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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2402/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1742/2020, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4949/2018, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capodanno (C.F.:
in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Filomena Luongo (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites C.F._2
per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 - Rep. 33646 Persona_1
APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
APPELLATA CONTUMACE Oggetto: finanziamenti pubblici
Conclusioni: per l'appellante: “… riportandosi integralmente al contenuto integrale dell'atto introduttivo del presente giudizio, ne chiede l'accoglimento con riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti nell'atto di appello …
Chiede decidersi la causa concedendo i termini di legge”; per l'appellata “… la … si riporta a tutte le Controparte_1 Controparte_1
proprie difese in atti che abbiansi integralmente ripetute e trascritte e ne chiede
l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 19 - 20.11.2018 il conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, la
[...]
nonché Controparte_3 [...]
esponendo che: il 09/07/2013 nel territorio del Comune Controparte_2 [...]
in seguito ad abbondanti piogge, si verificava un'alluvione che provocava Pt_1
ingenti danni;
di ciò veniva interessato il Genio Civile di Napoli, il quale recatosi nel effettuava accurato e dettagliato sopralluogo nelle zone colpite dalla Pt_1
calamità; che dal sopralluogo effettuato emergeva che il regio lagno alveo Per_2
nonché buona parte dei suoi affluenti, risultavano intasati da detriti vari e che, pertanto, avevano bisogno di urgenti interventi di manutenzione, unitamente alla vasca di frazione Migliano, località “Oliveto”, che pure versava in simili condizioni di degrado, così come da verbale di sopralluogo del 09/07/2013; ancora, di particolari interventi necessitavano le vasche site alla frazione Ima, Viale dei Platani, alla frazione Migliano località “Grotte”, l'alveo alla frazione Ima località “Pennina” e l'imbocco del torrente coperto alla frazione Pignano, via Vicinato di Sopra;
veniva altresì rilevato che gran parte delle strade del Paese risultavano invase da detriti e vari materiali trasportati dall'acqua piovana, che aveva, inoltre, fatto crollare alcuni tratti di mura di cinta di abitazioni private tanto da rendersi più volte necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
il 02/12/2013 esso Ente protocollava “richiesta di intervento pulizia Regi Lagni”, recante N. PROT. GEN. 7148/13 e la indirizzava
“Alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche e Attuazione Espropriazioni - settore Geotecnica,
Geotermia e Difesa del Suolo”, “Al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli”, nonché “Al ” Controparte_4
rimasta priva di riscontro;
esso Ente il 23/09/2014 protocollava nuova richiesta di intervento, recante N. PROT. GEN. 5490/14 e la indirizzava “Al Presidente della
Giunta On. ”, nonché “All'Assessore ai Controparte_3 Persona_3
LL. PP. e Protezione Civile, Prof. anch'essa priva di riscontro Persona_4
positivo; tra il Presidente della Giunta Regionale della e il CP_1 [...]
veniva sviluppato un quadro di programmazione di eventi Controparte_5
concordati di riprogrammazione del P.A.C. la Giunta Regionale, con CP_1
deliberazione n. 756 del 21/12/2012, prendeva atto della citata nota e dell'adesione da parte della al P.A.C. - “Misure anticicliche e salvaguardia di Controparte_1
progetti avviati”; con deliberazione n. 495 del 22/11/2013, la Giunta Regionale prendeva atto della rimodulazione delle risorse a valere dalla terza ed ultima riprogrammazione del P.A.C., attribuendo alle strutture amministrative l'attuazione dell'intervento e le relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute;
l'azione denominata “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali, ripristino ambientale dei Regi Lagni e, in generale, dell'intera area del bacino idrografico” risultava inserita tra gli interventi di cui alla citata D.G.R. n. 495/2013, la cui responsabilità di attuazione risulta attribuita alla Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile;
con Decreto del Direttore Generale Lavori Pubblici e
Protezione Civile n. 449 del 18/06/2014 veniva ammesso a finanziamento alle risorse del P.A.C. III per la riprogrammazione, l'intervento di risanamento e disinquinamento, soggetto attuatore organismo Controparte_2 in house della esso Ente manifestava il proprio interesse a Controparte_1
partecipare al predetto progetto, per la cui realizzazione risultava obbligatoria la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra soggetto esecutore delle attività e le amministrazioni territorialmente competenti;
il 13/10/2013 esso Ente, acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 D. Lgs. 167/2000, con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 52 approvava il protocollo di intesa;
