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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10709 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24898 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di testamento e azione di riduzione per lesione di legittima,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Amoroso, Parte_1
domiciliatario in Napoli, al viale della Resistenza P.co Golden House;
-Attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pecora, dall'avv. Elena Controparte_1
LI e dall'avv. Adriano Coppola, domiciliatari in Napoli, alla via A. Scarlatti, 134;
-Convenuta-
E
, nato a [...] il [...] (CF Controparte_2 C.F._1
) residente in [...];
[...]
-Convenuto contumace-
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Colicchio, Controparte_3
domiciliatario in Napoli, alla via Scarlatti 213;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per : come da atto introduttivo, memorie ex art. 171 ter cpc e verbali di Parte_1
causa; per “accertare l'intangibilità e la piena validità della diseredazione Controparte_1 disposta dal testatore negando il diritto di a succedere al padre ovvero;
Parte_1 in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'indegnità 2
dell'attrice a succedere al defunto padre ai sensi e Parte_1 Persona_1
per gli effetti dell'art. 463 c.c.; in ogni caso poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare il diritto degli eredi di di ricevere da Persona_1 Parte_1
la somma di € 3.000,00 mensili rivalutato su base Istat dal gennaio 2020
[...]
(indennizzo determinato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1590/23) per la occupazione sine titulo successiva protrattasi dal 1.8.2020 a tutt'oggi dell'immobile del de cuius sito in Napoli alla via Francesco Caracciolo n. 11, scala B, piano 3° int. 21 e per
l'effetto condannare l'attrice stessa al pagamento in favore [di] … e/o Controparte_1 della massa, dell'indennizzo mensile come sopra quantificato e rivalutato moltiplicato per i mesi trascorsi da agosto 2020 e sino all'effettivo rilascio;
- con vittoria di spese diritti e onorari di causa. In via gradata, si ribadiscono altresì tutte le conclusioni e le domande così come formulate in comparsa di costituzione e nelle memorie versate in atti, si insiste per il rigetto della domanda attorea per il sopraggiunto venir meno della presupposta lesione di legittima e la violazione dell'onere di deduzione che incombeva sul punto all'attrice; si insiste per la nullità degli atti ed in specie della memoria 171-ter n.1 di controparte del
17.6.2025 e di tutte le domande nuove ed inammissibili formulate con tale memoria e delle domande ed eccezioni nuove ed inammissibili formulate dall'attrice avverso le riconvenzionali della deducente con la successiva memoria n.2 del 17.7.25, anche nel contesto dell'inammissibile richiesta di CTU esplorativa, e si insiste infine, in tutte le proprie istanze, anche istruttorie, nessuna da intendersi come abbandonata”; per : “si riporta a tutti gli atti difensivi … depositati e, Controparte_3
preliminarmente ad ogni decisione, insiste affinchè [il] … Giudicante voglia accogliere
l'istanza di estromissione dal giudizio avanzata, stante la carenza di legittimazione passiva della deducente”, “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, si rimette alla giustizia in ordine alla decisione della questione pregiudiziale inerente la validità della diseredazione per indegnità a succedere in capo all'attrice”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
esponendo, in particolare, che:
[...]
-. in data 31 maggio 2023 è deceduto, vedovo, in PR (NA) suo padre , Persona_1
nato a [...] il [...];
-. con testamento pubblico rep. n. 213 del 28 aprile 2021 per notaio Persona_2
il de cuius aveva nominato suoi eredi universali, in parti uguali tra loro, i suoi due
[...]
OT (figli dell'attrice) e;
Controparte_1 Controparte_2 3
-. essa attrice, unica figlia del de cuius, veniva completamente esclusa dal testamento, nel quale il de cuius aveva motivato tale scelta richiamando una presunta causa di indegnità nonché una patologia da cui la figlia sarebbe affetta e che l'avrebbe portata a dilapidare tutto il patrimonio ereditato;
-. il testamento veniva pubblicato in data 9 giugno 2023 dal notaio Persona_2
e, in tale sede, essa attrice dichiarava di accettare puramente e semplicemente l'eredità e le volontà del de cuius;
-. tuttavia non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 463 c.c. per la dichiarazione di indegnità a succedere, né essa è affetta da patologie o malattie tali da determinare il depauperamento dell'asse ereditario;
-. in ogni caso, anche laddove essa fosse incapace di provvedere ai propri interessi, tale circostanza non inciderebbe sulla sua capacità di succedere al de cuius;
-. il patrimonio immobiliare del de cuius (specificamente indicato alle pagine 2-6 dell'atto di citazione) al momento del decesso risultava – sulla base della perizia del geom. Per_3
– del complessivo valore di € 9.632.985,25 per gli appartamenti e di € 57.375,45
[...]
per i terreni, per un valore netto totale di € 9.690.360,00, al quale si aggiungevano €
485.563,00 relativi a somme e titoli giacenti sui vari conti correnti, non essendovi debiti o donazioni in vita, per un valore complessivo dell'asse ereditario di € 10.117.923,00;
-. aveva quindi subito, quale unica figlia superstite del de cuius, una lesione della quota di legittima, spettantele nella misura della metà dell'asse ereditario.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le distraende spese di lite, di:
-. Accertare che la stessa è “erede legittimaria pretermessa” di e, per Persona_1
l'effetto, previa ricostruzione fittizia della massa ereditaria, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettantele, pari alla metà dell'asse, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile;
-. Reintegrare l'istante “della somma pari a … euro 5.058.961,50” (corrispondente alla metà dell'asse ereditario così ricostruito), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, disponendo la riduzione della quota ereditaria spettante ai convenuti per il valore di almeno €
2.529.480,75 ciascuno, o nella differente somma risultante dagli ulteriori accertamenti del relictum;
-. Assegnarle, quale erede legittimaria pretermessa, la quota di proprietà dei beni immobili descritti nell'atto di pubblicazione del testamento, nonchè delle giacenze bancarie ricomprese nella successione, fino al raggiungimento della metà dell'asse ereditario o della diversa quota determinata dal Tribunale. 4
costituitasi in data 21.1.2025, ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1
ritenuta infondata sotto ogni profilo.
Ha eccepito, in particolare:
-. l'inammissibilità dell'azione, per avere l'attrice agito nei confronti di CP_2
il quale non sarebbe erede, ma mero chiamato all'eredità, in difetto di qualsiasi
[...]
allegazione relativa ad un atto di accettazione da parte dello stesso;
-. l'improcedibilità dell'azione, per non avere l'attrice correttamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del medesimo;
Controparte_2
-. l'impossibilità, per l'attrice, di chiedere la riduzione del legato disposto dal de cuius in favore di assumendo che la stessa, qualificandosi come Controparte_3
legittimaria pretermessa, avrebbe manifestato la volontà di accettazione pura e semplice dell'eredità, mentre l'art. 564 c.c. richiede, ai fini della riduzione, l'accettazione con beneficio di inventario.
La ha spiegato, inoltre, domande riconvenzionali dirette a ottenere: CP_1
-. l'accertamento dell'intangibilità e della piena validità della diseredazione disposta dal testatore per causa di indegnità,
-. l'accertamento dell'indegnità a succedere dell'attrice, sia con riferimento ai fatti già denunciati dal de cuius, sia in relazione a ulteriori fatti verificatisi dopo la morte di quest'ultimo;
-. la condanna dell'attrice al pagamento dei debiti che essa avrebbe maturato nei confronti del de cuius alla data di apertura della successione, derivanti dall'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli, alla via Francesco Caracciolo 11, scala B, piano 3°, int. 21, debiti già accertati con sentenza n. 1590/23 del Tribunale di Napoli, da versare in favore dell'erede o, comunque, della massa ereditaria.
In via subordinata, la convenuta ha chiesto:
-. la declaratoria di inammissibilità dell'azione per violazione dell'onere di corretta allegazione gravante sull'attrice in ordine all'indicazione degli elementi patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del valore della massa ereditaria;
-. l'accertamento dell'onere dell'attrice di procedere all'imputazione ex se delle donazioni dirette e indirette ricevute dal padre in vita, nonché dei beni facenti parte del patrimonio ereditario relitto e naturalmente destinati dal de cuius in suo favore, e dei debiti contratti nei confronti del de cuius alla data di apertura della successione;
5
-. in ogni caso, la deduzione in collazione, in natura o per imputazione, dei beni oggetto delle predette attribuzioni, con conseguente determinazione della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c.
Ha chiesto, infine, la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi a questo Tribunale, R.G. n. 14398/21, nel quale il de cuius aveva domandato l'accertamento della natura di donazione indiretta di due degli acquisti da lui fatti, con denaro proprio, ma a nome dell'attrice.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 7.2.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e, rilevata la non integrità del contraddittorio, non Controparte_2
essendo stata evocata in giudizio la legataria litisconsorte Controparte_3
necessaria atteso l'esercizio dell'azione di riduzione di tutte le disposizioni testamentarie da parte dell'attrice, ha ordinato all'attrice di provvedere alla sua integrazione nei confronti della predetta legataria, fissando a tal fine una nuova udienza di comparizione per l'11.9.2025.
A seguito della disposta integrazione, in data 30.5.2025 si è costituita Controparte_3
convivente more uxorio del de cuius, eccependo, in primo luogo, l'inesistenza,
[...]
nella presente controversia, di un litisconsorzio necessario, e, conseguentemente la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la domanda attorea, fondata sull'accertamento della pretermissione dell'attrice quale legittimaria, mira esclusivamente alla riduzione delle disposizioni testamentarie a favore degli eredi istituiti e Controparte_1 CP_2
Sulla base di tali rilievi, ha chiesto pertanto la propria estromissione dal
[...]
giudizio, nonché la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attrice nell'atto di integrazione del contraddittorio – diretta alla riduzione della disposizione testamentaria con cui il de cuius aveva disposto il legato in suo favore – in quanto costituente un'inammissibile mutatio libelli. In subordine, aderendo alle difese e alle domande riconvenzionali della convenuta ne chiedeva l'accoglimento, con Controparte_1
conseguente integrale rigetto della domanda dell'attrice.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato le sue conclusioni chiedendo, innanzitutto, la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale proposta dalla per difetto di connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c., e comunque il suo CP_1
rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto, e ha chiesto, inoltre, di:
-. Accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima a lei spettante per effetto delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento impugnato;
6
-. Per l'effetto, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, con conseguente reintegrazione della legittimaria pretermessa nei propri diritti successori, ai sensi degli artt. 553 e seguenti c.c.;
-. Accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Francesco Caracciolo n. 11, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 314, sub 64, costituisce donatum in favore di
[...]
CP_1
-. Ordinare alla convenuta la produzione dell'atto notarile di donazione con cui ha acquisito la nuda proprietà dell'immobile nell'anno 2019, nonché degli eventuali atti connessi (atto di rinuncia all'usufrutto o atto di consolidazione);
-. Disporre la riduzione della liberalità ricevuta, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., ove venga accertata l'eccedenza rispetto alla quota disponibile.
Ha chiesto, in ogni caso, al Tribunale di ordinare ai convenuti la rendicontazione di tutte le somme, i beni, le rendite e le utilità percepite dalla data di accettazione dell'eredità di con obbligo di deposito della documentazione contabile, bancaria e Persona_1
immobiliare relativa alla gestione dei beni ereditari, riservando ogni valutazione circa imputazioni, conguagli ed eventuali ripetizioni di indebito all'esito della divisione ereditaria.
La convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 Controparte_1
c.p.c., richiamati gli scritti difensivi già depositati, ha eccepito, invece, l'improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione obbligatoria n. 47/2025 del 14.2.2025, promosso a seguito della chiamata in causa della tale nullità deriverebbe, Controparte_3
da un lato, dal fatto che la mediazione non risulterebbe proposta in relazione a tutte le domande svolte – e in particolare a quelle introdotte con l'atto di chiamata in causa nei confronti della – e dall'altro poiché l'invito a partecipare sarebbe stato Controparte_3
notificato alla non personalmente, ma via PEC al procuratore costituito. CP_1
Con ordinanza del 24.9.2025, il Giudice, rilevato che le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta aventi ad oggetto la validità della diseredazione disposta dal testatore CP_1
per causa di indegnità e l'accertamento dell'indegnità a succedere dell'attrice erano mature per la decisione, senza necessità di istruttoria, e considerato il carattere pregiudiziale delle stesse rispetto alla decisione delle ulteriori domande ed eccezioni, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Discussa la causa e precisate le conclusioni nelle citate note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scadenti in data 20.10.2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. 7
2.- In via preliminare, al fine di delimitare il thema decidendum, va dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 1)
c.p.c.
