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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO TO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11920241460000039008 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11920241460000039008 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11920241460000039008 IRAP 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920030009413820501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920030017075505501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920031001118613501 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 670/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari e delle relative sanzioni ed interessi"; " condannarsi l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione per la Provincia di Venezia alla cancellazione dell'ipoteca iscritta e al pagamento delle relative spese"; nonché "alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Resistente: "dichiarare l'inammissibilità del ricorso"; " rigettare comunque il ricorso"; "Con vittoria di spese e compensi professionali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 23 aprile 2025 e tempestivamente depositato, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 119 2024 1460000039008 – fascicolo n. 2024/42316, notificatagli in data 24/25 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa ad una complessiva esposizione debitoria di euro 182.894,84, di cui:
- circa euro 52.800,00 per crediti previdenziali / assistenziali (INPS, INAIL) con accessori;
- euro 129.212,67 per crediti di natura tributaria (IRPEF, addizionali, IVA, IRAP, ritenute) con sanzioni ed interessi;
- oltre euro 847,00 per spese di procedura.
Il ricorrente ha precisato che per la parte dell'ipoteca fondata su crediti previdenziali e assistenziali, ha promosso separato giudizio innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, concluso con la Sentenza n.
754/2025 che ha ridotto l'ipoteca limitatamente a tale quota.
il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria nella parte relativa ai crediti di natura tributaria, portati dalle cartelle:
- n. 119 2003 00094138 20 501 (IRAP, IRPEF addizionali, ritenute, IVA – anno 1998)
- n. 119 2003 00170755 05 501 (IRAP, IVA – anno 1999)
- n. 119 2003 10011186 13 501 (ritenute alla fonte – anno 1999).
Il ricorrente eccepisce, in sintesi:
a) l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento tributarie nei suoi confronti, in quanto nel 2007 l'Agente della riscossione ha utilizzato le forme dell'irreperibilità “assoluta” nel territorio nazionale (art. 60, lett. e, D.P.R. 600/1973, con deposito presso la casa comunale), nonostante egli risultasse già da anni regolarmente iscritto all'A.I.R.E. con residenza in Albania, come da certificato del Comune di Venezia che attesta l'iscrizione all'AIRE dal 2 marzo 2001 con residenza in Tirana, Rruga Thanas Ziko, Pall. 6/1 (doc. 2);
b) la violazione delle norme sulla notifica ai residenti all'estero, come interpretate dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono per il cittadino iscritto all'AIRE l'utilizzo dell'indirizzo estero (via autorità consolari o raccomandata A/R), con esclusione del ricorso alla surrettizia “irreperibilità” in Italia;
c) l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari ed, in ogni caso, la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, non essendo stati prodotti atti interruttivi validamente notificati;
d) la decadenza del potere di riscossione e l'illegittimità dell'ipoteca per vizi di motivazione e mancata allegazione della nota di iscrizione;
e) la mancanza o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e violazione dell'art. 77, comma 2-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Chiede, quindi, l'annullamento, totale o quantomeno parziale, dell'iscrizione ipotecaria impugnata nella parte afferente i crediti tributari;
la declaratoria di prescrizione e/o estinzione dei relativi crediti;
la cancellazione dell'ipoteca per la quota residua;
la condanna di Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese di lite.
In data 19 maggio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 392/2025.
In data 17 settembre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del medesimo.
