Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159 del 2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Reggio Calabria, via B. Buozzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Natale Polimeni che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
– appellante-
E
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
-appellati contumaci -
oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 1166/2019, pubblicata il 27.08.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 4.10.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto: riformare la sentenza del
in via subordinata, Controparte_1 previa rinnovazione della CTU, accertare e dichiarare che i danni riportati dalla ORa CP_1 sono inferiori a quelli indicati dal Tribunale e ridurre, di conseguenza, la condanna del primo
Giudice; condannare parte appellata alla integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, , Parte_1 CP_2
e le in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_4 pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. Parte_1 nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 25.07.2013; per l'effetto, condannare
[...] quest'ultimo, unitamente ed in solido con il proprietario del motoveicolo, sig. , e la CP_2
quale impresa designata nell'ambito della procedura Controparte_5 di competenza del Fondo di Garanzie per le vittime della strada, al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di un importo a titolo di risarcimento integrale del danno;
in particolare, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla liquidazione della somma di €. 6.369,00, a favore della sig.ra a titolo di danni patrimoniali;
condannare i convenuti, in solido, a Controparte_1 titolo di danni non patrimoniali complessivamente intesi, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'evento per cui è causa, riconoscendo a tale titolo, alla Sig.ra la somma di CP_1
€. 82.833,00, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;
pertanto, condannare complessivamente i convenuti, in solido tra loro, alla liquidazione dell'importo di €. 89.202,00, da cui detrarre la somma di €. 9.629,00 già versata a titolo di acconto;
in subordine, operare una valutazione equitativa degli importi a favore dell'istante, spettanti per i titoli e sotto i profili tutti evidenziati, sia quale danno patrimoniale sia quale danno non patrimoniale, in conseguenza dell'accertato sinistro stradale e sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'evento per cui è causa all'effettivo soddisfo, detraendo dall'ammontare complessivo quanto erogato dalla Compagnia di Assicurazioni a titolo di parziale risarcimento e acconto sulla maggiore somma Controparte_4 spettante alla Sig.ra Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi CP_1 in favore dei costituiti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non aver riscosso i secondi”.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 25.07.2013, alle ore 15:30 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Punto 75, tg. AC796LJ, ed effettuava, con luce semaforica verde ed a velocità moderata, manovra di attraversamento dell'intersezione insistente sulla Strada
Statale Jonica 106 - per immettersi in via Sottolume (direzione mare-monte) - improvvisamente veniva impattata, sulla fiancata laterale sinistra, dal motoveicolo Suzuki GS75X 750, targato RC63934, di proprietà di e condotta nell'occasione dal CP_2 [...]
che procedendo ad altissima velocità - su strada sottoposta a limite Parte_1 massimo di 50 km/h – e malgrado la luce dell'impianto semaforico fosse rossa, ometteva di arrestare la marcia;
-che, a causa delle lesioni riportate, veniva prontamente condotta in autombulanza presso l'Ospedale di Reggio Calabria ove le veniva diagnosticata la “frattura scomposta sottoglenoidea scapola sinistra e fratture cistali multiple emitorace omolaterale in soggetto diabetico, ipotiroideo ed acromegalico”;
-che, sul teatro dell'incidente, intervenivano gli agenti del Comando di Polizia Stradale di Reggio Calabria per i necessari accertamenti;
-che la responsabilità del sinistro era addebitabile, esclusivamente, alla condotta di guida del che, peraltro, circolava a bordo del motoveicolo sprovvisto di copertura Pt_1 assicurativa;
-di avere, perciò, inoltrato richiesta risarcitoria al Fondo di della Parte_2 strada ed all'impresa assicurativa in qualità di impresa designata Controparte_4 territorialmente competente;
-di avere ricevuto, dalla predetta Compagnia, la somma complessiva di €. 9.629,00 - di cui €.1.000,00 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale ed €. 8.629,00 a titolo di risarcimento per il danno alla persona - che aveva accettato in acconto sul maggiore risarcimento dovuto;
-di avere riportato, in conseguenza dell'incidente, un danno biologico permanente pari al 12% ed un'inabilità temporanea assoluta e relativa della durata complessiva di 190 gg. oltre danno esistenziale e morale;
mentre il danno patrimoniale era da quantificarsi nella misura di €. 6.359,00 per la distruzione completa dell'autovettura.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del , di condannare i convenuti, in solido, al pagamento della complessiva somma Pt_1 di €. 89.202,00, da cui detrarre l'acconto già ricevuto, ovvero, in subordine, al pagamento della somma equitativamente valutabile a titolo di risarcimento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Compagnia in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum ed insistendo per l'integrale rigetto ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento.
