TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1029/2025 promossa da:
, c.f. , con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Chiara Piombini e Giorgio Retali;
e c.f. Controparte_1 C.F._2 ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento n. 2025/25 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del 29 gennaio 2025, con l'Avv. Cristiana Rocchiccioli;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/04/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1. I figli di anni 9 e di anni 7 saranno affidati in maniera Per_1 Persona_2 condivisa e paritaria ad entrambi i genitori e continueranno a mantenere la residenza anagrafica presso la casa paterna in Porto Azzurro (LI) in Via del Forte n. 8;
2. Il sig. resterà ad abitare presso l'immobile di Via del Forte n. 8 Pt_1 mentre la sig.ra entro il 30 marzo 2025 si traferirà in un'altra CP_1 abitazione;
3. I figli minori permarranno con un genitore dal lunedì pomeriggio alle ore 16,00 (quando usciranno da scuola o verranno prelevati da casa dell'altro genitore) al mercoledì mattina alle ore 8,00 allorché verranno riaccompagnati a scuola o casa dell'altro genitore il quale li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (ovvero a casa dell'altro genitore); i fine settimana verranno alternati tra i genitori che prenderanno i figli da scuola o da casa dell'altro il venerdì alle ore 16,00 per poi ricondurli a scuola o presso l'altro il lunedì alle ore 8,00; quanto alle vacanze: durante il periodo delle vacanze estive, ovvero in altro periodo dell'anno, i figli permarranno con ciascun genitore per una settimana continuativa la quale dovrà essere comunicata all'altro genitore con un preavviso di almeno venti giorni. Durante la settimana continuativa i genitori potranno portare i figli anche fuori dall'Elba ma se permarranno all'Elba il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 bimbi staranno con l'altro genitore con cui ceneranno con possibilità di pernottamento sino alle ore 8,00 del giorno successivo;
vacanze di Natale: ad anni alterni, in maniera da alternare il Natale con il Capodanno, i figli permarranno con un genitore (anche fuori Elba) una settimana dal 23 dicembre alle ore 16,00 al 30 dicembre alle ore 16,00 e con l'altro dal 30 dicembre alle ore 16,00 sino alle 16,00 del 6 gennaio, quando verranno ricondotti dall'altro genitore così da ricominciare l'alternanza ordinaria. Il primo Natale (2025) verrà trascorso con la madre;
vacanze pasquali: I figli permarranno con ciascuno dei genitori per tre giorni continuativi di modo che il pranzo di Pasqua venga trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Verranno ricondotti presso l'altro genitore alle ore 16,00 del giorno Pasqua. Le parti convengono altresì che qualora la sig.ra lavorasse stagionalmente i figli CP_1 potranno permanere con la stessa oltre che come già disciplinato nei precedenti punti, anche il giorno libero comprensivo di pernottamento. I ricorrenti precisano che, in considerazione del fatto che la sig.ra non ha familiari che vivono CP_1 all'Isola D'Elba e che possano aiutarla nella gestione quotidiana dei figli minori, la nonna paterna, madre del sig. , si rende disponibile a tenere i nipoti Parte_1 durante l'orario di lavoro della signora salvo malattia e impegni CP_1 improrogabili che verranno comunicati in anticipo alla sig.ra in linea CP_1 generale quando la sig.ra sarà impegnata per lavorare sia esso lavoro estivo CP_1
– stagionale o altro tipo di lavoro, il sig. e la madre di quest'ultimo si Pt_1 impegnano a gestire i figli minori.