L'Ufficio ricostruisce in dettaglio la sequenza degli atti:
- notifica, negli anni 2004, delle cartelle con suffisso “000” (ovvero all'obbligato principale) alla società Società_3 di Ricorrente_1 & C. s.a.s., società in accomandita semplice di cui il ricorrente era socio accomandatario e poi liquidatore, all'indirizzo di Indirizzo_1 – Fraz. Malcontenta – Venezia, con consegna a persone di famiglia (madre/padre);
- successiva notifica, in data 25 agosto 2007, delle cartelle con suffisso “501” intestate al coobbligato
Ricorrente_1, mediante procedura ex art. 60, lett. e), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (irreperibilità assoluta), con deposito ed affissione presso la casa comunale del Comune di
Venezia;
- intimazione di pagamento n. 119 2015 90000067 43 000 del 7 settembre 2015 alla società Società_3 (raccomandata A/R a Indirizzo_1);
- intimazione di pagamento n. 119 2017 90000057 90 000 del 7 settembre 2017 al sig. Ricorrente_1, ancora ex art. 60, lett. e) (deposito in casa comunale per irreperibilità in Indirizzo_1);
- intimazione di pagamento n. 119 2023 90019298 71 000 del 17 novembre 2023 al sig. Ricorrente_1, finalmente notificata all'indirizzo estero di Tirana tramite raccomandata A/R;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 119 76 2024 000000 62 000 del 21 febbraio 2024, notificata in Tirana mediante raccomandata A/R;
i- scrizione di ipoteca in data 02 dicembre 2024 e comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 119 2024
1460000039008, notificata in Tirana il 25 febbraio 2025.
E, quindi, sostiene che:
a) la notifica delle cartelle alla società Società_3 nel 2004 è sufficiente, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, a evitare la decadenza, essendo alternativa alla notifica al coobbligato;
b) la responsabilità del socio accomandatario ex art. 2313 c.c. è solidale ed illimitata e, perciò, la notifica al debitore principale interrompe la prescrizione anche verso il socio;
c) le notifiche del 2007 e del 2017 al sig. Ricorrente_1 nel domicilio di Indirizzo_1, effettuate in forma di irreperibilità assoluta, sarebbero legittime, poiché l'Anagrafe tributaria lo indica residente in quell'indirizzo fino al 2019, non risultando comunicazioni di variazione del domicilio fiscale all'ufficio tributario;
d) l'intimazione di pagamento del 2023 e la comunicazione preventiva del 2024, entrambe regolarmente notificate in Albania, completano la sequenza.
Il ricorso, quindi, sarebbe inammissibile ex artt. 19, comma 3, e 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, potendo l'iscrizione ipotecaria – atto autonomamente impugnabile – essere censurata ormai solo per vizi propri, essendo preclusi i motivi attinenti a cartelle, intimazioni e preavviso non impugnati nei termini, ivi compresa la prescrizione.
Sostiene, inoltre, che non sussisterebbe alcun obbligo di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 prima di una misura cautelare quale l'ipoteca; che la comunicazione di iscrizione ipotecaria risulta motivata e completa;
che non vi sarebbe prescrizione, tenuto conto del termine decennale e degli atti interruttivi nonché della sospensione Covid.
In data 12 novembre 2025, l'opponente ha depositato memorie illustrative.
In data 4 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Delimitazione dell'oggetto del giudizio e preclusioni processuali (atti della riscossione non impugnati)
Il ricorso è infondato e, per larga parte delle censure, è altresì processualmente precluso.
Va ricordato che, nel processo tributario, vige il principio per cui ogni atto della riscossione autonomamente impugnabile deve essere contestato nei termini di decadenza, pena la definitività della pretesa in esso recata e la conseguente inammissibilità (o comunque l'irrilevanza) delle doglianze che mirano a rimettere in discussione atti precedenti ormai incontestabili.
Nel caso di specie, dalla sequenza documentata da Agenzia delle Entrate - Riscossione emerge che l'intimazione di pagamento del 17 novembre 2023 è stata notificata in Albania (Tirana) mediante raccomandata A/R, senza che il contribuente l'abbia impugnata nel termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Successivamente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 21 febbraio 2024, pure in Tirana, anch'essa non impugnata.
Solo in data 23 aprile 2025 è stata proposta impugnazione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 25 febbraio 2025, come da dispositivo.
Orbene, l'intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 Banca_1 un atto tipico necessario, rientrante nel catalogo dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (per funzione equivalente all'“avviso di mora”), la cui mancata impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa e preclude al contribuente di far valere – con un atto successivo – contestazioni che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente (ivi incluse eccezioni relative alla prescrizione già maturata prima della notifica dell'intimazione e ai vizi degli atti presupposti conosciuti tramite essa).