detto protocollo di intesa prevedeva, al punto 3, gli obblighi ai quali era tenuta il C.A.S. “ruoli ed obblighi delle parti nelle varie fasi di progettazione e gestione degli interventi di risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei regi lagni ed, in generale, dell'intera area del bacino idrografico”; a seguito dell'ammissione al finanziamento, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 449 del 18/06/2014, nonché a seguito della sottoscrizione da parte di esso Ente con il C.A.S. del protocollo d'intesa n. 640 del 09/12/2014, con nota protocollata al N. PROT. GEN. 4005 del 04/09/2015, il C.A.S. trasmetteva il Piano Operativo relativo agli interventi da effettuarsi nel territorio Comunale di , concordato con i tecnici del stesso;
nonostante Pt_1 Pt_1
le molteplici comunicazioni e richieste effettuate nei confronti della Giunta
Regionale, del Dirigente dei lavori pubblici della nonché della Controparte_1
volte ad ottenere l'intervento di pulizia e messa Controparte_2
in sicurezza Regi Lagni, le stesse, a tutt'oggi risultavano inevase;
considerata la imminente necessità di intervenire sul territorio alluvionato al fine di ripristinare l'intera zona disagiata, esso Ente dava incarico ad alcune ditte di operare interventi strutturali e di risanamento ambientale;
una volta eseguiti tutti i lavori necessari per l'integrale ripristino delle zone territoriali colpite dall'evento alluvionale, con determinazione n. 377 del 22/10/2014 esso Ente liquidava in favore della ditta
“ l'importo di € 37.195,42 relativo all'esecuzione dei lavori di Controparte_6
pulizia di vari tratti degli alvei demaniali;
con determinazione n. 22 del 29/01/2015 liquidava in favore della ditta “ , l'importo di € 16.884,81 Parte_2
relativo all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione e il ripristino funzionale dei valloni San Giovanni, Delle Nespole e in località Pendina, con determinazione n. 334 del 17/09/2015 liquidava in favore della ditta “Ferraro Sabata
Sabrina” l'importo di € 29.075,20 relativo all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione, la pulizia e il ripristino funzionale dei valloni San Giovanni, Delle
Nespole e in località Pendina, con determinazione n. 342 del 21/09/2015 liquidava in favore della ditta “ l'importo di € 11.887,75 relativo Controparte_6
all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione del vallone San Giovanni - tratto di alveo compreso tra Via B. Craxi e il confine con il Comune di Pago del
Vallo di Lauro, con determinazione n. 510 del 11/12/2015 liquidava in favore della ditta “Ferraro Sabata Sabrina” relativo all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione e il ripristino funzionale dei valloni Pennino, , CP_7 [...]
e Cisternola e con determinazione n. 414 del 02/11/2016 liquidava CP_8 Pt_3
in favore della ditta “ l'importo di € 22.000,00 relativo Controparte_6
all'esecuzione dei lavori di sistemazione e pulizia degli argini e degli alvei lungo i
Regi Lagni in località Pignano, Preturo e Piane.
Tanto rappresentato, rimaste inevase le richieste rivolte agli Enti convenuti volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la pulizia dei canali, il istante Pt_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “➢ in via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della Controparte_3
in persona del Presidente p.t., ovvero della in persona del
[...] CP_9
legale rapp.te p.t., relativamente agli interventi non effettuati all'interno del territorio Comunale di così come previsto dal protocollo di intesa di cui in Pt_1
premessa e, per l'effetto, condannare l'una o l'altra parte convenuta, ovvero entrambe in via solidale tra loro, all'integrale rimborso della somma di € 130.010,20 oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate secondo i predetti indici (cfr.: Cass. 2796/00 in Giust.
Civ. Mass. 200/564; Cass. Civ. 10043 in Giust. Civ. Mass. 200/1667) dall'evento all'integrale soddisfo, il tutto sempre e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con espressa rinuncia all'eventuale esubero…”. Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda.
Restava contumace la Controparte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., depositate le relative memorie, all'udienza del
20.11.2019 il Tribunale sollevava ex officio difetto di giurisdizione in favore del g.a., posto che “… il ha lamentato l'inadempimento ad opera dei Parte_1
convenuti (la ed una società interamente partecipata dalla Controparte_1
) di un accordo amministrativo;
alla luce del disposto dell'art. Controparte_1
133, comma 1, lettera a), n.° 2 del c.p.a. parrebbe trattarsi, quindi, di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A.”; rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 -sexies c.p.c. all'udienza del
24.11.2020.
All'esito, il Tribunale così statuiva:
“A. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo;
B. Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_2
8.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 24.11.2020, con citazione notificata in data 17.05.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., il interponeva appello - iscritto a ruolo il 27.05.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) … dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, e rimetterla dinanzi al Tribunale di Avellino;
… 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna alle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
…”.
