Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto di citazione e degli atti ad esso conseguenti l'erronea indicazione delle generalità dell'imputato, qualora l'atto abbia raggiunto i suoi effetti e l'imputato ne abbia avuto conoscenza. (Nel caso di specie, l'erronea indicazione di una diversa data di nascita non aveva impedito all'imputato, cui era stato regolarmente notificato il decreto di citazione, di provvedere tempestivamente alla nomina del difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 36794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36794 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/07/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1055
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 045914/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PALERMO MARCO, N. IL 19/12/1980;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 GIUDICE DI PACE di ARCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.9.2003 PALERMO Marco, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 26.5.2003 del Giudice di pace di Arce che lo aveva dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 187, comma 5, C.d.S., per rifiuto di sottoporsi al controllo previsto dal 2 comma, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie. Il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti consequenziali, per essere stato citato con la data di nascita sbagliata, e cioè 18.12.1980, anziché 19.12.1980.
Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. L'art. 20, ult. comma D.L.vo 28.8.2000 n. 274 prevede la nullità della citazione solo "se l'imputato non è identificato in modo certo", mentre non è causa di nullità l'indicazione di generalità inesatte, ed in particolare della data di nascita, qualora l'atto abbia raggiunto i suoi effetti e l'imputato ne abbia avuto conoscenza (Cass. 13.12.1999, Hoxa). Nella specie, non solo - come riconosciuto nel ricorso - gli accertamenti dei Carabinieri hanno escluso casi di omonimia, ma il ricorrente, dopo che la citazione a giudizio, che gli è stata notificata il 15.11.2002, ha provveduto alla nomina del difensore di fiducia con atto depositato in cancelleria il 9.1.2003, e cioè oltre quattro mesi prima dell'udienza dibattimentale, dal che si desume con certezza che l'atto ha raggiunto i suoi effetti e il PALERMO ne ha avuto conoscenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004