Ne consegue che le doglianze del ricorrente, dirette a far dichiarare (oggi, nel 2025) l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle del 2007, la decadenza, nonché la prescrizione dei crediti (o di sanzioni ed interessi) in relazione a fatti anteriori alla notifica dell'intimazione 2023, risultano tardive.
Il contribuente, ricevuta l'intimazione regolarmente notificata all'estero, aveva l'onere di azionare immediatamente le proprie difese nel relativo termine decadenziale e non può, con un ricorso proposto contro l'ipoteca, tentare di “riaprire” una pretesa ormai consolidata.
La difesa del ricorrente, insistendo su questioni che il processo non consente di rimettere in discussione a distanza di anni, finisce per trasformare l'impugnazione dell'atto cautelare in uno strumento meramente dilatorio: evenienza che l'ordinamento processuale tributario non tollera.
2) Irrilevanza, nel presente giudizio, delle contestazioni sulle notifiche “storiche” e sulla disciplina A.I.R.E.
Il Collegio non ignora i principi in materia di notificazioni a soggetti residenti all'estero e iscritti A.I.R.E., alla luce della normativa speciale e dei relativi arresti della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, nel caso concreto, tale profilo resta assorbito dalla preclusione sopra evidenziata: l'atto del 2023, validamente notificato in Albania, ha reso il ricorrente edotto in modo pieno e “legale” della pretesa azionata e gli consentiva di far valere tempestivamente, in quella sede, tutte le contestazioni sugli atti presupposti
(ivi compresa la dedotta nullità delle notifiche del 2007).
Non avendolo fatto, egli non può utilmente riproporre oggi le medesime doglianze contro l'ipoteca.
3) Preavviso di iscrizione ipotecaria: atto facoltativamente impugnabile e, comunque, regolarmente notificato
Quanto al preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973), la Corte di Cassazione ha chiarito che la sua impugnazione è una facoltà e non un onere: la mancata impugnazione del preavviso non preclude, di per sé, la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
Nel caso in esame, però, il punto è diverso e più netto: il preavviso risulta effettivamente notificato all'estero
(Tirana) e, in ogni caso, il ricorso odierno non supera la barriera preclusiva derivante soprattutto dalla mancata impugnazione dell'intimazione 2023 (atto tipico necessario).
4) Vizi propri dell'iscrizione ipotecaria: insussistenza
Espunte le censure, ormai precluse, perché dirette contro atti presupposti consolidati, residua la verifica degli eventuali vizi propri dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Sul punto il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del
1973 e difetti motivazionali.
Tali doglianze non colgono nel segno perché risulta la notifica del preavviso del 21 febbraio 2024 all'indirizzo estero, così soddisfacendo la garanzia partecipativa prevista dall'art. 77, comma 2-bis.
Peraltro, l'iscrizione ipotecaria è stata adottata per un importo complessivo ben superiore alla soglia di legge e, per quanto qui interessa, per una quota tributaria rilevante, sicché non emerge alcun vizio “strutturale” dell'azione cautelare
Non è nemmeno condivisibile l'assunto secondo cui l'iscrizione ipotecaria sarebbe comunque illegittima per mancata intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973: nel caso concreto l'intimazione c'è (2023) ed è rimasta incontestata, con gli effetti preclusivi già illustrati.
In conclusione, l'atto impugnato non risulta viziato nei suoi profili propri e, per converso, le contestazioni sul merito e sulla “vita” delle cartelle sottostanti sono, oggi, processualmente sbarrate.
Da qui il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G.R. 392/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- per l'effetto, conferma la legittimità degli atti impugnati;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 4.600, comprensivi del rimborso spese forfettario.
Così deciso in Venezia il 4 dicembre 2025
Il relatore
PA RR
Il Presidente
OB RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO TO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11920241460000039008 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11920241460000039008 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11920241460000039008 IRAP 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920030009413820501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920030017075505501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920031001118613501 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 670/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari e delle relative sanzioni ed interessi"; " condannarsi l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione per la Provincia di Venezia alla cancellazione dell'ipoteca iscritta e al pagamento delle relative spese"; nonché "alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Resistente: "dichiarare l'inammissibilità del ricorso"; " rigettare comunque il ricorso"; "Con vittoria di spese e compensi professionali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 23 aprile 2025 e tempestivamente depositato, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 119 2024 1460000039008 – fascicolo n. 2024/42316, notificatagli in data 24/25 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa ad una complessiva esposizione debitoria di euro 182.894,84, di cui:
- circa euro 52.800,00 per crediti previdenziali / assistenziali (INPS, INAIL) con accessori;
- euro 129.212,67 per crediti di natura tributaria (IRPEF, addizionali, IVA, IRAP, ritenute) con sanzioni ed interessi;
- oltre euro 847,00 per spese di procedura.
Il ricorrente ha precisato che per la parte dell'ipoteca fondata su crediti previdenziali e assistenziali, ha promosso separato giudizio innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, concluso con la Sentenza n.
754/2025 che ha ridotto l'ipoteca limitatamente a tale quota.
il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria nella parte relativa ai crediti di natura tributaria, portati dalle cartelle:
- n. 119 2003 00094138 20 501 (IRAP, IRPEF addizionali, ritenute, IVA – anno 1998)
- n. 119 2003 00170755 05 501 (IRAP, IVA – anno 1999)
- n. 119 2003 10011186 13 501 (ritenute alla fonte – anno 1999).
Il ricorrente eccepisce, in sintesi:
a) l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento tributarie nei suoi confronti, in quanto nel 2007 l'Agente della riscossione ha utilizzato le forme dell'irreperibilità “assoluta” nel territorio nazionale (art. 60, lett. e, D.P.R. 600/1973, con deposito presso la casa comunale), nonostante egli risultasse già da anni regolarmente iscritto all'A.I.R.E. con residenza in Albania, come da certificato del Comune di Venezia che attesta l'iscrizione all'AIRE dal 2 marzo 2001 con residenza in Tirana, Rruga Thanas Ziko, Pall. 6/1 (doc. 2);
b) la violazione delle norme sulla notifica ai residenti all'estero, come interpretate dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono per il cittadino iscritto all'AIRE l'utilizzo dell'indirizzo estero (via autorità consolari o raccomandata A/R), con esclusione del ricorso alla surrettizia “irreperibilità” in Italia;
c) l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari ed, in ogni caso, la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, non essendo stati prodotti atti interruttivi validamente notificati;
d) la decadenza del potere di riscossione e l'illegittimità dell'ipoteca per vizi di motivazione e mancata allegazione della nota di iscrizione;
e) la mancanza o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e violazione dell'art. 77, comma 2-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Chiede, quindi, l'annullamento, totale o quantomeno parziale, dell'iscrizione ipotecaria impugnata nella parte afferente i crediti tributari;
la declaratoria di prescrizione e/o estinzione dei relativi crediti;
la cancellazione dell'ipoteca per la quota residua;
la condanna di Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese di lite.
In data 19 maggio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 392/2025.
In data 17 settembre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del medesimo.
L'Ufficio ricostruisce in dettaglio la sequenza degli atti:
- notifica, negli anni 2004, delle cartelle con suffisso “000” (ovvero all'obbligato principale) alla società Società_3 di Ricorrente_1 & C. s.a.s., società in accomandita semplice di cui il ricorrente era socio accomandatario e poi liquidatore, all'indirizzo di Indirizzo_1 – Fraz. Malcontenta – Venezia, con consegna a persone di famiglia (madre/padre);
- successiva notifica, in data 25 agosto 2007, delle cartelle con suffisso “501” intestate al coobbligato
Ricorrente_1, mediante procedura ex art. 60, lett. e), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (irreperibilità assoluta), con deposito ed affissione presso la casa comunale del Comune di
Venezia;
- intimazione di pagamento n. 119 2015 90000067 43 000 del 7 settembre 2015 alla società Società_3 (raccomandata A/R a Indirizzo_1);
- intimazione di pagamento n. 119 2017 90000057 90 000 del 7 settembre 2017 al sig. Ricorrente_1, ancora ex art. 60, lett. e) (deposito in casa comunale per irreperibilità in Indirizzo_1);
- intimazione di pagamento n. 119 2023 90019298 71 000 del 17 novembre 2023 al sig. Ricorrente_1, finalmente notificata all'indirizzo estero di Tirana tramite raccomandata A/R;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 119 76 2024 000000 62 000 del 21 febbraio 2024, notificata in Tirana mediante raccomandata A/R;
i- scrizione di ipoteca in data 02 dicembre 2024 e comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 119 2024
1460000039008, notificata in Tirana il 25 febbraio 2025.
E, quindi, sostiene che:
a) la notifica delle cartelle alla società Società_3 nel 2004 è sufficiente, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, a evitare la decadenza, essendo alternativa alla notifica al coobbligato;
b) la responsabilità del socio accomandatario ex art. 2313 c.c. è solidale ed illimitata e, perciò, la notifica al debitore principale interrompe la prescrizione anche verso il socio;
c) le notifiche del 2007 e del 2017 al sig. Ricorrente_1 nel domicilio di Indirizzo_1, effettuate in forma di irreperibilità assoluta, sarebbero legittime, poiché l'Anagrafe tributaria lo indica residente in quell'indirizzo fino al 2019, non risultando comunicazioni di variazione del domicilio fiscale all'ufficio tributario;
d) l'intimazione di pagamento del 2023 e la comunicazione preventiva del 2024, entrambe regolarmente notificate in Albania, completano la sequenza.
Il ricorso, quindi, sarebbe inammissibile ex artt. 19, comma 3, e 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, potendo l'iscrizione ipotecaria – atto autonomamente impugnabile – essere censurata ormai solo per vizi propri, essendo preclusi i motivi attinenti a cartelle, intimazioni e preavviso non impugnati nei termini, ivi compresa la prescrizione.
Sostiene, inoltre, che non sussisterebbe alcun obbligo di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 prima di una misura cautelare quale l'ipoteca; che la comunicazione di iscrizione ipotecaria risulta motivata e completa;
che non vi sarebbe prescrizione, tenuto conto del termine decennale e degli atti interruttivi nonché della sospensione Covid.
In data 12 novembre 2025, l'opponente ha depositato memorie illustrative.
In data 4 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Delimitazione dell'oggetto del giudizio e preclusioni processuali (atti della riscossione non impugnati)
Il ricorso è infondato e, per larga parte delle censure, è altresì processualmente precluso.
Va ricordato che, nel processo tributario, vige il principio per cui ogni atto della riscossione autonomamente impugnabile deve essere contestato nei termini di decadenza, pena la definitività della pretesa in esso recata e la conseguente inammissibilità (o comunque l'irrilevanza) delle doglianze che mirano a rimettere in discussione atti precedenti ormai incontestabili.
Nel caso di specie, dalla sequenza documentata da Agenzia delle Entrate - Riscossione emerge che l'intimazione di pagamento del 17 novembre 2023 è stata notificata in Albania (Tirana) mediante raccomandata A/R, senza che il contribuente l'abbia impugnata nel termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Successivamente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 21 febbraio 2024, pure in Tirana, anch'essa non impugnata.
Solo in data 23 aprile 2025 è stata proposta impugnazione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 25 febbraio 2025, come da dispositivo.
Orbene, l'intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 Banca_1 un atto tipico necessario, rientrante nel catalogo dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (per funzione equivalente all'“avviso di mora”), la cui mancata impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa e preclude al contribuente di far valere – con un atto successivo – contestazioni che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente (ivi incluse eccezioni relative alla prescrizione già maturata prima della notifica dell'intimazione e ai vizi degli atti presupposti conosciuti tramite essa).
