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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1796/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1907/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0044963 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 2023NA0058928, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del territorio di Napoli, aveva attribuito all'unità immobiliare sita in
Brusciano, Indirizzo_1 la categoria D/6 e rendita euro 3.120,00 in luogo della cat. C/2, classe 5, cos. 110 mq., rendita 284,05 RR, proposte con denuncia DOCFA. Premetteva che, in base al certificato di destinazione urbanistica, la zona in cui è sita l'unità immobiliare di cui si tratta
è B1 (destinazione urbanistica residenziale), nell'ambito della quale è preclusa la possibilità di insediamenti per lo svolgimento di attività commerciale caratterizzante gli immobili appartenenti alla categoria catastale
D6, che hanno destinazione d'uso per attività sportive a fini di lucro. Eccepiva, quindi, l'illegittimità dell'avviso per: a) difetto di motivazione;
b) perché recante una pretesa impositiva priva di fondamento.
Si costituiva l'Ufficio contestando specificamente le difese della controparte, chiedendo confermare la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato.
I primi giudici accoglievano il ricorso, osservando che dal certificato di destinazione urbanistica del comune di Brusciano, prodotto dal ricorrente e non specificamente contestato, si evince che le particelle Indirizzo_1
ricadono nella zona B1 del P.U.C. (TESSUTO CONSOLIDATO MODERNO), nell'ambito della quale sono ammessi interventi a prevalente destinazione residenziale, dovendosi pertanto escludere che un immobile possa avere destinazione di tipo commerciale di cui alla categoria D/6, esclusa fattualmente anche dalla documentazione fotografica, prodotta dal contribuente e pur non specificamente contestata, da cui si desume l'esistenza di una struttura con piscina che si presta ad un uso privato piuttosto che commerciale.
Presenta appello l'Ufficio che ritiene la sentenza gravata emessa in violazione dell'art. 8 del R.D.L. 652/1939,
e degli art. 6, 7, 8, 61 del D.P.R. 1142/1949, applicando per un accertamento catastale norme di tipo urbanistico risultando, pertanto, viziata per motivazione erronea e/o apparente.
Si costituisce il contribuente che contesta le avverse deduzioni, chiedendo la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dalla lettura della documentazione in atti risulta, come ammesso dallo stesso Ufficio, che la Categoria C/4
(Fabbricati e locali per esercizi sportivi), rappresenterebbe la categoria catastale più consona per una piscina di modeste dimensioni ed autonoma da altri fabbricati, di cui non costituisce pertinenza, trattandosi di un immobile costituito da una piscina, con i relativi accessori indispensabili per il suo funzionamento. Tuttavia, nel “Quadro di qualificazione e classificazione” del Comune di Brusciano non risulta istituita la categoria C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), che sarebbe stata quella astrattamente più appropriata.
In mancanza di ulteriori categorie ordinarie idonee a rappresentare compiutamente l'immobile in questione,
e ritenendo non corretta la classificazione in C/2 proposta dal contribuente, l'Ufficio ha affermato di aver dovuto necessariamente attribuire all'unità immobiliare una categoria propria del gruppo D, destinato agli immobili a destinazione speciale, procedendo in particolare all'accertamento in categoria D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), quale corrispondente, nell'ambito delle categorie speciali, della categoria ordinaria
C/4.
L'Ufficio stesso ha dichiarato che avrebbe preferito assegnare la categoria ordinaria C/4 al subalterno 1; tuttavia, non essendo essa prevista nel N.C.E.U. del Comune di Brusciano e non ritenendo possibile ricondurre la piscina, con le relative pertinenze coperte e scoperte, ad altra categoria ordinaria, ha optato per l'attribuzione della categoria D/6. Così facendo, però, è incorso nel medesimo errore imputato ai primi giudici, fondando la propria decisione su presupposti normativi tra loro non omogenei. Le definizioni delle destinazioni d'uso proprie della disciplina urbanistico-edilizia trovano infatti fondamento nella legislazione regionale — materia attribuita alla competenza delle Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. — mentre la normativa catastale è autonoma e non può essere automaticamente sovrapposta a quella urbanistica.
Pur volendo riconoscere che la categoria C/2 non rappresenti la classificazione catastale più adeguata dell'unità immobiliare, deve osservarsi che, se l'Ufficio stesso ammette l'impossibilità di attribuire la categoria
C/4 per la sua mancata previsione nello strumento urbanistico comunale, analogamente occorre considerare che il medesimo strumento non contempla l'insediamento di attività di natura commerciale nell'area interessata. In ogni caso, l'attribuzione della categoria D/6 risulta priva di adeguata motivazione.
L'avviso di accertamento che ha disposto tale riclassificazione si fonda infatti su presupposti e valutazioni non supportati da elementi oggettivi. Il DOCFA non riporta alcun riferimento ad attività commerciale o lucrativa, indicando anzi espressamente una destinazione compatibile con un utilizzo privato della struttura. Inoltre,
l'assenza di un sopralluogo volto a verificare l'eventuale sussistenza di circostanze difformi rispetto alla documentazione prodotta rafforza la fondatezza delle censure già accolte in primo grado.