Tale norma, che disciplina la sequenza delle attività processuali delle parti nella fase introduttiva del giudizio, dettando le correlative preclusioni, stabilisce espressamente che nella suddetta memoria le parti possono “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
Ne deriva che, in un'ottica di tutela non solo del diritto di difesa delle parti, ma altresì dell'ordinato e celere svolgimento del processo, è consentito alle parti introdurre elementi nuovi, ampliativi del c.d. thema decidendum, ma soltanto nei limiti in cui la necessità sia sorta in conseguenza delle difese avversarie. Diversamente, laddove la parte avrebbe potuto introdurre la domanda in giudizio ab origine, non è consentito alla stessa di supplire tardivamente a detta omissione, essendo nel frattempo maturata la relativa preclusione.
2.1. - Orbene, nel caso in esame, nella memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. l'attrice, nel rassegnare le proprie conclusioni, dopo aver precisato le domande già originariamente proposte nell'atto di citazione ai punti sub 1) e 2), ha altresì introdotto le seguenti richieste:
-. “accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Francesco Caracciolo n. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, foglio 19, particella 314, subalterno 64, costituisce donatum in favore della … Controparte_1
-. ordinare alla convenuta la produzione dell'atto notarile di donazione con cui ha acquisito la nuda proprietà dell'immobile nell'anno 2019, nonché degli eventuali atti connessi (atto di rinuncia all'usufrutto o atto di consolidazione);
-. disporre la riduzione della liberalità ricevuta, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., ove venga accertata l'eccedenza rispetto alla quota disponibile;
-. disporre l'ordine di rendicontazione nei confronti dei convenuti … e Controparte_1
, relativamente a tutte le somme, i beni, le rendite e le utilità Controparte_4 percepite a far data dall'accettazione dell'eredità del … , con obbligo di Persona_1
deposito della documentazione contabile, bancaria e immobiliare inerente alla gestione dei beni ereditari, e riservare ogni valutazione circa le imputazioni, i conguagli e le eventuali ripetizioni di indebito all'esito della divisione ereditaria;
-. disporre, in via d'urgenza, la nomina di un Curatore dell'eredità giacente o altra misura idonea a preservare l'integrità della massa ereditaria sino alla definizione del giudizio”. 8
Si tratta, con ogni evidenza, di domande del tutto nuove, aventi ad oggetto circostanze preesistenti all'instaurazione del giudizio e la cui introduzione nel giudizio non rappresenta conseguenza delle difese delle altre parti. Esse devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate nel merito.
3.- Va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per asserita CP_1
nullità del tentativo di mediazione esperito dall'attrice.
3.1.- Va innanzitutto disattesa la doglianza relativa alla omessa indicazione, nell'oggetto indicato nell'invito alla mediazione rivolto alle controparti, della domanda proposta con l'atto di chiamata in causa nei confronti della Controparte_3
Invero, tale domanda, pur meglio precisata nell'atto di chiamata in causa, era già ricompresa, in via generale, nelle domande formulate ab origine dall'attrice e indicate nell'oggetto del suddetto invito, aventi ad oggetto, più genericamente, “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre”.
Inoltre, l'inammissibilità delle ulteriori domande nuove formulate dall'attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. c.p.c. rende comunque irrilevante, in un'ottica di ragionevolezza e conservazione degli atti processuali, la loro eventuale omissione nell'oggetto dell'invito alla mediazione, con la conseguenza che, sotto tale profilo, non sono ravvisabili vizi tali da poter ritenere che la mediazione non sia stata validamente esperita.
3.2.- Parimenti infondata è l'eccezione della convenuta secondo cui l'invito alla CP_1
mediazione sarebbe nullo perché comunicato non a lei personalmente ma al procuratore costituito.
Benchè l'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 preveda la comunicazione “alle parti”, la comunicazione dell'invito in mediazione al difensore costituito deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo (informare la parte) ed è rispettosa del principio espresso dall'art. 170, comma 1, c.p.c. Sul punto, appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Roma, Sez. VI, sentenza del 10/09/2025, n. 12453, in linea con Corte
d'Appello di Napoli, sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024) che riconosce che, nelle mediazioni avviate in pendenza del giudizio, la comunicazione al procuratore costituito rientra nelle modalità ("con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010) idonee ad assicurare alla controparte l'effettiva conoscibilità dell'atto. Una lettura più rigorosa della norma, infatti, si risolverebbe in un formalismo eccessivo e contrario alla funzione stessa della procedura. Pertanto, la notifica al difensore costituito integra una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti 9
4.- Deve ritenersi superata – e dunque rigettata – l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per essere stata inizialmente proposta nei confronti del chiamato all'eredità
e non dell'erede, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la Controparte_2 formale accettazione dell'eredità da parte dello stesso, prodotta agli atti dalla stessa convenuta
CP_1
5.- Venendo all'esame del merito, va dichiarata l'infondatezza delle domande riconvenzionali proposte da nei confronti di con riguardo alla Controparte_1 Parte_1 validità della clausola di diseredazione apposta da nel testamento per cui è Persona_1
causa, e alla declaratoria dell'indegnità a succedere di . Parte_1
5.1.- In primo luogo, la convenuta intende far valere l'intangibilità e la piena validità della seguente clausola con cui il testatore ha inteso diseredare l'attrice: “ho una figlia, a nome
, che intendo escludere sia per indegnità a norma dell'art. 463 del c.c. Parte_1
poiché mi ha più volte denunciato presso varie autorità, dichiarando cose non vere, sia perché a causa delle sue patologie dilapiderebbe tutto il patrimonio in poco tempo”.
Orbene, in tema di diseredazione la giurisprudenza (cfr. Cass. 8352/2012) se da un lato ritiene astrattamente ammissibile la clausola testamentaria con cui il testatore manifesti la volontà di escludere dalla propria successione – e dunque di diseredare – alcuni dei successibili (perché nessuna norma di legge vieta espressamente l'effetto della diseredazione, che può ugualmente essere raggiunto con la preterizione sulla cui validità non vi sono dubbi, e che costituisce comunque un atto dispositivo con cui il testatore, escludendo il diseredato, restringe la cerchia dei chiamati alla successione legittima, così indirizzando la destinazione post mortem del proprio patrimonio), dall'altro lato, tuttavia, ritiene, con orientamento granitico, che la diseredazione trova un limite assoluto nell'intangibilità della quota di riserva (art. 457 c.c.), dovendosi escludere che la clausola di diseredazione - quand'anche valida - possa rivolgersi alla stretta cerchia degli eredi legittimari.