Ne consegue che le doglianze del ricorrente, dirette a far dichiarare (oggi, nel 2025) l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle del 2007, la decadenza, nonché la prescrizione dei crediti (o di sanzioni ed interessi) in relazione a fatti anteriori alla notifica dell'intimazione 2023, risultano tardive.
Il contribuente, ricevuta l'intimazione regolarmente notificata all'estero, aveva l'onere di azionare immediatamente le proprie difese nel relativo termine decadenziale e non può, con un ricorso proposto contro l'ipoteca, tentare di “riaprire” una pretesa ormai consolidata.
La difesa del ricorrente, insistendo su questioni che il processo non consente di rimettere in discussione a distanza di anni, finisce per trasformare l'impugnazione dell'atto cautelare in uno strumento meramente dilatorio: evenienza che l'ordinamento processuale tributario non tollera.
2) Irrilevanza, nel presente giudizio, delle contestazioni sulle notifiche “storiche” e sulla disciplina A.I.R.E.
Il Collegio non ignora i principi in materia di notificazioni a soggetti residenti all'estero e iscritti A.I.R.E., alla luce della normativa speciale e dei relativi arresti della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, nel caso concreto, tale profilo resta assorbito dalla preclusione sopra evidenziata: l'atto del 2023, validamente notificato in Albania, ha reso il ricorrente edotto in modo pieno e “legale” della pretesa azionata e gli consentiva di far valere tempestivamente, in quella sede, tutte le contestazioni sugli atti presupposti
(ivi compresa la dedotta nullità delle notifiche del 2007).
Non avendolo fatto, egli non può utilmente riproporre oggi le medesime doglianze contro l'ipoteca.
3) Preavviso di iscrizione ipotecaria: atto facoltativamente impugnabile e, comunque, regolarmente notificato
Quanto al preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973), la Corte di Cassazione ha chiarito che la sua impugnazione è una facoltà e non un onere: la mancata impugnazione del preavviso non preclude, di per sé, la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
Nel caso in esame, però, il punto è diverso e più netto: il preavviso risulta effettivamente notificato all'estero
(Tirana) e, in ogni caso, il ricorso odierno non supera la barriera preclusiva derivante soprattutto dalla mancata impugnazione dell'intimazione 2023 (atto tipico necessario).
4) Vizi propri dell'iscrizione ipotecaria: insussistenza
Espunte le censure, ormai precluse, perché dirette contro atti presupposti consolidati, residua la verifica degli eventuali vizi propri dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Sul punto il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del
1973 e difetti motivazionali.
Tali doglianze non colgono nel segno perché risulta la notifica del preavviso del 21 febbraio 2024 all'indirizzo estero, così soddisfacendo la garanzia partecipativa prevista dall'art. 77, comma 2-bis.
Peraltro, l'iscrizione ipotecaria è stata adottata per un importo complessivo ben superiore alla soglia di legge e, per quanto qui interessa, per una quota tributaria rilevante, sicché non emerge alcun vizio “strutturale” dell'azione cautelare
Non è nemmeno condivisibile l'assunto secondo cui l'iscrizione ipotecaria sarebbe comunque illegittima per mancata intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973: nel caso concreto l'intimazione c'è (2023) ed è rimasta incontestata, con gli effetti preclusivi già illustrati.
In conclusione, l'atto impugnato non risulta viziato nei suoi profili propri e, per converso, le contestazioni sul merito e sulla “vita” delle cartelle sottostanti sono, oggi, processualmente sbarrate.
Da qui il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G.R. 392/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- per l'effetto, conferma la legittimità degli atti impugnati;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 4.600, comprensivi del rimborso spese forfettario.
Così deciso in Venezia il 4 dicembre 2025
Il relatore
PA RR
Il Presidente
OB RO