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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Via Napoli 21 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 707 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 708 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare estinto il giudizio e compensare le spese di lite";
Resistente: "dichiarare estinto il giudizio e compensare le spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...](Aq), ex se difeso, ha impugnato, chiedendone l'annullamento: 1) l'avviso di accertamento n. 707 del 7 ottobre 2024, relativo a Tasi, per l'anno
2019, notificato in data 5 novembre 2024, per complessivi €.496,62; 2) l'avviso di accertamento n. 708 del
7 ottobre 2024, relativo a Imu, per l'anno 2019, notificato in data 5 novembre 2024, per complessivi €.2.601,29; entrambi gli impugnati avvisi di accertamento sono stati emessi dalla società AN Tributi S.r.l., in qualità di concessionaria del servizio per il Comune di Scanno.
Entrambi gli impugnati avvisi fanno riferimento ad immobile sito in Scanno, ove il ricorrente afferma di avere residenza e dimora abituale. Precisa che, in passato, aveva ricevuto, nel 2022 e nel 2023, da parte del
Comune di Scanno, due altri accertamenti (per Imu e Tasi relativi agli anni 2016 e 2017) e che si recava più volte presso l'Ufficio Tributi del Comune di Scanno, al fine di discutere della propria posizione, ma gli era comunicato che ogni questione era «congelata», in quanto il Comune era commissariato e che le dipendenti della Cooperativa a cui era stato appaltato il servizio di riscossione erano «in imminente uscita e probabile cessazione dal servizio». Aggiunge che anche nel corso del 2023 si recava più volte presso gli Uffici comunali e che il 25 febbraio 2023 forniva la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio innanzi al funzionario dell'Ufficio del Comune (allegando le fatture per consumi per le utenze riferite agli anni 2016 e 2017): «Ho sempre utilizzato l'immobile di mia proprietà nel condominio Nominativo_1 come appoggio sostanziale ed abituale per l'attività lavorativa svolta nel centro Italia. Il nucleo familiare è composto da mia moglie e tre figli che vivono a Roma per motivi di lavoro e studio. Pur utilizzando detta dimora ho tuttavia necessità di recarmi a Roma per problemi di salute (ipertensione arteriosa-sovrappeso) che mi trattengono per diversi periodi per sottopormi ad esami e controlli medici. Allego documenti relativi ai consumi (elettrici-idrici e di gasolio) sostenuti precisando che ho sempre utilizzando un solo piano di casa riscaldato dal camino. Ho usufruito dell'abitazione nel rispetto della legge, ritenendola dimora abituale nel senso riconosciuto dalla Corte cost.
n. 209/2022» (dichiarazione mai contestata).
Aggiunge che nell'ottobre 2023, la società AN, per conto del Comune, notificava due avvisi di accertamento (671 e 672 del 18 settembre 2023, relativi a Tasi e Imu, per l'anno 2018), entrambi oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila (R.G. n. 91/2024). In data 5 novembre 2024, la società AN, per conto del Comune, notificava gli avvisi di accertamento oggi impugnati, i quali sono del tutto sovrapponibili, quanto a motivazione e istruttoria, a quelli relativi al 2018, impugnati nel giudizio R.
G. n. 91/2024.
Eccepisce: 1) violazione dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, degli artt. 7 e 10 della l. n. 212 del
2000 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell'art. 24 Cost. e del principio della collaborazione e della buona fede;
eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, per grave difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti e per manifesta contraddittorietà; 2) violazione dell'art.
2-bis della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste;
3) in subordine: violazione e falsa applicazione dei principi di legge, come interpretati dalla corte costituzionale con sentenza n. 209 del
2022, con riferimento all'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, come modificato dalla l. n. 147 del 2013 e all'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della l. n. 160 del 2019; 4) in ulteriore subordine: violazione dell'art. 43 cod. civ. laddove il legislatore qualifica il concetto di residenza, domicilio e dimora a fronte del riconoscimento pacifico e mai revocato della residenza da parte del Comune di Scanno e della violazione dell'obbligo di aggiornamento della tenuta dei registri anagrafici;
violazione degli artt. 2, 4 e 8 della l. n. 1228 del 1954 e successive modifiche. La società AN Tributi S.r.l. (c.f. 01412920439), con sede legale in Corridonia (Mc), quale
Concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno (Aq), come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Afferma che, con sentenza n.6/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila in data
17.12.2024, a conclusione del procedimento instaurato dal ricorrente per il mancato pagamento dell'Imu e della Tasi per l'annualità 2018, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
Il ricorrente, nelle more del giudizio, ha depositato “Dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992” accettata dalla AN Tributi srl.
