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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11301 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6042 2025 RG
FRA
Avv. DE SIMONI NICOLETTA Parte_1
E
Avv. PANE TIZIANA Controparte_1
Avv. Controparte_2
IA IC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 ed ex art. 442 e ss c.p.c.
L'Avv. ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3 nonché la per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“In via principale, accertare l'illegittimità della ingiunzione opposta per i motivi sopra menzionati e conseguentemente pronunciare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n.
09720259013882261000 notificata il 14/02/2025.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Ha rappresentato che gli era stata notificata, in data 14.2.2025, ingiunzione di pagamento n. 09720259013882261000, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 329.284,87, fondata su cartelle di pagamento relative a tributi, sanzioni amministrative e contributi della e precisamente (nei CP_2 limiti della competenza del giudice adito):
1. 09720120256994620000, notificata il 09/08/2012;
2. 09720140006490485000, notificata il 05/08/2014;
3. 09720140296158292000, notificata il 10/08/2015;
4. 09720170264538847000, notificata il 16/02/2018;
5. 09720190025879276000, notificata il 14/03/2019;
6. 09720200029475531000, notificata il 22/02/2020;
7. 09720210031758862000, notificata il 08/05/2023;
8. 09720220006199314000, notificata il 29/06/2023;
9. 09720220189660111000, notificata il 30/01/2023;
10. 09720230228854334000, notificata il 23/01/2024.
Ha eccepito: la mancanza di prova della notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità della intimazione opposta attesa l'imprescindibilità del rispetto della sequenza procedimentale (Sezioni Unite n. 16412/2007);
l'intervenuta prescrizione della cartella n. 09720120256994620000 (1) notificata il
09/08/2012, in quanto il nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della previsto dalla L. 247/2012 si applicava soltanto a CP_2 partire dal 02/02/2013; la mancata notifica delle cartelle nn. 09720170264538847000, 09720190025879276000
e 09720200029475531000 (stanti gli avvisi di mancata notifica depositati da nel CP_4 procedimento di opposizione a pignoramento, RG 80277/2023).
Da ultimo ha evidenziato di aver aderito alla definizione agevolata per le cartelle n.
09720140296158292000, 09720210031758862000, 09720220006199314000 e di aver corrisposto la prima rata e la necessità di disporsi in parte qua la sospensione dell'esecutività dell'intimazione; ha richiamato il c.d. “Decreto Sostegni” che aveva annullato i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, che, alla data di entrata in vigore (23 marzo 2021), avevano importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” erano infatti compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a
198, della legge n. 145/2018.
Ha precisato che beneficiari dello “Stralcio” erano: le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità dell'annullamento dei debiti erano state disposte dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che aveva fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate e, fino alla data stabilita dal citato
Decreto ministeriale, era sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del
“Decreto Sostegni”).
Ha poi rilevato la nullità dell'intimazione opposta, in quanto non era strato osservato il regolamento per la disciplina delle sanzioni di cui alla Delibera del Comitato dei
Delegati del 24 ottobre 2014 [Approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 – G.U.
Serie generale n. 111 del 15 maggio 22015, modificato con delibera del Comitato dei
Delegati del 20 aprile 2018 – Approvato con Ministeriale del 22 maggio 2018 – G.U.
Serie generale n. 143 del 22 giugno 2018] che prevede all'art. 12 una serie di adempimenti a cui la non aveva ottemperato, procedendo direttamente CP_2 all'iscrizione a ruolo.
Il mancato rispetto della procedura prevista comportava l'iscrizione illegittima a ruolo di un accertamento non definitivo;
la notifica della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000, creava una nullità assoluta.
2. si è costituita contestando l'ammissibilità e Controparte_5 fondatezza delle domande avanzate dal chiedendone il rigetto. Pt_1
Ha precisato che le cartelle indicate ai punti 1,2,3,4,5,6, e 9 erano state oggetto di valutazione in un precedente procedimento incardinato innanzi il Tribunale sezione
Lavoro - rg nr 25908/24 riunito al nr. 4625/24 conclusosi con sentenza nr. 2812/2025 del 07/03/2025.
