni notificate depositate dai convenuti nell'atto di richiesta di visibilità del fascicolo) atteso che solo la copia dell'atto depositata nel fascicolo telematica è mancante di alcune pagine rispetto ad esso, la notifica dell'atto è valida per idoneità al raggiungimento dello scopo. Invero, rilevato che nella copia dell'atto notificata sono presenti tutte le pagine necessarie alla comprensione del contenuto intrinseco di esso, l'incompletezza della copia depositata per via telematica rispetto all'atto originale configura una mera irregolarità e non determina nullità né dell'atto né della notifica non avendo i convenuti - come comprovato dalla regolare costituzione in giudizio e nel rispetto dell'art. 111 Cost - patito alcun nocumento in termini di adeguata possibilità di esperire una compiuta difesa.
Passando al merito, in sede di prima memoria ex art 183 cpc, il procuratore dell'attore precisava che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre ai sensi e per gli effetti dell'art.556 c.c. e la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in favore dei convenuti per reintegrare la quota di legittima dell'attore. Orbene, ai sensi dell'art 536 cc, i soggetti legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. L'entità della quota di riserva spettante a ciascun legittimario è disciplinata dagli artt. 537-548 cc. Quanto ai figli, se sono più di uno, la quota loro riservata è di 2/3, da dividersi in parti uguali (art. 537, c. 2 cc). Pertanto, se - come nel caso di specie - il genitore lascia tre figli, in assenza di concorso con il coniuge, a ciascun figlio spetta una quota di legittima pari a 2/9. Gli artt. 554 e 555 c.c. non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione, e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) ovvero da pagina 4 di 9 donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi, per entrambe, che "sono soggette a riduzione". L'unicità dell'azione, emergente dalla menzionata uniformità di previsione normativa, trova altresì conferma nella unitaria disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652, n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Va ancora precisato che le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità lesivi della legittima non sono nulli né annullabili, ma soltanto soggetti a riduzione, e cioè ad essere privati di efficacia in via giudiziale, nella misura sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 1993;
Cass. sent. n. 8780-87). Per quanto concerne la natura dell'azione in esame, deve osservarsi che l'azione di riduzione è azione personale di accertamento costitutivo (Cass. sent. n. 8780-87; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 4698 del 12/05/1999). La legge riserva, invero, al legittimario l'intangibile diritto su di una determinata quota dell'eredità – e, precisamente, su una quota di valore della massa, costituita dalla riunione fittizia (art. 556 c.c.) del valore stimato del relictum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum, quota dalla quale vanno detratte le donazioni ed i legati atti al legittimario (imputatio ex se: art. 564, comma 2, c.c.), e con l'azione di riduzione si tende ad attuare, in concreto, il suindicato diritto, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota disponibile, e della complementare quota di riserva, e della sussistenza, o no, della lesione, e, se del caso, la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria ad integrare la legittima. Riduzione che deve riguardare, in primo luogo, le disposizioni testamentarie e, solo dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui si è disposto per testamento, le donazioni (artt. 555, comma 2, c.c. Sez. 2, sentenza n. 11873 del 1993). Circa la legittimazione, soccorre la chiara previsione dell'art. 557 c.c., secondo il quale la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere chiesta solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. L'azione, quindi, è attribuita dalla legge al legittimario in quanto tale - e cioè in quanto ricompreso tra i soggetti indicati nell'art. 536 c.c. - e non quale erede (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11873 del 1993; Cass. sent. n. 2923-90; sent. n. 2621-74). Infine, per accertare la lesione di legittima, è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa pagina 5 di 9 risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.; cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993).