Il ricorrente afferma che, in data 20 dicembre 2025, ha presentato istanza di rateizzazione di Imu e Tasi di cui agli impugnati avvisi di accertamento e dichiara di rinunciare al ricorso, con richiesta alla Corte di voler dichiarare estinto il giudizio e di voler compensare le spese di lite.
Va rilevato che la predetta “Dichiarazione” è stata sottoscritta, per accettazione della rinuncia e della richiesta di compensazione delle spese di lite, dalla AN Tributi srl.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugnava, chiedendone l'annullamento, n. 2 avvisi di accertamento (n. 707 del 7 ottobre
2024, relativo a TASI, per l'anno 2019, e n. 708 del 7 ottobre 2024, relativo a IMU, per l'anno 2019), entrambi emessi dalla società AN Tributi S.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di accertamento IMU per il Comune di Scanno.
Il ricorrente eccepiva: 1) violazione degli artt. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, 7 e 10 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell'art. 24 Cost. e del principio di collaborazione e di buona fede;
carenza assoluta di motivazione, grave difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e manifesta contraddittorietà; 2) violazione dell'art.
2-bis della l. n. 241 del 1990; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste;
3) in subordine: violazione e falsa applicazione dei principi di legge;
4) in ulteriore subordine: violazione dell'art. 43 cod. civ.; violazione degli artt. 2, 4 e 8 della l. n. 1228 del 1954 e successive modifiche.
2. - La società AN Tributi S.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che, con la sentenza n.6/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila in data 17.12.2024 aveva rigettato ricorso instaurato dal ricorrente per il mancato pagamento dell'IMU e della TASI per la precedente annualità 2018.
3. - Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato “Dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992” accettata dalla AN Tributi srl.
Il ricorrente avanza dunque richiesta alla Corte di voler dichiarare estinto il giudizio e di voler compensare le spese di lite, segnalando che tale “Dichiarazione” è stata sottoscritta, per accettazione della rinuncia e della richiesta di compensazione delle spese di lite, dalla AN Tributi srl.
4. – Per le ragioni sopra esposte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Via Napoli 21 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 707 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 708 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare estinto il giudizio e compensare le spese di lite";
Resistente: "dichiarare estinto il giudizio e compensare le spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...](Aq), ex se difeso, ha impugnato, chiedendone l'annullamento: 1) l'avviso di accertamento n. 707 del 7 ottobre 2024, relativo a Tasi, per l'anno
2019, notificato in data 5 novembre 2024, per complessivi €.496,62; 2) l'avviso di accertamento n. 708 del
7 ottobre 2024, relativo a Imu, per l'anno 2019, notificato in data 5 novembre 2024, per complessivi €.2.601,29; entrambi gli impugnati avvisi di accertamento sono stati emessi dalla società AN Tributi S.r.l., in qualità di concessionaria del servizio per il Comune di Scanno.
Entrambi gli impugnati avvisi fanno riferimento ad immobile sito in Scanno, ove il ricorrente afferma di avere residenza e dimora abituale. Precisa che, in passato, aveva ricevuto, nel 2022 e nel 2023, da parte del
Comune di Scanno, due altri accertamenti (per Imu e Tasi relativi agli anni 2016 e 2017) e che si recava più volte presso l'Ufficio Tributi del Comune di Scanno, al fine di discutere della propria posizione, ma gli era comunicato che ogni questione era «congelata», in quanto il Comune era commissariato e che le dipendenti della Cooperativa a cui era stato appaltato il servizio di riscossione erano «in imminente uscita e probabile cessazione dal servizio». Aggiunge che anche nel corso del 2023 si recava più volte presso gli Uffici comunali e che il 25 febbraio 2023 forniva la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio innanzi al funzionario dell'Ufficio del Comune (allegando le fatture per consumi per le utenze riferite agli anni 2016 e 2017): «Ho sempre utilizzato l'immobile di mia proprietà nel condominio Nominativo_1 come appoggio sostanziale ed abituale per l'attività lavorativa svolta nel centro Italia. Il nucleo familiare è composto da mia moglie e tre figli che vivono a Roma per motivi di lavoro e studio. Pur utilizzando detta dimora ho tuttavia necessità di recarmi a Roma per problemi di salute (ipertensione arteriosa-sovrappeso) che mi trattengono per diversi periodi per sottopormi ad esami e controlli medici. Allego documenti relativi ai consumi (elettrici-idrici e di gasolio) sostenuti precisando che ho sempre utilizzando un solo piano di casa riscaldato dal camino. Ho usufruito dell'abitazione nel rispetto della legge, ritenendola dimora abituale nel senso riconosciuto dalla Corte cost.
n. 209/2022» (dichiarazione mai contestata).
