Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
La regola posta dall'art. 78 cod. pen. non vuol significare che un soggetto, il quale abbia riportato plurime condanne a pene temporanee, non possa alla fine rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore (quando si tratti di reclusione) a trenta anni, essendo detto limite suscettibile necessariamente di superamento quando il medesimo soggetto, nel corso della espiazione, commetta ulteriori reati la cui pena dovrà essere aggiunta, mediante formazione di un nuovo provvedimento di cumulo, a quella che risultava da espiare alla data di commissione di detti reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 13/06/2000
l. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 4361
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 07867/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) VA RC n. il 20.05.1950
avverso ordinanza del 13.12.1999 C. ASS. APP. di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DELEHAyE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo
Con ordinanza del 13-12-1999, la Corte di Assise di Appello di Venezia rigettava il ricorso, presentato nell'interesse di NI MA avverso il provvedimento di cumulo, emesso il 4-10-1999 dal Procuratore Generale e col quale la pena complessiva era stata determinata in anni 28 mesi 1 e giorni 15 di reclusione, perché sarebbe stato violato il disposto degli artt. 78 n. 1 e 80 c.p., secondo cui non può essere superato il quintuplo della più grave delle pene concorrenti.
Riteneva, invece, la Corte territoriale che, avendo il NI commesso i reati negli intervalli tra i vari periodi di detenzione, sofferti in relazione ai provvedimenti di cumulo anteriori a quello impugnato, doveva procedersi ad unificare le pene concorrenti attraverso delle operazioni distinte per imputare i periodi di carcerazione presofferta alle singole condanne, applicando la regola di cui agli artt. 78 ed 80 c.p. citati ai singoli totali e non a quello complessivo.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, eccependo che era stato il Procuratore Generale a richiedere la formazione di un nuovo cumulo globale a carico del NI e non avrebbe, quindi, potuto eseguire dei conteggi separati, facendo rivivere quei provvedimenti parziali dei quali aveva domandato la revoca.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stato, infatti, eccepito che la Corte territoriale avrebbe eseguito il calcolo con modalità erronee, in quanto ha considerato il tetto massimo del quintuplo della pena in relazione ai singoli provvedimenti di cumulo, presi in considerazione, mentre avrebbe dovuto applicare il correttivo di cui agli artt. 78 ed 80 c.p. alla pena totale irrogata con le varie condanne.
Tale tesi non può essere condivisa, in quanto è ormai un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che "la regola posta dall'art. 78 cod. pen. non vuol significare che un soggetto, il quale abbia riportato plurime condanne a pene temporanee non possa rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore (quando si tratti di reclusione) a trenta anni, essendo detto limite suscettibile necessariamente di superamento quando il medesimo soggetto, nel corso della espiazione, commetta ulteriori reati la cui pena dovrà essere aggiunta, mediante formazione di un nuovo provvedimento di cumulo, a quella che risultava da espiare alla data di commissione di detti reati." Sez. I, 28-2-1992, n. 266, Pilone;
conformi tra le altre Sez. I, 18-5-1993, Galdo, RV. 194.618 ). Questo ovviamente comporta che nel caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell'inizio della espiazione e, in parte, nel corso di questa, occorre unificare anzitutto quelle relative a tutte le condanne del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i delitti commessi nel corso dell'espiazione, secondo il loro ordine cronologico.
In ciascuno dei conteggi parziali va compresa la porzione di pena, determinata con quello precedente ed ancora da espiare alla data di commissione del nuovo reato, unitamente a quella irrogata per quest'ultimo, e così via fino all'ultima condanna presa in considerazione: questo è, appunto, il metodo seguito dalla Corte territoriale, sicché ogni doglianza in merito deve essere disattesa. A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso appare giusto condannare il ricorrente, oltre che alle spese del giudizio, anche al pagamento della somma di L. 1 .000.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000