Orbene, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti non solo per stabilire se sia o meno avvenuta la lesione, ma anche in quale misura. Il Tribunale, infatti, può procedere con la reintegrazione della quota di riserva lesa, ma sempre che sia ben delineato, sin dal principio, l'entità della massa, della lesione, della quota disponibile e di quella di riserva. Affinché possa procedersi con la riduzione, infatti, risulta preliminare e necessario determinare l'entità della lesione, mediante il calcolo della disponibile. In virtù di quanto sopra, il legittimario è tenuto a indicare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva e, ancor prima e in funzione di tanto, deve determinare, con esattezza, il valore della massa ereditaria. Sul punto la
Suprema Corte ha affermato che "in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore.
A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"" (cfr. C. 21503/2018).
Orbene, parte attorea afferma che il relictum era costituito da un immobile sito ad Ascoli Piceno C.so
Mazzini e chiede che venga operata la riunione fittizia della massa ereditaria tenuto conto sia della donazione di circa euro 100.000,00 che nel 1994 la de cuius ha fatto in favore di per Controparte_1
l'acquisto di un appartamento (donazione indiretta: ndr) sia dell'appropriazione da parte di CP_2
della somma di preziosi per un valore pari ad lire2.500,00 e di dossier titoli per 137.000,000
[...]
lire.
Ciò posto, l'attore allega che il convenuto avrebbe ricevuto, nel 1994, la donazione Controparte_1
indiretta di circa lire 100.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Ascoli Piceno, atteso che la de cuius, in epoca antecedente e prossima alla compravendita, prelevò dai propri risparmi una somma consistente – che non quantificava - che servì a per realizzare l'acquisto dal momento che lo stesso Controparte_1
non percepiva un reddito da lavoro.
pagina 6 di 9 Il convenuto contestava l'allegazione sostenendo che l'immobile veniva compravenduto unitamente alla moglie investendo risparmi e proventi della vendita di un altro appartamento. Avendo il convenuto contestato in maniera specifica la generica allegazione dell'attore, il fatto non può ritenersi provato.
Invero, la circostanza che le somme utilizzate per la compravendita provenissero dalla de cuius è rimasta del tutto sfornita di prova mancando elementi dotati dei requisiti della "gravità" e della
"concordanza" di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 19485 del 2017; n. 9054 del 2022; Cass. Sez. Unite
n. 8053 del 2014), riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma fatta dalla de cuius in favore del figlio poiché dall'atto di compravendita emerge esclusivamente l'avvenuto pagamento del prezzo e non già la provenienza del denaro. Sul punto si precisa che l'attore avrebbe potuto e dovuto fornire almeno un principio di prova documentale in punto di prelevamento dei risparmi della depositando i movimenti contabili dei conti Per_1
corrente intestati alla defunta madre a cui poteva accedere rivestendo la qualità di coerede.
A ciò deve aggiungersi che le richieste probatorie dell'attore, già respinte con provvedimento del
12.3.2023 reso dal giudice istruttore che il collegio condivide e fa proprio, istanza reiterate in sede di conclusioni rassegnate, si appalesano altresì inammissibili perché con i capitoli 1 e 2 si voleva provare per testimoni una circostanza che necessitava di prova documentale, atteso che, trovandoci al cospetto di una allegata donazione di non modico valore (stante l'entità della somma), la stessa avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Sosteneva, altresì, l'attore che aveva prelevato dalla casa della de cuius - Controparte_2
verosimilmente con il di lei consenso - una parure in oro giallo consistente in girocollo a catena lunga a maglia stretta con tre pendenti con piccoli smeraldi e brillanti, un paio di orecchini, un anello con brillantini e smeraldi ed un collier in oro giallo. Aggiungeva che ad esso convenuto, vittima di furto, venivano altresì restituiti un dossier titoli al portatore intestato a un certificato di CP_4
deposito per finanziamenti a medio termine del n. TFH01060264 per Organizzazione_1
l'importo di trentadue milioni di lire ed un certificato di deposito al portatore della Organizzazione_2 di Ascoli Piceno n. 66855 per l'importo di centocinque milioni di lire – agenzia di San Benedetto del
Tronto. Riteneva che i beni de quibus configurassero donazioni indirette.
