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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G n. 3003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2. Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3003/2023 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 15.1.2025.
TRA
, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. BIAGIO NARCISO;
Parte_1
- RICORRENTE -
e
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv.to ALFONSINA Controparte_1
SIMONELLI;
-RESISTENTE-
NONCHE' con l'intervento del P.M.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
15.1.2025.
OGGETTO: disconoscimento di figlio naturale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale rappresentando di
Per_ essere venuto a conoscenza della circostanza che il figlio minore , nato dal matrimonio con
[...] , era, in realtà, figlio naturale di un altro uomo con cui la moglie aveva intrattenuto Controparte_1
una relazione extraconiugale. Per tale ragione, chiedeva all'adito Tribunale di accertare che
[...]
, nato a [...] il [...], non era il figlio biologico di , nato a [...] Per_2 Parte_1
il 9.3.1982.
Rappresentava, in particolare, di aver ascoltato fortuitamente una telefonata della moglie con un altro uomo in cui si mostravano in atteggiamenti intimi e di aver, per tale ragione, instaurato il procedimento di separazione consensuale. Riferiva, poi, che in pendenza del giudizio di separazione veniva a conoscenza, tramite amici e parenti, della circostanza che il figlio minore fosse frutto di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla coniuge con un altro uomo;
che, in seguito alla richiesta di sottoporre i figli al test del dna, la madre sottraeva i bambini al padre e impediva qualsiasi contatto con il ricorrente;
di aver incaricato un'agenzia privata per condurre indagini sulla vita della resistente e che da tali investigazioni risultava che la stessa frequentasse con i figli la casa di un altro uomo;
che da tale circostanza poteva dedursi che l'uomo fosse in realtà il motivo dell'esito infelice dell'unione e vero padre del bambino.
Con memoria di costituzione del 7.9.2023, si costituiva l'avv. , in qualità di curatore Controparte_2
speciale del minore riferendo di essere stato nominato nell'ambito del giudizio n°1796/2023 instaurato su istanza del ricorrente preliminarmente alla proposizione del presente giudizio. Il curatore chiedeva al Tribunale l'accertamento della verità biologica della paternità, rimettendosi alle determinazioni dello stesso.
Con memoria del 28.8.2023 si costituiva parte resistente, che sosteneva l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento per intervenuta prescrizione e decadenza, atteso che il ricorso di parte ricorrente interveniva dopo il compimento del quinto anno dalla nascita del figlio. Negava tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig.
SS e, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
All'udienza di prima comparizione dell'11.9.2023, il difensore di parte ricorrente rilevava la costituzione tardiva del resistente eccependo come lo stesso fosse incorso in decadenze soprattutto in merito alla formulazione dell'eccezione di prescrizione e in subordine che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 co. 3 c.c. per violazione degli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Veniva sentito il sig. che riferiva di aver saputo da alcune voci di non essere il padre Pt_1
dell'ultimo figlio e di aver insistito con la moglie, che però si rifiutava di sottoporre il figlio agli accertamenti genetici. Dichiarava di non vedere né sentire il bambino da circa un anno e mezzo. Il difensore di parte resistente rilevava l'inammissibilità della domanda di disconoscimento per essere stato il ricorso proposto successivamente al compimento del quinto anno di età del bambino.
All'esito dell'udienza, il g.i., rilevato che il ricorso era depositato in data 7.4.2023, ovvero quando il Per_ figlio aveva già compiuto sette anni, fissava udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini per le note di precisazione delle conclusioni e per le comparse conclusionali.
Con note di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024, parte ricorrente, riportandosi ai propri atti Per_ e scritti difensivi, ribadiva la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti del figlio e chiedeva che fosse rimessa alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell'art. 244 co
IV c.c. in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 41, 111,117 Cost e art. 8 della CEDU. In particolare, deduceva che l'automatismo con cui opera il termine decadenziale non terrebbe in debito conto le ipotesi in cui il genitore venga a conoscenza della “non paternità” in un momento successivo al compimento del quinto anno di età del figlio, finendo per destituire di rilevanza il valore della verità biologica, che rappresenta un preminente interesse oltre che del padre, anche del minore.
Con note di precisazione delle conclusioni, parte resistente si riportava ai propri atti e scritti difensivi, ribadendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e contestava tutto quanto dedotto nel merito dal ricorrente.