In adesione al predetto orientamento giurisprudenziale di legittimità, ampiamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, deve ritenersi che la diseredazione non possa colpire i legittimari, i quali conservano pur sempre la possibilità di agire in riduzione. La conseguenza della previsione della clausola di diseredazione nel negozio testamentario, pertanto, più che condurre alla nullità ex art. 1418 c.c., è da annoverare nella inammissibilità dell'esclusione del legittimario dalla successione, con conseguente possibilità di riduzione ex art. 554 c.c. su interesse e domanda dei legittimari diseredati, non diversamente da quanto accade per i legittimari preteriti (Corte App. Napoli, 21.05.1961, Trib. Nuoro, 15.09.1989, n. 359, Trib.
Pavia sez. III, 18/10/2021, n.1335). 10
Ne deriva che la clausola di diseredazione in esame, apposta dal de cuius nel suo testamento, pur non essendo nulla, è inefficace nei confronti dell'attrice, quale legittimaria, e come tale suscettibile di riduzione. Ciò, peraltro, a prescindere dall'eventuale sussistenza dei presupposti per ottenere una declaratoria giudiziale di indegnità a succedere ex art. 463 c.c., la quale – come più avanti si dirà – è istituto con presupposti, effetti e modalità di applicazione differenti, come tale inconferente rispetto alla diversa questione dell'ammissibilità della diseredazione nei confronti dei legittimari.
Le argomentazioni dottrinali addotte dalla difesa della convenuta a sostegno della efficacia della clausola di diseredazione, infine, non sono idonee a superare il dato normativo, chiaro e univoco, della indisponibilità, da parte del de cuius, della quota di eredità riservata dalla legge ai legittimari. Parimenti è inconferente il richiamo della convenuta all'art. 448-bis c.c., trattandosi di norma eccezionale e non idonea a incidere sul principio generale di intangibilità della quota di legittima.
Va rigettata, pertanto, la domanda riconvenzionale proposte da nei Controparte_1
confronti di con riguardo alla validità della clausola di diseredazione Parte_1 apposta da nel testamento per cui è causa. Persona_1
5.2.- E' parimenti infondata la domanda di declaratoria di indegnità a succedere ex art. 463
c.c. dell'attrice . Parte_1
Giova ricordare, anzitutto, che la diseredazione è istituto distinto dalla diversa categoria dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c. Invero, mentre la diseredazione incide sulla chiamata all'eredità, l'indegnità incide sul mantenimento dei suoi effetti;
la prima, inoltre, dipende da un'esplicita volontà del testatore, mentre la seconda è prevista direttamente dalla legge;
l'indegnità, infine, a differenza della diseredazione, può operare anche con riguardo ai legittimari.
Proprio quest'ultima differenza assume particolare rilievo, comportando che, mentre rispetto alla diseredazione (ferma restando la preclusione rispetto ai legittimari) è sufficiente una mera dichiarazione del testatore, purché valida ed esplicita, l'indegnità a succedere può configurarsi esclusivamente in ipotesi particolarmente gravi previste tassativamente dalla legge, che non sono suscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. 314/1946).
La declaratoria giudiziale di indegnità a succedere, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha natura costitutiva e non dichiarativa (cfr. Cass. 5402/2009), presuppone, inevitabilmente, l'accertamento rigoroso dell'esistenza di una delle ipotesi tassative previste dall'art. 463 c.c., da interpretarsi in senso restrittivo. 11
Orbene, nel caso di specie, le circostanze allegate dalla a sostegno della propria CP_1
domanda non consentono di ravvisare alcuna di tali ipotesi, e, in particolare, non appaiono sufficienti a ritenere integrata l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 463 c.c., che, in ogni caso, presupporrebbe una condanna definitiva in sede penale, nella specie mancante.
Conseguentemente, deve essere rigettata altresì la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la declaratoria di indegnità ex art. 463 c.c. dell'attrice . Parte_1
6.- È infondata, infine, l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di improcedibilità fondata sulla mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 564 c.c.
Ed invero, l'art. 564 c.c., nel disporre che “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi”, si riferisce esclusivamente al legittimario leso nella quota di riserva e non anche a quello del tutto pretermesso, non essendo concepibile che vi sia accettazione in mancanza di delazione ereditaria (Cass. nn. 30079/2019, 20971/2018, 13804/2006).
Anche tale eccezione va dunque rigettata.
7.- La causa non è, invece, matura per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti, tra cui quella, centrale, di accertamento della qualità di erede legittimaria pretermessa dell'attrice, di ricostruzione della massa ereditaria del de cuius e di reintegrazione nella quota di legittima spettante all'attrice mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nonché in ordine alle ulteriori domande riconvenzionali di parte convenuta, aventi ad oggetto il diritto degli eredi a ricevere dall'attrice il pagamento in favore della massa dell'importo di € 123.000,00 per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Napoli alla via Francesco Caracciolo n. 11, scala B, piano 3°, int. 21, e all'imputazione ex se delle donazioni e dei debiti nei confronti del de cuius.
Rigettata la questione pregiudiziale dell'indegnità a succedere dell'attrice, occorre, infatti, procedere a ulteriore istruttoria al fine di vagliare la fondatezza delle suddette prospettazioni.
La causa, pertanto, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dalle parti, nonché per la decisione dell'istanza di sospensione del processo formulata dalla convenuta.
A tanto si provvede mediante separata ordinanza, giusta il disposto dell'art. 279, co. 3 c.p.c., con la conseguenza che la presente pronuncia assume il carattere di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4) c.p.c. 12
8.- In considerazione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara l'inammissibilità delle domande nuove proposte da nella Parte_1
memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., come precisate al punto 2.1 di cui in motivazione;
2). Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'attrice sollevata da parte convenuta per l'asserita invalidità del procedimento di mediazione;
3). Rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda dell'attrice nei confronti di
; Controparte_2
4). Rigetta la domanda di di accertamento della validità della Controparte_1
diseredazione disposta da nel testamento richiamato in parte motiva;
Persona_1
5). Rigetta la domanda di di declaratoria di indegnità dell'attrice Controparte_1
a succedere al defunto padre ai sensi dell'art. 463 Parte_1 Persona_1
c.c.;
6). Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea proposta da CP_1 ai sensi dell'art. 564 c.c.;
[...]
7). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo;
8). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Napoli, 19.11.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato dott.ssa Giorgia
Iurza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24898 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di testamento e azione di riduzione per lesione di legittima,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Amoroso, Parte_1
domiciliatario in Napoli, al viale della Resistenza P.co Golden House;
-Attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pecora, dall'avv. Elena Controparte_1
LI e dall'avv. Adriano Coppola, domiciliatari in Napoli, alla via A. Scarlatti, 134;
-Convenuta-
E
, nato a [...] il [...] (CF Controparte_2 C.F._1
) residente in [...];
[...]
-Convenuto contumace-
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Colicchio, Controparte_3
domiciliatario in Napoli, alla via Scarlatti 213;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per : come da atto introduttivo, memorie ex art. 171 ter cpc e verbali di Parte_1
causa; per “accertare l'intangibilità e la piena validità della diseredazione Controparte_1 disposta dal testatore negando il diritto di a succedere al padre ovvero;
Parte_1 in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'indegnità 2
dell'attrice a succedere al defunto padre ai sensi e Parte_1 Persona_1
per gli effetti dell'art. 463 c.c.; in ogni caso poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare il diritto degli eredi di di ricevere da Persona_1 Parte_1
la somma di € 3.000,00 mensili rivalutato su base Istat dal gennaio 2020
[...]
(indennizzo determinato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1590/23) per la occupazione sine titulo successiva protrattasi dal 1.8.2020 a tutt'oggi dell'immobile del de cuius sito in Napoli alla via Francesco Caracciolo n. 11, scala B, piano 3° int. 21 e per
l'effetto condannare l'attrice stessa al pagamento in favore [di] … e/o Controparte_1 della massa, dell'indennizzo mensile come sopra quantificato e rivalutato moltiplicato per i mesi trascorsi da agosto 2020 e sino all'effettivo rilascio;
- con vittoria di spese diritti e onorari di causa. In via gradata, si ribadiscono altresì tutte le conclusioni e le domande così come formulate in comparsa di costituzione e nelle memorie versate in atti, si insiste per il rigetto della domanda attorea per il sopraggiunto venir meno della presupposta lesione di legittima e la violazione dell'onere di deduzione che incombeva sul punto all'attrice; si insiste per la nullità degli atti ed in specie della memoria 171-ter n.1 di controparte del
17.6.2025 e di tutte le domande nuove ed inammissibili formulate con tale memoria e delle domande ed eccezioni nuove ed inammissibili formulate dall'attrice avverso le riconvenzionali della deducente con la successiva memoria n.2 del 17.7.25, anche nel contesto dell'inammissibile richiesta di CTU esplorativa, e si insiste infine, in tutte le proprie istanze, anche istruttorie, nessuna da intendersi come abbandonata”; per : “si riporta a tutti gli atti difensivi … depositati e, Controparte_3
preliminarmente ad ogni decisione, insiste affinchè [il] … Giudicante voglia accogliere
l'istanza di estromissione dal giudizio avanzata, stante la carenza di legittimazione passiva della deducente”, “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, si rimette alla giustizia in ordine alla decisione della questione pregiudiziale inerente la validità della diseredazione per indegnità a succedere in capo all'attrice”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
esponendo, in particolare, che:
[...]
-. in data 31 maggio 2023 è deceduto, vedovo, in PR (NA) suo padre , Persona_1
nato a [...] il [...];
-. con testamento pubblico rep. n. 213 del 28 aprile 2021 per notaio Persona_2
il de cuius aveva nominato suoi eredi universali, in parti uguali tra loro, i suoi due
[...]
OT (figli dell'attrice) e;
Controparte_1 Controparte_2 3
-. essa attrice, unica figlia del de cuius, veniva completamente esclusa dal testamento, nel quale il de cuius aveva motivato tale scelta richiamando una presunta causa di indegnità nonché una patologia da cui la figlia sarebbe affetta e che l'avrebbe portata a dilapidare tutto il patrimonio ereditato;
-. il testamento veniva pubblicato in data 9 giugno 2023 dal notaio Persona_2
e, in tale sede, essa attrice dichiarava di accettare puramente e semplicemente l'eredità e le volontà del de cuius;
-. tuttavia non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 463 c.c. per la dichiarazione di indegnità a succedere, né essa è affetta da patologie o malattie tali da determinare il depauperamento dell'asse ereditario;
-. in ogni caso, anche laddove essa fosse incapace di provvedere ai propri interessi, tale circostanza non inciderebbe sulla sua capacità di succedere al de cuius;
-. il patrimonio immobiliare del de cuius (specificamente indicato alle pagine 2-6 dell'atto di citazione) al momento del decesso risultava – sulla base della perizia del geom. Per_3
– del complessivo valore di € 9.632.985,25 per gli appartamenti e di € 57.375,45
[...]
per i terreni, per un valore netto totale di € 9.690.360,00, al quale si aggiungevano €
485.563,00 relativi a somme e titoli giacenti sui vari conti correnti, non essendovi debiti o donazioni in vita, per un valore complessivo dell'asse ereditario di € 10.117.923,00;
-. aveva quindi subito, quale unica figlia superstite del de cuius, una lesione della quota di legittima, spettantele nella misura della metà dell'asse ereditario.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le distraende spese di lite, di:
-. Accertare che la stessa è “erede legittimaria pretermessa” di e, per Persona_1
l'effetto, previa ricostruzione fittizia della massa ereditaria, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettantele, pari alla metà dell'asse, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile;
-. Reintegrare l'istante “della somma pari a … euro 5.058.961,50” (corrispondente alla metà dell'asse ereditario così ricostruito), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, disponendo la riduzione della quota ereditaria spettante ai convenuti per il valore di almeno €
2.529.480,75 ciascuno, o nella differente somma risultante dagli ulteriori accertamenti del relictum;
-. Assegnarle, quale erede legittimaria pretermessa, la quota di proprietà dei beni immobili descritti nell'atto di pubblicazione del testamento, nonchè delle giacenze bancarie ricomprese nella successione, fino al raggiungimento della metà dell'asse ereditario o della diversa quota determinata dal Tribunale. 4
costituitasi in data 21.1.2025, ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1
ritenuta infondata sotto ogni profilo.