In replica alle obiezioni di parte opponente ha ripercorso l'iter che aveva portato all'emissione dell'atto di intimazione, rappresentando come la mancata impugnativa delle menzionate cartelle nel termine, nonché dei successivi atti interruttivi, rendeva la pretesa impositiva definitiva ed inammissibile qualsiasi forma di contestazione, nonché il perfezionarsi di qualsiasi decadenza e/o prescrizione.
La eccezione relativa alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento nr.
097201470264538847000, nr. 09720190025879276000 e nr.
0972020002944755310000 non era fondata ed era del tutto sconfessata dalla documentazione depositata in atti ma anche dalla circostanza che, contrariamente a quanto affermato da controparte nessuna delle predette cartelle risultava essere oggetto del contenzioso recante rg. 80277/22 incardinato innanzi il Tribunale di Roma come desumibile dalla lettura dell'ordinanza a definizione del cautelare azionato e tra l'atro riassunto nel merito dall'Agente (cfr ricorso in riassunzione all. 27), Controparte_6 come infondata era l'eccezione di prescrizione dei ruoli di cui alla cartella esattoriale nr.
09720120256994620000. Contr Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo all'ente di riscossione e, quanto all'adesione alla definizione agevolata (per le cartelle di pagamento nr. 097250140296158292000, nr. 09720210031758862000 e nr. 09720220006199314000) ha richiamato precedenti di merito (sentenza nr 2812/2025 del 07/03/2025 del Tribunale sezione Lavoro) secondo cui: “. 18. Nell'atto di ricorso di poi, viene dedotto, quanto alla cartella n.
09720140296158292000 (ritualmente notificata, v. not. Ag. casa com.), che era in corso il procedimento di adesione alla definizione agevolata con il pagamento delle rate in scadenza alla data del deposito del ricorso;
tuttavia, tale censura non coglie nel segno, considerato che la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata implica la rinuncia al giudizio, che deve essere accettata, mentre sussiste la materia del contendere sino a quando non sia stata raggiunta la prova del pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083/2018, conf. n. 26313/2023; Cass. n. 24083 del
03/10/2018; Cass., n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del
2020; da ultimo Cass. n. 9535 del 07/04/2023, Cass. n. 36431 del 29/12/2023; Cass. n.
11356 del 29/04/2024)”.
Si è da ultimo opposta alla sospensiva richiesta dopo aver evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai vizi di merito.
3. Anche la si è costituita per chiedere il rigetto delle domande formulate CP_2 dall'Avv. essendo il ricorso destituito di fondamento in fatto e in Parte_1 diritto. Ha premesso che la cartella n. 0972012025699 4620000 non riguardava un ruolo di competenza della (cfr. documento prospetto contribuente all. 5), nonché che, con CP_2 riguardo alle cartelle esattoriali relative ai ruoli 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019, come illustrato anche da parte ricorrente, il professionista aveva instaurato un precedente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229042942800/000 (rubricato al n. r.g 66236/2022 e assegnato al Giudice Ceccarini della II sezione civile del Tribunale di Roma, definito con la sentenza n. 5995/2024, con la quale il giudice ha dichiarato la propria incompetenza per materia;
giudizio è stato) riassunto dal ricorrente innanzi alla sezione lavoro del medesimo Tribunale (n. r.g. 25908/2024) e assegnato a Codesto giudice che, previa riunione con altro giudizio n. r.g. 4625/2024, avente ad oggetto altra intimazione di pagamento n. 09720249007873872000 -riguardante, tra altre, anche le cartelle relative ai ruoli 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2022, oggetto del presente giudizio;
tale giudizio si era concluso con sentenza n. 2812/2025, di inefficacia delle intimazioni impugnate soltanto quanto alle poste relative alle sanzioni dichiarative degli anni 2012, 2013, 2014 (oggetto del presente giudizio), nonché 2008, 2010 e 2011, rigettando, per il resto, il ricorso. L'Avv. aveva proposto un precedente ricorso Pt_1 avverso la cartella esattoriale relativa al ruolo 2021, oggetto anche della presente impugnazione (giudizio rubricato al n r.g. 24113/2023 conclusosi con un provvedimento di estinzione, per avere il professionista aderito alla definizione agevolata). Anche la cartella esattoriale n. 097 2022 0189660111000, relativa al ruolo 2022, era già stata impugnata dal professionista con ricorso rubricato al n. r.g. 5922/2023 (assegnato al
Giudice Bracci, definitosi con sentenza integrale di rigetto dell'opposizione, n.