Si costituiva, altresì, insistendo, anch'egli, per il rigetto Parte_1 integrale della domanda proposta in quanto, a suo dire, la responsabilità del sinistro era da attribuire esclusivamente all'attrice per non avere rispettato la luce semaforica rossa.
Rimaneva contumace . CP_2 Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'11.10.2018, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1166/2019, pubblicata il 27.08.2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva, parzialmente, la domanda attrice condannando i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €. 10.414,71, al netto dell'acconto ricevuto - oltre interessi legali con decorrenza dal 25.07.2013 al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici
Istat - ed alla rifusione delle spese giudiziali in favore di , Controparte_1 ponendo, altresì, a carico dei convenuti in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese Parte_1 legali di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituivano , le e CP_2 Controparte_4 [...]
, di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza di questa Controparte_1
Corte dell'8.07.2021.
Con successiva ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole, sostanzialmente, dell'erronea ricostruzione dei fatti, in ordine alla dinamica del sinistro, come operata dal primo
Giudice, sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali rese dal teste Tes_1
.
[...]
Precisa che il Tribunale avrebbe dovuto, altresì, valutare attentamente e valorizzare anche le dichiarazioni rilasciate dai testi e dalle Testimone_2 Testimone_3 quali emergeva, pacificamente, che la responsabilità dell'avvenuto incidente era da attribuirsi, esclusivamente, alla condotta di guida della per avere attraversato CP_1
l'incrocio con il semaforo rosso.
-Con il secondo motivo di gravame, censura la gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'attrice, nell'occorso sinistro, sulla scorta dei risultati e dei rilievi della Polizia Stradale di Reggio Calabria, intervenuta in loco solo successivamente all'incidente e, quindi, dal valore meramente probabilistico. Sulla scorta di tali motivi insiste per la riforma integrale della gravata sentenza con rigetto della domanda attrice di risarcimento.
Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese.
In punto di diritto va premesso che “entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente - violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale - ma, altresì, della prova
(positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata, la condotta di guida, sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto, il conducente del veicolo, a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili” (Cassazione Civile, Sez. III, 20/03/2017, n. 7057).
In tal senso, la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa ma, altresì, che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. Civ. Sezione III,
22.09.2015 n.18631; Cass. Civ. Sezione VI, ordinanza 12.04.2011 n.8409; Cass., Sez.
III, n. 4639 del 2/04/2002).
Quindi, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro, a nulla rilevando che quest'ultimo non si sia difeso in giudizio.
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha chiarito che neanche l'infrazione grave commessa da uno dei conducenti (ad esempio l'invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli provenienti in senso inverso oppure l'inosservanza del diritto di precedenza) comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente, che abbia commesso la violazione de qua, di guisa che l'altro conducente non può dirsi liberato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. ove non risulti accertato che il suo comportamento sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ((cfr. Cass. Civ. Sezione III, ordinanza 20.03.2017 n.7057; Cass. Civ. Sezione
III, 28.06.2016 n.13271; Cass. Civ. Sezione III, 26.06.2015 n.13216).
Ne consegue che l'accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c. ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. n.
23431/2014, n. 9528/2012).
Con specifico riferimento alla vicenda in esame, occorre, poi, precisare, come correttamente rilevato dal primo Giudice “in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo”.
Ed invero “tale violazione è di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze dell'attore (peraltro non dedotte da alcuno e non emergenti dagli atti) a circostanze giuridicamente del tutto irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.”
(cfr. Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
Tanto premesso, nella specie, all'esito dell'istruttoria, il Giudice di prime cure giungeva ad escludere la responsabilità dell'attrice, nell'avvenuto sinistro, sulla scorta dell'attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, così motivando “… per la ricostruzione del sinistro occorre privilegiare quanto emerso nell'immediatezza dello stesso attraverso i rilievi e le sommarie informazioni assunte in loco, allegate al “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali” n. 11901/220.20/105.2013 redatto dalla Polizia di
Stato-Compartimento Polizia Stradale per la Calabria- Sezione di Reggio Calabria, intervenuta sul luogo dell'incidente alle ore 16:10… in particolare, gli agenti, alle ore 16:30, quindi ad un'ora circa dal tempo dell'incidente, sentivano a sit il OR , individuato come “testimone Testimone_1 oculare” del sinistro stradale, il quale, in merito a questo, dichiarava quanto segue: mi trovavo sulla via
Sottolume da mare a monte dietro il veicolo Fiat Punto di colore verde in attesa del semaforo verde.