Ha eccepito, in particolare:
-. l'inammissibilità dell'azione, per avere l'attrice agito nei confronti di CP_2
il quale non sarebbe erede, ma mero chiamato all'eredità, in difetto di qualsiasi
[...]
allegazione relativa ad un atto di accettazione da parte dello stesso;
-. l'improcedibilità dell'azione, per non avere l'attrice correttamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del medesimo;
Controparte_2
-. l'impossibilità, per l'attrice, di chiedere la riduzione del legato disposto dal de cuius in favore di assumendo che la stessa, qualificandosi come Controparte_3
legittimaria pretermessa, avrebbe manifestato la volontà di accettazione pura e semplice dell'eredità, mentre l'art. 564 c.c. richiede, ai fini della riduzione, l'accettazione con beneficio di inventario.
La ha spiegato, inoltre, domande riconvenzionali dirette a ottenere: CP_1
-. l'accertamento dell'intangibilità e della piena validità della diseredazione disposta dal testatore per causa di indegnità,
-. l'accertamento dell'indegnità a succedere dell'attrice, sia con riferimento ai fatti già denunciati dal de cuius, sia in relazione a ulteriori fatti verificatisi dopo la morte di quest'ultimo;
-. la condanna dell'attrice al pagamento dei debiti che essa avrebbe maturato nei confronti del de cuius alla data di apertura della successione, derivanti dall'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli, alla via Francesco Caracciolo 11, scala B, piano 3°, int. 21, debiti già accertati con sentenza n. 1590/23 del Tribunale di Napoli, da versare in favore dell'erede o, comunque, della massa ereditaria.
In via subordinata, la convenuta ha chiesto:
-. la declaratoria di inammissibilità dell'azione per violazione dell'onere di corretta allegazione gravante sull'attrice in ordine all'indicazione degli elementi patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del valore della massa ereditaria;
-. l'accertamento dell'onere dell'attrice di procedere all'imputazione ex se delle donazioni dirette e indirette ricevute dal padre in vita, nonché dei beni facenti parte del patrimonio ereditario relitto e naturalmente destinati dal de cuius in suo favore, e dei debiti contratti nei confronti del de cuius alla data di apertura della successione;
5
-. in ogni caso, la deduzione in collazione, in natura o per imputazione, dei beni oggetto delle predette attribuzioni, con conseguente determinazione della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c.
Ha chiesto, infine, la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi a questo Tribunale, R.G. n. 14398/21, nel quale il de cuius aveva domandato l'accertamento della natura di donazione indiretta di due degli acquisti da lui fatti, con denaro proprio, ma a nome dell'attrice.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 7.2.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e, rilevata la non integrità del contraddittorio, non Controparte_2
essendo stata evocata in giudizio la legataria litisconsorte Controparte_3
necessaria atteso l'esercizio dell'azione di riduzione di tutte le disposizioni testamentarie da parte dell'attrice, ha ordinato all'attrice di provvedere alla sua integrazione nei confronti della predetta legataria, fissando a tal fine una nuova udienza di comparizione per l'11.9.2025.
A seguito della disposta integrazione, in data 30.5.2025 si è costituita Controparte_3
convivente more uxorio del de cuius, eccependo, in primo luogo, l'inesistenza,
[...]
nella presente controversia, di un litisconsorzio necessario, e, conseguentemente la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la domanda attorea, fondata sull'accertamento della pretermissione dell'attrice quale legittimaria, mira esclusivamente alla riduzione delle disposizioni testamentarie a favore degli eredi istituiti e Controparte_1 CP_2
Sulla base di tali rilievi, ha chiesto pertanto la propria estromissione dal
[...]
giudizio, nonché la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attrice nell'atto di integrazione del contraddittorio – diretta alla riduzione della disposizione testamentaria con cui il de cuius aveva disposto il legato in suo favore – in quanto costituente un'inammissibile mutatio libelli. In subordine, aderendo alle difese e alle domande riconvenzionali della convenuta ne chiedeva l'accoglimento, con Controparte_1
conseguente integrale rigetto della domanda dell'attrice.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato le sue conclusioni chiedendo, innanzitutto, la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale proposta dalla per difetto di connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c., e comunque il suo CP_1
rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto, e ha chiesto, inoltre, di:
-. Accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima a lei spettante per effetto delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento impugnato;
6
-. Per l'effetto, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, con conseguente reintegrazione della legittimaria pretermessa nei propri diritti successori, ai sensi degli artt. 553 e seguenti c.c.;
-. Accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Francesco Caracciolo n. 11, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 314, sub 64, costituisce donatum in favore di
[...]
CP_1
-. Ordinare alla convenuta la produzione dell'atto notarile di donazione con cui ha acquisito la nuda proprietà dell'immobile nell'anno 2019, nonché degli eventuali atti connessi (atto di rinuncia all'usufrutto o atto di consolidazione);
-. Disporre la riduzione della liberalità ricevuta, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., ove venga accertata l'eccedenza rispetto alla quota disponibile.
Ha chiesto, in ogni caso, al Tribunale di ordinare ai convenuti la rendicontazione di tutte le somme, i beni, le rendite e le utilità percepite dalla data di accettazione dell'eredità di con obbligo di deposito della documentazione contabile, bancaria e Persona_1
immobiliare relativa alla gestione dei beni ereditari, riservando ogni valutazione circa imputazioni, conguagli ed eventuali ripetizioni di indebito all'esito della divisione ereditaria.
La convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 Controparte_1
c.p.c., richiamati gli scritti difensivi già depositati, ha eccepito, invece, l'improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione obbligatoria n. 47/2025 del 14.2.2025, promosso a seguito della chiamata in causa della tale nullità deriverebbe, Controparte_3
da un lato, dal fatto che la mediazione non risulterebbe proposta in relazione a tutte le domande svolte – e in particolare a quelle introdotte con l'atto di chiamata in causa nei confronti della – e dall'altro poiché l'invito a partecipare sarebbe stato Controparte_3
notificato alla non personalmente, ma via PEC al procuratore costituito. CP_1
Con ordinanza del 24.9.2025, il Giudice, rilevato che le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta aventi ad oggetto la validità della diseredazione disposta dal testatore CP_1
per causa di indegnità e l'accertamento dell'indegnità a succedere dell'attrice erano mature per la decisione, senza necessità di istruttoria, e considerato il carattere pregiudiziale delle stesse rispetto alla decisione delle ulteriori domande ed eccezioni, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Discussa la causa e precisate le conclusioni nelle citate note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scadenti in data 20.10.2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. 7
2.- In via preliminare, al fine di delimitare il thema decidendum, va dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 1)
c.p.c.