4. Il Sig. corrisponderà alla sig.ra in rate mensili anticipate, entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...], la somma di € 300,00 per ciascun figlio (quindi € 600,00), oltre al 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, delle spese sportivo e ludico-ricreative, il tutto in conformità delle direttive del CNF in materia;
5. L'assegno unico per i bimbi verrà percepito e trattenuto integralmente dalla signora tuttavia le parti convengono che, a partire dall'anno 2026, la eventuale CP_1 somma dell'assegno unico eccedente l'importo di € 300,00 verrà depositata su un libretto cointestato ad entrambi i genitori ed utilizzata per esigenze ordinarie e/o straordinarie dei bimbi previo comune accordo, se l'assegno unico sarà di importo uguale o inferiore ad € 300,00 sarà integralmente a disposizione della sig.ra CP_1
6. Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra per mesi 12 una somma di € Pt_1 CP_2
300,00 quale contributo al pagamento del canone di locazione, a partire dal primo mese in cui la sig.ra si trasferirà nel nuovo immobile in locazione;
tale CP_1 somma verrà corrisposta in rate anticipate entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente Iban: [...];
7. Nessun mantenimento sarà dovuto alla sig.ra CP_1
8. I ricorrenti rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto con l'inserimento dei figli minori nonché di ogni altra licenza o concessione per cui il consenso stesso potesse occorrere;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1029/2025 promossa da:
, c.f. , con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Chiara Piombini e Giorgio Retali;
e c.f. Controparte_1 C.F._2 ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento n. 2025/25 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del 29 gennaio 2025, con l'Avv. Cristiana Rocchiccioli;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/04/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1. I figli di anni 9 e di anni 7 saranno affidati in maniera Per_1 Persona_2 condivisa e paritaria ad entrambi i genitori e continueranno a mantenere la residenza anagrafica presso la casa paterna in Porto Azzurro (LI) in Via del Forte n. 8;
2. Il sig. resterà ad abitare presso l'immobile di Via del Forte n. 8 Pt_1 mentre la sig.ra entro il 30 marzo 2025 si traferirà in un'altra CP_1 abitazione;
3. I figli minori permarranno con un genitore dal lunedì pomeriggio alle ore 16,00 (quando usciranno da scuola o verranno prelevati da casa dell'altro genitore) al mercoledì mattina alle ore 8,00 allorché verranno riaccompagnati a scuola o casa dell'altro genitore il quale li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (ovvero a casa dell'altro genitore); i fine settimana verranno alternati tra i genitori che prenderanno i figli da scuola o da casa dell'altro il venerdì alle ore 16,00 per poi ricondurli a scuola o presso l'altro il lunedì alle ore 8,00; quanto alle vacanze: durante il periodo delle vacanze estive, ovvero in altro periodo dell'anno, i figli permarranno con ciascun genitore per una settimana continuativa la quale dovrà essere comunicata all'altro genitore con un preavviso di almeno venti giorni. Durante la settimana continuativa i genitori potranno portare i figli anche fuori dall'Elba ma se permarranno all'Elba il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 bimbi staranno con l'altro genitore con cui ceneranno con possibilità di pernottamento sino alle ore 8,00 del giorno successivo;
vacanze di Natale: ad anni alterni, in maniera da alternare il Natale con il Capodanno, i figli permarranno con un genitore (anche fuori Elba) una settimana dal 23 dicembre alle ore 16,00 al 30 dicembre alle ore 16,00 e con l'altro dal 30 dicembre alle ore 16,00 sino alle 16,00 del 6 gennaio, quando verranno ricondotti dall'altro genitore così da ricominciare l'alternanza ordinaria. Il primo Natale (2025) verrà trascorso con la madre;
vacanze pasquali: I figli permarranno con ciascuno dei genitori per tre giorni continuativi di modo che il pranzo di Pasqua venga trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Verranno ricondotti presso l'altro genitore alle ore 16,00 del giorno Pasqua. Le parti convengono altresì che qualora la sig.ra lavorasse stagionalmente i figli CP_1 potranno permanere con la stessa oltre che come già disciplinato nei precedenti punti, anche il giorno libero comprensivo di pernottamento. I ricorrenti precisano che, in considerazione del fatto che la sig.ra non ha familiari che vivono CP_1 all'Isola D'Elba e che possano aiutarla nella gestione quotidiana dei figli minori, la nonna paterna, madre del sig. , si rende disponibile a tenere i nipoti Parte_1 durante l'orario di lavoro della signora salvo malattia e impegni CP_1 improrogabili che verranno comunicati in anticipo alla sig.ra in linea CP_1 generale quando la sig.ra sarà impegnata per lavorare sia esso lavoro estivo CP_1
– stagionale o altro tipo di lavoro, il sig. e la madre di quest'ultimo si Pt_1 impegnano a gestire i figli minori.
4. Il Sig. corrisponderà alla sig.ra in rate mensili anticipate, entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...], la somma di € 300,00 per ciascun figlio (quindi € 600,00), oltre al 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, delle spese sportivo e ludico-ricreative, il tutto in conformità delle direttive del CNF in materia;
5. L'assegno unico per i bimbi verrà percepito e trattenuto integralmente dalla signora tuttavia le parti convengono che, a partire dall'anno 2026, la eventuale CP_1 somma dell'assegno unico eccedente l'importo di € 300,00 verrà depositata su un libretto cointestato ad entrambi i genitori ed utilizzata per esigenze ordinarie e/o straordinarie dei bimbi previo comune accordo, se l'assegno unico sarà di importo uguale o inferiore ad € 300,00 sarà integralmente a disposizione della sig.ra CP_1
6. Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra per mesi 12 una somma di € Pt_1 CP_2
300,00 quale contributo al pagamento del canone di locazione, a partire dal primo mese in cui la sig.ra si trasferirà nel nuovo immobile in locazione;
tale CP_1 somma verrà corrisposta in rate anticipate entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente Iban: [...];
7. Nessun mantenimento sarà dovuto alla sig.ra CP_1
8. I ricorrenti rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto con l'inserimento dei figli minori nonché di ogni altra licenza o concessione per cui il consenso stesso potesse occorrere;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra