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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede in Mirano (VE) Via Taglio Sinistro 63/S, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
TO S. PA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_1
), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Mirano (VE) – Via Barche C.F._2
nr 16;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), corrente in 26040 Gussola (CR) in via Controparte_3 P.IVA_2
XX Settembre n. 21/f in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA CAVALCA del foro di Cremona
(C.F.: ) presso il cui studio in Casalmaggiore (CR), in Via Matteotti 6/a ha C.F._3
eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2024 (RG n. 1350/2024) emesso dal
Tribunale di Cremona su richiesta di chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare Dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cremona in
pagina 1 di 5 favore del Tribunale di Venezia ovvero di quello di Firenze e per l'effetto revocarsi o dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare Non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione. Nel merito Respingersi la domanda di pagamento somma azionata da , per sua infondatezza, dichiarandosi che Controparte_3
nulla è ancora dovuto alla stessa da con riguardo al contratto di sub appalto per cui è CP_1 causa, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. In subordine Accertarsi la legittimità del Cont rifiuto di di pagare quanto ex adverso azionato, in virtù dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum a sensi dell'ar 1460 c.c. e per l'effetto respingersi la domanda avversaria. In ogni caso
Spese ed onorari di causa interamente rifusi”.
Si è costituita in giudizio parte opposta in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni piu utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
1. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
2. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
3. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Con ordinanza del 9/10/2025, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice, in data 6/11/2025, ha riservato la presente decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. citato.
L'opposizione proposta merita accoglimento, in quanto deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia oppure del Tribunale di Firenze.
Invero, il Tribunale di Cremona non era competente (per l'emissione del decreto ingiuntivo) in quanto:
a) non è pacificamente il luogo della sede della società convenuta ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (che rientra invece nella circoscrizione del Tribunale di Venezia); b) non è (ne è dedotto diversamente) il luogo del pagina 2 di 5 sorgere dell'obbligazione pecuniaria alla base del decreto ingiuntivo (luogo che deve individuarsi in quello in cui il cantiere è stato apero, ovvero Firenze); c) non è il luogo del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c,, non potendosi viceversa applicare il foro del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c.
Sul rilevo sub c) si osserva che le Sezioni Unite sella Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
17989/2016, sono intervenute a dirimere i contrasti giurisprudenziali sul tema, elaborando il seguente principio di diritto: ”Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art.
1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare”.
Pertanto, il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore solo qualora l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura;
in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o determinato, viceversa, l'obbligazione pecuniaria deve ritenersi illiquida e, pertanto, sarà necessario un passaggio ulteriore, rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l'obbligazione querable.
Ebbene, quando il credito azionato in monitorio sia fondato su fattura (senza un contratto sottoscritto alla base), essa non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione.
Nel caso di specie è pacifica l'inesistenza di un contratto scritto tra le parti o di un preventivo da cui risulti con certezza l'ammontare delle prestazioni dovute.
E neppure può dirsi che le fatture azionate siano state “accettate” dalla controparte, dal momento che:
a) la missiva del 7/4/2023 non vale affatto come riconoscimento del debito o come conferma dell'importo azionato (non vi è peraltro prova che i “90.000,00 scaduti da tempo” indicati nella missiva del 26/6/2023 corrispondessero all'importo azionato con il decreto), essendo comunicazione con cui l'opponente ha informato il mancato saldo da parte dell'appaltatore e rassicurato che avrebbe provveduto ad onorare “quanto dovuto” (senza dunque specificare l'ammontare); b) anche la missiva pagina 3 di 5 del 14/3/2023 con cui è stato comunicato che sarebbe stata pagata la fattura n. 3 di euro 30.066,00, non azionata, nulla dice o conferma sull'importo delle “altre fatture”; c) le fatture contengono riferimenti generici e non specifici dei costi addebitati e riportano, invece, importi complessivi e forfettari, a fronte di diverse tipologie di prestazioni (fornitura canalizzazione, isolamento, materiale di consumo, rimborsi spese) rendendo ulteriormente impossibile discernere quali siano i corrispettivi addebitati per ciascuna di queste;
d) di conseguenza, non appare neppure idoneo a costituire accettazione o riconoscimento del debito il mero pagamento parziale effettuato;
in altre parole, nonostante le fatture (ma non anche contabilità relativa) siano state portate a conoscenza del committente, non risulta che questi le abbia accettate specificamente senza riserve (come dimostra peraltro il pagamento solo parziale ed il presente contenzioso).
