Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.8213/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. FALCO MICHELE -c.f. , nonché dell'avv. C.F._2
FALCO MARIA -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 25/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 07/11/2023 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza di infermità tali da determinare la condizione di cecità con residuo visivo non
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che il diritto alla pensione per i soggetti privi di vista e per coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo presuppone un carattere di "permanenza" dello stato invalidante, che ricorre ogni qualvolta la condizione di invalidità sia riferibile ad un'infermità di durata incerta ed indeterminata [arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 17400 del
29/08/2016 (Rv. 640790 - 01); Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18954 del 16/09/2011 (Rv. 618958 - 01)].
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione delle provvidenze economiche prescritte dalla legge per i soggetti che si trovano nella condizione di Cieco Parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU da pag.6 a pag.9 della sua relazione scritta).
2 In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «Il caso in esame riguarda un soggetto di sesso femminile, attualmente ottantaduenne che in data 07/10/2021 inoltrava domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dell'invalidità derivante dal suo stato di cecità.
In data 11/11/2021 si sottoponeva a visita medica dalla
Commissione Medica della ASL competente, la quale la riconosceva:
“PRIVO delle minorazioni visive previste dalla legge n°382/70 - non cieco civile”.
Avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso per l'ottenimento dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale veniva nominato il Dott. Dr. in qualità Persona_1 di CTU che, in data 13.09.2023, non ravvedeva le condizioni per il riconoscimento dello stato di cecità civile.
Avverso tale decisione, la Sig.ra tramite l'Avv. Michele Pt_1
Falco proponeva ulteriore ricorso e conveniva in giudizio l'Istituto per sentirsi riconoscere il diritto ad usufruire dei benefici richiesti dalla data della domanda con la richiesta di rinnovo della CTU.
Pertanto, il Magistrato disponeva l'attuale consulenza tecnica.
Orbene, dopo l'esame clinico e dopo attenta valutazione della documentazione in atti ed acquisita, è possibile esprimere un giudizio sulla rilevanza medico-legale delle infermità riscontrate nella perizianda e sul diritto o meno della stessa al riconoscimento della cecità parziale.
Appare opportuno richiamare che ai sensi delle leggi 10 febbraio
1962, n. 66 e 30 marzo 1971, n. 118, sono "ciechi civili" solo coloro che lo sono dalla nascita o successivamente per malattie o infortuni, escluse le cause di guerra, di servizio e di lavoro.
Rappresentano una categoria differenziata rispetto agli altri invalidi civili.
In base alle disposizioni coordinate delle leggi 27 maggio 1970,
n. 382, 21 novembre 1988, n. 508, 11 ottobre 1990, n. 289, 15
3 ottobre 1990, n. 595 e 31 dicembre 1991, n. 429, è possibile distinguere:
a) il cieco assoluto, per la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce;
b) il cieco parziale "ventesimista", quando è presente un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi;
c) il cieco parziale "decimista", se è presente un residuo visivo superiore ad 1/20, ma inferiore ad 1/10 in entrambi gli occhi.
Con la legge 138 del 3 aprile 2001 è stata poi recepita la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua i ciechi e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell'acutezza visiva, ma tenendo conto anche dell'ampiezza del campo visivo, cioè della porzione di spazio che l'occhio è in grado di vedere davanti a sé.
La legge definisce i concetti di "cieco assoluto", "cieco parziale", "ipovedente grave", "ipovedente medio-grave" e
"ipovedente lieve", ricomprendendo nelle ultime due categorie i soggetti con un'acutezza visiva da 1 a 3 decimi.
Agli art. 2 e 3 dà la definizione integrata di cieco totale e parziale:
Art. 2. (Definizione di ciechi totali).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali).
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
4 La nuova legge non ha modificato le leggi precedenti in materia di assegni e indennità che spettano ai ciechi.
Nel caso di specie, abbiamo visto che la ricorrente è affetta da un grave quadro di maculopatia bilaterale (DMLE) evoluta. Il visus in OD è spento e in OS è pari a 1/50.
Tale visus appare compatibile con i rilievi oftalmoscopici prima detti.
A conclusione di quanto precede in relazione alla patologia ed all'impegno funzionale accertato sia in fase amministrativa che giudiziaria, possiamo affermare che attualmente Parte_1 presenta un quadro a carico dell'apparato visivo che, per le sue caratteristiche, è compatibile con lo stato di cieco parziale.
Relativamente alla datazione di tale condizione, alla luce di quanto prima detto e delle certificazioni citate, possiamo ragionevolmente rapportarla alla data della domanda.
CONCLUSIONI
Crediamo di poter rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo
Magistrato precisando che gli accertamenti clinico-documentali a carico di hanno permesso di accertare che: Parte_1
o è affetta da “DMLE evoluta in OO con VOD spento e VOS 1/50”;
o i reperti clinici sono compatibili con una condizione di Cieco
Parziale;
o tale valutazione è riferibile alla data attuale come alla data della domanda».
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea, diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per fruire delle provvidenze economiche prescritte dalla legge per i ciechi parziali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo, può trovare integrale accoglimento.
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto
5 conto sia della fase di ATP (Euro 1.170,00) sia della presente fase di merito (Euro 2.697,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti dichiaratisi anticipatari.
Analogamente in base al principio della soccombenza le spese di
C.T.U. – nella misura già liquidata con separati provvedimenti – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione con decorrenza dalla domanda amministrativa del giorno 07/10/2021;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 3.867,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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