Ne deriva che l'inquadramento in categoria D/6 appare frutto di una valutazione metodologicamente viziata e carente di fondamento giuridico e tecnico, non essendo stato contestato alcun elemento idoneo a dimostrare un uso commerciale dell'immobile. La regolare compravendita tra privati e la natura esclusivamente residenziale dell'area, come risultanti dalla documentazione e dall'atto notarile, confermano che l'unità immobiliare non possa essere qualificata come bene destinato allo svolgimento di attività commerciali, né assoggettata al relativo regime impositivo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della peculiarità e novità.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1907/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0044963 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 2023NA0058928, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del territorio di Napoli, aveva attribuito all'unità immobiliare sita in
Brusciano, Indirizzo_1 la categoria D/6 e rendita euro 3.120,00 in luogo della cat. C/2, classe 5, cos. 110 mq., rendita 284,05 RR, proposte con denuncia DOCFA. Premetteva che, in base al certificato di destinazione urbanistica, la zona in cui è sita l'unità immobiliare di cui si tratta
è B1 (destinazione urbanistica residenziale), nell'ambito della quale è preclusa la possibilità di insediamenti per lo svolgimento di attività commerciale caratterizzante gli immobili appartenenti alla categoria catastale
D6, che hanno destinazione d'uso per attività sportive a fini di lucro. Eccepiva, quindi, l'illegittimità dell'avviso per: a) difetto di motivazione;
b) perché recante una pretesa impositiva priva di fondamento.
Si costituiva l'Ufficio contestando specificamente le difese della controparte, chiedendo confermare la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato.
I primi giudici accoglievano il ricorso, osservando che dal certificato di destinazione urbanistica del comune di Brusciano, prodotto dal ricorrente e non specificamente contestato, si evince che le particelle Indirizzo_1
ricadono nella zona B1 del P.U.C. (TESSUTO CONSOLIDATO MODERNO), nell'ambito della quale sono ammessi interventi a prevalente destinazione residenziale, dovendosi pertanto escludere che un immobile possa avere destinazione di tipo commerciale di cui alla categoria D/6, esclusa fattualmente anche dalla documentazione fotografica, prodotta dal contribuente e pur non specificamente contestata, da cui si desume l'esistenza di una struttura con piscina che si presta ad un uso privato piuttosto che commerciale.
Presenta appello l'Ufficio che ritiene la sentenza gravata emessa in violazione dell'art. 8 del R.D.L. 652/1939,
e degli art. 6, 7, 8, 61 del D.P.R. 1142/1949, applicando per un accertamento catastale norme di tipo urbanistico risultando, pertanto, viziata per motivazione erronea e/o apparente.
Si costituisce il contribuente che contesta le avverse deduzioni, chiedendo la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dalla lettura della documentazione in atti risulta, come ammesso dallo stesso Ufficio, che la Categoria C/4
(Fabbricati e locali per esercizi sportivi), rappresenterebbe la categoria catastale più consona per una piscina di modeste dimensioni ed autonoma da altri fabbricati, di cui non costituisce pertinenza, trattandosi di un immobile costituito da una piscina, con i relativi accessori indispensabili per il suo funzionamento. Tuttavia, nel “Quadro di qualificazione e classificazione” del Comune di Brusciano non risulta istituita la categoria C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), che sarebbe stata quella astrattamente più appropriata.
In mancanza di ulteriori categorie ordinarie idonee a rappresentare compiutamente l'immobile in questione,
e ritenendo non corretta la classificazione in C/2 proposta dal contribuente, l'Ufficio ha affermato di aver dovuto necessariamente attribuire all'unità immobiliare una categoria propria del gruppo D, destinato agli immobili a destinazione speciale, procedendo in particolare all'accertamento in categoria D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), quale corrispondente, nell'ambito delle categorie speciali, della categoria ordinaria
C/4.
L'Ufficio stesso ha dichiarato che avrebbe preferito assegnare la categoria ordinaria C/4 al subalterno 1; tuttavia, non essendo essa prevista nel N.C.E.U. del Comune di Brusciano e non ritenendo possibile ricondurre la piscina, con le relative pertinenze coperte e scoperte, ad altra categoria ordinaria, ha optato per l'attribuzione della categoria D/6. Così facendo, però, è incorso nel medesimo errore imputato ai primi giudici, fondando la propria decisione su presupposti normativi tra loro non omogenei. Le definizioni delle destinazioni d'uso proprie della disciplina urbanistico-edilizia trovano infatti fondamento nella legislazione regionale — materia attribuita alla competenza delle Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. — mentre la normativa catastale è autonoma e non può essere automaticamente sovrapposta a quella urbanistica.
Pur volendo riconoscere che la categoria C/2 non rappresenti la classificazione catastale più adeguata dell'unità immobiliare, deve osservarsi che, se l'Ufficio stesso ammette l'impossibilità di attribuire la categoria
C/4 per la sua mancata previsione nello strumento urbanistico comunale, analogamente occorre considerare che il medesimo strumento non contempla l'insediamento di attività di natura commerciale nell'area interessata. In ogni caso, l'attribuzione della categoria D/6 risulta priva di adeguata motivazione.
L'avviso di accertamento che ha disposto tale riclassificazione si fonda infatti su presupposti e valutazioni non supportati da elementi oggettivi. Il DOCFA non riporta alcun riferimento ad attività commerciale o lucrativa, indicando anzi espressamente una destinazione compatibile con un utilizzo privato della struttura. Inoltre,
l'assenza di un sopralluogo volto a verificare l'eventuale sussistenza di circostanze difformi rispetto alla documentazione prodotta rafforza la fondatezza delle censure già accolte in primo grado.
Ne deriva che l'inquadramento in categoria D/6 appare frutto di una valutazione metodologicamente viziata e carente di fondamento giuridico e tecnico, non essendo stato contestato alcun elemento idoneo a dimostrare un uso commerciale dell'immobile. La regolare compravendita tra privati e la natura esclusivamente residenziale dell'area, come risultanti dalla documentazione e dall'atto notarile, confermano che l'unità immobiliare non possa essere qualificata come bene destinato allo svolgimento di attività commerciali, né assoggettata al relativo regime impositivo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della peculiarità e novità.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite.