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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2769 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Squillace (CZ), Parte_1 C.F._1 alla Via Fontana Vecchia n.1, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Mungo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2 alla Via F. Acri n.95, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mantelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 entrambi i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta riconciliazione dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2022, – premesso di aver Parte_1 contratto con matrimonio concordatario in Squillace (CZ) il 22 maggio Controparte_1
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 1 di 6 2005, in costanza del quale erano nati due figli, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), entrambi studenti – chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo a causa dei “comportamenti vessatori e maltrattanti” che il aveva posto in essere durante la vita matrimoniale in danno della moglie, CP_1 vittima di aggressioni fisiche e verbali.
Esponeva, in particolare, di aver sporto nei confronti del coniuge denuncia-querela a seguito dell'ennesimo litigio avvenuto in data 14 febbraio 2022, nel corso del quale “veniva colpita dal marito al volto e alla testa con pugni”. A seguito di ciò, al - sottoposto, pertanto, CP_1
a procedimento penale – veniva applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con ordinanza dell'11 marzo 2022.
Domandava, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli minori, e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso di sé ed esercizio del diritto-dovere di visita del padre secondo “le modalità più opportune in relazione all'interesse e alle esigenze degli stessi”;
l'assegnazione della casa familiare;
la previsione dell'obbligo per il di versare a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente e dei figli un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 850,00 (di cui euro 500,00 mensili per entrambi i figli ed euro 350,00 mensili per la moglie), “o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio”, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Infine, domandava l'attribuzione in suo favore dell'importo “dell'ANF mensile conferito nell'interesse esclusivo di entrambi i figli minori”, percepito interamente dal coniuge. Vinte le spese.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 marzo 2023, CP_1
si costituiva in giudizio impugnando e contestando la fondatezza dell'avverso
[...] ricorso.
Censurava, in particolare, la veridicità degli asseriti comportamenti vessatori e maltrattanti che la ricorrente gli addebitava ed asseriva, al contrario, di aver subito durante la vita matrimoniale “angherie di tutti i generi da parte della moglie”, la quale era solita porre “in essere liti furibonde, scenate e discussioni animate anche per futili motivi, tanto in casa che nell'esercizio (salone di parrucchiere) del marito”.
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 2 di 6 Rappresentava, inoltre, di aver un rapporto sereno ed amorevole con i figli e di provvedere, in particolare, in via esclusiva al mantenimento di , atteso che il ragazzo aveva “scelto Per_1 di abitare con lui, a casa della nonna”, nonché di provvedere dal mese di dicembre 2022 al versamento in favore della ricorrente di una somma mensile di € 300,00.
Pur non opponendosi, dunque, alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di affidamento esclusivo dei figli.
Domandava, in particolare, l'affidamento condiviso dei minori e con Per_1 Per_2 collocazione del primo presso il padre e del secondo presso la madre;
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in considerazione della coabitazione con il figlio più piccolo;
la regolamentazione dei tempi di visita compatibilmente con gli impegni scolastici e le altre attività extra-scolastiche della prole;
l'obbligo per il resistente di corrispondere per il mantenimento della moglie e del figlio un importo mensile di € 200,00, oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 4 aprile 2023, in cui i coniugi comparivano personalmente, il Presidente dell'intestato
Tribunale, con separata ordinanza del 18 aprile 2023 autorizzava gli stessi a vivere separatamente e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento congiunto dei figli minori, il collocamento del figlio presso la madre e del figlio presso il padre e Per_2 Per_1 regolamentava il diritto di visita del genitore rispettivamente non collocatario prevedendo le seguenti modalità: “compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative, il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana ed, inoltre,
a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze dei minori;
ancora, di tenerli con sé: a) durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto dell'esigenze dei bambini, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di 4 giorni consecutivi durante le festività natalizie in modo da consentire ai genitori di trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di capodanno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, sempre che il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 3 di 6 si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura della prole”.
Inoltre, assegnava alla ricorrente la casa coniugale e poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla la somma di € 100,00 a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento del figlio e di € 150,00 per il mantenimento della stessa, oltre Per_2 alla metà dell'importo degli assegni familiari percepiti dall'INPS.
Poneva, altresì, a carico della l'obbligo di corrispondere al resistente la somma di € Pt_1
100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e disponeva che Per_1 entrambi i coniugi provvedessero alle spese straordinarie del figlio con ciascuno di essi rispettivamente convivente.
Infine, nominava quale G.I. il dott. Liberato Faccenda e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questi l'udienza del 12 settembre 2023.
1.4. Depositate le rispettive memorie integrative, all'esito della predetta udienza il G.I. concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e fissava per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle richieste medesime l'udienza cartolare del 20 febbraio 2024, all'esito della quale veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 16 aprile 2024.
Alla predetta udienza i coniugi, comparsi personalmente, manifestavano “la volontà di voler tentare una riconciliazione”; sicché – su richiesta dei rispettivi difensori - la causa era differita all'udienza del 2 luglio 2024, poi rinviata con provvedimento pronunciato fuori udienza al 17 settembre 2024.
1.5. In ragione del tramutamento di funzioni del G.I. intervenuto nelle more, il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore con provvedimento del Presidente della Prima
Sezione Civile del 22 ottobre 2024.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti rappresentavano di essersi riconciliate e di aver ripristinato sia la coabitazione che la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, rinvio per la produzione di dichiarazione sottoscritta dai coniugi.
All'udienza del 20 marzo 2025, entrambi i difensori precisavano le conclusioni chiedendo, in ragione dell'intervenuta riconciliazione, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 4 di 6 La causa veniva, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione, stante l'espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ai sensi dell'art. 154 c.c. la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
14037 del 21 maggio 2021; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19535 del 17 settembre
2014).
Ed invero, “In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” (Cass. Civile, Sez. II,
Ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2018).
2.1. Nel caso di specie, il Collegio osserva che a seguito della intervenuta riconciliazione preannunciata dai rispettivi difensori all'udienza del 13 marzo 2025 (cfr. verbale di udienza), entrambi i coniugi – per il tramite dei propri legali - hanno depositato dichiarazione sottoscritta rappresentando di aver ripristinato la coabitazione e, con essa, la comunione materiale e spirituale a far data da maggio 2024 (cfr. dichiarazione depositata dalla ricorrente in data 17 marzo 2025 e dal resistente il 18 marzo 2025).
Dichiarazioni che, sotto il profilo probatorio, il Collegio ritiene assumere valore confessorio e, come tali, idonee a dimostrare l'effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sicché – ai sensi dell'art. 154 c.c. – ricorre nel caso di specie un'ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e non già di cessazione
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 5 di 6 della materia del contendere, dovendosi intendere abbandonata la proposta domanda di separazione.
3. In considerazione dell'intervenuta riconciliazione e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2769 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 5 maggio
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2769 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Squillace (CZ), Parte_1 C.F._1 alla Via Fontana Vecchia n.1, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Mungo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2 alla Via F. Acri n.95, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mantelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 entrambi i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta riconciliazione dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2022, – premesso di aver Parte_1 contratto con matrimonio concordatario in Squillace (CZ) il 22 maggio Controparte_1
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 1 di 6 2005, in costanza del quale erano nati due figli, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), entrambi studenti – chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo a causa dei “comportamenti vessatori e maltrattanti” che il aveva posto in essere durante la vita matrimoniale in danno della moglie, CP_1 vittima di aggressioni fisiche e verbali.
Esponeva, in particolare, di aver sporto nei confronti del coniuge denuncia-querela a seguito dell'ennesimo litigio avvenuto in data 14 febbraio 2022, nel corso del quale “veniva colpita dal marito al volto e alla testa con pugni”. A seguito di ciò, al - sottoposto, pertanto, CP_1
a procedimento penale – veniva applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con ordinanza dell'11 marzo 2022.
Domandava, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli minori, e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso di sé ed esercizio del diritto-dovere di visita del padre secondo “le modalità più opportune in relazione all'interesse e alle esigenze degli stessi”;
l'assegnazione della casa familiare;
la previsione dell'obbligo per il di versare a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente e dei figli un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 850,00 (di cui euro 500,00 mensili per entrambi i figli ed euro 350,00 mensili per la moglie), “o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio”, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Infine, domandava l'attribuzione in suo favore dell'importo “dell'ANF mensile conferito nell'interesse esclusivo di entrambi i figli minori”, percepito interamente dal coniuge. Vinte le spese.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 marzo 2023, CP_1
si costituiva in giudizio impugnando e contestando la fondatezza dell'avverso
[...] ricorso.
Censurava, in particolare, la veridicità degli asseriti comportamenti vessatori e maltrattanti che la ricorrente gli addebitava ed asseriva, al contrario, di aver subito durante la vita matrimoniale “angherie di tutti i generi da parte della moglie”, la quale era solita porre “in essere liti furibonde, scenate e discussioni animate anche per futili motivi, tanto in casa che nell'esercizio (salone di parrucchiere) del marito”.
