Art. 8.
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea e' costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea e' costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.