Articolo 8 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 gennaio 1955
Art. 8.
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea e' costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1955
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