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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4780/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nato a [...] – RM- il 10.03.1940), elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1
Fabio Massimo n. 45, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Nadia Candeloro e Giandomenico d'Ambra giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Via Giulio Romano n. 46, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Maria Cristina Bergodi giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 21.3.2024 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dal mese di gennaio 2023 e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (25.3.2024) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici
(29.3.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. CP_1
445- bis comma 5 c.p.c., non gli è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei arretrati, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati nella memoria difensiva) e, all'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente. CP_ Tuttavia, come risulta dal provvedimento di liquidazione in atti, l non ha provveduto al pagamento degli accessori sui ratei arretrati maturati dal mese di gennaio 2023 al mese di febbraio
2024. Dunque, l va condannato al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno CP_2 dall'1.1.2023 e fino al saldo, per i ratei aventi scadenza fino a tale data, e a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 24.1.2025 e corrisposti in data 7.2.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (25.3.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (29.3.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_
In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia nonché del fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data anteriore alla prima udienza di discussione, così rendendo sostanzialmente superflua la fase decisionale.
P.Q.M.
CP_
- condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali da applicare sugli arretrati liquidati nella comunicazione di liquidazione del 24.1.2025, maturati a decorrere dal 121° giorno dall'1.1.2023 e fino al saldo, per i ratei aventi scadenza fino a tale data, e a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data;
- dichiara cessata la materia del contendere per il resto;
CP_
-condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 11.2.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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