Orbene, dalla denuncia di furto che l'attore pone alla base delle sue allegazioni non risulta che i beni prelevati dal fossero di proprietà della madre (cfr. querela ove si legge “prelevavo una busta di CP_1
plastica contenente oggetti e documenti, praticamente erano documenti relativi ai miei risparmi ed alcuni oggetti in oro”). Più precisamente, al venivano restituiti un certificato di deposito per CP_1
finanziamenti a medio termine del mediocredito, un certificato di deposito al portatore della Org_2
pagina 7 di 9 e un libretto di risparmio al portatore n. 060/05054/12 intestato al Organizzazione_2 CP_2
. Dagli atti, pertanto, non emerge che il convenuto abbia ricevuto beni patrimoniali della de
[...] cuius dovendo ritenersi, nell'assenza di elementi da cui desumere che i certificati di deposito appartenessero alla che esso stesso ne era legittimo proprietario. Sul punto, l'attore avrebbe Per_1
dovuto formire prova documentale della riconducibilità dei predetti beni al compendio patrimoniale alla defunta madre. A tale carenza istruttoria della parte non si poteva supplire mediante il richiesto ordine di esibizione, atteso che, rivestendo la qualità di erede, l'attore ben avrebbe potuto ottenere dagli istituti di credito la documentazione, ragione che porta ad escludere anche l'ammissibilità della prova orale articolata e reiterata, dal momento che verteva su circostanze da provarsi a mezzo di documenti.
Da ultimo, domandava la restituzione di quanto dovuto in forza del contratto di Parte_1 locazione dell'immobile d Via Corso Mazzini n. 40 Ascoli Piceno che, pacificamente, garantisce agli eredi un profitto di euro 8.400,00 annui. Sosteneva che, in qualità di Parte_1
comproprietario per 2/9 ed essendo il decesso della madre intervenuto nel gennaio 2020, esso attore doveva ricevere la somma di euro 7.933,00 (34 canoni conteggiati ad euro 700 dal febbraio 2020 al dicembre 2022 diviso 3).
Orbene, il convenuto ha dimostrato, producendo le ricevute di pagamento, di aver Controparte_1
corrisposto al fratello – da considerarsi anche per la riscossione del canone erede universale e, quindi, titolato a ricevere 2/9 della somma – i seguenti importi: €. 2.376,00 in data 10.02.2022 quale quota parte dei canoni di locazione dal mese di giugno 2020 a dicembre 2021; €. 900,00 in data 2.04.2022 per quota parte dei canoni per il semestre da gennaio a giugno 2022 ed ancora la somma di €. 900,00 in data 8.10.2022 per i canoni del semestre da giugno fino al dicembre 2022 (cfr. all.ti 3-4 all'atto di costituzione di ). Ora, rilevato che il decesso della de cuius è intervenuto nel gennaio Controparte_1
2020, ritiene la scrivente che, alla data della citazione (dicembre 2022: ndr) il convenuto doveva aver versato all'attore 34 canoni dal febbraio 2020 al novembre 2022 per un importo di euro 5288,00 euro così calcolata [(euro 700 di canone mensile / 9 X 2) X 34]. Pertanto, essendo stata dimostrata la dazione di euro 4.176,00 all'attore dovrà essere restituita la maggior somma di euro 1112,00.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra l'attore ed il convenuto CP_1
in considerazione della reciproca parziale soccombenza.
[...]
Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto , invece, le stesse seguono la soccombenza Controparte_2 dell'attore e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'avv. Alessandro Angelozzi dichiaratosi anticipatario, secondo i valori medi per ciascuna fase processuale.
pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2013/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
rigetta la domanda di riduzione spiegata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva
condanna a restituire all'attore, nella sua veste di comproprietario/locatario Controparte_1 dell'immobile sito ad Ascoli Piceno in C.so Mazzini, 40, la somma di euro 1112.00 quale quota di canoni di locazione riscossi allo stesso spettante relativa al periodo dal febbraio 2020 al novembre
2022, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data odierna al saldo effettivo.
Compensa le spese di lite tra l'attore e . Controparte_1
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto che Controparte_2 liquida, in favore dell'Avv.Alessandro Angelozzi dichiaratosi anticipatario, in euro 7616.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno,20.5.2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Alessandra Panichi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei signori Magistrati
Dott. Alessandra Panichi presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti giudice relatore
Dott.ssa Enza Foti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2013/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cardamone
-attore- contro
nato in [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cicconi
-Convenuto -
e
nato in [...] il [...] CF: , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv Alessandro Angelozzi
-Convenuto-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.01.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, citava in giudizio Parte_1 CP_1
e , tutti quali eredi di , deducendo, in sintesi e per quanto di
[...] Controparte_2 Persona_1
interesse, che: pagina 1 di 9 - è il fratello dei due convenuti e figlio di e , quest'ultima deceduta, Parte_2 Persona_1
vedova, il 19 gennaio 2020;
- Il 10 febbraio 2020 è stato registrato il testamento pubblico della Sig.ra a mezzo del Persona_1
quale la de cuius ha prelegato al figlio la casa di abitazione con tutti i mobili in essa Controparte_1 contenuti e sita in Ascoli Piceno ed ha istituito eredi universali il figlio “nella quota di CP_1 legittima e disponibile che gli spetterà al momento dell'apertura della successione nonché …i figli
e solo quota di legittima che la legge riserverà al Controparte_2 Controparte_3 momento dell'apertura della successione”;
- all' apertura della successione, il bene caduto in successione era costituito dall'immobile sito in
Ascoli Piceno in C.so Mazzini, 40, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Ascoli Piceno al foglio
169, particella 1927 e, a seguito della successione testamentaria e conformemente a quanto indicato nel testamento, è stato intestato per 5/9 al Sig. e per 2/9 ciascuno ai Sigg.ri Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Parte_1
- la donava, a favore di , una somma “consistente vicina ad euro 100.000,00” Per_1 Controparte_1 necessaria per l'acquisto, da parte di quest'ultimo, dell'immobile sito in Ascoli Piceno al Viale Treviri,
81: invero, dall'atto di compravendita risulta che il prezzo di acquisto di lire 200.000.000 venne corrisposto dal che però non fece ricorso al credito bancario, mentre, in epoca Controparte_1 antecedente, la de cuius prelevò dai propri risparmi una somma consistente che, all'evidenza, donò al figlio per realizzare il predetto acquisto;
CP_1
- con il consenso della de cuius e, pertanto, nella forma della donazione, introitava Controparte_2
oggetti preziosi del valore di lire 2.500.00 e certificati di deposito per il valore complessivo di lire
137.000.000,
- il bene caduto in successione (immobile sito in Ascoli Piceno, C.so Mazzini n. 40) veniva concesso in locazione per un canone annuo pari ad euro 8.400,00, ma il canone veniva percepito da CP_1 che ometteva di restituire per intero quanto di spettanza all'attore;
[...]
Rassegnava le seguenti conclusioni ( per come modificate ed integrate nella prima memoria ex art 183 cpc): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, accertare che la de cuius ha effettuato in favore del Sig. CP_1
donazioni in denaro in epoca prossima all'acquisto dell'immobile di Via Piave e,
[...]