Quando è scattato il verde il veicolo iniziava a muoversi (…) nella corsia di direzione retta. Ho visto la moto andare a colpire la parte centrale del veicolo. Il motociclista proveniva da RC con direzione Ta., il motociclista con l'impatto con il veicolo lo oltrepassava scavalcandolo e finendo sul manto stradale;
la moto rimaneva a terra dove ha colpito la macchina. Ho soccorso i feriti e chiamato il
118…”.
Orbene, le dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente, unitamente al quadro probatorio complessivo (cfr. Cass. 29316/2008;
15849/2001; Cass. 10825/2000) come emergente degli accertamenti obiettivi effettuati dai verbalizzanti sui veicoli e sullo stato dei luoghi.
Sicché, come giustamente argomentato in sentenza, “… da quanto rilevato dagli agenti di
Polizia Stradale, l'unico testimone oculare del sinistro è stato il OR , la cui Testimone_1 deposizione testimoniale è stata offerta nel presente giudizio. Nessun altro testimone è stato sentito e nessun altro soggetto è stato indicato come persona informata sui fatti. In particolare, non risultano presenti sui luoghi dell'occorso né sono stati indicati da alcuno come ivi presenti i ORi Tes_2 e soggetti offerti come testimoni nel processo nell'interesse del convenuto
[...] Testimone_3
”. Pt_1
Peraltro, le dichiarazioni rilasciate dallo dinanzi agli agenti della Polizia Tes_1
Stradale venivano, con estrema precisione e dovizia di particolari, confermate dinanzi al Giudice di prime cure “… stavo percorrendo la Via Sottolume che interseca la SS 106 e dovevo svoltare in direzione Reggio Calabria. Ricordo che eravamo fermi in prossimità dell'intersezione governata dal semaforo, giacché quest'ultimo aveva luce rossa. Sicché si muovevano le macchine provenienti da Reggio verso Lazzaro in senso opposto. Ad un certo momento è scattato il verde per cui le macchine della mia direzione prima ferme hanno cominciato a muoversi. Dall'altro lato le autovetture si erano fermate in osservanza alla luce rossa del semaforo. Ad un certo momento ho visto provenire dalla fila di macchine ferme, in superamento delle stesse, una moto, che, invece, di fermarsi al semaforo che dava luce rossa come dimostrato dagli autoveicoli fermi, ha proseguito la sua circolazione, oltrepassando la prima delle macchine ferme e andando ad investire, mi pare con la stessa velocità di marcia, la macchina guidata dalla OR che era la prima della fila che si CP_1 muoveva verso Reggio Calabria. Sono certo che il semaforo della mia direzione era verde e che la ORa ha ripreso la marcia con luce verde. Peraltro, quando ho visto l'incidente ed i movimenti della moto che ho notato perfettamente dalla mia macchina in quanto all'epoca l'incrocio era molto largo, io stesso ero ripartito con la mia macchina seppure lentamente come si fa quando si passa dalla luce semaforica russa a verde. Sulla moto vi era un solo soggetti, alla guida della stessa e portava il casco.
Lo scontro tra i de mazzi si è verificato oltre il semaforo. La moto ha urtato la macchina della ORa della quale non ricordo tipo e colore, forse era verde ma non ne sono sicuro, sulla portiera lato guida. (…) il conducente della moto a seguito dell'impatto è volato oltre l'autoveicolo ed è finito a terra. Io ho accostato la mia macchina e, sceso con il telefono, ho chiamato l'ambulanza 118. Mi sono avvicinato al conducente della moto per verificare se riusciva a muoversi e sono rimasto lì, si è avvicinato anche un altro ORe e poi sono sopraggiunti due Carabinieri. Sono arrivati anche la polizia Stradale ed i Vigili Urbani. Sono dapprima andato dal motociclista e poi mi sono avvicinato alla ORa. Ho visto quindi che la stessa aveva le gambe sul lato guida ma la spalla e il capo dall'altro lato con il braccio appoggiato al finestrino. Preciso che prima di raggiungere la macchina non sapevo se alla sua guida vi fosse un uomo o una donna. La ORa era cosciente ma ricordo che piangeva e lamentava dolori a spalla, coste e braccia”.