10075/2023 - all. 15), pendente in appello, udienza è fissata per il 23.10.2025.
Ha quindi rilevato l'inammissibilità di ogni contestazione riguardante il merito della pretesa iscritta nei ruoli 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, in quanto già oggetto di precedente pronuncia, evidenziando anche che in nessuno di detti procedimenti era stato emesso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione e che pertanto l' aveva, legittimamente, continuato a Controparte_5 coltivare l'azione esecutiva, mettendo in essere gli atti necessari a tentare di concretizzare il soddisfacimento del diritto dell'Ente impositore ovvero di tutelarlo dal decorso del tempo.
Ha quindi eccepito la decadenza dal benefico della definizione agevolata e fatto presente l'improprio riferimento alla L. 689/91 atteso che trattavasi per la maggior parte di contributi, argomentando diffusamente riguardo al merito della pretesa. Ha quindi concluso nei seguenti termini:
“in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
– ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande del ricorrente per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99;
– in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nei ruoli oggetto di causa e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione con il provvedimento impugnato;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dello stesso e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito iscritto nei ruoli in contestazione, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Cassa Parte_1 Forense delle somme iscritte nei ruoli impugnati oggetto di causa, per l'importo complessivo di € 92.107,91, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dal dovuto al saldo.
– in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla nei confronti di CP_2 Controparte_8
, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e,
[...] conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della , condannando CP_2 la stessa al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre interessi di mora dalla data di consegna dei ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 nella misura del 2,75% all'anno; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Alla odierna udienza, concesso termine per scambio di note, il processo è stato deciso.
4. Va premesso che l'Avv. impugna la intimazione di pagamento n. 097 2025 Pt_1
9013882261 000, in particolare relativamente alle poste contributive contenute nelle cartelle di pagamento ivi incluse, siccome individuate in ricorso.
4.1. Si deve da subito osservare tuttavia che la cartella (1) n. 09720120256994620000, notificata il 09/08/2012, emittente , per quota associati per Controparte_9 le annualità 2005-2009 (v. estratto di ruolo all. 3 per come eccepito, riguardando CP_4 appunto la quota dovuta al competente Ordine professionale, esula dalla competenza giurisdizionale di questo Giudice del lavoro e della previdenza, dovendo essere devoluta al giudice tributario (SS.UU. n. 1782 e n. 6601/2011).
4.2. Non appare conferente, inoltre, in quanto relativo alle pretese di natura tributaria, il riferimento alla giurisprudenza di legittimità invocata in ricorso (Cass. S.U. n.
16412/2007) quanto agli effetti del mancato rispetto della “sequenza procedimentale”, per quanto anche appresso ritenuto.
