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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9023/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. POZZOLINI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI Parte_4 C.F._5
CA e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 C.F._2
BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. POZZOLINI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_5 C.F._6 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_6 C.F._7 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA NEZHA KARAMA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e C.F._8 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA CP_1 C.F._9 e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA Parte_7 C.F._10 e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. POZZOLINI CA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 Parte_8 P.IVA_1 dell'avv. PENNICA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CELESTINI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, NEZHA KARAMA, , Pt_5 Parte_6 CP_1 Parte_7
Voglia l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro società
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Controparte_3
P. IVA: ) con sede in Minerbio (BO), via del Lavoro n. 3 nella causazione dell'infortunio P.IVA_1 per cui è causa ex art. 2043 cc. e per l'effetto condannare la predetta società in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA: ) al risarcimento di tutti i danni P.IVA_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle attrici, somme riportate in narrativa e calcolate utilizzando le tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano del 2022 (doc. n. 8), e nello specifico: quanto a (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 31.08.1978, residente in [...], in proprio la somma di € 312.945,00= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo e quale esercente la potestà esercente potestà genitoriale dei figli minori (C.F.: Parte_2
), nato il [...] a [...] e (C.F.: C.F._3 Parte_3
), nata il [...] a [...] la somma di €333.135,00= o nella maggiore C.F._4
o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_4 C.F._5 in Malalbergo (BO), via Toti n. 10, la somma di € 333.135,00= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ), nata a [...] Parte_9 C.F._6 (Marocco) il 01.01.1941, residente in [...], la somma di € 286.025,00= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(CF: ) nata a [...] Parte_6 C.F._7
(Marocco) il 30.10.1980, residente in [...](Marocco) Hay El Inbiate n. 793, la somma di €
62.831,60= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
KARAMA Nezha, (C.F.: ) nata a [...] C.F._8
(Marocco) il 22.04.1972, residente in [...](Marocco), Lot Chababn. 533, la somma di €
pagina 2 di 12 59.909,20= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ) nata a [...] CP_1 C.F._9 (Marocco) il 16.10.1976, residente in Khouribga (Marocco) Hay El Inbiate n. 793, la somma di € 59.909,20= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_7 C.F._10 in Bologna (BO), via A. Silvani n. 5, la somma di € 71.598,80= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e successive occorrenti, con iva e cpa in rivalsa. Si chiede sin d'ora la distrazione del compenso professionale.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
- nel merito, in via principale: respingere integralmente tutte le domande da chiunque formulate nei confronti della in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche e, Controparte_3 comunque, non provate;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate nei confronti della condannare quest'ultima a Controparte_3 risarcire unicamente quei danni accertati essere conseguenza immediata e diretta del suo operato, e quindi esclusivamente per la quota di responsabilità alla stessa imputabile, valutato, in ogni caso, il comportamento tenuto dal Sig. ai sensi dell'art.1227 c.c. e riducendo così Pt_1 proporzionalmente il quantum richiesto e tenuto altresì conto delle somme erogate/erogande da;
CP_4
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, tutti congiunti, eredi e/o aventi causa del defunto
, hanno convenuto in giudizio la adducendo la Persona_1 Controparte_3 responsabilità di quest'ultima per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti in conseguenza dell'infortunio mortale occorso al Sig. in data 04.03.2021, sul luogo di lavoro. Persona_1
L'infortunio per cui è causa è avvenuto a Minerbio, all'interno della sede operativa della
[...]
società che opera nel settore del recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. CP_3
Il giorno 04.03.2021, intorno alle 17,30, il stava utilizzando un carrello elevatore marca Pt_1
LI, dotato di benna ribaltabile inforcabile, per ultimare il carico di pezzi di alluminio da porre all'interno del cassone di un autoarticolato quando, nel dirigersi verso il fondo del capannone in retromarcia e svoltando (sempre in retromarcia) nell'intento di portarsi con la pala di fronte al materiale da caricare, poneva in essere una manovra che, purtroppo, gli risultava fatale.
In particolare, nell'effettuare la manovra di retromarcia e di curva per ridirezionare il carrello verso il materiale, il lavoratore manteneva la benna alzata a 5,60 metri, circostanza che comportava lo sbilanciamento ed il successivo ribaltamento del mezzo sul lato sinistro, cui conseguiva il decesso del conducente il quale, non essendo assicurato al sedile con le cinture di sicurezza, veniva sbalzato dal muletto e dal medesimo schiacciato, decedendo sul colpo.
La dinamica dell'infortunio mortale non è stata contestata dalla difesa degli attori, la quale ha confermato come il sinistro sia riconducibile alla condotta imprudente del lavoratore il quale utilizzava pagina 3 di 12 il muletto senza l'utilizzo delle cinture, senza l'utilizzo del casco e con la benna alzata nonostante la marcia del muletto.
Ciò che gli attori lamentano, nel proprio atto di citazione, è l'asserita mancata adozione delle misure di sicurezza antiinfortunistiche necessarie ed una mancata vigilanza, da parte del datore di lavoro, sulla condotta dei dipendenti.
In particolare, gli attori hanno addotto la sussistenza di una responsabilità datoriale fondata sui seguenti elementi:
a) DISPOSITIVI DI SICUREZZA: violazione degli artt. 75 e 77 del D.lgs 81/2008 e D.lgs. 17/2019
La difesa attorea ha censurato la mancata predisposizione, quale dispositivo di sicurezza, del casco nell'utilizzo del carrello elevatore. Assume, infatti, che nel sinistro il subì lo schiacciamento Pt_1 del cranio per via della copertura del muletto, deducendone, quindi, che l'utilizzo di un casco protettivo, non previsto nel documento di valutazione dei rischi, avrebbe probabilmente attutito l'urto con diverse conseguenze sull'infortunato.
b) CONTROLLO OPERATO DEL violazione degli artt. 18, 19 e 299 D.Lgs 81/2008. Pt_1
La difesa attorea ha evidenziato che il era stato istituito quale preposto dal datore di lavoro, e
Pt_1 ciò che avrebbe determinato l'assenza di un controllo sulla sua condotta nell'utilizzo del mezzo di trasporto a lui solo affidato. In altri termini, il datore di lavoro, designando il quale preposto e,
Pt_1 al tempo stesso, unico utilizzatore del carrello elevatore non avrebbe previsto misure di vigilanza sull'operato del medesimo: il datore di lavoro non presente sul luogo al momento Persona_2 dell'incidente, e il responsabile della struttura aziendale, , avrebbero dunque Controparte_5 accettato che il lavorasse senza casco, senza cinture e utilizzasse il muletto con la benna alzata
Pt_1 durante la marcia, attuando una condotta ben visibile all'interno di una piccola azienda, il tutto con la consapevolezza che non vi fosse alcuna altra figura di vigilanza sul medesimo.
Pt_1
La difesa attorea ha insistito, altresì, nel rimarcare l'assenza di abnormità nella condotta del Pt_1 rientrante tra le sue esclusive mansioni, con ciò richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale abnorme è il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e tale non ritiene la Corte stessa essere il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 23292 del 28.04.2011). Ne consegue che il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni. (cfr. Cass.pen.,
Sez. IV, sent. n. 8962 del 30.09.1993).
Sulla scorta di tali argomenti, la difesa attorea ha chiesto il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del sia sotto il profilo del venir meno del rapporto parentale, sia, sul piano Pt_1 patrimoniale, del danno emergente e del lucro cessante.
Si è costituita ritualmente in giudizio la la quale, in via principale, ha contestato Controparte_3 la fondatezza delle pretese attoree, anche sotto il profilo del quantum debeatur e, in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di essere condannata a risarcire unicamente i danni direttamente collegati alla propria condotta e quindi esclusivamente per la quota di responsabilità alla stessa imputabile, valutato, in ogni caso, il pagina 4 di 12 comportamento imprudente del ai sensi dell'art 1227 c.c., tenuto anche conto delle somme Pt_1 erogate da ammontanti, sino ad ora, ad € 679.685,091. CP_4
All'esito della prima udienza, fissata il giorno 20.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 29.02.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori, in particolare delle prove orali richieste sia da parte attrice che da parte convenuta, che poi sono state effettivamente escusse nella successiva udienza in data 25.06.2024.
A tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c. rinviando, infine, all'udienza del 17.04.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per le ragioni di seguito spiegate.