Tale norma, che disciplina la sequenza delle attività processuali delle parti nella fase introduttiva del giudizio, dettando le correlative preclusioni, stabilisce espressamente che nella suddetta memoria le parti possono “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
Ne deriva che, in un'ottica di tutela non solo del diritto di difesa delle parti, ma altresì dell'ordinato e celere svolgimento del processo, è consentito alle parti introdurre elementi nuovi, ampliativi del c.d. thema decidendum, ma soltanto nei limiti in cui la necessità sia sorta in conseguenza delle difese avversarie. Diversamente, laddove la parte avrebbe potuto introdurre la domanda in giudizio ab origine, non è consentito alla stessa di supplire tardivamente a detta omissione, essendo nel frattempo maturata la relativa preclusione.
2.1. - Orbene, nel caso in esame, nella memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. l'attrice, nel rassegnare le proprie conclusioni, dopo aver precisato le domande già originariamente proposte nell'atto di citazione ai punti sub 1) e 2), ha altresì introdotto le seguenti richieste:
-. “accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Francesco Caracciolo n. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, foglio 19, particella 314, subalterno 64, costituisce donatum in favore della … Controparte_1
-. ordinare alla convenuta la produzione dell'atto notarile di donazione con cui ha acquisito la nuda proprietà dell'immobile nell'anno 2019, nonché degli eventuali atti connessi (atto di rinuncia all'usufrutto o atto di consolidazione);
-. disporre la riduzione della liberalità ricevuta, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., ove venga accertata l'eccedenza rispetto alla quota disponibile;
-. disporre l'ordine di rendicontazione nei confronti dei convenuti … e Controparte_1
, relativamente a tutte le somme, i beni, le rendite e le utilità Controparte_4 percepite a far data dall'accettazione dell'eredità del … , con obbligo di Persona_1
deposito della documentazione contabile, bancaria e immobiliare inerente alla gestione dei beni ereditari, e riservare ogni valutazione circa le imputazioni, i conguagli e le eventuali ripetizioni di indebito all'esito della divisione ereditaria;
-. disporre, in via d'urgenza, la nomina di un Curatore dell'eredità giacente o altra misura idonea a preservare l'integrità della massa ereditaria sino alla definizione del giudizio”. 8
Si tratta, con ogni evidenza, di domande del tutto nuove, aventi ad oggetto circostanze preesistenti all'instaurazione del giudizio e la cui introduzione nel giudizio non rappresenta conseguenza delle difese delle altre parti. Esse devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate nel merito.
3.- Va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per asserita CP_1
nullità del tentativo di mediazione esperito dall'attrice.
3.1.- Va innanzitutto disattesa la doglianza relativa alla omessa indicazione, nell'oggetto indicato nell'invito alla mediazione rivolto alle controparti, della domanda proposta con l'atto di chiamata in causa nei confronti della Controparte_3
Invero, tale domanda, pur meglio precisata nell'atto di chiamata in causa, era già ricompresa, in via generale, nelle domande formulate ab origine dall'attrice e indicate nell'oggetto del suddetto invito, aventi ad oggetto, più genericamente, “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre”.
Inoltre, l'inammissibilità delle ulteriori domande nuove formulate dall'attrice nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. c.p.c. rende comunque irrilevante, in un'ottica di ragionevolezza e conservazione degli atti processuali, la loro eventuale omissione nell'oggetto dell'invito alla mediazione, con la conseguenza che, sotto tale profilo, non sono ravvisabili vizi tali da poter ritenere che la mediazione non sia stata validamente esperita.
3.2.- Parimenti infondata è l'eccezione della convenuta secondo cui l'invito alla CP_1
mediazione sarebbe nullo perché comunicato non a lei personalmente ma al procuratore costituito.
Benchè l'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 preveda la comunicazione “alle parti”, la comunicazione dell'invito in mediazione al difensore costituito deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo (informare la parte) ed è rispettosa del principio espresso dall'art. 170, comma 1, c.p.c. Sul punto, appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Roma, Sez. VI, sentenza del 10/09/2025, n. 12453, in linea con Corte
d'Appello di Napoli, sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024) che riconosce che, nelle mediazioni avviate in pendenza del giudizio, la comunicazione al procuratore costituito rientra nelle modalità ("con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010) idonee ad assicurare alla controparte l'effettiva conoscibilità dell'atto. Una lettura più rigorosa della norma, infatti, si risolverebbe in un formalismo eccessivo e contrario alla funzione stessa della procedura. Pertanto, la notifica al difensore costituito integra una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti 9
4.- Deve ritenersi superata – e dunque rigettata – l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per essere stata inizialmente proposta nei confronti del chiamato all'eredità
e non dell'erede, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la Controparte_2 formale accettazione dell'eredità da parte dello stesso, prodotta agli atti dalla stessa convenuta
CP_1
5.- Venendo all'esame del merito, va dichiarata l'infondatezza delle domande riconvenzionali proposte da nei confronti di con riguardo alla Controparte_1 Parte_1 validità della clausola di diseredazione apposta da nel testamento per cui è Persona_1
causa, e alla declaratoria dell'indegnità a succedere di . Parte_1
5.1.- In primo luogo, la convenuta intende far valere l'intangibilità e la piena validità della seguente clausola con cui il testatore ha inteso diseredare l'attrice: “ho una figlia, a nome
, che intendo escludere sia per indegnità a norma dell'art. 463 del c.c. Parte_1
poiché mi ha più volte denunciato presso varie autorità, dichiarando cose non vere, sia perché a causa delle sue patologie dilapiderebbe tutto il patrimonio in poco tempo”.
Orbene, in tema di diseredazione la giurisprudenza (cfr. Cass. 8352/2012) se da un lato ritiene astrattamente ammissibile la clausola testamentaria con cui il testatore manifesti la volontà di escludere dalla propria successione – e dunque di diseredare – alcuni dei successibili (perché nessuna norma di legge vieta espressamente l'effetto della diseredazione, che può ugualmente essere raggiunto con la preterizione sulla cui validità non vi sono dubbi, e che costituisce comunque un atto dispositivo con cui il testatore, escludendo il diseredato, restringe la cerchia dei chiamati alla successione legittima, così indirizzando la destinazione post mortem del proprio patrimonio), dall'altro lato, tuttavia, ritiene, con orientamento granitico, che la diseredazione trova un limite assoluto nell'intangibilità della quota di riserva (art. 457 c.c.), dovendosi escludere che la clausola di diseredazione - quand'anche valida - possa rivolgersi alla stretta cerchia degli eredi legittimari.