All'udienza del 15.1.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
In primo luogo, il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in prima udienza e precisata nelle note conclusionali del 10.5.2024 con le quali asserisce che vi sarebbe contrasto tra l'art. 244 co IV c.c. ove è disposto che, nei casi indicati al primo e secondo comma della norma, l'azione di disconoscimento non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita e gli articoli 2, 3, 24, 30,41,111,117 della
Costituzione nonché con l'art. 8 della Cedu. La Corte Costituzionale è stata già chiamata a pronunciarsi nel 2021 in merito ad una fattispecie analoga ( cfr. sentenza n°133 del 2021). In quel caso, la questione sollevata riguardava l'art. 263 co III c.c. nella parte in cui prevede che “l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento” in riferimento agli articoli 3, 76,117 Cost. e 8 CEDU. La Corte Costituzionale, dichiarando l'infondatezza della questione, così decideva “Un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa. Nessuna censura di non proporzionalità può, dunque, muoversi – anche nel coordinamento fra l'interpretazione dell'art. 8
CEDU, offerta dalla Corte EDU, e il quadro dei principi costituzionali – alla scelta operata dal legislatore che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo status filiationis consolidatosi dopo cinque anni dal suo sorgere. Infine, precisava come l'interesse a far valere la verità biologicica può essere fatto valere dallo stesso figlio, per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta imprescrittibile.
Ciò detto, preliminare e preminente risulta la questione della proponibilità dell'azione. Ed invero, è pacifico che la questione rientri tra le materie sottratte alla disponibilità delle parti e, quindi, sempre rilevabile d'ufficio. Il disposto di cui all'art. 244, co. 4 ha natura di termine decadenziale “In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne "ex officio" il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che
l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso.”( cfr. Cass. Sez. 1, 13/01/2017, n. 785, Rv. 643348 - 01). Nel caso in esame, la domanda volta ad ottenere il disconoscimento della paternità è stata formulata con ricorso depositato in data Per_
6.4.2023 ovvero quando il minore (nato il [...]) aveva già compiuto sette anni.
Pertanto, in ragione della decadenza in cui è incorso parte ricorrente, il Collegio dichiara la domanda inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari per le fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2. Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3003/2023 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 15.1.2025.
TRA
, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. BIAGIO NARCISO;
Parte_1
- RICORRENTE -
e
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv.to ALFONSINA Controparte_1
SIMONELLI;
-RESISTENTE-
NONCHE' con l'intervento del P.M.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
15.1.2025.
OGGETTO: disconoscimento di figlio naturale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale rappresentando di
Per_ essere venuto a conoscenza della circostanza che il figlio minore , nato dal matrimonio con
[...] , era, in realtà, figlio naturale di un altro uomo con cui la moglie aveva intrattenuto Controparte_1
una relazione extraconiugale. Per tale ragione, chiedeva all'adito Tribunale di accertare che
[...]
, nato a [...] il [...], non era il figlio biologico di , nato a [...] Per_2 Parte_1
il 9.3.1982.
Rappresentava, in particolare, di aver ascoltato fortuitamente una telefonata della moglie con un altro uomo in cui si mostravano in atteggiamenti intimi e di aver, per tale ragione, instaurato il procedimento di separazione consensuale. Riferiva, poi, che in pendenza del giudizio di separazione veniva a conoscenza, tramite amici e parenti, della circostanza che il figlio minore fosse frutto di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla coniuge con un altro uomo;
che, in seguito alla richiesta di sottoporre i figli al test del dna, la madre sottraeva i bambini al padre e impediva qualsiasi contatto con il ricorrente;
di aver incaricato un'agenzia privata per condurre indagini sulla vita della resistente e che da tali investigazioni risultava che la stessa frequentasse con i figli la casa di un altro uomo;
che da tale circostanza poteva dedursi che l'uomo fosse in realtà il motivo dell'esito infelice dell'unione e vero padre del bambino.
Con memoria di costituzione del 7.9.2023, si costituiva l'avv. , in qualità di curatore Controparte_2
speciale del minore riferendo di essere stato nominato nell'ambito del giudizio n°1796/2023 instaurato su istanza del ricorrente preliminarmente alla proposizione del presente giudizio. Il curatore chiedeva al Tribunale l'accertamento della verità biologica della paternità, rimettendosi alle determinazioni dello stesso.