E' documentato in atti che il Sig. lavorava presso la società convenuta a far data dal Pt_1
08.04.2010, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno e con mansione di operaio di 2° livello con qualifica di magazziniere.
Il Sig. era un lavoratore specificamente formato in quanto aveva partecipato ai seguenti Pt_1 eventi formativi:
• corso di abilitazione alla guida dei carrelli elevatori della durata di 12 ore di lezione e tenutosi il 26.01 e 02,09.02.2013, conforme rispetto a quanto indicato all'art.37 del d. lgs. 81/08 e all'Accordo Stato- Regioni del 22.02.2012 (doc. 2 fasc. convenuto);
• corso di formazione di 4 ore (modulo teorico e pratico) svoltosi in data 03.02.2018 ed organizzato da intitolato “Aggiornamento attrezzature – Abilitazione alla condizione di specifiche attrezzature CP_6 di lavoro – Caricatore frontale” (doc. 3);
• corso di formazione di 4 ore (modulo teorico e pratico) svoltosi in data 03.02.2018 ed organizzato da intitolato “Aggiornamento attrezzature – Abilitazione alla condizione di specifiche attrezzature CP_6 di lavoro – Carrelli industriali semoventi” (doc. 4);
• corso di formazione di 6 ore svoltosi in data 23/30.10.2020 organizzato dalla Confederazione PMI Italia ed intitolato “Aggiornamento formazione lavoratore” (doc. 5);
Si trattava, quindi, di un soggetto altamente esperto e qualificato in quanto, oltre all'abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori, già a far data dal 01.01.2018, il lavoratore era stato nominato dal datore di lavoro quale preposto (doc. 6), previa frequentazione di un corso di formazione di 8 ore effettuato il 09.01.2013 cui fece seguito un successivo corso di aggiornamento di 6 ore in data 16.05.2018, tutti conformi a quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.20117.
Ai lavoratori, compreso il Sig. era stata consegnata, già dal 14.07.2014, la Procedura Pt_1
“Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori a forche – n.PRO_009” (doc. 8) a conferma che quest'ultimo era stato formato/informato in modo opportuno in merito all'utilizzo dei carrelli elevatori a forche, nonché in merito a tutti i rischi relativi.
Inoltre, al Sig. era stata formalmente affidata a far data dal 01.12.2017 la conduzione del Pt_1 carrello elevatore marca LI (matricola H2X394H02464) (doc. 9).
Quanto alla dinamica dell'infortunio, la stessa è stata accertata dagli ispettori ASL intervenuti in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati sul posto e riportata all'interno della relazione di infortunio mortale (doc.10) da questi redatta, dalla quale è emersa l'assenza di responsabilità del datore di lavoro in nesso causale con l'infortunio in quanto: “l'incidente pare essersi verificato per la pagina 5 di 12 manovra eseguita durante la conduzione del carrello: nella fattispecie, la svolta in senso antiorario con le forche sollevate (con applicati ribaltatore e benna) ha determinato il ribaltamento del mezzo su un lato, l'infortunato è stato sbalzato fuori dal posto di guida ed ha urtato violentemente il pavimento. Il sistema di ritenzione del conducente, cintura di sicurezza, se utilizzata, avrebbe mantenuto l'operatore all'interno della struttura di protezione antiribaltamento del carrello (…) ” (doc. 11)
La tesi attorea, che fonda la responsabilità dell'odierna convenuta sulle supposte violazioni delle norme previste in tema di sicurezza, prevenzione e tutela degli infortuni sul lavoro, ovvero:
• violazione degli artt.75 e 77 del D. lgs. 81/2008 e D. lgs. 17/2019 per la mancata predisposizione quale dispositivo di sicurezza del casco nell'utilizzo del muletto all'interno del DVR
• violazione degli artt. 18,19 e 299 del D. lgs. 81/2008 per l'assenza di un sistema di vigilanza che avrebbe dovuto correggere la condotta lavorativa imprudente del lavoratore, risulta smentita da quanto emerso dalle dichiarazioni rese nei verbali di sommarie informazioni delle persone presenti in cantiere assunte nel corso delle indagini e che hanno trovato conferma anche in sede testimoniale nel presente giudizio, nonché dai rilievi effettuati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenuti sul posto a seguito dell'infortunio mortale e dallo stato del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione.
In particolare, nella relazione conclusiva redatta dai funzionari dell'Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL di Bologna a seguito dei numerosi sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata a seguito dell'occorso (doc. 14 fasc. convenuto) è emerso, quanto allo stato di manutenzione dell'attrezzatura, da eseguirsi ad opera della che il carrello – noleggiato dalla ditta CP_2
LI – aveva effettuato regolarmente gli interventi di manutenzione e verifica della sicurezza (in data
02.10.2018, 01.10.2019, 29.09.2020 e 07.10.2020) ed il relativo tagliando.
Inoltre, in ordine alla formazione dell'infortunato, gli ispettori hanno verificato come:
− lo stesso risultava regolarmente formato come carrellista
− aveva acquisito la qualifica di Preposto
− gli era stata formalmente affidata la conduzione del carrello elevatore
− aveva ricevuto e quindi preso visione della procedura di utilizzo dei carrelli elevatori a forche, nella quale veniva indicato che:
- durante la movimentazione dei materiali, le forche del carrello dovranno essere mantenute inclinate verso l'alto e ad un'altezza dalla pavimentazione di circa 15/20 cm15
- tanto più alto è il baricentro del carrello, tanto più facilmente si può ribaltare, per cui durante la marcia in curva del carrello, sia vuoto che a carico, è assolutamente necessario marciare con forche a
15/20 cm da terra (doc. 16)
Quanto alla Valutazione dei Rischi, i funzionari, presa visione ed esaminato il DVR17 della società, hanno evidenziato che, per quanto riguarda la sezione di interesse, ovvero Carrelli elevatori a forche, “è stato valutato il rischio da ribaltamento dei carrelli elevatori e viene esplicitato il divieto di transitare con carico sollevato” (doc.18), come evincibile a pag.135-136 del documento nel quale viene così indicato:
“poiché la perdita dell'equilibrio in senso trasversale o frontale può non essere generalmente causata dal carico in sé ma da una manovra sbagliata del conducente, le misure di prevenzione attuabili, oltre all'uso delle cinture di sicurezza ove previsto, vengono determinate da una guida accorta dell'operatore e dalle seguenti disposizioni:
− non frenare il mezzo mentre lo stesso sta percorrendo una traiettoria curvilinea pagina 6 di 12 − marciare con forbice all'altezza massima di circa 15-20 cm da terra, sia a vuoto che a pieno carico, specie durante la percorrenza di una curva” (doc.19)
Sempre i funzionari ASL, nella loro relazione conclusiva, hanno analizzato anche la configurazione del carrello elevatore utilizzato dal lavoratore, verificando “l'idoneità del carrello rispetto al peso, agli accessori ed ai limiti di portata” e specificando come “la benna sollevata a oltre 5 metri rappresentava quindi un fattore di rilevante instabilità, in particolare durante la sterzata in cui la massa sollevata si sbilancia verso l'esterno della curva”.
Con riferimento ai luoghi di lavoro, inoltre, gli Ispettori hanno accertato che “la zona di manovra era priva di avvallamenti o buche che potessero pregiudicare la stabilità del carrello elevatore durante il transito e le manovre” (doc. 20).
Con riferimento, da ultimo, alle testimonianze raccolte dagli Ispettori ASL, con particolare riguardo a quella del Sig. – che ricopriva anch'egli il ruolo di preposto - è emerso come “all'interno della CP_5 ditta la conduzione dei carrelli con il carico sollevato non fosse per nulla abituale, né per il né Pt_1 per gli altri operatori” (doc. 21).
Non merita, dunque, positiva considerazione l'assunto attoreo secondo cui il datore di lavoro ed il responsabile della struttura aziendale, Sig. erano consapevoli che il Sig. Controparte_5 lavorasse senza casco, senza cinture e utilizzasse il muletto con la benna alzata durante la Pt_1 marcia, posto che, come emerso dal verbale di sommarie informazioni dei Carabinieri (doc. 23):
• il Sig. non ha assistito alla dinamica dell'incidente ma è occorso solo dopo aver udito il CP_5 rumore del mezzo che si ribaltava al suolo;
• il Sig. datore di lavoro, non era presente in azienda il giorno in cui accadde il sinistro Persona_2 mortale e venne avvisato per telefono.
Inoltre, è stato accertato che non sussisteva all'interno dell'azienda una prassi abituale elusiva delle direttive del datore di lavoro e, in particolare, consistente nel condurre i carrelli e i muletti senza cinture di sicurezza e con la benna alzata, né da parte del né degli altri lavoratori, in quanto tale Pt_1 conoscibile da parte del datore di lavoro.
Sulla base di tali accertamenti e verifiche, infatti, i funzionari ASL concludevano per l'assenza di responsabilità in capo al datore di lavoro in nesso causale con l'infortunio in quanto:
• l'incidente pare essersi verificato per la manovra eseguita durante la conduzione del carrello (…) Il sistema di ritenzione del conducente, cintura di sicurezza, se utilizzata, avrebbe mantenuto l'operatore all'interno della struttura di protezione antiribaltamento del carrello (…);
• l'infortunato aveva esperienza di lavoro, conosceva le norme di conduzione del mezzo, essendo stato formato e addestrato all'utilizzo dei carrelli elevatori;
• aveva altresì la mansione di Preposto quindi con competenze professionali adeguate anche a sovrintendere i lavori di altri operatori;
• le attrezzature coinvolte e applicate allo stesso erano idonee per caratteristiche tecniche e configurazione di montaggio rispetto al lavoro da eseguire (doc. 24).
L'assenza di responsabilità in capo a parte datoriale è stata, altresì, confermata in sede penale.
A seguito del decesso del Sig. infatti, è stato aperto un procedimento penale a carico di ignoti Pt_1 conclusosi con un decreto di archiviazione.
Nello specifico, all'esito delle indagini svolte, il PM ha chiesto l'archiviazione, richiesta che, nonostante l'opposizione delle parti civili, è stata accolta dal GIP il quale ha disposto l'archiviazione (doc. 25) recependo quanto emerso dalle risultanze degli atti di indagine del PM, con particolare pagina 7 di 12 riferimento alla relazione dell'ASL di Bologna e così ritenendo “sia la condotta del datore di lavoro, sia il contegno tenuto dal magazziniere, , esenti da profili di colpa tali da poter Controparte_5 integrare la fattispecie delittuosa ex art.589 c.p.”.
In particolare, il Giudice ha condivisibilmente ritenuto che “la qualità di Preposto si deve ritenere permanente in capo al in qualsiasi momento all'interno del luogo di lavoro e pertanto anche Pt_1 nel momento in cui operava con il muletto, avendo correttamente formato il dipendente in Per_2 questo senso come carrellista e preposto. In questo senso, quindi, non si ravvisa alcuna condotta omissiva da parte di o di altre figure di vigilanza avendo questi rispettato gli obblighi di Per_2 formazione di attribuendogli competenze funzionali e professionali adeguate anche a Pt_1 sovrintendere altri operai” (doc. 26).
Quanto alla sussistenza di eventuali prassi pericolose poste in essere in azienda di cui il avrebbe Per_2 dovuto essere a conoscenza, si legge sempre nel decreto di archiviazione del GIP, che le stesse non sono state ritenuti sussistenti alla luce dei puntuali accertamenti svolti dall' Parte_10
In conclusione, il GIP ha ritenuto che “la manovra errata e fatale di causa del decesso dello Pt_1 stesso, deve essere considerata un unicum, una violazione delle norme di sicurezza del tutto esorbitante e sganciata rispetto all'intero contesto lavorativo dove aveva correttamente adempiuto agli Per_2 obblighi di formazione dei suoi dipendenti”.
Al medesimo convincimento si perviene sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali assunte da
[...]
e da e anche delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro CP_5 Testimone_1 Persona_2 in sede di interrogatorio formale, dal cui contenuto, univoco e concordante, emerge che le attività all'interno dell'azienda venivano controllate giornalmente tanto dal datore di lavoro, quando poteva essere presente in magazzino perché non impegnato con i clienti, quanto dal e dal Pt_1 CP_5 entrambi preposti, i quali si controllavano a vicenda e controllavano le attività dei dipendenti. Dalle dichiarazioni testimoniali del emerge, inoltre, che questi non ha assistito al momento del CP_5 ribaltamento perché impegnato nella movimentazione di un camion all'esterno del magazzino, né ha potuto notare se nel corso della fatale manovra il indossasse la cintura di sicurezza. Tuttavia, il Pt_1 teste ha riferito che, abitualmente, il utilizzava la cintura di sicurezza, come d'abitudine CP_5 Pt_1 per tutti i lavoratori, e faceva un utilizzo corretto del carrello elevatore con le forche a 15/20 cm. da terra, come da “prassi abituale” essendo ben noto il rischio del ribaltamento, concretatosi nel caso di specie avendo il movimentato il carrello con lo “sfilo in massima estensione” (cfr. Pt_1 dichiarazioni testimoniali . CP_5
Alla stregua di quanto emerso, deve escludersi pertanto che all'interno dell'azienda sussistesse una prassi abituale elusiva delle norme antinfortunistiche ovvero, nella fattispecie, consistente nel condurre i carrelli e i muletti senza cinture di sicurezza e con la benna alzata mentre il mezzo era in movimento.
Né può fondatamente affermarsi l'assenza di un sistema di vigilanza che avrebbe dovuto correggere la condotta lavorativa imprudente del lavoratore.
A sostegno del proprio costrutto, parte attrice sostiene che nell'utilizzo del muletto il non Pt_1 essendovi nessun altro lavoratore cui era stata affidata la conduzione del predetto mezzo, non potesse esercitare la figura di preposto e che quindi si trattasse di un semplice lavoratore subordinato che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere soggetto alla sorveglianza e vigilanza.
Ebbene, in disparte del fatto che non corrisponde al vero che il sarebbe stato l'unico in azienda Pt_1
a poter utilizzare il muletto, posto che anche era carrellista e preposto, pare Controparte_5 opportuno ricordare che anche il lavoratore è soggetto attivo della sicurezza al quale non si chiede semplicemente di astenersi da condotte pericolose ma di impegnarsi fattivamente e consapevolmente nell'attuazione del disegno di prevenzione antinfortunistica, in stretta collaborazione con il datore di lavoro e gli altri soggetti obbligati. pagina 8 di 12 Diversamente, l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro costituirebbe una fonte automatica di responsabilità oggettiva basata esclusivamente sulla posizione di garanzia attribuita a quest'ultimo dall'ordinamento.
Come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta, gli inadempimenti del lavoratore agli obblighi di sicurezza vengono a determinare un'inevitabile ricaduta sugli altri soggetti obbligati ma incidono profondamente anche sull'imputazione e ripartizione delle responsabilità in ordine all'evento dannoso.
Infatti, condizione necessaria e sufficiente per la configurabilità di responsabilità in capo al lavoratore inadempiente agli obblighi di sicurezza è che il datore di lavoro abbia, a sua volta, adempiuto agli obblighi di prevenzione tecnica e organizzativa, di informazione e formazione e, infine, di vigilanza e controllo.
Più il datore di lavoro coopera nell'adempimento degli obblighi di sicurezza incombenti sul lavoratore, più lo forma, lo istruisce, lo dota di mezzi e strumenti di protezione, più il lavoratore acquisisce consapevolezza dei suoi obblighi e, conseguentemente, delle sue responsabilità in caso di inadempimento, attendendo alla sua prestazione con maggiore impegno ma anche con maggiore diligenza e obbedienza nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.
In tale caso, è ragionevolmente prevedibile un comportamento corretto e adempiente del lavoratore, pur restando il datore di lavoro chiamato a vigilare e controllare il lavoratore nell'espletamento della sua prestazione.
Nell'esigenza, allora, di stabilire fino a che punto debba spingersi l'attività di controllo e di vigilanza del datore di lavoro, la giurisprudenza ha affermato che l'obbligo di vigilanza non implica un controllo costante su ogni lavoratore né il dovere di assicurare la presenza del preposto dietro ogni lavoratore e di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata al concreto lavoro da svolgere, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione (cfr. Cass. civ. sez. Lav. 22.11.2012 n. 20597 e Cass. pen. Sez. IV del 07.04.2014
n.15490).
Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro deve essere interpretato tenendo conto del livello di competenza acquisita dal lavoratore anche grazie alla formazione ricevuta ed al ruolo eventualmente da questo ricoperto.