4.3. Quanto alle poste contenute nelle residue seguenti cartelle: (2) 09720140006490485000, notificata il 05/08/2014,
(3) 09720140296158292000, notificata il 10/08/2015,
(4) 09720170264538847000, notificata il 16/02/2018,
(5) 09720190025879276000, notificata il 14/03/2019,
(6) 09720200029475531000, notificata il 22/02/2020,
(9) 09720220189660111000, notificata il 30/01/2023 si osserva, poi, che queste hanno già formato oggetto di procedimento di cognizione, conclusosi con la sentenza di primo grado (sent. n. 2812/2025) volto, pur sempre, all'accertamento nel merito della fondatezza ed esigibilità della pretesa creditoria della in quanto azionata CP_2 con precedente intimazione notificata al professionista in data 22.1.2025 e che, pertanto, nell'odierno ricorso, a seguito della successiva intimazione, in assenza di ulteriori e diversi elementi circostanziati e persuasivi, idonei a infirmare la pretesa della CP_2 deve essere richiamato in tutte le statuizioni, ivi compresa la affermazione preliminare riguardo alla domanda di risarcimento avanzata dalla nei confronti CP_2 dell' non ammissibile in questa sede (Cassazione, SS.UU. n. 15658/2006, n. CP_5
1866/73, n. 237/99, n. 22810/2020).
5. Scendendo quindi al merito per la residua materia del contendere, in primo luogo, invero, va ribadito che il professionista avanza varie censure, soprattutto a livello formale e procedimentale, ma non si spinge a contestare l'effettiva sussistenza dei crediti azionati;
questi crediti sono stati già ritenuti esistenti anche considerando i numerosi atti interruttivi della prescrizione e ritenuti esigibili a seguito della precedente intimazione di pagamento n. 097 2024 90078738 72 000, notificata in data 22/01/2024
(v. sent. n. 2812/2025), che si richiama espressamente anche ai sensi dell'art. 118 Disp. att. Cpc) e delle ulteriori, comunque costituenti validi atti interruttivi.
5.1. Anche con la presente opposizione, quindi, considerato l'oggetto della cognizione costituito da rapporto previdenziale, dove vagliarsi nel merito la esistenza e consistenza dei diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, senza che abbia rilievo l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
5.2. Non può infatti sostenersi che sussista una sorta di invalidità derivata, in quanto, si ripete, nel caso di recupero coattivo dei contributi previdenziali, la natura del giudizio impone al giudice di sindacare la fondatezza della pretesa anche laddove il titolo impugnato presenti dei vizi formali o, secondo il più recente orientamento, sostanziali e se del caso (d'ufficio) condannare il debitore al pagamento delle somme dovute.
5.3. Va quindi ribadita la esistenza e persistenza allo stato del credito azionato dalla non essendo maturata la prescrizione decennale (art. 66 L. 247/2012) CP_2 relativamente alle poste contributive azionate, considerato che il termine decennale applicabile pacificamente per il futuro, deve essere applicato anche qualora la prescrizione non sia maturata secondo il regime precedente e, quindi, qualora il quinquennio non sia consumato alla data dell'entrata in vigore cit. della legge
(3.2.2013).
6. Ripercorrendo gli argomenti di censura, si osserva, inoltre, quanto segue.
6.1. Quanto alla mancata notifica delle cartella n. (4) 09720170264538847000 (all. 4 per indirizzo PEC non valido, v anche all. 7 atto rifiutato dal sistema), tale CP_2 CP_4 atto riguarda il ruolo 2017, contenente le sanzioni dichiarative relative agli anni 2012,
2013 e 2014, per l'importo complessivo di € 1.282,00 ed è contenuto anche nella intimazione di pagamento successivamente notificata in data 18.10.2022 (all. 16 e CP_4 nei successivi atti di pignoramento presso terzi, indicati sempre da come la n. CP_5
09720190025879276000 (5) relativa al ruolo 2018, contenente la contribuzione minima soggettiva e integrativa nonché il contributo di maternità dell'anno 2014, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 3.722,10 (all. 5 per indirizzo PEC non valido). CP_2
6.2. Inoltre, la cartella (6) n. 09720200029475531000 risulta ritualmente notificata da via PEC in data 22.2.2020 alle ore 13:51 (come da RDAC depositata dalla CP_4 [...] all, 4). CP_2
6.3. Anche a prescindere dalla notifica delle cartelle esattoriali in contestazione, pertanto, non risulta decorso il termine di prescrizione con riguardo alla contribuzione minima soggettiva ed integrativa nonché al contributo di maternità, e relativi interessi, degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 iscritta, rispettivamente, nei ruoli 2014,
2018, 2019 e 2022 (come correttamente allegato dalla in memoria), CP_2 considerati i vari atti interruttivi costituiti anche dalle precedenti intimazioni di pagamento, già impugnate.
