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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dott. Eugenio Troisi Giudice
Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4002 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) Parte_1 C.F._1 alla Via Scarlatti n. 60, presso lo studio dell'avv. Anna Laura Cervone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Casoria (NA) Parte_2 C.F._2 alla Via Pio XII n. 114, presso lo studio dell'avv. Olga Spena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 21.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) in data 28.12.2013, dal quale era nato un figlio, il 07.02.2018, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in Per_1 ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.12.2024 e pubblicata in data 05.12.2024 (recante n. cron. 664/2024) con attestazione del passaggio in giudicato datato al 10.06.2025, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 18.06.2025.
All'udienza del giorno 18.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare la volontà di non riconciliarsi;
di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (contenente il piano genitoriale). Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio. Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi Tribunale di Napoli Nord (04.12.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 18.06.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ad eccezione delle clausole nn. 9, 10 e 11, che esulando dall'oggetto del presente giudizio
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv.
622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del
2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Casoria (NA), il giorno 28.12.2013, tra
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) (atto n. 67, parte I, S. A, anno 2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dott. Eugenio Troisi Giudice
Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4002 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) Parte_1 C.F._1 alla Via Scarlatti n. 60, presso lo studio dell'avv. Anna Laura Cervone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Casoria (NA) Parte_2 C.F._2 alla Via Pio XII n. 114, presso lo studio dell'avv. Olga Spena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 21.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) in data 28.12.2013, dal quale era nato un figlio, il 07.02.2018, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in Per_1 ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.12.2024 e pubblicata in data 05.12.2024 (recante n. cron. 664/2024) con attestazione del passaggio in giudicato datato al 10.06.2025, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 18.06.2025.
All'udienza del giorno 18.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare la volontà di non riconciliarsi;
di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (contenente il piano genitoriale). Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio. Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi Tribunale di Napoli Nord (04.12.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 18.06.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ad eccezione delle clausole nn. 9, 10 e 11, che esulando dall'oggetto del presente giudizio
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv.
622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del
2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Casoria (NA), il giorno 28.12.2013, tra
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) (atto n. 67, parte I, S. A, anno 2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Nadia Zampogna