Con memoria del 28.8.2023 si costituiva parte resistente, che sosteneva l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento per intervenuta prescrizione e decadenza, atteso che il ricorso di parte ricorrente interveniva dopo il compimento del quinto anno dalla nascita del figlio. Negava tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig.
SS e, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
All'udienza di prima comparizione dell'11.9.2023, il difensore di parte ricorrente rilevava la costituzione tardiva del resistente eccependo come lo stesso fosse incorso in decadenze soprattutto in merito alla formulazione dell'eccezione di prescrizione e in subordine che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 co. 3 c.c. per violazione degli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Veniva sentito il sig. che riferiva di aver saputo da alcune voci di non essere il padre Pt_1
dell'ultimo figlio e di aver insistito con la moglie, che però si rifiutava di sottoporre il figlio agli accertamenti genetici. Dichiarava di non vedere né sentire il bambino da circa un anno e mezzo. Il difensore di parte resistente rilevava l'inammissibilità della domanda di disconoscimento per essere stato il ricorso proposto successivamente al compimento del quinto anno di età del bambino.
All'esito dell'udienza, il g.i., rilevato che il ricorso era depositato in data 7.4.2023, ovvero quando il Per_ figlio aveva già compiuto sette anni, fissava udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini per le note di precisazione delle conclusioni e per le comparse conclusionali.
Con note di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024, parte ricorrente, riportandosi ai propri atti Per_ e scritti difensivi, ribadiva la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti del figlio e chiedeva che fosse rimessa alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell'art. 244 co
IV c.c. in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 41, 111,117 Cost e art. 8 della CEDU. In particolare, deduceva che l'automatismo con cui opera il termine decadenziale non terrebbe in debito conto le ipotesi in cui il genitore venga a conoscenza della “non paternità” in un momento successivo al compimento del quinto anno di età del figlio, finendo per destituire di rilevanza il valore della verità biologica, che rappresenta un preminente interesse oltre che del padre, anche del minore.
Con note di precisazione delle conclusioni, parte resistente si riportava ai propri atti e scritti difensivi, ribadendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e contestava tutto quanto dedotto nel merito dal ricorrente.
All'udienza del 15.1.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
In primo luogo, il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in prima udienza e precisata nelle note conclusionali del 10.5.2024 con le quali asserisce che vi sarebbe contrasto tra l'art. 244 co IV c.c. ove è disposto che, nei casi indicati al primo e secondo comma della norma, l'azione di disconoscimento non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita e gli articoli 2, 3, 24, 30,41,111,117 della
Costituzione nonché con l'art. 8 della Cedu. La Corte Costituzionale è stata già chiamata a pronunciarsi nel 2021 in merito ad una fattispecie analoga ( cfr. sentenza n°133 del 2021). In quel caso, la questione sollevata riguardava l'art. 263 co III c.c. nella parte in cui prevede che “l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento” in riferimento agli articoli 3, 76,117 Cost. e 8 CEDU. La Corte Costituzionale, dichiarando l'infondatezza della questione, così decideva “Un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa. Nessuna censura di non proporzionalità può, dunque, muoversi – anche nel coordinamento fra l'interpretazione dell'art. 8
CEDU, offerta dalla Corte EDU, e il quadro dei principi costituzionali – alla scelta operata dal legislatore che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo status filiationis consolidatosi dopo cinque anni dal suo sorgere. Infine, precisava come l'interesse a far valere la verità biologicica può essere fatto valere dallo stesso figlio, per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta imprescrittibile.
Ciò detto, preliminare e preminente risulta la questione della proponibilità dell'azione. Ed invero, è pacifico che la questione rientri tra le materie sottratte alla disponibilità delle parti e, quindi, sempre rilevabile d'ufficio. Il disposto di cui all'art. 244, co. 4 ha natura di termine decadenziale “In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne "ex officio" il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che
l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso.”( cfr. Cass. Sez. 1, 13/01/2017, n. 785, Rv. 643348 - 01). Nel caso in esame, la domanda volta ad ottenere il disconoscimento della paternità è stata formulata con ricorso depositato in data Per_
6.4.2023 ovvero quando il minore (nato il [...]) aveva già compiuto sette anni.
Pertanto, in ragione della decadenza in cui è incorso parte ricorrente, il Collegio dichiara la domanda inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari per le fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio