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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15403/2024 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In data 21.11.2024 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si è svolto l'esame dell'interdicendo e, all'esito, è stato nominato Tutore provvisorio il padre del medesimo.
È stata dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Il PM ha instato nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
pagina 1 di 3 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da “Malattia di Huntington Controparte_1 manifestatasi nel 2016 associata successivamente a grave deficit cognitivo a carico di quasi tutte le funzioni superiori (della memoria sia a breve, che di lavoro, che visuospaziale, dell'attenzione, del controllo inibitori) e gravi disturbi motori con difficoltà alla deambulazione che viene peggiorata per la presenza di movimento involontari.” (cfr. Certificazione medica del 12.8.2024).
L'interdicendo è ricoverato presso la struttura sanitaria “Piccola Casa della Divina Provvidenza” di Mappano sin dal 6.08.2024, ove, stante la propria condizione clinica, viene seguito ed assistito dal personale della struttura, attesa la necessità di assistenza in ogni attività della sua vita, così come dichiarato in udienza dalla dr.ssa , assistente sociale in servizio presso la struttura Persona_1 che segue l'interdicendo (v. verbale di udienza).
A causa delle patologie dalle quali risulta affetto, l'interdicendo è stato dichiarato “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%” dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, che lo ha riconosciuto affetto da “Corea di Huntington in progressione. Protrusione discale L5-S1. Depressione severa.” in sede di visita medico-legale del 10.04.2020 (cfr. Verbale visita medico-collegiale).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo, che non è stato in grado di rispondere alle domande che gli sono state rivolte dal Giudice (v. verbale d'udienza del 21.11.24).
Le condizioni psichiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite a carico dell'Erario come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002, attesa la natura della causa e la mancata opposizione del resistente.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 il 10/10/1979;
PONE le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
DISPONE, ai sensi dell'art 145 comma 2 DPR 115/2002, che il tutore presenti, entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. c) DPR 115/2002;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28.03.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15403/2024 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In data 21.11.2024 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si è svolto l'esame dell'interdicendo e, all'esito, è stato nominato Tutore provvisorio il padre del medesimo.
È stata dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Il PM ha instato nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
pagina 1 di 3 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da “Malattia di Huntington Controparte_1 manifestatasi nel 2016 associata successivamente a grave deficit cognitivo a carico di quasi tutte le funzioni superiori (della memoria sia a breve, che di lavoro, che visuospaziale, dell'attenzione, del controllo inibitori) e gravi disturbi motori con difficoltà alla deambulazione che viene peggiorata per la presenza di movimento involontari.” (cfr. Certificazione medica del 12.8.2024).
L'interdicendo è ricoverato presso la struttura sanitaria “Piccola Casa della Divina Provvidenza” di Mappano sin dal 6.08.2024, ove, stante la propria condizione clinica, viene seguito ed assistito dal personale della struttura, attesa la necessità di assistenza in ogni attività della sua vita, così come dichiarato in udienza dalla dr.ssa , assistente sociale in servizio presso la struttura Persona_1 che segue l'interdicendo (v. verbale di udienza).
A causa delle patologie dalle quali risulta affetto, l'interdicendo è stato dichiarato “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%” dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, che lo ha riconosciuto affetto da “Corea di Huntington in progressione. Protrusione discale L5-S1. Depressione severa.” in sede di visita medico-legale del 10.04.2020 (cfr. Verbale visita medico-collegiale).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo, che non è stato in grado di rispondere alle domande che gli sono state rivolte dal Giudice (v. verbale d'udienza del 21.11.24).
Le condizioni psichiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite a carico dell'Erario come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002, attesa la natura della causa e la mancata opposizione del resistente.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 il 10/10/1979;
PONE le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
DISPONE, ai sensi dell'art 145 comma 2 DPR 115/2002, che il tutore presenti, entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. c) DPR 115/2002;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28.03.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3