Infine, si rileva che l'accettazione della fattura (il cui importo è stato comunque contestato nel presente giudizio) al più può costituire prova tra imprenditori dell'esistenza del rapporto contrattuale o dell'esecuzione delle prestazioni, ma certamente non dell'accordo a monte sul quantum debeatur, in assenza come detto di un contratto, di un preventivo o di un consuntivo approvato (v. Cass., ord.
30309/2022, secondo cui “La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710
c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura”).
L'esistenza della liquidità dell'obbligazione deve essere valutata a monte, e non a seguito dell'accertamento del Giudice sulla effettiva congruità e corrispondenza a quanto eseguito degli importi contenuti nelle fatture.
Il credito azionato dunque non può dirsi immediatamente liquido.
Per le suesposte ragioni, ne deriva la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale in favore, facoltativamente, del Tribunale di Venezia oppure del Tribunale di Firenze.
Con riguardo alla forma del presente provvedimento, chiarisce la giurisprudenza che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del
Giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del pagina 4 di 5 decreto opposto, con la conseguenza che non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c. bensì la forma della sentenza (Cass. n. 14594/2012).
Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha statuito che, in tutti quei casi in cui il Giudice provveda a declinare la propria competenza, egli deve altresì provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio (c.f.r. Cass. n. 7010/2017; Cass., ord. n. 21565/2011; Cass. n.
23359/2011; Cass. n. 1191/2012), che pertanto seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
Si precisa che l'orientamento giurisprudenziale dedotto dalla parte opposta per sostenere la tesi della impossibilità per il giudice che affermi la propria incompetenza di statuire sulle spese si riferisce al caso (ben diverso da quello di specie) di adesione all'eccezione ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 110/2025 R.G.:
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Cremona ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente Tribunale di Venezia oppure del Tribunale di Firenze.
DICHIARA la nullità e REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 862/2024 (RG n. 1350/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
ASSEGNA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale territorialmente competente.
CO parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 406,50 per spese documentate (C.U. e marca da bollo) ed
Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede in Mirano (VE) Via Taglio Sinistro 63/S, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
TO S. PA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_1
), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Mirano (VE) – Via Barche C.F._2
nr 16;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), corrente in 26040 Gussola (CR) in via Controparte_3 P.IVA_2
XX Settembre n. 21/f in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA CAVALCA del foro di Cremona
(C.F.: ) presso il cui studio in Casalmaggiore (CR), in Via Matteotti 6/a ha C.F._3
eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2024 (RG n. 1350/2024) emesso dal
Tribunale di Cremona su richiesta di chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare Dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cremona in
pagina 1 di 5 favore del Tribunale di Venezia ovvero di quello di Firenze e per l'effetto revocarsi o dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare Non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione. Nel merito Respingersi la domanda di pagamento somma azionata da , per sua infondatezza, dichiarandosi che Controparte_3
nulla è ancora dovuto alla stessa da con riguardo al contratto di sub appalto per cui è CP_1 causa, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. In subordine Accertarsi la legittimità del Cont rifiuto di di pagare quanto ex adverso azionato, in virtù dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum a sensi dell'ar 1460 c.c. e per l'effetto respingersi la domanda avversaria. In ogni caso
Spese ed onorari di causa interamente rifusi”.
Si è costituita in giudizio parte opposta in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni piu utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
1. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
2. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
3. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Con ordinanza del 9/10/2025, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice, in data 6/11/2025, ha riservato la presente decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. citato.
L'opposizione proposta merita accoglimento, in quanto deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia oppure del Tribunale di Firenze.
Invero, il Tribunale di Cremona non era competente (per l'emissione del decreto ingiuntivo) in quanto:
a) non è pacificamente il luogo della sede della società convenuta ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (che rientra invece nella circoscrizione del Tribunale di Venezia); b) non è (ne è dedotto diversamente) il luogo del pagina 2 di 5 sorgere dell'obbligazione pecuniaria alla base del decreto ingiuntivo (luogo che deve individuarsi in quello in cui il cantiere è stato apero, ovvero Firenze); c) non è il luogo del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c,, non potendosi viceversa applicare il foro del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c.