Si costituiva la che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 Restava contumace, benché ritualmente evocata in giudizio, la Controparte_2
[...]
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.12.2021, veniva rinviata al 16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al
14.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione.
La depositava comparsa conclusionale l'8.5.2025. Controparte_1
§ 3.
La gravata sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione con le seguenti motivazioni:
“… Tanto premesso, va dato seguito a quanto osservato a verbale alla scorsa udienza e va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo in base alle seguenti considerazioni.
In effetti, l'art. 133 C.P.A. prevede quanto segue per quanto di interesse in questa sede:
“1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
…
2) formazione, conclusione ed esecuzione … degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
”.
Nella presente controversia il ha lamentato il mancato adempimento ad Pt_1
opera delle convenute (che in sostanza si risolvono nella alla luce Controparte_1
del dedotto rapporto di immedesimazione organica) del protocollo suddetto stipulato con il ed ha chiesto il risarcimento dei danni causati dal Parte_1
comportamento asseritamente inadempiente tenuto dalle stesse.
Non si può dubitare che la presente causa rientri nell'ambito della predetta disposizione in cui si discute dell'esecuzione dell'accordo tra le PP.AA. suddette, dovendosi ricondurre al concetto di esecuzione anche il caso di mancato adempimento all'accordo, pena la vanificazione della giurisdizione esclusiva del
G.A. in questa materia, nonché la difficoltà di stabilire quale giudice abbia giurisdizione per il caso in cui siano dedotti fasci di condotte commissive ed omissive da parte della P.A. inadempiente.
Con riferimento poi al rilievo svolto da parte attrice nelle note scritte relativo al fatto che nel caso di specie nell'accordo oggetto di causa si fa riferimento espresso a norme civilistiche, come ad esempio l'art. 1341 c.c. (menzionato dall'art. 6 dell'accordo), questo giudice si limita ad osservare che il riferimento ad una singola norma contenuta nel Codice civile non giustifica di per sé la classificazione dell'accordo per cui è causa come mero contratto di diritto privato.
Basta considerare sul punto che lo stesso art. 15, comma 2, della L. 241/1990 prevede l'applicabilità del comma 2 dell'art. 11 della L. 241/1990, per cui anche gli accordi tra PP.AA. debbono osservare “ove non diversamente previsto, i principi del
Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”.
Si deve quindi piuttosto guardare al contenuto dell'accordo stipulato tra PP.AA.
Nel caso di specie dalla visione dell'accordo oggetto di causa (doc. contrassegnato dal n.° 5 nel foliario della produzione di parte attrice) il lettore può agevolmente rendersi conto del fatto che lo stesso riguarda l'esercizio da parte delle PP.AA. coinvolte delle rispettive funzioni pubbliche in materia di tutela del territorio (anche del ) e di ripristino ambientale e, più nel dettaglio, la definizione de Parte_1
“i ruoli e gli obblighi generali delle parti nelle varie fasi di progettazione e gestione degli interventi di “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei Regi Lagni e in generale dell'intera area del bacino idrografico” a valere sulle risorse del PAC III, con DD n. 449/2014” (v. art. 2 dell'accordo).
Si deve quindi provvedere come da parte dispositiva.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della
(la rimanendo contumace Controparte_2 Controparte_1 non ha sopportato alcuna spesa) e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00;
c) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
d) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018)”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante contesta il rilevato difetto di giurisdizione, assumendo che la società in house, quale è la è società Controparte_2
di diritto privato, solitamente costituita sotto forma di società di capitali (s.p.a), che però lavora come braccio operativo di un ente pubblico, che la controlla come se fosse propria;
che la società in house è dunque una società esterna di diritto privato ma che esercita attività a fini pubblici;
che sono sottoposti al diritto comune sia i rapporti esterni di impresa che quelli di organizzazione di una società in house, mentre i connotati pubblicistici rilevano al solo fine della gestione, senza intaccare le strutture operative;
che l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, ma ciò però non comporta il venir meno della sua natura privatistica, soggetta alle norme codicistiche, come confermato da pronunce del
Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 3033/2017), dotato di una sua autonoma soggettività giuridica, tanto è vero che dello stesso può essere dichiarato il fallimento;
che essendo le società in house delle imprese di diritto privato a fronte di un inadempimento della prestazione la giurisdizione è del Giudice ordinario;
che anche il protocollo d'intesa tra il e la società appellata afferma che trattasi Parte_1
di un accordo che “rappresenta la volontà delle parti” con chiaro riferimento all'accordo quale negozio di carattere privatistico, diverso dagli schemi di accordi o protocolli pubblicistici intercorrenti tra enti e pubbliche amministrazioni.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Le pretese di rimborso spese hanno origine dall'eccepito inadempimento del
Protocollo d'intesa concluso fra il e la Parte_1 Controparte_2
concernente l'attuazione del programma relativo a “Risanamento e
[...]