6.4. Né può porsi un problema di prescrizione con riguardo alla contribuzione dovuta in autoliquidazione e relativi accessori (interessi e sanzioni) per gli anni 2008, 2010, 2011
2012, 2013 e 2015, atteso che, in assenza di trasmissione di dichiarazione del professionista, la non poteva attivarsi se non a seguito di controlli (attraverso CP_2
l'interlocuzione con l'Anagrafe Tributaria, a seguito della convenzione appositamente stipulata nel corso dell'anno 2016, v. all. accertamenti della . CP_2
6.5. Il termine di prescrizione in materia, infatti, decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione sull'ammontare dei redditi prodotti e dei contributi dovuta e quindi, qualora la fattispecie abbia ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che CP_2 rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere.
6.6. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha confermato l'orientamento secondo cui:
“L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime Controparte_2 della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n. 6259 del 2011)” (Cass. n. 35873/21).
6.7. Vanno quindi respinte le censure di cui al ricorso e ribadite, sul punto, nelle ultime note.
7. Non può, d'altro canto, ritenersi che nel caso che di occupa possa trovare applicazione il c.d. “Decreto Sostegni n. 41-2021” che ha previsto "l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010."
7.1. Ciò in quanto, i ruoli oggetto del contendere – 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022 – sono stati affidato in riscossione al successivamente al 31 dicembre 2020
(come del resto è provato dalla documentazione allegata sub 5.) e, pertanto, sono, per espressa disposizione normativa esclusi dal c.d. stralcio.
8. Neppure l'istanza di adesione alla definizione agevolata, invocata per le cartelle nn.
09720140296158292000 (3), 09720210031758862000 (7) e 09720220006199314000
(8) (v. ricevuta della domanda all. 4 al ricorso), con pagamento rate (v pagamento prima rata del 6.11.2023, rif 005696442939927672 pure all. al ric.), può assumere la valenza anelata, pur volendo prescindere dalla incompletezza delle documentazione depositata a suffragio, attesi i rilievi della relativamente al fatto che non risulta CP_2 effettuato alcun versamento in riferimento al ruolo 2013 e che, per quanto riguarda i ruoli 2014 e 2021, l'ultimo versamento risulta essere stato effettuato a marzo 2024, con conseguente decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
8.1. Non sussistono pertanto i presupposti neppure per l'applicazione dello ius superveniens (art. 12bis del D.L. 84/2025, conv. in L. 108/2025).
9. Da ultimo, e relativamente alle pretese riguardanti i crediti previdenziali della
[...] per violazione dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni (non CP_2 risultando apposita diffida), di contro, si deve confermare come in tale materia debba essere applicata la legge n. 689/81, dovendo, la sanzione, essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981.
9.1. Tale materia è soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., e pertanto la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del
1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689 (Cass. nn. 17702/2020,
9310/2022).
9.2. La relativa doglianza deve quindi considerarsi fondata quanto alle sanzioni dichiarative.
10 Le spese processuali, la cui liquidazione viene affidata al dispositivo, infine, vanno regolate avuto riguardo alla sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattese: dichiara il non tenuto al Pt_1 pagamento delle poste azionate a titolo di sanzioni dichiarative e rigetta per il resto il ricorso;
condanna il medesimo Avv. Massone al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.217,00, oltre accessori come per legge, in favore di ogni parte convenuta.
Roma lì, 6.11.2025 Il Giudice