Nel caso che ci occupa, non solo il Sig. era un lavoratore specificamente formato ma si trattava Pt_1 altresì di un soggetto esperto e qualificato in quanto era stato nominato dal datore di lavoro quale preposto dopo aver frequentato e superato proficuamente appositi corsi di formazione.
In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, del resto la giurisprudenza è chiara nell'escludere che sia richiesto al datore di lavoro un controllo costante su ogni lavoratore o preposto, rinvenendo una responsabilità datoriale solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza di una prassi elusiva delle norme antinfortunistiche ed ometta ogni forma di vigilanza circa la prassi contra legem instauratasi (Cass. pen., Sez. IV, 11.05.2021, n.22262, Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19.01.2021,
n.20092).
Nel caso in esame, come si è già avuto modo di rilevare, è stato accertato che non sussisteva all'interno dell'azienda una prassi abituale elusiva delle norme antinfortunistiche ovvero, nella fattispecie, consistente nel condurre i carrelli e i muletti senza cinture di sicurezza e con la benna alzata mentre il mezzo era in movimento. Ne consegue che l'infortunio mortale per cui è causa trae origine da un comportamento repentino, esorbitante, imprudente e negligente del lavoratore, che disattese completamente non solo le disposizioni di cui alla Procedura “Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori pagina 9 di 12 a forche”, ma anche tutte quelle informazioni apprese durante i corsi di formazione cui aveva partecipato.
A diverse conclusioni non può pervenirsi neppure avuto riguardo all'ulteriore censura mossa dalla difesa attorea nei confronti della condotta datoriale con riferimento all'addotta violazione degli artt. 75
e 77 del D.lgs 81/2008 e D.lgs. 17/2019 per la mancata predisposizione, quale dispositivo di sicurezza, dell'elmetto protettivo nell'utilizzo del muletto all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (doc. 10 fasc. convenuta).
In merito occorre rilevare che il D. lgs. 81/2008, con riferimento all'uso dei carrelli elevatori, non prevede come obbligatorio, tra le attrezzature di lavoro, l'uso del casco protettivo come misura di sicurezza, bensì, al contrario, prevede come obbligatorio l'utilizzo di sistemi di ritenuta del conducente per limitare i rischi di ribaltamento, quali, ad esempio, le cinture di sicurezza, le cabine, le barriere laterali, ecc., per assicurare il lavoratore dal rischio di schiacciamento o ribaltamento del mezzo.
Stesse considerazioni valgono per le previsioni contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE che indicano come misure di sicurezza in caso di rischio da ribaltamento laterale o schiacciamento l'uso di sistemi di ritenuta.
Come indicato nel T.U. sulla sicurezza sul lavoro, i DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore.
In particolare, devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
Tali elementi sono stati tutti compiutamente valutati dall'azienda di concerto con l'Ing. Parte_11 in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la quale ha previsto l'utilizzo quale DPI dell'elmetto protettivo in presenza di carichi sospesi e quindi in relazione al rischio di caduta di oggetti dall'alto.
In tutti i casi sopra indicati, ad ogni buon conto, la principale misura di prevenzione e protezione indicata nel DVR consiste nell'obbligo per l'autista di accertarsi dell'assenza di persone nel campo di azione delle macchine e nel conseguente allontanamento, all'inizio della lavorazione e durante lo svolgimento dell'attività, delle persone presenti nel campo di azione delle macchine.
In tutti i mezzi di trasporto indicati nel DVR, quali camion aziendali, auto aziendali, caricatore gommato ragno, carrelli elevatori, carrelli elevatori a forche, ecc., non viene indicato l'elmetto protettore tra i DPI da utilizzare per il conducente del mezzo, non verificandosi nella fattispecie il rischio le cui conseguenze dannose il dispositivo è volto ad eliminare o almeno ridurre, ovvero il rischio di caduta oggetti dall'alto.
Da quanto sopra indicato non consegue che il Sig. non dovesse utilizzare l'elmetto protettivo Pt_1
(che infatti gli era stato consegnato) in specifiche situazioni come, ad esempio, qualora si trovasse nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento, ma semplicemente che tale dispositivo non fosse previsto per l'utilizzo dei carrelli elevatori, non presentandosi il rischio di caduta oggetti dall'alto.
A ciò si aggiunga che nell'individuazione del tipo di DPI è stata valutata non solo l'adeguatezza al rischio ma anche le eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI: nel caso in esame, ferma la valutazione dei rischi, la RSPP dell'azienda ha valutato che l'utilizzo dell'elmetto protettore per quella specifica attività rappresentasse un impedimento per la visione e per il corretto movimento del capo.
La difesa attorea ha, tuttavia, insistito nei propri assunti evidenziando che l'utilizzo dell'elmetto protettivo fosse previsto anche per le ipotesi di urti col capo del lavoratore, evenienza configurabile, a suo dire, anche con riguardo all'utilizzo del carrello elevatore.
pagina 10 di 12 L'assunto non può essere condiviso.
All'interno del DVR viene prescritto l'utilizzo dell'elmetto protettivo quando sussiste il rischio di caduta di materiale dall'alto o di urti con il capo, dovendosi intendere tale inciso sempre riferito al rischio che si configura in presenza di carichi sospesi ed ai materiali che quindi un lavoratore potrebbe urtare accidentalmente, appunto, con il capo.
Tale ratio è confermata nelle sezioni del DVR in cui viene prescritto l'utilizzo del casco per le persone che si trovano a stazionare all'interno delle zone interessate dalla movimentazione di materiali cui deriva un rischio di caduta dall'alto, ovvero ad esempio vicino al carroponte (nel Magazzino), o nelle zone interessate dalla movimentazione di materiali mediante la gru a ragno (nel Piazzale esterno e
Sezione gruista), o nelle zone in cui possono cedere dei ripiani delle scaffalature (Sezione Operaio), oppure ancora per le persone che si trovano nel raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento, quindi il rischio cui è collegato l'utilizzo del DPI elmetto è sempre quello di caduta di materiali dall'alto o urto accidentale di tali materiali col capo.
Per nessuno dei mezzi di trasporto indicati nel DVR (quali camion aziendali, auto aziendali, caricatore gommato ragno, carrelli elevatori, carrelli elevatori a forche, ecc.) viene indicato l'elmetto protettore tra i DPI quale dispositivo da utilizzare dal conducente del mezzo (ad eccezione della specifica dell'autista-utilizzo della gru su autocarro il quale per maneggiare la gru deve uscire dal mezzo), e questo proprio perché per quel tipo di attività/mansione non si verifica il rischio le cui conseguenze dannose il casco è volto ad eliminare/ridurre.
Il DVR è stato, quindi, correttamente redatto e nello stesso sono stati compiutamente individuati i rischi delle varie mansioni ed i relativi dispositivi di sicurezza.
In ogni caso occorre evidenziare che l'unico dispositivo di protezione individuale che, ove indossato, avrebbe evitato il decesso del lavoratore non fu l'elemento protettivo, bensì la cintura di sicurezza.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione degli artt.75 e 77 del D. Lgs 81/2008 posto che:
i. era stata correttamente individuata la tipologia di rischio cui era esposto il lavoratore per la specifica attività a questo assegnata e per il luogo in cui la stessa doveva esplicarsi;
nel caso in esame le mansioni alle quali era preposto il sig. certamente non lo esponevano al rischio di materiali Pt_12 caduti dall'alto o di possibilità di urto con il capo di macchinari, carichi e/o materiali sospesi;
ii. erano state correttamente individuate le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi cui erano esposti i lavoratori;
iii. erano stati individuati i DPI adeguati ai rischi da prevenire o comunque in grado di ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Dalle circostanze sopra indicate e dalla documentazione in atti emerge, dunque, come l'infortunio non sia eziologicamente né materialmente riconducibile ad alcuna omissione e/o violazione di norme antinfortunistiche e degli obblighi della che lo stesso, al contrario, sia stato causato CP_2 da una condotta del tutto imprevedibile, esorbitante e inusuale del lavoratore che disattese completamente non solo le disposizioni di cui alla Procedura “Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori a forche”, ma anche tutte quelle informazioni apprese durante i corsi di formazione cui aveva partecipato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, in solido, liquidate in applicazione del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 11 di 12 dispone:
1) Rigetta le domande formulate dagli attori.
2) Condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate in €20.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese genrali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 26.05.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9023/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. POZZOLINI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI Parte_4 C.F._5
CA e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 C.F._2
BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. POZZOLINI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_5 C.F._6 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e Parte_6 C.F._7 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA NEZHA KARAMA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA e C.F._8 dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA CP_1 C.F._9 e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
POZZOLINI CA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZOLINI CA Parte_7 C.F._10 e dell'avv. GUIDO SILVIA ( ) VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. POZZOLINI CA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 Parte_8 P.IVA_1 dell'avv. PENNICA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CELESTINI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, NEZHA KARAMA, , Pt_5 Parte_6 CP_1 Parte_7
Voglia l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro società
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Controparte_3
P. IVA: ) con sede in Minerbio (BO), via del Lavoro n. 3 nella causazione dell'infortunio P.IVA_1 per cui è causa ex art. 2043 cc. e per l'effetto condannare la predetta società in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA: ) al risarcimento di tutti i danni P.IVA_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalle attrici, somme riportate in narrativa e calcolate utilizzando le tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano del 2022 (doc. n. 8), e nello specifico: quanto a (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 31.08.1978, residente in [...], in proprio la somma di € 312.945,00= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo e quale esercente la potestà esercente potestà genitoriale dei figli minori (C.F.: Parte_2
), nato il [...] a [...] e (C.F.: C.F._3 Parte_3
), nata il [...] a [...] la somma di €333.135,00= o nella maggiore C.F._4
o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_4 C.F._5 in Malalbergo (BO), via Toti n. 10, la somma di € 333.135,00= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ), nata a [...] Parte_9 C.F._6 (Marocco) il 01.01.1941, residente in [...], la somma di € 286.025,00= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(CF: ) nata a [...] Parte_6 C.F._7
(Marocco) il 30.10.1980, residente in [...](Marocco) Hay El Inbiate n. 793, la somma di €
62.831,60= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
KARAMA Nezha, (C.F.: ) nata a [...] C.F._8
(Marocco) il 22.04.1972, residente in [...](Marocco), Lot Chababn. 533, la somma di €
pagina 2 di 12 59.909,20= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ) nata a [...] CP_1 C.F._9 (Marocco) il 16.10.1976, residente in Khouribga (Marocco) Hay El Inbiate n. 793, la somma di € 59.909,20= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_7 C.F._10 in Bologna (BO), via A. Silvani n. 5, la somma di € 71.598,80= o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e successive occorrenti, con iva e cpa in rivalsa. Si chiede sin d'ora la distrazione del compenso professionale.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
- nel merito, in via principale: respingere integralmente tutte le domande da chiunque formulate nei confronti della in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche e, Controparte_3 comunque, non provate;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate nei confronti della condannare quest'ultima a Controparte_3 risarcire unicamente quei danni accertati essere conseguenza immediata e diretta del suo operato, e quindi esclusivamente per la quota di responsabilità alla stessa imputabile, valutato, in ogni caso, il comportamento tenuto dal Sig. ai sensi dell'art.1227 c.c. e riducendo così Pt_1 proporzionalmente il quantum richiesto e tenuto altresì conto delle somme erogate/erogande da;
CP_4
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, tutti congiunti, eredi e/o aventi causa del defunto
, hanno convenuto in giudizio la adducendo la Persona_1 Controparte_3 responsabilità di quest'ultima per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti in conseguenza dell'infortunio mortale occorso al Sig. in data 04.03.2021, sul luogo di lavoro. Persona_1
L'infortunio per cui è causa è avvenuto a Minerbio, all'interno della sede operativa della
[...]
società che opera nel settore del recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. CP_3
Il giorno 04.03.2021, intorno alle 17,30, il stava utilizzando un carrello elevatore marca Pt_1
LI, dotato di benna ribaltabile inforcabile, per ultimare il carico di pezzi di alluminio da porre all'interno del cassone di un autoarticolato quando, nel dirigersi verso il fondo del capannone in retromarcia e svoltando (sempre in retromarcia) nell'intento di portarsi con la pala di fronte al materiale da caricare, poneva in essere una manovra che, purtroppo, gli risultava fatale.
In particolare, nell'effettuare la manovra di retromarcia e di curva per ridirezionare il carrello verso il materiale, il lavoratore manteneva la benna alzata a 5,60 metri, circostanza che comportava lo sbilanciamento ed il successivo ribaltamento del mezzo sul lato sinistro, cui conseguiva il decesso del conducente il quale, non essendo assicurato al sedile con le cinture di sicurezza, veniva sbalzato dal muletto e dal medesimo schiacciato, decedendo sul colpo.
La dinamica dell'infortunio mortale non è stata contestata dalla difesa degli attori, la quale ha confermato come il sinistro sia riconducibile alla condotta imprudente del lavoratore il quale utilizzava pagina 3 di 12 il muletto senza l'utilizzo delle cinture, senza l'utilizzo del casco e con la benna alzata nonostante la marcia del muletto.
Ciò che gli attori lamentano, nel proprio atto di citazione, è l'asserita mancata adozione delle misure di sicurezza antiinfortunistiche necessarie ed una mancata vigilanza, da parte del datore di lavoro, sulla condotta dei dipendenti.
In particolare, gli attori hanno addotto la sussistenza di una responsabilità datoriale fondata sui seguenti elementi:
a) DISPOSITIVI DI SICUREZZA: violazione degli artt. 75 e 77 del D.lgs 81/2008 e D.lgs. 17/2019
La difesa attorea ha censurato la mancata predisposizione, quale dispositivo di sicurezza, del casco nell'utilizzo del carrello elevatore. Assume, infatti, che nel sinistro il subì lo schiacciamento Pt_1 del cranio per via della copertura del muletto, deducendone, quindi, che l'utilizzo di un casco protettivo, non previsto nel documento di valutazione dei rischi, avrebbe probabilmente attutito l'urto con diverse conseguenze sull'infortunato.
b) CONTROLLO OPERATO DEL violazione degli artt. 18, 19 e 299 D.Lgs 81/2008. Pt_1
La difesa attorea ha evidenziato che il era stato istituito quale preposto dal datore di lavoro, e
Pt_1 ciò che avrebbe determinato l'assenza di un controllo sulla sua condotta nell'utilizzo del mezzo di trasporto a lui solo affidato. In altri termini, il datore di lavoro, designando il quale preposto e,
Pt_1 al tempo stesso, unico utilizzatore del carrello elevatore non avrebbe previsto misure di vigilanza sull'operato del medesimo: il datore di lavoro non presente sul luogo al momento Persona_2 dell'incidente, e il responsabile della struttura aziendale, , avrebbero dunque Controparte_5 accettato che il lavorasse senza casco, senza cinture e utilizzasse il muletto con la benna alzata
Pt_1 durante la marcia, attuando una condotta ben visibile all'interno di una piccola azienda, il tutto con la consapevolezza che non vi fosse alcuna altra figura di vigilanza sul medesimo.
Pt_1
La difesa attorea ha insistito, altresì, nel rimarcare l'assenza di abnormità nella condotta del Pt_1 rientrante tra le sue esclusive mansioni, con ciò richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale abnorme è il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e tale non ritiene la Corte stessa essere il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 23292 del 28.04.2011). Ne consegue che il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni. (cfr. Cass.pen.,
Sez. IV, sent. n. 8962 del 30.09.1993).
Sulla scorta di tali argomenti, la difesa attorea ha chiesto il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del sia sotto il profilo del venir meno del rapporto parentale, sia, sul piano Pt_1 patrimoniale, del danno emergente e del lucro cessante.
Si è costituita ritualmente in giudizio la la quale, in via principale, ha contestato Controparte_3 la fondatezza delle pretese attoree, anche sotto il profilo del quantum debeatur e, in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di essere condannata a risarcire unicamente i danni direttamente collegati alla propria condotta e quindi esclusivamente per la quota di responsabilità alla stessa imputabile, valutato, in ogni caso, il pagina 4 di 12 comportamento imprudente del ai sensi dell'art 1227 c.c., tenuto anche conto delle somme Pt_1 erogate da ammontanti, sino ad ora, ad € 679.685,091. CP_4
All'esito della prima udienza, fissata il giorno 20.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 29.02.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori, in particolare delle prove orali richieste sia da parte attrice che da parte convenuta, che poi sono state effettivamente escusse nella successiva udienza in data 25.06.2024.
A tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c. rinviando, infine, all'udienza del 17.04.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per le ragioni di seguito spiegate.