In adesione al predetto orientamento giurisprudenziale di legittimità, ampiamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, deve ritenersi che la diseredazione non possa colpire i legittimari, i quali conservano pur sempre la possibilità di agire in riduzione. La conseguenza della previsione della clausola di diseredazione nel negozio testamentario, pertanto, più che condurre alla nullità ex art. 1418 c.c., è da annoverare nella inammissibilità dell'esclusione del legittimario dalla successione, con conseguente possibilità di riduzione ex art. 554 c.c. su interesse e domanda dei legittimari diseredati, non diversamente da quanto accade per i legittimari preteriti (Corte App. Napoli, 21.05.1961, Trib. Nuoro, 15.09.1989, n. 359, Trib.
Pavia sez. III, 18/10/2021, n.1335). 10
Ne deriva che la clausola di diseredazione in esame, apposta dal de cuius nel suo testamento, pur non essendo nulla, è inefficace nei confronti dell'attrice, quale legittimaria, e come tale suscettibile di riduzione. Ciò, peraltro, a prescindere dall'eventuale sussistenza dei presupposti per ottenere una declaratoria giudiziale di indegnità a succedere ex art. 463 c.c., la quale – come più avanti si dirà – è istituto con presupposti, effetti e modalità di applicazione differenti, come tale inconferente rispetto alla diversa questione dell'ammissibilità della diseredazione nei confronti dei legittimari.
Le argomentazioni dottrinali addotte dalla difesa della convenuta a sostegno della efficacia della clausola di diseredazione, infine, non sono idonee a superare il dato normativo, chiaro e univoco, della indisponibilità, da parte del de cuius, della quota di eredità riservata dalla legge ai legittimari. Parimenti è inconferente il richiamo della convenuta all'art. 448-bis c.c., trattandosi di norma eccezionale e non idonea a incidere sul principio generale di intangibilità della quota di legittima.
Va rigettata, pertanto, la domanda riconvenzionale proposte da nei Controparte_1
confronti di con riguardo alla validità della clausola di diseredazione Parte_1 apposta da nel testamento per cui è causa. Persona_1
5.2.- E' parimenti infondata la domanda di declaratoria di indegnità a succedere ex art. 463
c.c. dell'attrice . Parte_1
Giova ricordare, anzitutto, che la diseredazione è istituto distinto dalla diversa categoria dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c. Invero, mentre la diseredazione incide sulla chiamata all'eredità, l'indegnità incide sul mantenimento dei suoi effetti;
la prima, inoltre, dipende da un'esplicita volontà del testatore, mentre la seconda è prevista direttamente dalla legge;
l'indegnità, infine, a differenza della diseredazione, può operare anche con riguardo ai legittimari.
Proprio quest'ultima differenza assume particolare rilievo, comportando che, mentre rispetto alla diseredazione (ferma restando la preclusione rispetto ai legittimari) è sufficiente una mera dichiarazione del testatore, purché valida ed esplicita, l'indegnità a succedere può configurarsi esclusivamente in ipotesi particolarmente gravi previste tassativamente dalla legge, che non sono suscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. 314/1946).
La declaratoria giudiziale di indegnità a succedere, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha natura costitutiva e non dichiarativa (cfr. Cass. 5402/2009), presuppone, inevitabilmente, l'accertamento rigoroso dell'esistenza di una delle ipotesi tassative previste dall'art. 463 c.c., da interpretarsi in senso restrittivo. 11
Orbene, nel caso di specie, le circostanze allegate dalla a sostegno della propria CP_1
domanda non consentono di ravvisare alcuna di tali ipotesi, e, in particolare, non appaiono sufficienti a ritenere integrata l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 463 c.c., che, in ogni caso, presupporrebbe una condanna definitiva in sede penale, nella specie mancante.
Conseguentemente, deve essere rigettata altresì la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la declaratoria di indegnità ex art. 463 c.c. dell'attrice . Parte_1
6.- È infondata, infine, l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di improcedibilità fondata sulla mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 564 c.c.
Ed invero, l'art. 564 c.c., nel disporre che “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi”, si riferisce esclusivamente al legittimario leso nella quota di riserva e non anche a quello del tutto pretermesso, non essendo concepibile che vi sia accettazione in mancanza di delazione ereditaria (Cass. nn. 30079/2019, 20971/2018, 13804/2006).
Anche tale eccezione va dunque rigettata.
7.- La causa non è, invece, matura per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti, tra cui quella, centrale, di accertamento della qualità di erede legittimaria pretermessa dell'attrice, di ricostruzione della massa ereditaria del de cuius e di reintegrazione nella quota di legittima spettante all'attrice mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nonché in ordine alle ulteriori domande riconvenzionali di parte convenuta, aventi ad oggetto il diritto degli eredi a ricevere dall'attrice il pagamento in favore della massa dell'importo di € 123.000,00 per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Napoli alla via Francesco Caracciolo n. 11, scala B, piano 3°, int. 21, e all'imputazione ex se delle donazioni e dei debiti nei confronti del de cuius.
Rigettata la questione pregiudiziale dell'indegnità a succedere dell'attrice, occorre, infatti, procedere a ulteriore istruttoria al fine di vagliare la fondatezza delle suddette prospettazioni.
La causa, pertanto, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dalle parti, nonché per la decisione dell'istanza di sospensione del processo formulata dalla convenuta.
A tanto si provvede mediante separata ordinanza, giusta il disposto dell'art. 279, co. 3 c.p.c., con la conseguenza che la presente pronuncia assume il carattere di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4) c.p.c. 12
8.- In considerazione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara l'inammissibilità delle domande nuove proposte da nella Parte_1
memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., come precisate al punto 2.1 di cui in motivazione;
2). Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'attrice sollevata da parte convenuta per l'asserita invalidità del procedimento di mediazione;
3). Rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda dell'attrice nei confronti di
; Controparte_2
4). Rigetta la domanda di di accertamento della validità della Controparte_1
diseredazione disposta da nel testamento richiamato in parte motiva;
Persona_1
5). Rigetta la domanda di di declaratoria di indegnità dell'attrice Controparte_1
a succedere al defunto padre ai sensi dell'art. 463 Parte_1 Persona_1
c.c.;
6). Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea proposta da CP_1 ai sensi dell'art. 564 c.c.;
[...]
7). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo;
8). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Napoli, 19.11.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato dott.ssa Giorgia
Iurza.