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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11579/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015758432000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20313/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 071/2025/0015758432000 notificata in data 8.4.2025 relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2019 per un importo di €. 300,17.
Eccepiva la parte il difetto di motivazione, la prescrizione, la violazione del principio del contraddittorio per non esserle stati richiesti chiarimenti in merito e concludeva nei seguenti termini:
– accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale n. 071/2025/0015758432000 impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
– per l'effetto, ordinare l'Agenzia Entrate Riscossione alla cancellazione dai ruoli esattoriali del debito prescritto;
– con vittoria di spese e competenze di lite da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'ADER deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi di merito della pretesa e la legittimità del proprio operato.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, restava contumace la Regione Campania.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la Regione Campania, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a documentare la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto dell'odierna impugnativa per cui, al di là della dibattuta questione dell'ammissibilità della iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute a titolo di bollo auto in assenza della notifica alla parte di un preventivo avviso di accertamento, si osserva come nel caso di specie la pretesa creditoria è prescritta trattandosi di tassa relativa all'anno 2019 per la quale alla data dell'8-4-2025 era senz'altro ampiamente decorso il termine triennale.
Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese di lite sono compensate atteso il tenore della pronuncia che non entra nel merito della debenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11579/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015758432000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20313/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 071/2025/0015758432000 notificata in data 8.4.2025 relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2019 per un importo di €. 300,17.
Eccepiva la parte il difetto di motivazione, la prescrizione, la violazione del principio del contraddittorio per non esserle stati richiesti chiarimenti in merito e concludeva nei seguenti termini:
– accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale n. 071/2025/0015758432000 impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
– per l'effetto, ordinare l'Agenzia Entrate Riscossione alla cancellazione dai ruoli esattoriali del debito prescritto;
– con vittoria di spese e competenze di lite da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'ADER deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi di merito della pretesa e la legittimità del proprio operato.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, restava contumace la Regione Campania.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la Regione Campania, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a documentare la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto dell'odierna impugnativa per cui, al di là della dibattuta questione dell'ammissibilità della iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute a titolo di bollo auto in assenza della notifica alla parte di un preventivo avviso di accertamento, si osserva come nel caso di specie la pretesa creditoria è prescritta trattandosi di tassa relativa all'anno 2019 per la quale alla data dell'8-4-2025 era senz'altro ampiamente decorso il termine triennale.
Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese di lite sono compensate atteso il tenore della pronuncia che non entra nel merito della debenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.