E' documentato in atti che il Sig. lavorava presso la società convenuta a far data dal Pt_1
08.04.2010, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno e con mansione di operaio di 2° livello con qualifica di magazziniere.
Il Sig. era un lavoratore specificamente formato in quanto aveva partecipato ai seguenti Pt_1 eventi formativi:
• corso di abilitazione alla guida dei carrelli elevatori della durata di 12 ore di lezione e tenutosi il 26.01 e 02,09.02.2013, conforme rispetto a quanto indicato all'art.37 del d. lgs. 81/08 e all'Accordo Stato- Regioni del 22.02.2012 (doc. 2 fasc. convenuto);
• corso di formazione di 4 ore (modulo teorico e pratico) svoltosi in data 03.02.2018 ed organizzato da intitolato “Aggiornamento attrezzature – Abilitazione alla condizione di specifiche attrezzature CP_6 di lavoro – Caricatore frontale” (doc. 3);
• corso di formazione di 4 ore (modulo teorico e pratico) svoltosi in data 03.02.2018 ed organizzato da intitolato “Aggiornamento attrezzature – Abilitazione alla condizione di specifiche attrezzature CP_6 di lavoro – Carrelli industriali semoventi” (doc. 4);
• corso di formazione di 6 ore svoltosi in data 23/30.10.2020 organizzato dalla Confederazione PMI Italia ed intitolato “Aggiornamento formazione lavoratore” (doc. 5);
Si trattava, quindi, di un soggetto altamente esperto e qualificato in quanto, oltre all'abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori, già a far data dal 01.01.2018, il lavoratore era stato nominato dal datore di lavoro quale preposto (doc. 6), previa frequentazione di un corso di formazione di 8 ore effettuato il 09.01.2013 cui fece seguito un successivo corso di aggiornamento di 6 ore in data 16.05.2018, tutti conformi a quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.20117.
Ai lavoratori, compreso il Sig. era stata consegnata, già dal 14.07.2014, la Procedura Pt_1
“Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori a forche – n.PRO_009” (doc. 8) a conferma che quest'ultimo era stato formato/informato in modo opportuno in merito all'utilizzo dei carrelli elevatori a forche, nonché in merito a tutti i rischi relativi.
Inoltre, al Sig. era stata formalmente affidata a far data dal 01.12.2017 la conduzione del Pt_1 carrello elevatore marca LI (matricola H2X394H02464) (doc. 9).
Quanto alla dinamica dell'infortunio, la stessa è stata accertata dagli ispettori ASL intervenuti in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati sul posto e riportata all'interno della relazione di infortunio mortale (doc.10) da questi redatta, dalla quale è emersa l'assenza di responsabilità del datore di lavoro in nesso causale con l'infortunio in quanto: “l'incidente pare essersi verificato per la pagina 5 di 12 manovra eseguita durante la conduzione del carrello: nella fattispecie, la svolta in senso antiorario con le forche sollevate (con applicati ribaltatore e benna) ha determinato il ribaltamento del mezzo su un lato, l'infortunato è stato sbalzato fuori dal posto di guida ed ha urtato violentemente il pavimento. Il sistema di ritenzione del conducente, cintura di sicurezza, se utilizzata, avrebbe mantenuto l'operatore all'interno della struttura di protezione antiribaltamento del carrello (…) ” (doc. 11)
La tesi attorea, che fonda la responsabilità dell'odierna convenuta sulle supposte violazioni delle norme previste in tema di sicurezza, prevenzione e tutela degli infortuni sul lavoro, ovvero:
• violazione degli artt.75 e 77 del D. lgs. 81/2008 e D. lgs. 17/2019 per la mancata predisposizione quale dispositivo di sicurezza del casco nell'utilizzo del muletto all'interno del DVR
• violazione degli artt. 18,19 e 299 del D. lgs. 81/2008 per l'assenza di un sistema di vigilanza che avrebbe dovuto correggere la condotta lavorativa imprudente del lavoratore, risulta smentita da quanto emerso dalle dichiarazioni rese nei verbali di sommarie informazioni delle persone presenti in cantiere assunte nel corso delle indagini e che hanno trovato conferma anche in sede testimoniale nel presente giudizio, nonché dai rilievi effettuati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenuti sul posto a seguito dell'infortunio mortale e dallo stato del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione.
In particolare, nella relazione conclusiva redatta dai funzionari dell'Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL di Bologna a seguito dei numerosi sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata a seguito dell'occorso (doc. 14 fasc. convenuto) è emerso, quanto allo stato di manutenzione dell'attrezzatura, da eseguirsi ad opera della che il carrello – noleggiato dalla ditta CP_2
LI – aveva effettuato regolarmente gli interventi di manutenzione e verifica della sicurezza (in data
02.10.2018, 01.10.2019, 29.09.2020 e 07.10.2020) ed il relativo tagliando.
Inoltre, in ordine alla formazione dell'infortunato, gli ispettori hanno verificato come:
− lo stesso risultava regolarmente formato come carrellista
− aveva acquisito la qualifica di Preposto
− gli era stata formalmente affidata la conduzione del carrello elevatore
− aveva ricevuto e quindi preso visione della procedura di utilizzo dei carrelli elevatori a forche, nella quale veniva indicato che:
- durante la movimentazione dei materiali, le forche del carrello dovranno essere mantenute inclinate verso l'alto e ad un'altezza dalla pavimentazione di circa 15/20 cm15
- tanto più alto è il baricentro del carrello, tanto più facilmente si può ribaltare, per cui durante la marcia in curva del carrello, sia vuoto che a carico, è assolutamente necessario marciare con forche a
15/20 cm da terra (doc. 16)
Quanto alla Valutazione dei Rischi, i funzionari, presa visione ed esaminato il DVR17 della società, hanno evidenziato che, per quanto riguarda la sezione di interesse, ovvero Carrelli elevatori a forche, “è stato valutato il rischio da ribaltamento dei carrelli elevatori e viene esplicitato il divieto di transitare con carico sollevato” (doc.18), come evincibile a pag.135-136 del documento nel quale viene così indicato:
“poiché la perdita dell'equilibrio in senso trasversale o frontale può non essere generalmente causata dal carico in sé ma da una manovra sbagliata del conducente, le misure di prevenzione attuabili, oltre all'uso delle cinture di sicurezza ove previsto, vengono determinate da una guida accorta dell'operatore e dalle seguenti disposizioni:
− non frenare il mezzo mentre lo stesso sta percorrendo una traiettoria curvilinea pagina 6 di 12 − marciare con forbice all'altezza massima di circa 15-20 cm da terra, sia a vuoto che a pieno carico, specie durante la percorrenza di una curva” (doc.19)
Sempre i funzionari ASL, nella loro relazione conclusiva, hanno analizzato anche la configurazione del carrello elevatore utilizzato dal lavoratore, verificando “l'idoneità del carrello rispetto al peso, agli accessori ed ai limiti di portata” e specificando come “la benna sollevata a oltre 5 metri rappresentava quindi un fattore di rilevante instabilità, in particolare durante la sterzata in cui la massa sollevata si sbilancia verso l'esterno della curva”.
Con riferimento ai luoghi di lavoro, inoltre, gli Ispettori hanno accertato che “la zona di manovra era priva di avvallamenti o buche che potessero pregiudicare la stabilità del carrello elevatore durante il transito e le manovre” (doc. 20).
Con riferimento, da ultimo, alle testimonianze raccolte dagli Ispettori ASL, con particolare riguardo a quella del Sig. – che ricopriva anch'egli il ruolo di preposto - è emerso come “all'interno della CP_5 ditta la conduzione dei carrelli con il carico sollevato non fosse per nulla abituale, né per il né Pt_1 per gli altri operatori” (doc. 21).
Non merita, dunque, positiva considerazione l'assunto attoreo secondo cui il datore di lavoro ed il responsabile della struttura aziendale, Sig. erano consapevoli che il Sig. Controparte_5 lavorasse senza casco, senza cinture e utilizzasse il muletto con la benna alzata durante la Pt_1 marcia, posto che, come emerso dal verbale di sommarie informazioni dei Carabinieri (doc. 23):
• il Sig. non ha assistito alla dinamica dell'incidente ma è occorso solo dopo aver udito il CP_5 rumore del mezzo che si ribaltava al suolo;
• il Sig. datore di lavoro, non era presente in azienda il giorno in cui accadde il sinistro Persona_2 mortale e venne avvisato per telefono.