disinquinamento degli alvei fluviali, ripristino ambientale dei Regi Lagni e, in generale, dell'intera area del bacino idrografico”, ammesso al finanziamento delle risorse del P.A.C. III. Come dedotto dallo stesso Ente istante, per poter beneficiare del detto finanziamento è obbligatoria la stipula dell'anzidetto protocollo volto a determinare gli interventi finanziati da realizzare, le modalità di attuazione di tali interventi e la rendicontazione degli stessi. In sostanza, il Protocollo in questione non eroga tout court un finanziamento in favore del appellante per l'attuazione Pt_1
del programma detto, ma prevede che siano progettati interventi da finanziare tramite le risorse della P.A.C. e tale attività di progettazione implica una serie di attività da parte della elencate al punto 3 del protocollo Controparte_2
rubricato <>; l'erogazione del finanziamento in questione esige, dunque, l'esercizio di una serie di attività non previamente definite, sicché implica l'adozione di decisioni circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, assunte dalla tramite CP_1
l'organismo in house (cfr. Cass sez. un., n.21650/2021,; Cass., Sez. I n. 3196/2017).
Del resto, l'Ente appellante non censura specificatamente la statuizione della gravata sentenza secondo cui <dalla visione dell'accordo oggetto di causa (doc. contrassegnato dal n.° 5 nel foliario della produzione di parte attrice) il lettore può agevolmente rendersi conto del fatto che lo stesso riguarda l'esercizio da parte delle
PP.AA. coinvolte delle rispettive funzioni pubbliche in materia di tutela del territorio
(anche del ) e di ripristino ambientale e, più nel dettaglio, la Parte_1
definizione de “i ruoli e gli obblighi generali delle parti nelle varie fasi di progettazione e gestione degli interventi di “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei Regi Lagni e in generale dell'intera area del bacino idrografico>>.
Piuttosto, il contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario Pt_1
sul presupposto che le società in house rappresentino delle imprese di diritto privato.
Fermo restando, che come evidenziato dallo stesso appellante, la società in house rappresenta la longa manus dell'Ente pubblico, per cui non può ritenersi terzo rispetto all'Amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione stessa (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato , sez. III ,
27/08/2021 , n. 6062), la giurisdizione del g.o. si impone in ragione della circostanza che la res controversa attiene al mancato esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., 28/02/2023 , n. 5972). Tale considerazione, già espressa dalla gravata sentenza e non contestata dal appellante, non viene Pt_1
meno in virtù della natura privatistica dell'organismo in house.
Infine, il richiamo alla volontà delle parti contenuto nel protocollo d'intesa non è sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, siccome non esclude che il medesimo protocollo contempli l'esercizio di funzioni pubbliche, esercizio che rappresenta la ragione per cui la presente controversia va devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Del resto, come già evidenziato dalla gravata sentenza, gli accordi amministrativi restano tali seppur agli stessi, ai sensi dell' art. 11 comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, possano applicarsi i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili (cfr. Consiglio di Stato , sez.
II , 14/11/2019 , n. 7825); gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 15, del contratto privatistico di cui all'art. 1321 c.c. condividono solo l'elemento strutturale dell'accordo, posto che con gli stessi le amministrazioni pubbliche stipulanti coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non compongono un conflitto di interessi di carattere patrimoniale.
La materia degli « accordi destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune », ricade, come statuito dalla gravata sentenza, nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.; la giurisdizione del giudice ordinario può essere affermata solo in relazione a controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale (cfr. Cass. 13/12/2023, n. 34954); nella specie non si contesta il mancato adempimento di specifiche obbligazioni, ma di attività non meglio definite, implicanti l'esercizio di poteri discrezionali, tanto è vero che lo stesso protocollo all'art. 4 prevede che la modalità, la tempistica per la realizzazione degli interventi a farsi e le modalità di rendicontazione delle attività progettuali devono essere definite mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti, che non risulta essere stata stipulata.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 4 co. 9 del medesimo D.M.
55/14, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
260.000,00, che rappresenta il disputatum. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con citazione notificata in data 17.05.2021, avverso la sentenza in epigrafe Pt_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
[...]
7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2402/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1742/2020, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4949/2018, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capodanno (C.F.:
in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Filomena Luongo (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites C.F._2
per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 - Rep. 33646 Persona_1
APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
APPELLATA CONTUMACE Oggetto: finanziamenti pubblici
Conclusioni: per l'appellante: “… riportandosi integralmente al contenuto integrale dell'atto introduttivo del presente giudizio, ne chiede l'accoglimento con riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti nell'atto di appello …
Chiede decidersi la causa concedendo i termini di legge”; per l'appellata “… la … si riporta a tutte le Controparte_1 Controparte_1
proprie difese in atti che abbiansi integralmente ripetute e trascritte e ne chiede
l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 19 - 20.11.2018 il conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, la
[...]
nonché Controparte_3 [...]
esponendo che: il 09/07/2013 nel territorio del Comune Controparte_2 [...]
in seguito ad abbondanti piogge, si verificava un'alluvione che provocava Pt_1
ingenti danni;
di ciò veniva interessato il Genio Civile di Napoli, il quale recatosi nel effettuava accurato e dettagliato sopralluogo nelle zone colpite dalla Pt_1
calamità; che dal sopralluogo effettuato emergeva che il regio lagno alveo Per_2
nonché buona parte dei suoi affluenti, risultavano intasati da detriti vari e che, pertanto, avevano bisogno di urgenti interventi di manutenzione, unitamente alla vasca di frazione Migliano, località “Oliveto”, che pure versava in simili condizioni di degrado, così come da verbale di sopralluogo del 09/07/2013; ancora, di particolari interventi necessitavano le vasche site alla frazione Ima, Viale dei Platani, alla frazione Migliano località “Grotte”, l'alveo alla frazione Ima località “Pennina” e l'imbocco del torrente coperto alla frazione Pignano, via Vicinato di Sopra;
veniva altresì rilevato che gran parte delle strade del Paese risultavano invase da detriti e vari materiali trasportati dall'acqua piovana, che aveva, inoltre, fatto crollare alcuni tratti di mura di cinta di abitazioni private tanto da rendersi più volte necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
il 02/12/2013 esso Ente protocollava “richiesta di intervento pulizia Regi Lagni”, recante N. PROT. GEN. 7148/13 e la indirizzava
“Alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche e Attuazione Espropriazioni - settore Geotecnica,
Geotermia e Difesa del Suolo”, “Al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli”, nonché “Al ” Controparte_4
rimasta priva di riscontro;
esso Ente il 23/09/2014 protocollava nuova richiesta di intervento, recante N. PROT. GEN. 5490/14 e la indirizzava “Al Presidente della
Giunta On. ”, nonché “All'Assessore ai Controparte_3 Persona_3
LL. PP. e Protezione Civile, Prof. anch'essa priva di riscontro Persona_4
positivo; tra il Presidente della Giunta Regionale della e il CP_1 [...]
veniva sviluppato un quadro di programmazione di eventi Controparte_5
concordati di riprogrammazione del P.A.C. la Giunta Regionale, con CP_1
deliberazione n. 756 del 21/12/2012, prendeva atto della citata nota e dell'adesione da parte della al P.A.C. - “Misure anticicliche e salvaguardia di Controparte_1
progetti avviati”; con deliberazione n. 495 del 22/11/2013, la Giunta Regionale prendeva atto della rimodulazione delle risorse a valere dalla terza ed ultima riprogrammazione del P.A.C., attribuendo alle strutture amministrative l'attuazione dell'intervento e le relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute;
l'azione denominata “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali, ripristino ambientale dei Regi Lagni e, in generale, dell'intera area del bacino idrografico” risultava inserita tra gli interventi di cui alla citata D.G.R. n. 495/2013, la cui responsabilità di attuazione risulta attribuita alla Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile;
con Decreto del Direttore Generale Lavori Pubblici e
Protezione Civile n. 449 del 18/06/2014 veniva ammesso a finanziamento alle risorse del P.A.C. III per la riprogrammazione, l'intervento di risanamento e disinquinamento, soggetto attuatore organismo Controparte_2 in house della esso Ente manifestava il proprio interesse a Controparte_1
partecipare al predetto progetto, per la cui realizzazione risultava obbligatoria la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra soggetto esecutore delle attività e le amministrazioni territorialmente competenti;
il 13/10/2013 esso Ente, acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 D. Lgs. 167/2000, con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 52 approvava il protocollo di intesa;
detto protocollo di intesa prevedeva, al punto 3, gli obblighi ai quali era tenuta il C.A.S. “ruoli ed obblighi delle parti nelle varie fasi di progettazione e gestione degli interventi di risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei regi lagni ed, in generale, dell'intera area del bacino idrografico”; a seguito dell'ammissione al finanziamento, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 449 del 18/06/2014, nonché a seguito della sottoscrizione da parte di esso Ente con il C.A.S. del protocollo d'intesa n. 640 del 09/12/2014, con nota protocollata al N. PROT. GEN. 4005 del 04/09/2015, il C.A.S. trasmetteva il Piano Operativo relativo agli interventi da effettuarsi nel territorio Comunale di , concordato con i tecnici del stesso;
nonostante Pt_1 Pt_1
le molteplici comunicazioni e richieste effettuate nei confronti della Giunta
Regionale, del Dirigente dei lavori pubblici della nonché della Controparte_1
volte ad ottenere l'intervento di pulizia e messa Controparte_2
in sicurezza Regi Lagni, le stesse, a tutt'oggi risultavano inevase;
considerata la imminente necessità di intervenire sul territorio alluvionato al fine di ripristinare l'intera zona disagiata, esso Ente dava incarico ad alcune ditte di operare interventi strutturali e di risanamento ambientale;
una volta eseguiti tutti i lavori necessari per l'integrale ripristino delle zone territoriali colpite dall'evento alluvionale, con determinazione n. 377 del 22/10/2014 esso Ente liquidava in favore della ditta
“ l'importo di € 37.195,42 relativo all'esecuzione dei lavori di Controparte_6
pulizia di vari tratti degli alvei demaniali;
con determinazione n. 22 del 29/01/2015 liquidava in favore della ditta “ , l'importo di € 16.884,81 Parte_2
relativo all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione e il ripristino funzionale dei valloni San Giovanni, Delle Nespole e in località Pendina, con determinazione n. 334 del 17/09/2015 liquidava in favore della ditta “Ferraro Sabata
Sabrina” l'importo di € 29.075,20 relativo all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione, la pulizia e il ripristino funzionale dei valloni San Giovanni, Delle
Nespole e in località Pendina, con determinazione n. 342 del 21/09/2015 liquidava in favore della ditta “ l'importo di € 11.887,75 relativo Controparte_6
all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione del vallone San Giovanni - tratto di alveo compreso tra Via B. Craxi e il confine con il Comune di Pago del
Vallo di Lauro, con determinazione n. 510 del 11/12/2015 liquidava in favore della ditta “Ferraro Sabata Sabrina” relativo all'esecuzione dei lavori di urgenza per la sistemazione e il ripristino funzionale dei valloni Pennino, , CP_7 [...]
e Cisternola e con determinazione n. 414 del 02/11/2016 liquidava CP_8 Pt_3
in favore della ditta “ l'importo di € 22.000,00 relativo Controparte_6
all'esecuzione dei lavori di sistemazione e pulizia degli argini e degli alvei lungo i
Regi Lagni in località Pignano, Preturo e Piane.
Tanto rappresentato, rimaste inevase le richieste rivolte agli Enti convenuti volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la pulizia dei canali, il istante Pt_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “➢ in via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della Controparte_3
in persona del Presidente p.t., ovvero della in persona del
[...] CP_9
legale rapp.te p.t., relativamente agli interventi non effettuati all'interno del territorio Comunale di così come previsto dal protocollo di intesa di cui in Pt_1
premessa e, per l'effetto, condannare l'una o l'altra parte convenuta, ovvero entrambe in via solidale tra loro, all'integrale rimborso della somma di € 130.010,20 oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate secondo i predetti indici (cfr.: Cass. 2796/00 in Giust.
Civ. Mass. 200/564; Cass. Civ. 10043 in Giust. Civ. Mass. 200/1667) dall'evento all'integrale soddisfo, il tutto sempre e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con espressa rinuncia all'eventuale esubero…”. Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda.
Restava contumace la Controparte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., depositate le relative memorie, all'udienza del
20.11.2019 il Tribunale sollevava ex officio difetto di giurisdizione in favore del g.a., posto che “… il ha lamentato l'inadempimento ad opera dei Parte_1
convenuti (la ed una società interamente partecipata dalla Controparte_1
) di un accordo amministrativo;
alla luce del disposto dell'art. Controparte_1
133, comma 1, lettera a), n.° 2 del c.p.a. parrebbe trattarsi, quindi, di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A.”; rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 -sexies c.p.c. all'udienza del
24.11.2020.
All'esito, il Tribunale così statuiva:
“A. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo;
B. Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_2
8.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 24.11.2020, con citazione notificata in data 17.05.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., il interponeva appello - iscritto a ruolo il 27.05.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) … dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, e rimetterla dinanzi al Tribunale di Avellino;
… 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna alle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
…”.