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 2 di 6 Rappresentava, inoltre, di aver un rapporto sereno ed amorevole con i figli e di provvedere, in particolare, in via esclusiva al mantenimento di , atteso che il ragazzo aveva “scelto Per_1 di abitare con lui, a casa della nonna”, nonché di provvedere dal mese di dicembre 2022 al versamento in favore della ricorrente di una somma mensile di € 300,00.
Pur non opponendosi, dunque, alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di affidamento esclusivo dei figli.
Domandava, in particolare, l'affidamento condiviso dei minori e con Per_1 Per_2 collocazione del primo presso il padre e del secondo presso la madre;
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in considerazione della coabitazione con il figlio più piccolo;
la regolamentazione dei tempi di visita compatibilmente con gli impegni scolastici e le altre attività extra-scolastiche della prole;
l'obbligo per il resistente di corrispondere per il mantenimento della moglie e del figlio un importo mensile di € 200,00, oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 4 aprile 2023, in cui i coniugi comparivano personalmente, il Presidente dell'intestato
Tribunale, con separata ordinanza del 18 aprile 2023 autorizzava gli stessi a vivere separatamente e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento congiunto dei figli minori, il collocamento del figlio presso la madre e del figlio presso il padre e Per_2 Per_1 regolamentava il diritto di visita del genitore rispettivamente non collocatario prevedendo le seguenti modalità: “compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative, il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana ed, inoltre,
a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze dei minori;
ancora, di tenerli con sé: a) durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto dell'esigenze dei bambini, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di 4 giorni consecutivi durante le festività natalizie in modo da consentire ai genitori di trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di capodanno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, sempre che il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 3 di 6 si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura della prole”.
Inoltre, assegnava alla ricorrente la casa coniugale e poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla la somma di € 100,00 a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento del figlio e di € 150,00 per il mantenimento della stessa, oltre Per_2 alla metà dell'importo degli assegni familiari percepiti dall'INPS.
Poneva, altresì, a carico della l'obbligo di corrispondere al resistente la somma di € Pt_1
100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e disponeva che Per_1 entrambi i coniugi provvedessero alle spese straordinarie del figlio con ciascuno di essi rispettivamente convivente.
Infine, nominava quale G.I. il dott. Liberato Faccenda e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questi l'udienza del 12 settembre 2023.
1.4. Depositate le rispettive memorie integrative, all'esito della predetta udienza il G.I. concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e fissava per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle richieste medesime l'udienza cartolare del 20 febbraio 2024, all'esito della quale veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 16 aprile 2024.
Alla predetta udienza i coniugi, comparsi personalmente, manifestavano “la volontà di voler tentare una riconciliazione”; sicché – su richiesta dei rispettivi difensori - la causa era differita all'udienza del 2 luglio 2024, poi rinviata con provvedimento pronunciato fuori udienza al 17 settembre 2024.
1.5. In ragione del tramutamento di funzioni del G.I. intervenuto nelle more, il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore con provvedimento del Presidente della Prima
Sezione Civile del 22 ottobre 2024.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti rappresentavano di essersi riconciliate e di aver ripristinato sia la coabitazione che la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, rinvio per la produzione di dichiarazione sottoscritta dai coniugi.
All'udienza del 20 marzo 2025, entrambi i difensori precisavano le conclusioni chiedendo, in ragione dell'intervenuta riconciliazione, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 4 di 6 La causa veniva, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione, stante l'espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ai sensi dell'art. 154 c.c. la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
14037 del 21 maggio 2021; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19535 del 17 settembre
2014).
Ed invero, “In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” (Cass. Civile, Sez. II,
Ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2018).
2.1. Nel caso di specie, il Collegio osserva che a seguito della intervenuta riconciliazione preannunciata dai rispettivi difensori all'udienza del 13 marzo 2025 (cfr. verbale di udienza), entrambi i coniugi – per il tramite dei propri legali - hanno depositato dichiarazione sottoscritta rappresentando di aver ripristinato la coabitazione e, con essa, la comunione materiale e spirituale a far data da maggio 2024 (cfr. dichiarazione depositata dalla ricorrente in data 17 marzo 2025 e dal resistente il 18 marzo 2025).
Dichiarazioni che, sotto il profilo probatorio, il Collegio ritiene assumere valore confessorio e, come tali, idonee a dimostrare l'effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sicché – ai sensi dell'art. 154 c.c. – ricorre nel caso di specie un'ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e non già di cessazione
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 5 di 6 della materia del contendere, dovendosi intendere abbandonata la proposta domanda di separazione.
3. In considerazione dell'intervenuta riconciliazione e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2769 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 5 maggio
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2769/2022 - Pagina 6 di 6