Pacifica l'attendibilità delle sopra richiamate dichiarazioni, sulla cui veridicità non vi è alcun motivo di dubitare, il Tribunale ha ritenuto di privilegiare tale ricostruzione dei Tes_ fatti, anziché quella proposta dai testi e , considerato che questi ultimi: a) Tes_2 non si trovavano sul teatro del sinistro al momento dell'intervento della Polizia Stradale né erano stati indicati da alcuno come presenti;
b) non venivano affatto nominati dall'odierno appellante, sentito a sit in data 29.07.2013, che invece indicava come testimone oculare, tale , come “la persona che aveva avuto modo “di Testimone_4 notare tutta la dinamica dell'incidente… poiché si trovava sul balcone della sua abitazione sita nei pressi dell'incrocio”; c) rendevano, dinanzi al Giudice di prime cure, dichiarazioni incerte e contraddittorie “… in particolare, il Sig non ha saputo dire: 1) se il motociclista avesse Tes_2 il casco;
2) “il punto esatto di scontro: se all'inizio al centro o oltre il punto mediano dell'intersezione”; 3) “se dietro la Fiat vi erano altre macchine in marcia”; 4) se la carreggiata era a
“doppia corsia”; 5) “il colore della moto”; 6) “a che velocità circolasse il motociclo” ovvero la velocità della Fiat guidata dalla ORa;
… il OR passeggero del veicolo guidato CP_1 Testimone_3 da , escusso a testimonio, ha dichiarato di essere rimasto sui luoghi del sinistro stradale Tes_2
“mezz'ora o quaranta minuti circa” sino all'arrivo dell'ambulanza e di avere lasciato il proprio recapito “ad una ORa, credo la moglie del motociclista, così si è qualificata, sopraggiunta sul luogo”, della cui presenza però non vi è traccia non solo nel rapporto di Polizia, ma neppure nelle dichiarazioni rese agli agenti da ”. Pt_1
A ciò si aggiunga che dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta per gli accertamenti del caso, emergeva la compatibilità del sinistro con la dinamica descritta dall'attrice nell'atto introduttivo.
Sul punto, seppure, in punto di valenza probatoria della relazione e degli accertamenti compiuti dalla polizia locale e stradale, è assunto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il verbale di intervento a un incidente stradale - che costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.p.c. con riferimento ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza - è liberamente valutabile dal giudice - con riguardo alle altre circostanze che egli abbia accertato all'esito dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni assunte nell'immediatezza del fatto - in ogni caso, la prova in questione assume un particolare grado di attendibilità intrinseca, che può esser infirmata solo da prova contraria “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (C.C. n.
22662 del 09/09/2008).
Non può, quindi, che condividersi il ragionamento del Tribunale laddove, sulla scorta della complessiva valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria, ha concluso per l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Parte_1 causazione del sinistro oggetto di causa, per avere “attraversato l'incrocio tra la Strada Statale
106 e la via Sottolume di Pellaro di Reggio Calabria (a) nel momento in cui il semaforo era rosso, (b) superando il limite di velocità imposto nel tratto interessato, tanto da ricevere una contravvenzione per eccessiva velocità (circostanze incontroverse – ma si ricordi che lo stesso in sede di sit ha Pt_1 dichiarato che la velocità non superava gli 80 Km/h, nel tratto con il limite di 50 km/h), (c) violando ogni regola di maggiore prudenza imposta dalla circolazione in prossimità di una intersezione e dalle circostanze di tempo e di luogo (l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, su un tratto di strada caratterizzato da traffico intenso e nei pressi di un centro abitato – si vedano le annotazioni contenute nel prontuario per gli incidenti stradali)” .
D'altra parte, giova ricordare che "spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (da ultimo, tra le innumerevoli, C.C. n. 331/2020; nello stesso senso, tra le altre, C.C. n.
27197/2011; C.C. n. 29316/2008) sicché il medesimo, "nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (così, tra le molte, C.C. n. 16056/2016).
-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erronea quantificazione dei danni, come effettuata dal Giudice sulla scorta dei risultati della C.T.U., in quanto
“eccessiva e sovrabbondante” chiedendone il ridimensionamento.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Al di là dell'estrema genericità della censura, non supportata dalla benché minima argomentazione, si vuole ricordare che, per giurisprudenza di consolidata di legittimità,
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (tra le più recenti Cass. n. 15147 del 11/06/2018; Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n.
25671/2021).
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche;
in altri termini l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
A tali principi si è uniformato il Tribunale che, con la gravata sentenza, ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, come già argomentato, non oggetto di alcuna censura da parte dell'odierno appellante.
Conclusivamente l'appello è del tutto destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato con conferma integrale della decisione di primo grado.
Nulla per spese stante la contumacia dei convenuti.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1166/2019, pubblicata il 27.08.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- nulla per spese;
-dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)