successivamente, di Via Treviri ovvero, in via subordinata, accertare che entrambi i predetti atti di compravendita sono simulati avuto riguardo ai pagatori, avendo corrisposto la de cuius il relativo prezzo, ed hanno costituito donazioni indirette a favore del Sig. Piaccia altresì Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale accertare che la de cuius ha effettuato, in favore del Sig. Controparte_2
pagina 2 di 9 donazioni in denaro costituite dal certificato di deposito n.TFH 01060264, per lit.32.000.000- e tratto su da un certificato di deposito al portatore della Organizzazione_1 Organizzazione_2
n.66855 dell'importo di lit.105.000.000- come descritti a pagina 3 dell'atto introduttivo,
[...] nonché di gioielli, come descritti nella narrativa dell'atto introduttivo e valutati in lit.2.500.000-;
Procedere alla riunione fittizia della massa ereditaria della Sig.ra deceduta il 19 Persona_1
gennaio 2020 procedendo quindi ad aggiungere al valore netto dei beni relitti, risultante dalla determinazione del relictum e sottrazione delle passività, il valore delle predette donazioni effettuate in favore dei Sigg.ri e anche all'esito delle esibizioni richieste in via Controparte_1 CP_2 istruttoria;
Determinare sulla massa in tal modo formata quanto spetti all'attore, quale legittimario, ex artt.536 e segg.ti c.c. e, conseguentemente, ridurre le donazioni e condannare i convenuti ai conguagli dovuti per legge e necessari per reintegrare la quota di legittima dell'attore; Condannare il Sig. al versamento delle somme, in favore dell'attore ed in proporzione alla propria Controparte_1 quota di proprietà, derivanti dal contratto di locazione dell'immobile loro pervenuto a seguito della successione”.
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese poiché infondate in fatto ed Controparte_1
in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, per tutte le ragioni di cui in premessa, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea di collazione spiegata nei confronti di poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che generica ed Controparte_1
indeterminata. Rigettare, altresì, la domanda di restituzione somme di cui alla lettera c) dell'atto di citazione proposta nei confronti di in quanto da questi nulla era dovuto all'attore Controparte_1
comproprietario per il titolo dedotto alla data della domanda, con condanna dell'attore
[...]
ex art. 96 c.p.c. per aver agito in mala fede. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi Parte_1
in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario."
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese poiché infondate in fatto ed Controparte_2 in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno, in via principale dichiarare l'atto di citazione nullo e di conseguenza l'improcedibilità del processo.
In subordine, nella denegata ipotesi di diniego dell'eccezione di improcedibilità, si chiede il rigetto della domanda nei confronti di ed il rigetto di ogni istanza per quanto attiene le Controparte_2
attività da espletare nei confronti del in quanto priva di fondamento poiché Controparte_2 quest'ultimo nulla ha ricevuto. Inoltre, si chiede previa collazione di tutti i beni relitti e non relitti, sia immobili che mobili e di tutte le somme di danaro percette in danno del comparente CP_2
, e previo scioglimento della comunione ereditaria, chiede che venga equamente divisa tra
[...]
pagina 3 di 9 essi coeredi la detta eredità, con restituzione di quanto eventualmente percetto da in Controparte_1
più che deve essere rinversato nella massa ereditaria ai fini di una diversa divisione.
Con condanna alle spese e competenze di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, antistatario. Con ogni riserva di integrazione”.
Deve innanzitutto premettersi che la presente controversia è di competenza del Tribunale collegiale ai sensi dell'art 50 bis n. 6 cpc, atteso che il giudizio è stata introdotto prima del 28.2.2023 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al dlgs 149/22 che hanno attribuito al giudice monocratico la competenza sui procedimenti aventi ad oggetto la riduzione di legittima.
Preliminarmente, il convenuto eccepiva che nel fascicolo telematico del presente Controparte_2 procedimento, nonostante l'iscrizione a ruolo dello stesso in tale modalità, non si rinveniva l'originale dell'atto di citazione notificato ai convenuti essendovi, come atto principale, esclusivamente 3 pagine dell'atto di citazione. Orbene, rilevato che il contraddittorio si era regolarmente instaurato, essendo avvenuta la costituzione di tutte le parti evocate in giudizio e che la copia notificata dell'atto di citazione è conforme al contenuto intrinseco dell'originale (cfr. originale di notifica depositato dall'attore e citazioni notificate depositate dai convenuti nell'atto di richiesta di visibilità del fascicolo) atteso che solo la copia dell'atto depositata nel fascicolo telematica è mancante di alcune pagine rispetto ad esso, la notifica dell'atto è valida per idoneità al raggiungimento dello scopo. Invero, rilevato che nella copia dell'atto notificata sono presenti tutte le pagine necessarie alla comprensione del contenuto intrinseco di esso, l'incompletezza della copia depositata per via telematica rispetto all'atto originale configura una mera irregolarità e non determina nullità né dell'atto né della notifica non avendo i convenuti - come comprovato dalla regolare costituzione in giudizio e nel rispetto dell'art. 111 Cost - patito alcun nocumento in termini di adeguata possibilità di esperire una compiuta difesa.
Passando al merito, in sede di prima memoria ex art 183 cpc, il procuratore dell'attore precisava che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre ai sensi e per gli effetti dell'art.556 c.c. e la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in favore dei convenuti per reintegrare la quota di legittima dell'attore. Orbene, ai sensi dell'art 536 cc, i soggetti legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. L'entità della quota di riserva spettante a ciascun legittimario è disciplinata dagli artt. 537-548 cc. Quanto ai figli, se sono più di uno, la quota loro riservata è di 2/3, da dividersi in parti uguali (art. 537, c. 2 cc). Pertanto, se - come nel caso di specie - il genitore lascia tre figli, in assenza di concorso con il coniuge, a ciascun figlio spetta una quota di legittima pari a 2/9. Gli artt. 554 e 555 c.c. non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione, e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) ovvero da pagina 4 di 9 donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi, per entrambe, che "sono soggette a riduzione". L'unicità dell'azione, emergente dalla menzionata uniformità di previsione normativa, trova altresì conferma nella unitaria disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652, n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Va ancora precisato che le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità lesivi della legittima non sono nulli né annullabili, ma soltanto soggetti a riduzione, e cioè ad essere privati di efficacia in via giudiziale, nella misura sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 1993;
Cass. sent. n. 8780-87). Per quanto concerne la natura dell'azione in esame, deve osservarsi che l'azione di riduzione è azione personale di accertamento costitutivo (Cass. sent. n. 8780-87; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 4698 del 12/05/1999). La legge riserva, invero, al legittimario l'intangibile diritto su di una determinata quota dell'eredità – e, precisamente, su una quota di valore della massa, costituita dalla riunione fittizia (art. 556 c.c.) del valore stimato del relictum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum, quota dalla quale vanno detratte le donazioni ed i legati atti al legittimario (imputatio ex se: art. 564, comma 2, c.c.), e con l'azione di riduzione si tende ad attuare, in concreto, il suindicato diritto, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota disponibile, e della complementare quota di riserva, e della sussistenza, o no, della lesione, e, se del caso, la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria ad integrare la legittima. Riduzione che deve riguardare, in primo luogo, le disposizioni testamentarie e, solo dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui si è disposto per testamento, le donazioni (artt. 555, comma 2, c.c. Sez. 2, sentenza n. 11873 del 1993). Circa la legittimazione, soccorre la chiara previsione dell'art. 557 c.c., secondo il quale la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere chiesta solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. L'azione, quindi, è attribuita dalla legge al legittimario in quanto tale - e cioè in quanto ricompreso tra i soggetti indicati nell'art. 536 c.c. - e non quale erede (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11873 del 1993; Cass. sent. n. 2923-90; sent. n. 2621-74). Infine, per accertare la lesione di legittima, è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa pagina 5 di 9 risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.; cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993).
Orbene, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti non solo per stabilire se sia o meno avvenuta la lesione, ma anche in quale misura. Il Tribunale, infatti, può procedere con la reintegrazione della quota di riserva lesa, ma sempre che sia ben delineato, sin dal principio, l'entità della massa, della lesione, della quota disponibile e di quella di riserva. Affinché possa procedersi con la riduzione, infatti, risulta preliminare e necessario determinare l'entità della lesione, mediante il calcolo della disponibile. In virtù di quanto sopra, il legittimario è tenuto a indicare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva e, ancor prima e in funzione di tanto, deve determinare, con esattezza, il valore della massa ereditaria. Sul punto la
Suprema Corte ha affermato che "in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore.
A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"" (cfr. C. 21503/2018).
Orbene, parte attorea afferma che il relictum era costituito da un immobile sito ad Ascoli Piceno C.so
Mazzini e chiede che venga operata la riunione fittizia della massa ereditaria tenuto conto sia della donazione di circa euro 100.000,00 che nel 1994 la de cuius ha fatto in favore di per Controparte_1
l'acquisto di un appartamento (donazione indiretta: ndr) sia dell'appropriazione da parte di CP_2
della somma di preziosi per un valore pari ad lire2.500,00 e di dossier titoli per 137.000,000
[...]
lire.
Ciò posto, l'attore allega che il convenuto avrebbe ricevuto, nel 1994, la donazione Controparte_1
indiretta di circa lire 100.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Ascoli Piceno, atteso che la de cuius, in epoca antecedente e prossima alla compravendita, prelevò dai propri risparmi una somma consistente – che non quantificava - che servì a per realizzare l'acquisto dal momento che lo stesso Controparte_1
non percepiva un reddito da lavoro.
pagina 6 di 9 Il convenuto contestava l'allegazione sostenendo che l'immobile veniva compravenduto unitamente alla moglie investendo risparmi e proventi della vendita di un altro appartamento. Avendo il convenuto contestato in maniera specifica la generica allegazione dell'attore, il fatto non può ritenersi provato.
Invero, la circostanza che le somme utilizzate per la compravendita provenissero dalla de cuius è rimasta del tutto sfornita di prova mancando elementi dotati dei requisiti della "gravità" e della
"concordanza" di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 19485 del 2017; n. 9054 del 2022; Cass. Sez. Unite
n. 8053 del 2014), riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma fatta dalla de cuius in favore del figlio poiché dall'atto di compravendita emerge esclusivamente l'avvenuto pagamento del prezzo e non già la provenienza del denaro. Sul punto si precisa che l'attore avrebbe potuto e dovuto fornire almeno un principio di prova documentale in punto di prelevamento dei risparmi della depositando i movimenti contabili dei conti Per_1
corrente intestati alla defunta madre a cui poteva accedere rivestendo la qualità di coerede.
A ciò deve aggiungersi che le richieste probatorie dell'attore, già respinte con provvedimento del
12.3.2023 reso dal giudice istruttore che il collegio condivide e fa proprio, istanza reiterate in sede di conclusioni rassegnate, si appalesano altresì inammissibili perché con i capitoli 1 e 2 si voleva provare per testimoni una circostanza che necessitava di prova documentale, atteso che, trovandoci al cospetto di una allegata donazione di non modico valore (stante l'entità della somma), la stessa avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Sosteneva, altresì, l'attore che aveva prelevato dalla casa della de cuius - Controparte_2
verosimilmente con il di lei consenso - una parure in oro giallo consistente in girocollo a catena lunga a maglia stretta con tre pendenti con piccoli smeraldi e brillanti, un paio di orecchini, un anello con brillantini e smeraldi ed un collier in oro giallo. Aggiungeva che ad esso convenuto, vittima di furto, venivano altresì restituiti un dossier titoli al portatore intestato a un certificato di CP_4
deposito per finanziamenti a medio termine del n. TFH01060264 per Organizzazione_1
l'importo di trentadue milioni di lire ed un certificato di deposito al portatore della Organizzazione_2 di Ascoli Piceno n. 66855 per l'importo di centocinque milioni di lire – agenzia di San Benedetto del
Tronto. Riteneva che i beni de quibus configurassero donazioni indirette.
Orbene, dalla denuncia di furto che l'attore pone alla base delle sue allegazioni non risulta che i beni prelevati dal fossero di proprietà della madre (cfr. querela ove si legge “prelevavo una busta di CP_1
plastica contenente oggetti e documenti, praticamente erano documenti relativi ai miei risparmi ed alcuni oggetti in oro”). Più precisamente, al venivano restituiti un certificato di deposito per CP_1
finanziamenti a medio termine del mediocredito, un certificato di deposito al portatore della Org_2
pagina 7 di 9 e un libretto di risparmio al portatore n. 060/05054/12 intestato al Organizzazione_2 CP_2
. Dagli atti, pertanto, non emerge che il convenuto abbia ricevuto beni patrimoniali della de
[...] cuius dovendo ritenersi, nell'assenza di elementi da cui desumere che i certificati di deposito appartenessero alla che esso stesso ne era legittimo proprietario. Sul punto, l'attore avrebbe Per_1
dovuto formire prova documentale della riconducibilità dei predetti beni al compendio patrimoniale alla defunta madre. A tale carenza istruttoria della parte non si poteva supplire mediante il richiesto ordine di esibizione, atteso che, rivestendo la qualità di erede, l'attore ben avrebbe potuto ottenere dagli istituti di credito la documentazione, ragione che porta ad escludere anche l'ammissibilità della prova orale articolata e reiterata, dal momento che verteva su circostanze da provarsi a mezzo di documenti.
Da ultimo, domandava la restituzione di quanto dovuto in forza del contratto di Parte_1 locazione dell'immobile d Via Corso Mazzini n. 40 Ascoli Piceno che, pacificamente, garantisce agli eredi un profitto di euro 8.400,00 annui. Sosteneva che, in qualità di Parte_1
comproprietario per 2/9 ed essendo il decesso della madre intervenuto nel gennaio 2020, esso attore doveva ricevere la somma di euro 7.933,00 (34 canoni conteggiati ad euro 700 dal febbraio 2020 al dicembre 2022 diviso 3).
Orbene, il convenuto ha dimostrato, producendo le ricevute di pagamento, di aver Controparte_1
corrisposto al fratello – da considerarsi anche per la riscossione del canone erede universale e, quindi, titolato a ricevere 2/9 della somma – i seguenti importi: €. 2.376,00 in data 10.02.2022 quale quota parte dei canoni di locazione dal mese di giugno 2020 a dicembre 2021; €. 900,00 in data 2.04.2022 per quota parte dei canoni per il semestre da gennaio a giugno 2022 ed ancora la somma di €. 900,00 in data 8.10.2022 per i canoni del semestre da giugno fino al dicembre 2022 (cfr. all.ti 3-4 all'atto di costituzione di ). Ora, rilevato che il decesso della de cuius è intervenuto nel gennaio Controparte_1
2020, ritiene la scrivente che, alla data della citazione (dicembre 2022: ndr) il convenuto doveva aver versato all'attore 34 canoni dal febbraio 2020 al novembre 2022 per un importo di euro 5288,00 euro così calcolata [(euro 700 di canone mensile / 9 X 2) X 34]. Pertanto, essendo stata dimostrata la dazione di euro 4.176,00 all'attore dovrà essere restituita la maggior somma di euro 1112,00.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra l'attore ed il convenuto CP_1
in considerazione della reciproca parziale soccombenza.
[...]
Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto , invece, le stesse seguono la soccombenza Controparte_2 dell'attore e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'avv. Alessandro Angelozzi dichiaratosi anticipatario, secondo i valori medi per ciascuna fase processuale.
pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2013/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
rigetta la domanda di riduzione spiegata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva
condanna a restituire all'attore, nella sua veste di comproprietario/locatario Controparte_1 dell'immobile sito ad Ascoli Piceno in C.so Mazzini, 40, la somma di euro 1112.00 quale quota di canoni di locazione riscossi allo stesso spettante relativa al periodo dal febbraio 2020 al novembre
2022, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data odierna al saldo effettivo.
Compensa le spese di lite tra l'attore e . Controparte_1
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto che Controparte_2 liquida, in favore dell'Avv.Alessandro Angelozzi dichiaratosi anticipatario, in euro 7616.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno,20.5.2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Alessandra Panichi
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