Inoltre, è stato accertato che non sussisteva all'interno dell'azienda una prassi abituale elusiva delle direttive del datore di lavoro e, in particolare, consistente nel condurre i carrelli e i muletti senza cinture di sicurezza e con la benna alzata, né da parte del né degli altri lavoratori, in quanto tale Pt_1 conoscibile da parte del datore di lavoro.
Sulla base di tali accertamenti e verifiche, infatti, i funzionari ASL concludevano per l'assenza di responsabilità in capo al datore di lavoro in nesso causale con l'infortunio in quanto:
• l'incidente pare essersi verificato per la manovra eseguita durante la conduzione del carrello (…) Il sistema di ritenzione del conducente, cintura di sicurezza, se utilizzata, avrebbe mantenuto l'operatore all'interno della struttura di protezione antiribaltamento del carrello (…);
• l'infortunato aveva esperienza di lavoro, conosceva le norme di conduzione del mezzo, essendo stato formato e addestrato all'utilizzo dei carrelli elevatori;
• aveva altresì la mansione di Preposto quindi con competenze professionali adeguate anche a sovrintendere i lavori di altri operatori;
• le attrezzature coinvolte e applicate allo stesso erano idonee per caratteristiche tecniche e configurazione di montaggio rispetto al lavoro da eseguire (doc. 24).
L'assenza di responsabilità in capo a parte datoriale è stata, altresì, confermata in sede penale.
A seguito del decesso del Sig. infatti, è stato aperto un procedimento penale a carico di ignoti Pt_1 conclusosi con un decreto di archiviazione.
Nello specifico, all'esito delle indagini svolte, il PM ha chiesto l'archiviazione, richiesta che, nonostante l'opposizione delle parti civili, è stata accolta dal GIP il quale ha disposto l'archiviazione (doc. 25) recependo quanto emerso dalle risultanze degli atti di indagine del PM, con particolare pagina 7 di 12 riferimento alla relazione dell'ASL di Bologna e così ritenendo “sia la condotta del datore di lavoro, sia il contegno tenuto dal magazziniere, , esenti da profili di colpa tali da poter Controparte_5 integrare la fattispecie delittuosa ex art.589 c.p.”.
In particolare, il Giudice ha condivisibilmente ritenuto che “la qualità di Preposto si deve ritenere permanente in capo al in qualsiasi momento all'interno del luogo di lavoro e pertanto anche Pt_1 nel momento in cui operava con il muletto, avendo correttamente formato il dipendente in Per_2 questo senso come carrellista e preposto. In questo senso, quindi, non si ravvisa alcuna condotta omissiva da parte di o di altre figure di vigilanza avendo questi rispettato gli obblighi di Per_2 formazione di attribuendogli competenze funzionali e professionali adeguate anche a Pt_1 sovrintendere altri operai” (doc. 26).
Quanto alla sussistenza di eventuali prassi pericolose poste in essere in azienda di cui il avrebbe Per_2 dovuto essere a conoscenza, si legge sempre nel decreto di archiviazione del GIP, che le stesse non sono state ritenuti sussistenti alla luce dei puntuali accertamenti svolti dall' Parte_10
In conclusione, il GIP ha ritenuto che “la manovra errata e fatale di causa del decesso dello Pt_1 stesso, deve essere considerata un unicum, una violazione delle norme di sicurezza del tutto esorbitante e sganciata rispetto all'intero contesto lavorativo dove aveva correttamente adempiuto agli Per_2 obblighi di formazione dei suoi dipendenti”.
Al medesimo convincimento si perviene sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali assunte da
[...]
e da e anche delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro CP_5 Testimone_1 Persona_2 in sede di interrogatorio formale, dal cui contenuto, univoco e concordante, emerge che le attività all'interno dell'azienda venivano controllate giornalmente tanto dal datore di lavoro, quando poteva essere presente in magazzino perché non impegnato con i clienti, quanto dal e dal Pt_1 CP_5 entrambi preposti, i quali si controllavano a vicenda e controllavano le attività dei dipendenti. Dalle dichiarazioni testimoniali del emerge, inoltre, che questi non ha assistito al momento del CP_5 ribaltamento perché impegnato nella movimentazione di un camion all'esterno del magazzino, né ha potuto notare se nel corso della fatale manovra il indossasse la cintura di sicurezza. Tuttavia, il Pt_1 teste ha riferito che, abitualmente, il utilizzava la cintura di sicurezza, come d'abitudine CP_5 Pt_1 per tutti i lavoratori, e faceva un utilizzo corretto del carrello elevatore con le forche a 15/20 cm. da terra, come da “prassi abituale” essendo ben noto il rischio del ribaltamento, concretatosi nel caso di specie avendo il movimentato il carrello con lo “sfilo in massima estensione” (cfr. Pt_1 dichiarazioni testimoniali . CP_5
Alla stregua di quanto emerso, deve escludersi pertanto che all'interno dell'azienda sussistesse una prassi abituale elusiva delle norme antinfortunistiche ovvero, nella fattispecie, consistente nel condurre i carrelli e i muletti senza cinture di sicurezza e con la benna alzata mentre il mezzo era in movimento.
Né può fondatamente affermarsi l'assenza di un sistema di vigilanza che avrebbe dovuto correggere la condotta lavorativa imprudente del lavoratore.
A sostegno del proprio costrutto, parte attrice sostiene che nell'utilizzo del muletto il non Pt_1 essendovi nessun altro lavoratore cui era stata affidata la conduzione del predetto mezzo, non potesse esercitare la figura di preposto e che quindi si trattasse di un semplice lavoratore subordinato che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere soggetto alla sorveglianza e vigilanza.
Ebbene, in disparte del fatto che non corrisponde al vero che il sarebbe stato l'unico in azienda Pt_1
a poter utilizzare il muletto, posto che anche era carrellista e preposto, pare Controparte_5 opportuno ricordare che anche il lavoratore è soggetto attivo della sicurezza al quale non si chiede semplicemente di astenersi da condotte pericolose ma di impegnarsi fattivamente e consapevolmente nell'attuazione del disegno di prevenzione antinfortunistica, in stretta collaborazione con il datore di lavoro e gli altri soggetti obbligati. pagina 8 di 12 Diversamente, l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro costituirebbe una fonte automatica di responsabilità oggettiva basata esclusivamente sulla posizione di garanzia attribuita a quest'ultimo dall'ordinamento.
Come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta, gli inadempimenti del lavoratore agli obblighi di sicurezza vengono a determinare un'inevitabile ricaduta sugli altri soggetti obbligati ma incidono profondamente anche sull'imputazione e ripartizione delle responsabilità in ordine all'evento dannoso.
Infatti, condizione necessaria e sufficiente per la configurabilità di responsabilità in capo al lavoratore inadempiente agli obblighi di sicurezza è che il datore di lavoro abbia, a sua volta, adempiuto agli obblighi di prevenzione tecnica e organizzativa, di informazione e formazione e, infine, di vigilanza e controllo.
Più il datore di lavoro coopera nell'adempimento degli obblighi di sicurezza incombenti sul lavoratore, più lo forma, lo istruisce, lo dota di mezzi e strumenti di protezione, più il lavoratore acquisisce consapevolezza dei suoi obblighi e, conseguentemente, delle sue responsabilità in caso di inadempimento, attendendo alla sua prestazione con maggiore impegno ma anche con maggiore diligenza e obbedienza nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.
In tale caso, è ragionevolmente prevedibile un comportamento corretto e adempiente del lavoratore, pur restando il datore di lavoro chiamato a vigilare e controllare il lavoratore nell'espletamento della sua prestazione.
Nell'esigenza, allora, di stabilire fino a che punto debba spingersi l'attività di controllo e di vigilanza del datore di lavoro, la giurisprudenza ha affermato che l'obbligo di vigilanza non implica un controllo costante su ogni lavoratore né il dovere di assicurare la presenza del preposto dietro ogni lavoratore e di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata al concreto lavoro da svolgere, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione (cfr. Cass. civ. sez. Lav. 22.11.2012 n. 20597 e Cass. pen. Sez. IV del 07.04.2014
n.15490).
Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro deve essere interpretato tenendo conto del livello di competenza acquisita dal lavoratore anche grazie alla formazione ricevuta ed al ruolo eventualmente da questo ricoperto.