Si costituiva la che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 Restava contumace, benché ritualmente evocata in giudizio, la Controparte_2
[...]
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.12.2021, veniva rinviata al 16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al
14.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione.
La depositava comparsa conclusionale l'8.5.2025. Controparte_1
§ 3.
La gravata sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione con le seguenti motivazioni:
“… Tanto premesso, va dato seguito a quanto osservato a verbale alla scorsa udienza e va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo in base alle seguenti considerazioni.
In effetti, l'art. 133 C.P.A. prevede quanto segue per quanto di interesse in questa sede:
“1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
…
2) formazione, conclusione ed esecuzione … degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
”.
Nella presente controversia il ha lamentato il mancato adempimento ad Pt_1
opera delle convenute (che in sostanza si risolvono nella alla luce Controparte_1
del dedotto rapporto di immedesimazione organica) del protocollo suddetto stipulato con il ed ha chiesto il risarcimento dei danni causati dal Parte_1
comportamento asseritamente inadempiente tenuto dalle stesse.
Non si può dubitare che la presente causa rientri nell'ambito della predetta disposizione in cui si discute dell'esecuzione dell'accordo tra le PP.AA. suddette, dovendosi ricondurre al concetto di esecuzione anche il caso di mancato adempimento all'accordo, pena la vanificazione della giurisdizione esclusiva del
G.A. in questa materia, nonché la difficoltà di stabilire quale giudice abbia giurisdizione per il caso in cui siano dedotti fasci di condotte commissive ed omissive da parte della P.A. inadempiente.
Con riferimento poi al rilievo svolto da parte attrice nelle note scritte relativo al fatto che nel caso di specie nell'accordo oggetto di causa si fa riferimento espresso a norme civilistiche, come ad esempio l'art. 1341 c.c. (menzionato dall'art. 6 dell'accordo), questo giudice si limita ad osservare che il riferimento ad una singola norma contenuta nel Codice civile non giustifica di per sé la classificazione dell'accordo per cui è causa come mero contratto di diritto privato.
Basta considerare sul punto che lo stesso art. 15, comma 2, della L. 241/1990 prevede l'applicabilità del comma 2 dell'art. 11 della L. 241/1990, per cui anche gli accordi tra PP.AA. debbono osservare “ove non diversamente previsto, i principi del
Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”.
Si deve quindi piuttosto guardare al contenuto dell'accordo stipulato tra PP.AA.
Nel caso di specie dalla visione dell'accordo oggetto di causa (doc. contrassegnato dal n.° 5 nel foliario della produzione di parte attrice) il lettore può agevolmente rendersi conto del fatto che lo stesso riguarda l'esercizio da parte delle PP.AA. coinvolte delle rispettive funzioni pubbliche in materia di tutela del territorio (anche del ) e di ripristino ambientale e, più nel dettaglio, la definizione de Parte_1
“i ruoli e gli obblighi generali delle parti nelle varie fasi di progettazione e gestione degli interventi di “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei Regi Lagni e in generale dell'intera area del bacino idrografico” a valere sulle risorse del PAC III, con DD n. 449/2014” (v. art. 2 dell'accordo).
Si deve quindi provvedere come da parte dispositiva.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della
(la rimanendo contumace Controparte_2 Controparte_1 non ha sopportato alcuna spesa) e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00;
c) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
d) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018)”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante contesta il rilevato difetto di giurisdizione, assumendo che la società in house, quale è la è società Controparte_2
di diritto privato, solitamente costituita sotto forma di società di capitali (s.p.a), che però lavora come braccio operativo di un ente pubblico, che la controlla come se fosse propria;
che la società in house è dunque una società esterna di diritto privato ma che esercita attività a fini pubblici;
che sono sottoposti al diritto comune sia i rapporti esterni di impresa che quelli di organizzazione di una società in house, mentre i connotati pubblicistici rilevano al solo fine della gestione, senza intaccare le strutture operative;
che l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, ma ciò però non comporta il venir meno della sua natura privatistica, soggetta alle norme codicistiche, come confermato da pronunce del
Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 3033/2017), dotato di una sua autonoma soggettività giuridica, tanto è vero che dello stesso può essere dichiarato il fallimento;
che essendo le società in house delle imprese di diritto privato a fronte di un inadempimento della prestazione la giurisdizione è del Giudice ordinario;
che anche il protocollo d'intesa tra il e la società appellata afferma che trattasi Parte_1
di un accordo che “rappresenta la volontà delle parti” con chiaro riferimento all'accordo quale negozio di carattere privatistico, diverso dagli schemi di accordi o protocolli pubblicistici intercorrenti tra enti e pubbliche amministrazioni.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Le pretese di rimborso spese hanno origine dall'eccepito inadempimento del
Protocollo d'intesa concluso fra il e la Parte_1 Controparte_2
concernente l'attuazione del programma relativo a “Risanamento e
[...]