Sul rilevo sub c) si osserva che le Sezioni Unite sella Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
17989/2016, sono intervenute a dirimere i contrasti giurisprudenziali sul tema, elaborando il seguente principio di diritto: ”Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art.
1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare”.
Pertanto, il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore solo qualora l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura;
in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o determinato, viceversa, l'obbligazione pecuniaria deve ritenersi illiquida e, pertanto, sarà necessario un passaggio ulteriore, rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l'obbligazione querable.
Ebbene, quando il credito azionato in monitorio sia fondato su fattura (senza un contratto sottoscritto alla base), essa non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione.
Nel caso di specie è pacifica l'inesistenza di un contratto scritto tra le parti o di un preventivo da cui risulti con certezza l'ammontare delle prestazioni dovute.
E neppure può dirsi che le fatture azionate siano state “accettate” dalla controparte, dal momento che:
a) la missiva del 7/4/2023 non vale affatto come riconoscimento del debito o come conferma dell'importo azionato (non vi è peraltro prova che i “90.000,00 scaduti da tempo” indicati nella missiva del 26/6/2023 corrispondessero all'importo azionato con il decreto), essendo comunicazione con cui l'opponente ha informato il mancato saldo da parte dell'appaltatore e rassicurato che avrebbe provveduto ad onorare “quanto dovuto” (senza dunque specificare l'ammontare); b) anche la missiva pagina 3 di 5 del 14/3/2023 con cui è stato comunicato che sarebbe stata pagata la fattura n. 3 di euro 30.066,00, non azionata, nulla dice o conferma sull'importo delle “altre fatture”; c) le fatture contengono riferimenti generici e non specifici dei costi addebitati e riportano, invece, importi complessivi e forfettari, a fronte di diverse tipologie di prestazioni (fornitura canalizzazione, isolamento, materiale di consumo, rimborsi spese) rendendo ulteriormente impossibile discernere quali siano i corrispettivi addebitati per ciascuna di queste;
d) di conseguenza, non appare neppure idoneo a costituire accettazione o riconoscimento del debito il mero pagamento parziale effettuato;
in altre parole, nonostante le fatture (ma non anche contabilità relativa) siano state portate a conoscenza del committente, non risulta che questi le abbia accettate specificamente senza riserve (come dimostra peraltro il pagamento solo parziale ed il presente contenzioso).
Infine, si rileva che l'accettazione della fattura (il cui importo è stato comunque contestato nel presente giudizio) al più può costituire prova tra imprenditori dell'esistenza del rapporto contrattuale o dell'esecuzione delle prestazioni, ma certamente non dell'accordo a monte sul quantum debeatur, in assenza come detto di un contratto, di un preventivo o di un consuntivo approvato (v. Cass., ord.
30309/2022, secondo cui “La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710
c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura”).
L'esistenza della liquidità dell'obbligazione deve essere valutata a monte, e non a seguito dell'accertamento del Giudice sulla effettiva congruità e corrispondenza a quanto eseguito degli importi contenuti nelle fatture.
Il credito azionato dunque non può dirsi immediatamente liquido.
Per le suesposte ragioni, ne deriva la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale in favore, facoltativamente, del Tribunale di Venezia oppure del Tribunale di Firenze.
Con riguardo alla forma del presente provvedimento, chiarisce la giurisprudenza che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del
Giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del pagina 4 di 5 decreto opposto, con la conseguenza che non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c. bensì la forma della sentenza (Cass. n. 14594/2012).
Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha statuito che, in tutti quei casi in cui il Giudice provveda a declinare la propria competenza, egli deve altresì provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio (c.f.r. Cass. n. 7010/2017; Cass., ord. n. 21565/2011; Cass. n.
23359/2011; Cass. n. 1191/2012), che pertanto seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
Si precisa che l'orientamento giurisprudenziale dedotto dalla parte opposta per sostenere la tesi della impossibilità per il giudice che affermi la propria incompetenza di statuire sulle spese si riferisce al caso (ben diverso da quello di specie) di adesione all'eccezione ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 110/2025 R.G.:
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Cremona ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente Tribunale di Venezia oppure del Tribunale di Firenze.
DICHIARA la nullità e REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 862/2024 (RG n. 1350/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
ASSEGNA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale territorialmente competente.
CO parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 406,50 per spese documentate (C.U. e marca da bollo) ed
Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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