Nel caso che ci occupa, non solo il Sig. era un lavoratore specificamente formato ma si trattava Pt_1 altresì di un soggetto esperto e qualificato in quanto era stato nominato dal datore di lavoro quale preposto dopo aver frequentato e superato proficuamente appositi corsi di formazione.
In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, del resto la giurisprudenza è chiara nell'escludere che sia richiesto al datore di lavoro un controllo costante su ogni lavoratore o preposto, rinvenendo una responsabilità datoriale solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza di una prassi elusiva delle norme antinfortunistiche ed ometta ogni forma di vigilanza circa la prassi contra legem instauratasi (Cass. pen., Sez. IV, 11.05.2021, n.22262, Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19.01.2021,
n.20092).
Nel caso in esame, come si è già avuto modo di rilevare, è stato accertato che non sussisteva all'interno dell'azienda una prassi abituale elusiva delle norme antinfortunistiche ovvero, nella fattispecie, consistente nel condurre i carrelli e i muletti senza cinture di sicurezza e con la benna alzata mentre il mezzo era in movimento. Ne consegue che l'infortunio mortale per cui è causa trae origine da un comportamento repentino, esorbitante, imprudente e negligente del lavoratore, che disattese completamente non solo le disposizioni di cui alla Procedura “Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori pagina 9 di 12 a forche”, ma anche tutte quelle informazioni apprese durante i corsi di formazione cui aveva partecipato.
A diverse conclusioni non può pervenirsi neppure avuto riguardo all'ulteriore censura mossa dalla difesa attorea nei confronti della condotta datoriale con riferimento all'addotta violazione degli artt. 75
e 77 del D.lgs 81/2008 e D.lgs. 17/2019 per la mancata predisposizione, quale dispositivo di sicurezza, dell'elmetto protettivo nell'utilizzo del muletto all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (doc. 10 fasc. convenuta).
In merito occorre rilevare che il D. lgs. 81/2008, con riferimento all'uso dei carrelli elevatori, non prevede come obbligatorio, tra le attrezzature di lavoro, l'uso del casco protettivo come misura di sicurezza, bensì, al contrario, prevede come obbligatorio l'utilizzo di sistemi di ritenuta del conducente per limitare i rischi di ribaltamento, quali, ad esempio, le cinture di sicurezza, le cabine, le barriere laterali, ecc., per assicurare il lavoratore dal rischio di schiacciamento o ribaltamento del mezzo.
Stesse considerazioni valgono per le previsioni contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE che indicano come misure di sicurezza in caso di rischio da ribaltamento laterale o schiacciamento l'uso di sistemi di ritenuta.
Come indicato nel T.U. sulla sicurezza sul lavoro, i DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore.
In particolare, devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
Tali elementi sono stati tutti compiutamente valutati dall'azienda di concerto con l'Ing. Parte_11 in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la quale ha previsto l'utilizzo quale DPI dell'elmetto protettivo in presenza di carichi sospesi e quindi in relazione al rischio di caduta di oggetti dall'alto.
In tutti i casi sopra indicati, ad ogni buon conto, la principale misura di prevenzione e protezione indicata nel DVR consiste nell'obbligo per l'autista di accertarsi dell'assenza di persone nel campo di azione delle macchine e nel conseguente allontanamento, all'inizio della lavorazione e durante lo svolgimento dell'attività, delle persone presenti nel campo di azione delle macchine.
In tutti i mezzi di trasporto indicati nel DVR, quali camion aziendali, auto aziendali, caricatore gommato ragno, carrelli elevatori, carrelli elevatori a forche, ecc., non viene indicato l'elmetto protettore tra i DPI da utilizzare per il conducente del mezzo, non verificandosi nella fattispecie il rischio le cui conseguenze dannose il dispositivo è volto ad eliminare o almeno ridurre, ovvero il rischio di caduta oggetti dall'alto.
Da quanto sopra indicato non consegue che il Sig. non dovesse utilizzare l'elmetto protettivo Pt_1
(che infatti gli era stato consegnato) in specifiche situazioni come, ad esempio, qualora si trovasse nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento, ma semplicemente che tale dispositivo non fosse previsto per l'utilizzo dei carrelli elevatori, non presentandosi il rischio di caduta oggetti dall'alto.
A ciò si aggiunga che nell'individuazione del tipo di DPI è stata valutata non solo l'adeguatezza al rischio ma anche le eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI: nel caso in esame, ferma la valutazione dei rischi, la RSPP dell'azienda ha valutato che l'utilizzo dell'elmetto protettore per quella specifica attività rappresentasse un impedimento per la visione e per il corretto movimento del capo.
La difesa attorea ha, tuttavia, insistito nei propri assunti evidenziando che l'utilizzo dell'elmetto protettivo fosse previsto anche per le ipotesi di urti col capo del lavoratore, evenienza configurabile, a suo dire, anche con riguardo all'utilizzo del carrello elevatore.
pagina 10 di 12 L'assunto non può essere condiviso.
All'interno del DVR viene prescritto l'utilizzo dell'elmetto protettivo quando sussiste il rischio di caduta di materiale dall'alto o di urti con il capo, dovendosi intendere tale inciso sempre riferito al rischio che si configura in presenza di carichi sospesi ed ai materiali che quindi un lavoratore potrebbe urtare accidentalmente, appunto, con il capo.
Tale ratio è confermata nelle sezioni del DVR in cui viene prescritto l'utilizzo del casco per le persone che si trovano a stazionare all'interno delle zone interessate dalla movimentazione di materiali cui deriva un rischio di caduta dall'alto, ovvero ad esempio vicino al carroponte (nel Magazzino), o nelle zone interessate dalla movimentazione di materiali mediante la gru a ragno (nel Piazzale esterno e
Sezione gruista), o nelle zone in cui possono cedere dei ripiani delle scaffalature (Sezione Operaio), oppure ancora per le persone che si trovano nel raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento, quindi il rischio cui è collegato l'utilizzo del DPI elmetto è sempre quello di caduta di materiali dall'alto o urto accidentale di tali materiali col capo.
Per nessuno dei mezzi di trasporto indicati nel DVR (quali camion aziendali, auto aziendali, caricatore gommato ragno, carrelli elevatori, carrelli elevatori a forche, ecc.) viene indicato l'elmetto protettore tra i DPI quale dispositivo da utilizzare dal conducente del mezzo (ad eccezione della specifica dell'autista-utilizzo della gru su autocarro il quale per maneggiare la gru deve uscire dal mezzo), e questo proprio perché per quel tipo di attività/mansione non si verifica il rischio le cui conseguenze dannose il casco è volto ad eliminare/ridurre.
Il DVR è stato, quindi, correttamente redatto e nello stesso sono stati compiutamente individuati i rischi delle varie mansioni ed i relativi dispositivi di sicurezza.
In ogni caso occorre evidenziare che l'unico dispositivo di protezione individuale che, ove indossato, avrebbe evitato il decesso del lavoratore non fu l'elemento protettivo, bensì la cintura di sicurezza.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione degli artt.75 e 77 del D. Lgs 81/2008 posto che:
i. era stata correttamente individuata la tipologia di rischio cui era esposto il lavoratore per la specifica attività a questo assegnata e per il luogo in cui la stessa doveva esplicarsi;
nel caso in esame le mansioni alle quali era preposto il sig. certamente non lo esponevano al rischio di materiali Pt_12 caduti dall'alto o di possibilità di urto con il capo di macchinari, carichi e/o materiali sospesi;
ii. erano state correttamente individuate le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi cui erano esposti i lavoratori;
iii. erano stati individuati i DPI adeguati ai rischi da prevenire o comunque in grado di ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Dalle circostanze sopra indicate e dalla documentazione in atti emerge, dunque, come l'infortunio non sia eziologicamente né materialmente riconducibile ad alcuna omissione e/o violazione di norme antinfortunistiche e degli obblighi della che lo stesso, al contrario, sia stato causato CP_2 da una condotta del tutto imprevedibile, esorbitante e inusuale del lavoratore che disattese completamente non solo le disposizioni di cui alla Procedura “Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori a forche”, ma anche tutte quelle informazioni apprese durante i corsi di formazione cui aveva partecipato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, in solido, liquidate in applicazione del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 11 di 12 dispone:
1) Rigetta le domande formulate dagli attori.
2) Condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate in €20.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese genrali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 26.05.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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