disinquinamento degli alvei fluviali, ripristino ambientale dei Regi Lagni e, in generale, dell'intera area del bacino idrografico”, ammesso al finanziamento delle risorse del P.A.C. III. Come dedotto dallo stesso Ente istante, per poter beneficiare del detto finanziamento è obbligatoria la stipula dell'anzidetto protocollo volto a determinare gli interventi finanziati da realizzare, le modalità di attuazione di tali interventi e la rendicontazione degli stessi. In sostanza, il Protocollo in questione non eroga tout court un finanziamento in favore del appellante per l'attuazione Pt_1
del programma detto, ma prevede che siano progettati interventi da finanziare tramite le risorse della P.A.C. e tale attività di progettazione implica una serie di attività da parte della elencate al punto 3 del protocollo Controparte_2
rubricato <>; l'erogazione del finanziamento in questione esige, dunque, l'esercizio di una serie di attività non previamente definite, sicché implica l'adozione di decisioni circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, assunte dalla tramite CP_1
l'organismo in house (cfr. Cass sez. un., n.21650/2021,; Cass., Sez. I n. 3196/2017).
Del resto, l'Ente appellante non censura specificatamente la statuizione della gravata sentenza secondo cui <dalla visione dell'accordo oggetto di causa (doc. contrassegnato dal n.° 5 nel foliario della produzione di parte attrice) il lettore può agevolmente rendersi conto del fatto che lo stesso riguarda l'esercizio da parte delle
PP.AA. coinvolte delle rispettive funzioni pubbliche in materia di tutela del territorio
(anche del ) e di ripristino ambientale e, più nel dettaglio, la Parte_1
definizione de “i ruoli e gli obblighi generali delle parti nelle varie fasi di progettazione e gestione degli interventi di “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei Regi Lagni e in generale dell'intera area del bacino idrografico>>.
Piuttosto, il contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario Pt_1
sul presupposto che le società in house rappresentino delle imprese di diritto privato.
Fermo restando, che come evidenziato dallo stesso appellante, la società in house rappresenta la longa manus dell'Ente pubblico, per cui non può ritenersi terzo rispetto all'Amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione stessa (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato , sez. III ,
27/08/2021 , n. 6062), la giurisdizione del g.o. si impone in ragione della circostanza che la res controversa attiene al mancato esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., 28/02/2023 , n. 5972). Tale considerazione, già espressa dalla gravata sentenza e non contestata dal appellante, non viene Pt_1
meno in virtù della natura privatistica dell'organismo in house.
Infine, il richiamo alla volontà delle parti contenuto nel protocollo d'intesa non è sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, siccome non esclude che il medesimo protocollo contempli l'esercizio di funzioni pubbliche, esercizio che rappresenta la ragione per cui la presente controversia va devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Del resto, come già evidenziato dalla gravata sentenza, gli accordi amministrativi restano tali seppur agli stessi, ai sensi dell' art. 11 comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, possano applicarsi i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili (cfr. Consiglio di Stato , sez.
II , 14/11/2019 , n. 7825); gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 15, del contratto privatistico di cui all'art. 1321 c.c. condividono solo l'elemento strutturale dell'accordo, posto che con gli stessi le amministrazioni pubbliche stipulanti coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non compongono un conflitto di interessi di carattere patrimoniale.
La materia degli « accordi destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune », ricade, come statuito dalla gravata sentenza, nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.; la giurisdizione del giudice ordinario può essere affermata solo in relazione a controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale (cfr. Cass. 13/12/2023, n. 34954); nella specie non si contesta il mancato adempimento di specifiche obbligazioni, ma di attività non meglio definite, implicanti l'esercizio di poteri discrezionali, tanto è vero che lo stesso protocollo all'art. 4 prevede che la modalità, la tempistica per la realizzazione degli interventi a farsi e le modalità di rendicontazione delle attività progettuali devono essere definite mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti, che non risulta essere stata stipulata.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 4 co. 9 del medesimo D.M.
55/14, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
260.000,00, che rappresenta il disputatum. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con citazione notificata in data 17.05.2021, avverso la sentenza in epigrafe Pt_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
[...]
7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.