Aggiunge che nell'ottobre 2023, la società AN, per conto del Comune, notificava due avvisi di accertamento (671 e 672 del 18 settembre 2023, relativi a Tasi e Imu, per l'anno 2018), entrambi oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila (R.G. n. 91/2024). In data 5 novembre 2024, la società AN, per conto del Comune, notificava gli avvisi di accertamento oggi impugnati, i quali sono del tutto sovrapponibili, quanto a motivazione e istruttoria, a quelli relativi al 2018, impugnati nel giudizio R.
G. n. 91/2024.
Eccepisce: 1) violazione dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, degli artt. 7 e 10 della l. n. 212 del
2000 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell'art. 24 Cost. e del principio della collaborazione e della buona fede;
eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, per grave difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti e per manifesta contraddittorietà; 2) violazione dell'art.
2-bis della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste;
3) in subordine: violazione e falsa applicazione dei principi di legge, come interpretati dalla corte costituzionale con sentenza n. 209 del
2022, con riferimento all'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, come modificato dalla l. n. 147 del 2013 e all'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della l. n. 160 del 2019; 4) in ulteriore subordine: violazione dell'art. 43 cod. civ. laddove il legislatore qualifica il concetto di residenza, domicilio e dimora a fronte del riconoscimento pacifico e mai revocato della residenza da parte del Comune di Scanno e della violazione dell'obbligo di aggiornamento della tenuta dei registri anagrafici;
violazione degli artt. 2, 4 e 8 della l. n. 1228 del 1954 e successive modifiche. La società AN Tributi S.r.l. (c.f. 01412920439), con sede legale in Corridonia (Mc), quale
Concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno (Aq), come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Afferma che, con sentenza n.6/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila in data
17.12.2024, a conclusione del procedimento instaurato dal ricorrente per il mancato pagamento dell'Imu e della Tasi per l'annualità 2018, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
Il ricorrente, nelle more del giudizio, ha depositato “Dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992” accettata dalla AN Tributi srl.
Il ricorrente afferma che, in data 20 dicembre 2025, ha presentato istanza di rateizzazione di Imu e Tasi di cui agli impugnati avvisi di accertamento e dichiara di rinunciare al ricorso, con richiesta alla Corte di voler dichiarare estinto il giudizio e di voler compensare le spese di lite.
Va rilevato che la predetta “Dichiarazione” è stata sottoscritta, per accettazione della rinuncia e della richiesta di compensazione delle spese di lite, dalla AN Tributi srl.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugnava, chiedendone l'annullamento, n. 2 avvisi di accertamento (n. 707 del 7 ottobre
2024, relativo a TASI, per l'anno 2019, e n. 708 del 7 ottobre 2024, relativo a IMU, per l'anno 2019), entrambi emessi dalla società AN Tributi S.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di accertamento IMU per il Comune di Scanno.
Il ricorrente eccepiva: 1) violazione degli artt. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, 7 e 10 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell'art. 24 Cost. e del principio di collaborazione e di buona fede;
carenza assoluta di motivazione, grave difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e manifesta contraddittorietà; 2) violazione dell'art.
2-bis della l. n. 241 del 1990; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste;
3) in subordine: violazione e falsa applicazione dei principi di legge;
4) in ulteriore subordine: violazione dell'art. 43 cod. civ.; violazione degli artt. 2, 4 e 8 della l. n. 1228 del 1954 e successive modifiche.
2. - La società AN Tributi S.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che, con la sentenza n.6/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila in data 17.12.2024 aveva rigettato ricorso instaurato dal ricorrente per il mancato pagamento dell'IMU e della TASI per la precedente annualità 2018.
3. - Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato “Dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992” accettata dalla AN Tributi srl.
Il ricorrente avanza dunque richiesta alla Corte di voler dichiarare estinto il giudizio e di voler compensare le spese di lite, segnalando che tale “Dichiarazione” è stata sottoscritta, per accettazione della rinuncia e della richiesta di compensazione delle spese di lite, dalla AN Tributi srl.
4. – Per le ragioni sopra esposte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)